1Gli affidamenti di minorenni a terzi in corso al momento dell’entrata in vigore del
regolamento continuano ad essere seguiti dai servizi cantonali ed enti pubblici o privati designati in
virtù delle disposizioni previgenti.
2…187
Art. 122 Disposizioni abrogative
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento
concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di
sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000, il regolamento concernente la
concessione di sussidi per le spese di esercizio ai nidi dell’infanzia del 5 ottobre 2004 e le relative
direttive.
Art. 123 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Disposizione transitoria della modifica del 17 novembre 2021188
Per i nidi dell’infanzia, i micro-nidi e i centri extrascolastici già esistenti e che già beneficiano di
sussidi ai sensi della legge e del presente regolamento, le modifiche degli articoli 26 capoverso 1
182 Art. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
183 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
184 Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
185 Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2008, 137.
186 Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
187 Cpv. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006,
191; BU 2008, 137.
188 Disposizione transitoria introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
lettere i e j, 26a capoverso 1 lettere h e i, 45 capoverso 1 lettere j e k si applicano a partire dal 1°
gennaio 2023.
Pubblicato nel BU 2005, 457.