1L’autorizzazione è concessa alle strutture che:103
a) dispongono di spazi e materiale didattico differenziati e adeguati all’età e al numero dei
minorenni e al tipo di attività offerta;
b) dispongono di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in
materia edilizia;
c) rispettano le condizioni igieniche di cui all’art. 12, fatta eccezione della lettera c);
d) dispongono di un responsabile con un’adeguata formazione riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett.
l) in campo sociale o pedagogico (incluso l’insegnamento). Le formazioni conseguite all’estero
devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l);104
e) dispongono di personale maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario),
in buono stato di salute e di buona condotta, disponibile a partecipare a momenti di formazione;
f) dispongono di almeno un’unità di personale educativo ogni 15 bambini accolti
contemporaneamente e di una persona disponibile immediatamente in caso di emergenza;105
g) sono organizzati in modo tale che l’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la
preparazione dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e
adeguatamente formato o con comprovata esperienza;106
h) dispongono di recapiti per le chiamate d’emergenza;107
i) hanno una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG,
all’atto della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari;
j) dispongono di un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati
dai bambini e dal personale;
k) dispongono di una carta dei servizi ai sensi dell’art. 21.
2In considerazione di situazioni particolari, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe al
requisito di cui al cpv. 1 lett. d).108
Art. 42 III. Istanza
1L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14
OAMin.
2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso
assicura la consulenza ai richiedenti.
Art. 43 IV. Decisione
1La Divisione rilascia l’autorizzazione al responsabile della conduzione del Centro.
2Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o
richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono
adempiuti i requisiti.
3La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza;
essa decade con la rescissione del contratto del responsabile ed è revocata allorquando i requisiti
per il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4Il responsabile è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai
requisiti di autorizzazione.
V. Vigilanza
102 Art. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
103 Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
104 Lett. modificata dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2022,
300.
105 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU
2009, 163.
106 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
107 Lett. modificata dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
108 Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
Art. 44
1I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e
verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita
un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la
documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.109
3Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare
provvedimenti.
B. Sussidiamento
Art. 45 I. Requisiti
1Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio
i Centri retti da enti pubblici o privati che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:110
a) sono autorizzati;
b) dimostrano di organizzare delle attività extrascolastiche rivolte a minorenni in età della scuola
dell’obbligo;
c) dispongono di almeno 10 posti;
d) dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, rimangono aperti dalle ore 7:00 alle 19:00 al di fuori
dell’orario e del periodo scolastico;
e) offrono un servizio di refezione di qualità che soddisfa le norme igienico-sanitarie e le
disposizioni in materia alimentare in vigore;
f) presentano un piano di finanziamento di almeno tre anni e una situazione finanziaria sana;
g) tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
h) hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
i) presentano la documentazione completa richiesta dall’UFaG;111
j) nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del centro e la cui composizione
così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive
sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei centri che organizzano attività
extrascolastiche;112
k) il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono
indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale
sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;113
l) gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto
stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;114
m) l’équipe educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione
riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;115
n) destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del
personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità di lavoro
sussidiata;116
o) sono iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione.117
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite
direttive del Dipartimento, i centri che organizzano attività extrascolastiche autorizzati che, oltre ai
requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari:118
a) …;119
b) l’équipe educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione
riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;120
c) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo
comporta un onere amministrativo supplementare;
109 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
110 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
111 Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
112 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
113 Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
114 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
115 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
116 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
117 Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
118 Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
119 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
120 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
d) fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di
accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o
dispongono di almeno 60 posti;
e) …;121
f) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.122
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere
deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1 lett. d), n) e cpv. 2 lett. f).123
Art. 46 II. Istanza
1L’istanza di sussidio per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il
15 ottobre all’unità amministrativa competente e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) statuto;
b) piano di finanziamento triennale;
c) bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente,
approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto del Centro;
d) preventivo di spesa;
e) il numero e l’età degli ospiti;124
f) elenco aggiornato del personale, relativa qualifica e contratto di lavoro e piano di occupazione
orario annuale.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
a) elenco del personale con le relative ore d’impiego e la retribuzione corrisposta durante l’anno;
b) un rapporto sull’eventuale scostamento rispetto ai dati di preventivo;
c) il bilancio e il consuntivo di esercizio;
d) il numero e l’età degli ospiti.125
3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
Art. 47 III. Determinazione del sussidio
1Il contributo dello Stato è concesso unicamente per i posti che rispondono ai bisogni
esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam; tale contributo è stabilito dall’UFaG a preventivo in base
alle ore di lavoro pianificate per il personale riconosciuto impiegato moltiplicate per il contributo fisso
orario.127
2Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore di lavoro pianificate del personale
riconosciuto impiegato i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3)
dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30
cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.
3I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale
di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione,
del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti
tramite direttive del Dipartimento.
4Il sussidiamento cantonale e comunale dei centri non deve superare l’80% delle spese riconosciute
di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari del personale
riconosciuto.
IV. Versamento
Art. 47a128 1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore di lavoro effettive del personale
riconosciuto moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo
stabilito a preventivo.129
2L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
121 Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021,
334.
122 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
123 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedenti modifiche: BU
2017, 192; BU 2018, 347.
124 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
125 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
126 Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedenti modifiche: BU
2009, 163; BU 2017, 192; BU 2018, 347.
127 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
128 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
129 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
Art. 48 V. Adeguamento per eventi straordinari e imprevedibili
In caso di eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo
cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito
tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo
parziale o totale delle ore di lavoro del personale riconosciuto contrattualizzate e non solo effettive
e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie131
Art. 48a132 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso
un contributo universale, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano
il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o
per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un centro che organizza attività
extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento.133
2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il
centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti,
spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che
organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.134
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
Art. 48b135 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso
un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio
durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per
scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un centro che adempie i requisiti di sussidiamento
all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).136
2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo
universale di cui all’art. 48a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il
centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti,
spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che
organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.137
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia
Art. 48c138 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso
un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio
durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per
scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un centro che organizza attività extrascolastiche
che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di un
assegno di prima infanzia.139
2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino
può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla
scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del
Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
130 Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2020,
225.
131 Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
132 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017,
192.
133 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
134 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
135 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
136 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
137 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
138 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
139 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173.
3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere
finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 48a
e 48b del regolamento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da
conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che
organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.140
4. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione
Art. 49 Requisiti ai fini del sussidiamento
1Richiamato l’art. 11 cpv. 4 della legge, il gruppo organizzatore delle attività di incontro,
socializzazione e partecipazione deve inoltre:141
a) offrire un’attività continuata nel tempo e accessibile a tutti durante il periodo scolastico,
cumulativamente per almeno 8 ore alla settimana;
b) promuovere adeguatamente l’offerta;
c) dimostrare il coinvolgimento attivo dei genitori nel progetto;142
d) disporre di uno spazio adeguato per l’accoglienza di gruppi di 15 persone
contemporaneamente.
2In considerazione di situazioni particolari, l’UFaG può eccezionalmente concedere deroghe al
requisito di cui al cpv. 1 lett. a).143
Art. 50 Costi d’esercizio riconosciuti
Sono riconosciuti i seguenti costi d’esercizio documentati:
a) l’affitto e le spese accessorie del locale o dei locali adibiti all’attività;144
b) il materiale didattico e i costi per le attività dei bambini;145
c) i costi amministrativi e di formazione necessari all’organizzazione e la conduzione delle
attività.146
Art. 51 Istanza
1L’istanza per l’ottenimento dei contributi per l’anno successivo deve essere presentata
ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) eventuale statuto e nome dei responsabili;
b) la descrizione delle attività proposte, di un programma annuale di massima e degli spazi
utilizzati;
c) preventivo di spesa;
d) giornate e ore di apertura;
e) modalità di promozione dell’offerta.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’unità amministrativa competente i seguenti
documenti di consuntivo:
a) rapporto d’attività;
b) consuntivo del conto d’esercizio con eventuale rapporto di revisione.
Art. 52 Determinazione del sussidio
1Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo, dedotta una parte
dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge
versata l’anno precedente.
2Il sussidiamento cantonale e comunale delle attività non può superare il 90% dei costi d’esercizio
riconosciuti.
Art. 53 Versamento
L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
5. Consulenza sanitaria e sociale
140 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
141 Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
142 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
143 Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
144 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
145 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
146 Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
Art. 54 Coordinamento
Le prestazioni di consulenza sanitaria e sociale alle gestanti e ai genitori di bambini in
età prescolastica sono coordinate ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. e) della legge e 4 lett. b) del
regolamento.
Capitolo secondo
Provvedimenti di protezione
1. Prestazioni di servizio sociale individuale
Art. 55 Modalità d’intervento
1L’UAP fornisce:
a) su richiesta della famiglia o dei suoi singoli membri le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a,
c, d, f della legge;
b) su mandato dell’autorità di protezione o giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b
della legge, di regola tali prestazioni vanno fornite entro tre mesi dalla richiesta; in caso di ritardo
l’UAP informa il mandante; in caso d’urgenza l’UAP concorda con l’autorità competente le
modalità della propria collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari;
c) su richiesta della famiglia o dei suoi singoli membri o dell’autorità di protezione o giudiziaria le
prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. e della legge.
2Per ogni intervento di protezione l’UAP designa un operatore responsabile del dossier.
3Gli interventi di protezione si esplicano secondo l’approccio seguente:
a) elaborazione di un progetto d’intervento (bisogni, obiettivi, mezzi);
b) definizione del programma operativo degli enti che attuano il progetto d’intervento, i quali sono
tenuti ad informare periodicamente l’operatore responsabile del dossier;
c) valutazione dell’esito e, se del caso, modifica del progetto d’intervento.
4Nei casi di affidamento di minorenni presso terzi l’UAP può attivare e coordinare direttamente gli
enti e i servizi pubblici e privati necessari per l’esecuzione dei compiti strettamente funzionali a
fronteggiare i bisogni delle famiglie e dei minorenni.
5Per singole situazioni l’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’erogazione delle prestazioni
previste all’art. 16 cpv. 1 lett. e) e f) della legge; in questi casi gli enti sono tenuti a designare un
operatore responsabile del dossier.
Collaborazione fra autorità
Art. 55a148 1Per poter erogare le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie,
l’UAP deve poter disporre dei necessari elementi valutativi, in particolare in merito a motivi e scopi
della richiesta, stato della situazione e ambiti da esaminare.
2In accordo con l’UAP, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria possono intimare alle famiglie
di rivolgersi al suddetto ufficio per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a), c) e
d) della legge per le famiglie.
3Dopo aver esaminato la valutazione socio-familiare di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le
famiglie, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria si accorda con l’UAP sulle modalità
dell’esercizio del suo mandato come ufficio di controllo e d’informazione.
Raccolta ed elaborazione dei dati
Art. 55b149 1L’UAP raccoglie tutti i dati necessari per lo svolgimento di quelli che sono i suoi compiti
ai sensi del presente regolamento, segnatamente dei dati anagrafici, anamnestici e sociali.
2Tali dati devono essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione cantonale sulla
protezione dei dati; a tale scopo l’ufficio si dota delle misure tecniche e organizzative appropriate.
Art. 56 Consulenza
1L’UFaM può fornire consulenza anche a terzi per orientare la segnalazione alle autorità
competenti.
2L’UFaM può valersi della consulenza e della collaborazione di altri servizi specialistici.
2. Prestazioni di servizio educativo
147 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2008, 137; BU 2009, 163.
148 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
149 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 57 Riconoscimento ai fini del sussidiamento
Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono prestazioni di servizio educativo devono
rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti:
a) intervenire secondo le modalità di cui all’art. 58;
b) presentare un piano delle prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi
e le risorse necessarie per conseguirli;
c) presentare un piano di finanziamento triennale e una situazione finanziaria sana;
d) disporre di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito
pedagogico, psicologico o sociale;
e) disporre, nel caso delle prestazioni di cui all’art. 18 lett. b) della legge, di spazi adeguati,
conformi alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi vigenti, e differenziati secondo
l’età dei minorenni interessati.
Art. 58 Modalità d’intervento
1L’attivazione delle prestazioni di servizio educativo è di competenza dell’UAP, delle
autorità di protezione o giudiziarie o, su delega dell’UAP, di altri enti e servizi.150
2Le prestazioni di servizio educativo vengono di regola fornite dai servizi entro un mese dalla
richiesta; in caso di urgenza i servizi garantiscono all’autorità competente la collaborazione
nell’ambito dell’adozione di misure cautelari.
3. Accoglienza delle famiglie
Art. 59 Riconoscimento ai fini del sussidiamento
Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono accoglienza alle famiglie devono
rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti:
a) offrire le proprie prestazioni durante tutto l’anno e sono accessibili 24 ore su 24, anche in un
contesto di urgenza;
b) offrire un servizio di refezione o la possibilità di preparare dei pasti;
c) presentare un piano di finanziamento triennale, una situazione finanziaria sana e un catalogo
delle prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi e le risorse
necessarie per conseguirli;151
d) disporre di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito
pedagogico, psicologico o sociale o con provata esperienza professionale nel settore;
e) disporre di spazi adeguati, conformi alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi
vigenti, e differenziati secondo l’età dei minorenni interessati.
4. Affidamento di minorenni a terzi
A. Disposizioni comuni
Art. 60 I. Obbligo di autorizzazione e modalità di esecuzione
1Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale
del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo
bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della
legge e del presente regolamento.
3Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il
bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia
affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.
Art. 61 II. Progetto educativo
1Nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi
dell’art. 55 è definito progetto educativo.
2Nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno:
a) i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia;
b) i dati anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo;
150 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
151 Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
152 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
153 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
c) i motivi e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia;
d) la prevedibile durata dell’affidamento;
e) il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione;
f) l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi
specialistici;
g) la designazione del coordinatore del progetto educativo.
3La responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di
protezione.
4A scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve essere
verificato e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze.
Art. 62 III. Convenzione
1L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata
preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da
una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento
prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata
dall’interessato stesso.
2Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro
educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei
genitori;
c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi
necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa,
alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di
regola entro un mese dall’affidamento.
4L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e
su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.
Art. 63 IV. Programma operativo
1Entro tre mesi dall’affidamento chi accoglie il minorenne elabora un programma
operativo e lo trasmette al responsabile del dossier; tale programma operativo deve essere
aggiornato annualmente e in occasione di modifiche di rilievo.
2L’UFaG elabora un modello di programma operativo destinato ai Centri educativi.
Art. 64 V. Revoca dell’autorizzazione e provvedimenti
1In caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde
più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo gli art. 11 e 20 OAMin.
2Se appare necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in
affidamento a terzi, l’UAP segnala tempestivamente la situazione all’autorità di protezione
competente.156
B. Affidamento familiare
I. Obbligo d’autorizzazione
1. Principi
Art. 65
1Chi accoglie nella propria economia domestica un minorenne a scopo di affiliazione per
più di un mese dietro compenso o per più di tre mesi gratuitamente deve essere autorizzato
dall’UAP.
2I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere il minorenne,
l’autorizzazione è nominale e si riferisce ad un minorenne determinato.
154 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU
2006, 191; BU 2009, 163.
155 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
156 Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
157 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
3Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin, accoglie
regolarmente minorenni nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, deve
essere autorizzato dall’UAP indipendentemente dalla durata dell’accoglimento.
4L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche se il collocamento del minorenne è ordinato da
un’autorità di protezione o giudiziaria o se il minorenne non trascorre il fine settimana nella famiglia
affiliante.
Art. 66 Requisiti
1L’autorizzazione è rilasciata per un affido determinato a chi soddisfa i requisiti di cui
all’art. 5 OAMin ed è disposto a seguire corsi di formazione.
2Se l’affidamento deve essere disposto con urgenza, l’UAP effettua una prima indagine sommaria
e, se del caso, rilascia un’autorizzazione limitata nel tempo ed eventualmente gravata di oneri e
condizioni, al fine di esperire le ulteriori indagini necessarie.
3La documentazione atta ad attestare i requisiti viene stabilita dall’UAP mediante direttiva.
II. Spese per il mantenimento del minorenne affidato
1. Compenso
Art. 67
1Il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.
2L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’URAI,
indipendentemente dal fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentante legale del
minorenne o da un’autorità di protezione o giudiziaria.159
3Gli anticipi del compenso indebitamente percepiti devono essere rimborsati.160
2. Regresso
Art. 68 a) Principio
1L’URAI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di
famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie
dei genitori.162
2L’URAI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano.163
3Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno.
Art. 69 b) Procedura
1Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato
determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento di tale
importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento
a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare
del contributo.
2Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria
competente.
3L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
Art. 70 c) Determinazione dell’importo
1L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai
parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al
mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite
completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI.165
III. Coperture assicurative
158 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
159 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedente modifica: BU 2013,
413.
160 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
161 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
162 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
163 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
164 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009,
163; BU 2013, 413.
165 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
Art. 71
1Il minorenne affidato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni e la
responsabilità civile.
2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia può stipulare a favore dei minorenni affidati una
polizza di assicurazione collettiva per i rischi di responsabilità civile.
IV. Obbligo di comunicazione
Art. 71a166 Chi intende offrire servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia ai sensi della Sezione
4a OAMin deve comunicarlo all’UAP ed è soggetto alla sua vigilanza.
Art. 72 V. Formazione, consulenza e mediazione
1L’UAP promuove, coordina o attua direttamente le iniziative di informazione,
formazione, perfezionamento e consulenza per le famiglie affidatarie.
2L’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.
Art. 73 VI. Vigilanza
1L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo contatti diretti con chi accoglie
il minorenne, il minorenne stesso e la sua famiglia.
2Chi accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione
dell’affidamento e a comunicare immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle
circostanze (art. 9 OAMin).
C. Centri educativi
I. Autorizzazione
1. Obbligo
Art. 74
1Per gestire istituzioni per minorenni che offrono provvedimenti di protezione è
necessaria l’autorizzazione della Divisione.
2I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 3
OAMin).
2. Requisiti
Art. 75 a) Concetto quadro
Il centro educativo deve disporre di un concetto quadro che descrive:
a) i fini e i principi fondamentali cui il centro si ispira;
b) il campo d’attività e gli obiettivi generali;
c) le tipologie di destinatari, le prestazioni corrispondenti e i risultati attesi per tipologia;
d) le indicazioni relative alla conduzione, all’organizzazione e al finanziamento del centro
educativo.
Art. 76 b) Personale
1Per ogni funzione il centro educativo deve disporre di un profilo delle esigenze e una
descrizione del posto.
2Il Direttore e il personale devono essere idonei ai sensi dell’art. 15 OAMin.
3Per quanto riguarda la formazione del Direttore e del personale e il numero di quest’ultimo fanno
stato le disposizioni dell’ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione
delle pene e delle misure del 21 novembre 2007 (OPPM) e delle sue direttive.
4Il Centro educativo deve garantire una supervisione regolare e offrire una formazione continua al
personale.
Art. 77 c) Esigenze generali
Gli strumenti educativi e pedagogici a disposizione del centro educativo devono essere
adeguati ai fanciulli ed agli adolescenti collocati e compatibili con gli obiettivi definiti nel concetto
quadro.
d) Regolamento interno
166 Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
167 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU
2009, 163.
168 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
169 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
Art. 78
1Il centro educativo deve disporre di un regolamento interno che descrive i diritti e i doveri
delle persone interessate e le possibilità di reclamo interne ed esterne.
2I criteri di ammissione e dimissione devono essere disciplinati.
Art. 79 e) Documentazione
I centri educativi devono tenere una lista dei minorenni accolti, conforme alle prescrizioni
dell’art. 17 OAMin, e gli eventuali ulteriori documenti stabiliti dall’UFaG.
Art. 80 f) Ubicazione e spazi
Il Centro deve disporre di spazi adeguati all’attività e ai bisogni degli utenti.