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Regolamento della legge per le famiglie

Ticino · 874.110 · regulation

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Contents: 123 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
  2. Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)
  3. Art. 3 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)12
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)18
  6. Art. 6 Composizione
  7. Art. 7 Funzionamento
  8. Art. 8 A. Definizione
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 a) Requisiti di base e orario di presenza
  15. Art. 15 b) Numero
  16. Art. 16 c) Formazione ed esperienza
  17. Art. 17 d) Lavori domestici
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 II. Istanza
  23. Art. 23 III. Decisione
  24. Art. 24 IV. Vigilanza
  25. Art. 25 V. Consulenza
  26. Art. 26 I. Requisiti per i nidi dell’infanzia42
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature84
  31. Art. 31 A. Definizione
  32. Art. 32 B. Annuncio
  33. Art. 33 C. Impedimenti all’accoglimento diurno
  34. Art. 34 D. Vigilanza
  35. Art. 35 E. Consulenza
  36. Art. 36
  37. Art. 37 II. Istanza
  38. Art. 38 III. Determinazione del sussidio
  39. Art. 39
  40. Art. 40 I. Obbligo
  41. Art. 41 II. Requisiti
  42. Art. 42 III. Istanza
  43. Art. 43 IV. Decisione
  44. Art. 44
  45. Art. 45 I. Requisiti
  46. Art. 46 II. Istanza
  47. Art. 47 III. Determinazione del sussidio
  48. Art. 48 V. Adeguamento per eventi straordinari e imprevedibili
  49. Art. 49 Requisiti ai fini del sussidiamento
  50. Art. 50 Costi d’esercizio riconosciuti
  51. Art. 51 Istanza
  52. Art. 52 Determinazione del sussidio
  53. Art. 53 Versamento
  54. Art. 54 Coordinamento
  55. Art. 55 Modalità d’intervento
  56. Art. 56 Consulenza
  57. Art. 57 Riconoscimento ai fini del sussidiamento
  58. Art. 58 Modalità d’intervento
  59. Art. 59 Riconoscimento ai fini del sussidiamento
  60. Art. 60 I. Obbligo di autorizzazione e modalità di esecuzione
  61. Art. 61 II. Progetto educativo
  62. Art. 62 III. Convenzione
  63. Art. 63 IV. Programma operativo
  64. Art. 64 V. Revoca dell’autorizzazione e provvedimenti
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Requisiti
  67. Art. 67
  68. Art. 68 a) Principio
  69. Art. 69 b) Procedura
  70. Art. 70 c) Determinazione dell’importo
  71. Art. 71
  72. Art. 72 V. Formazione, consulenza e mediazione
  73. Art. 73 VI. Vigilanza
  74. Art. 74
  75. Art. 75 a) Concetto quadro
  76. Art. 76 b) Personale
  77. Art. 77 c) Esigenze generali
  78. Art. 78
  79. Art. 79 e) Documentazione
  80. Art. 80 f) Ubicazione e spazi
  81. Art. 81 g) Ulteriori requisiti
  82. Art. 82 h) Centri educativi diurni
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 a) Requisiti
  87. Art. 87 b) Decisione
  88. Art. 88 aa) Costi
  89. Art. 89 bb) Ricavi
  90. Art. 90 b) Ripartizione del contributo globale
  91. Art. 91 a) Principio
  92. Art. 92 b) Procedura
  93. Art. 93 c) Istituti fuori Cantone
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Determinazione dell’importo a carico dei genitori
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Accoglimento in altri Istituti
  98. Art. 98 A. Informazione
  99. Art. 99 I. Riconoscimento dell’ente promotore
  100. Art. 100 II. Requisiti per il sussidiamento del progetto
  101. Art. 101 C. Associazioni di coordinamento delle famiglie diurne
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 III. Restituzione di sussidi ai sensi della Lsuss
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112 II. Contributo fisso
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116 Autorizzazioni
  117. Art. 117 Sussidi
  118. Art. 118 Sussidiamento dei nidi dell’infanzia
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 Affidamento di minorenni a terzi
  122. Art. 122 Disposizioni abrogative
  123. Art. 123 Entrata in vigore

123 provisions

Art. 81 g) Ulteriori requisiti

Ai centri educativi si applicano inoltre i requisiti di cui agli art. 11, 12 e 20.

Art. 82 h) Centri educativi diurni

1I Centri educativi che accolgono minorenni unicamente di giorno fornendo loro provvedimenti di protezione devono ottemperare ai requisiti di cui agli articoli precedenti, rispettivamente a quelli relativi ai nidi dell’infanzia se si tratta di minorenni di età fino ai tre anni. 2Il numero e la formazione del personale deve essere adeguato ai bisogni e al numero dei minorenni accolti. 3. Istanza

Art. 83

1L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin. 2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti. 4. Decisione

Art. 84

Si applica per analogia l’art. 23. 5. Vigilanza

Art. 85

1I Centri educativi autorizzati sono tenuti a notificare all’UFaG l’elenco aggiornato degli ospiti e del personale. 2I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute. 3I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza. 4Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti. II. Sussidiamento 1. Riconoscimento

Art. 86 a) Requisiti

Per poter essere riconosciuti, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge gli istituti devono soddisfare i requisiti per il riconoscimento federale e negoziare un contratto di prestazione.

Art. 87 b) Decisione

1Nella decisione di riconoscimento sono indicate: a) le linee direttive del centro educativo; b) il numero di posti riconosciuti; c) la durata del riconoscimento, che corrisponde alla durata del contratto di prestazione. 2Il Centro educativo è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento. 2. Sussidi per l’esercizio a) Determinazione del contributo globale

Art. 88 aa) Costi

1Possono rientrare nei costi computati ai fini del calcolo del finanziamento degli enti solo i costi funzionali al perseguimento dei provvedimenti di protezione attuati in ossequio delle disposizioni della legge e del presente regolamento, in particolare degli art. 60 e segg. 2Il tasso d’ammortamento economico applicato a fine anno non può superare quello concordato nel contratto di prestazione. 3Agli enti privati possono essere riconosciuti, tenuto conto della loro situazione finanziaria, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi. Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato, mentre gli ammortamenti finanziari possono essere riconosciuti sino alla misura massima del 3% annuo sul valore iniziale. 4I costi del personale sono considerati al massimo nella misura riconosciuta dallo Stato ai suoi dipendenti con funzione analoga.170

Art. 89 bb) Ricavi

Richiamato l’art. 31 lett. d) della legge, dei ricavi del Centro educativo computati per la determinazione del contributo globale fanno parte: a) il contributo corrisposto dai genitori, sotto forma di retta uniforme stabilita dal Dipartimento; b) i redditi del patrimonio; c) una quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o privati.

Art. 90 b) Ripartizione del contributo globale

I contributi dei Comuni vengono corrisposti secondo la seguente procedura: a) entro la fine di giugno l’UFaG segnala ad ogni Comune quale sarà l’importo a suo carico in base ai contratti di prestazione stipulati con i Centri educativi e quali sono gli enti di sostegno alla famiglia noti al Cantone che adempiono le condizioni di sussidiamento cantonali; b) entro la fine di settembre i Comuni segnalano all’UFaG i contributi versati nell’anno corrente quale partecipazione a costi ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge; c) l’UFaG intima ai Comuni l’importo definitivo a loro carico, che va corrisposto entro la fine di dicembre. 3. Assunzione delle spese di collocamento in Istituti non riconosciuti

Art. 91 a) Principio

1L’assunzione delle spese di collocamento in un centro educativo non riconosciuto dallo Stato ai fini del sussidiamento è possibile solo previa decisione di assunzione dei costi da parte dell’UFaG.172 2In assenza di tale autorizzazione le spese derivanti dal collocamento sono a carico dell’ente collocante.

Art. 92 b) Procedura

1L’istanza di assunzione dei costi va presentata preventivamente dall’Istituto per conto del rappresentante legale del minorenne oppure dell’autorità tutoria o giudiziaria che ha deciso il collocamento. 2La stessa deve essere accompagnata dall’elaborazione di un progetto educativo ai sensi dell’art. 61. 3In presenza di collocamenti urgenti l’istanza deve essere inoltrata entro cinque giorni dal collocamento. 4In caso di collocamenti in Istituti situati in altri Cantoni fa stato la procedura prevista dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali.

Art. 93 c) Istituti fuori Cantone

1Per principio può essere assunta la spesa di collocamento in centri educativi fuori Cantone e all’estero che cumulativamente: a) sono autorizzati in base alla legislazione del Cantone o Stato di sede; b) soddisfano i requisiti posti dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali o sussidiariamente i requisiti previsti per i centri situati nel Cantone. 2Se la legislazione dello Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali, fa stato il riconoscimento di quell’autorità. 4. Retta eccedente le capacità finanziarie dei genitori 170 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 171 Art. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137. 172 Cpv. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.

Art. 94

1La parte di retta che eccede le capacità finanziarie dei genitori è assunta dall’URAI e versata al Centro educativo. 2Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere una modifica di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare dello stesso. 3Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente. 4L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.

Art. 95 Determinazione dell’importo a carico dei genitori

Si applica per analogia l’art. 70. 5. Anticipo e regresso

Art. 96

1Laddove la retta eccede le capacità finanziarie dei genitori e la quota parte assunta dagli stessi a titolo di contributo al mantenimento non è ancora stata determinata mediante convenzione o sentenza, la retta è anticipata dall’URAI in attesa di detta determinazione.174 2Nei casi di affidamento ordinati dall’autorità di protezione o giudiziaria o indicati dall’UAP, l’URAI anticipa parimenti il contributo di mantenimento a carico dei genitori allorquando lo stesso non è stato corrisposto per più di tre mesi; l’anticipo comprende pure le rette rimaste scoperte nei tre mesi precedenti la richiesta del Centro educativo.175 3Al regresso si applicano per analogia le disposizioni di cui all’art. 68. Capitolo terzo

Art. 97 Accoglimento in altri Istituti

1L’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione. 2Si applicano requisiti e procedura previsti dalla legislazione federale e a titolo supplementare e per analogia quelli del Capitolo primo e secondo, ritenuto che la Divisione può prevedere deroghe se giustificate dalle peculiarità dell’istituto. Capitolo quarto Progetti generali

Art. 98 A. Informazione

1L’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge viene assicurato direttamente dallo Stato o, su mandato, da terzi. 2Tutti i servizi ed enti attivi nel sostegno alle famiglie e nella protezione dei minorenni sono tenuti a trasmettere regolarmente alla Divisione, o al terzo da essa designato, la documentazione completa e aggiornata relativa alle prestazioni erogate. B. Progetti di prevenzione, sensibilizzazione, formazione o ricerca

Art. 99 I. Riconoscimento dell’ente promotore

L’istanza di riconoscimento dell’ente promotore va inoltrata all’UFaG e deve comprendere: a) statuto e composizione degli organi; b) presentazione dell’ente; c) descrizione del progetto; d) indicazione degli obiettivi; e) eventuali collaborazioni con terzi; f) mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi; g) eventuale quantificazione delle prestazioni; h) preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto; 173 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 165; BU 2013, 413. 174 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42. 175 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009, 165; BU 2013, 413. i) modalità di valutazione dell’esito.

Art. 100 II. Requisiti per il sussidiamento del progetto

Per poter essere sussidiati i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge devono essere di interesse cantonale.

Art. 101 C. Associazioni di coordinamento delle famiglie diurne

Il sussidiamento cantonale e comunale a favore delle prestazioni di coordinamento delle attività di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b) della legge non deve superare il 90% delle spese riconosciute. TITOLO IV Disposizioni comuni relative al sussidiamento A. Costruzione I. Acquisto di terreni e di edifici 1. Proposta preliminare

Art. 102

1Prima di avviare la procedura di acquisto di terreni o di edifici deve essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con una relazione che ne indichi la zona di influenza e la tipologia. 2La relazione deve essere corredata dai seguenti documenti in tre copie:176 a) cartina scala 1:2000 del comprensorio comunale in cui si vuole edificare o nel quale ha sede l’edificio che si intende acquistare o ammodernare; b) estratto di mappa ufficiale 1:500 con indicata l’ubicazione dell’edificio, gli accessi veicolari e pedonali, le zone destinate a verde e le distanze da servizi pubblici di trasporto; c) rilievo dell’edificio in scala 1:100 completo di piante, facciate e sezioni; d) estratto del registro fondiario; e) costo del sedime o dell’edificio; f) piano preliminare di finanziamento dell’acquisto; g) statuto o indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all’ente che gestirà la struttura. 2. Documentazione

Art. 103

Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare all’acquisto, l’ente promotore che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare una richiesta di sussidio corredata dai seguenti documenti in tre copie:177 a) istrumento di acquisto della proprietà; b) piano di finanziamento dell’acquisto; c) impegno a realizzare, entro due anni dall’acquisto, le opere di ammodernamento ed adattamento dei fabbricati o entro quattro anni la costruzione della struttura per la quale l’acquisto è stato autorizzato. II. Costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento 1. Domanda preliminare

Art. 104

Prima dell’elaborazione dei progetti relativi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare di sussidio con una relazione indicante il tipo di costruzione che si intende realizzare, il numero dei posti-letto previsti e la presumibile zona di influenza. 2. Documentazione

Art. 105

1Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare alla progettazione di massima delle opere, l’amministrazione della struttura che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare, prima della progettazione definitiva una domanda corredata dai seguenti atti in tre copie:178 a) piano di situazione in scala 1:1000; b) progetto di massima in scala 1:200; c) costo presumibile delle opere e previsione di copertura finanziaria; d) relazione sulla situazione finanziaria dell’ente promotore; e) copia degli statuti. 2Sono riservate le direttive federali e cantonali per la costruzione. 176 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 177 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 178 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 3. Progetto definitivo

Art. 106

Ottenuta l’approvazione del progetto di massima l’amministrazione dell’istituto deve inoltrare al Dipartimento in tre copie:179 a) il progetto definitivo; b) la relazione tecnica; c) il preventivo dettagliato; d) il piano di finanziamento. 4. Inizio dei lavori

Art. 107

L’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato che dovrà essere richiesta al Dipartimento unitamente alla presentazione dell’autorizzazione cantonale e comunale a costruire.

Art. 108 III. Restituzione di sussidi ai sensi della Lsuss

Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato il Dipartimento, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione del sussidio dedotto il 5% per ogni anno di esercizio. B. Sussidi per l’esercizio I. Procedura 1. Istanza e termini

Art. 109

1Laddove il presente regolamento non prevede disposizioni particolari, l’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento o di sussidiamento e la documentazione necessaria, che va presentata:180 a) entro il 15 di ottobre per i dati necessari per la determinazione del contributo globale o dei contributi fissi dell’anno successivo; b) entro il 31 marzo per i dati necessari all’adeguamento dei contributi erogati. 2I termini stabiliti dal presente regolamento sono perentori. 3La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile. 2. Decisione

Art. 110

Contro le decisioni di riconoscimento e di sussidiamento può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e del relativo regolamento. 3. Revoca del riconoscimento

Art. 111

Il Dipartimento revoca il riconoscimento qualora vengano a mancare le condizioni stabilite dalla legge, dalle relative disposizioni di applicazione o dalla decisione di riconoscimento.

Art. 112 II. Contributo fisso

Nell’erogare le prestazioni sussidiate gli enti beneficiari, non devono operare discriminazioni a carattere religioso, politico, sociale o simili. III. Contratto di prestazione 1. Forma e durata

Art. 113

Il contributo globale viene stabilito annualmente mediante stipulazione di un contratto di prestazione in forma scritta entro la fine di gennaio. 2. Contenuti

Art. 114

1Il contratto annuale stabilisce le condizioni e gli obiettivi quantitativi e qualitativi per il calcolo del contributo globale. 2Esso può prevedere le condizioni per l’adeguamento dello stesso; le differenze sono regolate nell’esercizio successivo rispetto a quello della loro definizione.181 3. Versamento dei sussidi

Art. 115

Il contributo globale è versato nell’anno di esercizio nelle rate definite dal contratto. 179 Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 180 Frase modificata dal R 5.3.2008; in vigore dall 11.3.2008 - BU 2008, 137. 181 Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163. 4. Garanzie di equilibrio finanziario Art. 115a182 1Gli enti sussidiati adottano le misure necessarie a sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo. 2Essi si dotano di strumenti adeguati quali la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali. 3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione e di utilizzo di tali garanzie. TITOLO V Norme transitorie e finali

Art. 116 Autorizzazioni

1Le decisioni di autorizzazione a tempo determinato emanate prima della data di entrata in vigore della modifica del regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza indicata sulla decisione. 2In caso di autorizzazione a tempo indeterminato l’ente deve adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del regolamento.

Art. 117 Sussidi

Ai sussidi per il 2009 destinati ai centri di attività che organizzano attività extrascolastiche già riconosciuti si applica la normativa previgente.

Art. 118 Sussidiamento dei nidi dell’infanzia

1Ai contributi per il 2007 e il 2008 non si applica la deduzione degli eventuali sussidi federali prevista all’art. 28 cpv. 2. 2La quota pari ad almeno il 2% del preventivo di spesa annuale da destinare alla formazione permanente del personale dei nidi dell’infanzia deve essere raggiunta gradualmente entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 119

…185

Art. 120

…186

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