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Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Ticino · 101.000 · constitution

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Contents: 96 provisions
  1. Art. 1 Cantone Ticino
  2. Art. 2 Sovranità
  3. Art. 3 Stemma
  4. Art. 4 Scopo
  5. Art. 5 Capitale
  6. Art. 6 Tutela della dignità umana
  7. Art. 7 Uguaglianza
  8. Art. 8 Diritti individuali
  9. Art. 9 Inviolabilità della libertà personale
  10. Art. 10 Protezione giuridica
  11. Art. 11 Cittadinanza
  12. Art. 12 Doveri
  13. Art. 13 Diritti sociali
  14. Art. 14 Obiettivi sociali
  15. Art. 15 Compiti pubblici
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Fusione e divisione di Comuni
  21. Art. 21 Distretti
  22. Art. 22 Patriziato
  23. Art. 23 Vigilanza
  24. Art. 24 Comunità religiose
  25. Art. 25 Partiti
  26. Art. 26 Sindacati e organizzazioni economiche e professionali
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Segretezza
  32. Art. 32 Dovere di votare
  33. Art. 33 Dovere di accettare la carica
  34. Art. 34 Informazione e agevolazione del voto
  35. Art. 35 Elezioni popolari
  36. Art. 36 Elezioni di competenza del Gran Consiglio
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Iniziativa legislativa dei Comuni
  42. Art. 42 Referendum facoltativo
  43. Art. 43 Clausola d’urgenza
  44. Art. 44 Revoca del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Norme di applicazione
  46. Art. 46 Votazione
  47. Art. 47 Relazioni con la Confederazione e i Cantoni
  48. Art. 48 Deputati al Consiglio degli Stati
  49. Art. 49 Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minimo32
  50. Art. 50 Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale34
  51. Art. 51 Separazione dei poteri
  52. Art. 52 Elezioni
  53. Art. 53 Organizzazione
  54. Art. 54 Incompatibilità
  55. Art. 55 Esclusione e ricusa
  56. Art. 56 Informazione
  57. Art. 57 Gran Consiglio
  58. Art. 58 Elezione
  59. Art. 59 Competenze
  60. Art. 60 Sedute
  61. Art. 61 Presidenza
  62. Art. 62 Deliberazioni
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Seconda deliberazione
  65. Art. 65 Consiglio di Stato
  66. Art. 66 Elezione
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Sedute
  69. Art. 69 Organizzazione
  70. Art. 70 Competenze
  71. Art. 71 Attività legislativa
  72. Art. 72 Presenza in Gran Consiglio
  73. Art. 73 Tribunali
  74. Art. 74 Giurisdizione
  75. Art. 75 Tribunali civili
  76. Art. 76 Tribunali penali
  77. Art. 77 Tribunali amministrativi
  78. Art. 78 Inchieste giudiziarie e pubblica accusa
  79. Art. 79 Consiglio della magistratura
  80. Art. 80 Organizzazione e requisiti
  81. Art. 81 Periodo di nomina ed elezione
  82. Art. 82 Principio
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Termini
  90. Art. 90 Votazione
  91. Art. 91 Entrata in vigore
  92. Art. 92 Validità del diritto attuale
  93. Art. 93 Nuovo diritto
  94. Art. 94 Iniziative popolari e referendum facoltativi
  95. Art. 95 Autorità e magistrati
  96. Art. 96 Disposizione transitoria dell’art. 9a

96 provisions

Art. 1 Cantone Ticino

1Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane. 2Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale.

Art. 2 Sovranità

1La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione. 2Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

Art. 3 Stemma

Lo stemma del Cantone è il seguente: “Partito di rosso e di azzurro”

Art. 4 Scopo

1Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati.1 2Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti. 3Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini.2 4Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà.3

Art. 5 Capitale

La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. TITOLO II 1 Modifica dell’art. 4 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81. 2 Modifica dell’art. 4 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 5.6.2011: voti favorevoli 40'027, voti contrari 13'386, in vigore dal 28.6.2011 - BU 2011, 345. 3 Introduzione dell’art. 4 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 9.2.2020: voti favorevoli 41'284, voti contrari 36'546, in vigore dal 28.2.2020 - BU 2020, 63. Diritti fondamentali e doveri

Art. 6 Tutela della dignità umana

1Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto. 2La dignità umana è inviolabile. 3La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.

Art. 7 Uguaglianza

1Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute. 2Donne e uomini sono uguali davanti alla legge. 3Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale. 4Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.

Art. 8 Diritti individuali

1Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità. 2Sono in particolare garantiti: a) la libertà personale, l’integrità fisica e morale; b) la libertà di coscienza e di religione; c) la libertà d’opinione, di informazione e di stampa; d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva; e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica; f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione; g) la libertà di domicilio; h) la proprietà; i) l’attività economica nei limiti dell’interesse generale; l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole; m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni. 3I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige. 4Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.

Art. 9 Inviolabilità della libertà personale

1La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili. 2Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge. 3Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale. Divieto di dissimulazione del proprio viso Art. 9a4 1Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico. 2Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso. 3Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 10 Protezione giuridica

1Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d’eccezione sono vietati. 2Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile. 3Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole. 4 Introduzione dell’art. 9a con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777, in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193. 4II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta privazione della libertà personale.

Art. 11 Cittadinanza

1La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge. 2L’acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.

Art. 12 Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto all’autodeterminazione delle generazioni future. TITOLO III Diritti e obiettivi sociali

Art. 13 Diritti sociali

1Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali. 2Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini. 3Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d’obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.5 Inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana Art. 13a6 1Il Cantone e i Comuni tengono conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 2Essi adottano le necessarie misure per assicurare la loro autonomia e per favorire la loro inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale, come pure il loro sviluppo in seno alla famiglia. 3Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico le persone con disabilità hanno il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro capacità. 4Le persone con disabilità uditiva, sordocieche o con disturbi di linguaggio hanno diritto a ricorrere alla lingua dei segni italiana nel rapporto con le amministrazioni e con i servizi del Cantone, dei Comuni e delle altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico. 5La lingua dei segni italiana è riconosciuta.

Art. 14 Obiettivi sociali

1Il Cantone provvede affinché: a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;8 b) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall’estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri); c) nessuno Stato estero ostacoli l’accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione; d) ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili; e) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto; 5 Modifica dell’art. 13 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 14.6.2015: voti favorevoli 50'419, voti contrari 41'775, in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 447. 6 Introduzione dell’art. 13a approvato con votazione popolare del 30.10.2022: voti favorevoli 65’565, voti contrari 10’476, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 298. 7 Modifica dell’art. 14 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81. 8 Modifica dell’art. 14 lett. a approvata con votazione popolare del 14.6.2015: voti favorevoli 50'419, voti contrari 41'775, in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 447. f) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti; g) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione; h) ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini; i) sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione; j) nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell’afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale); k) sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri; l) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno; m) l’ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future. n) sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d’uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.9 2Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l’espressione artistica e la ricerca scientifica. TITOLO IV Organismi sociali

Art. 15 Compiti pubblici

1I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. 2Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni. 3Nell’assolvimento dei compiti pubblici, Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici, in particolare in materia di strutture scolastiche e di prestazioni sociosanitarie. Comune 1. garanzia 1.1 autonomia 1.2 autonomia residua

Art. 16

1Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita. 2Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi. 3A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone. 2. organizzazione

Art. 17

1Il Comune ha quali organi l’Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge. 2L’Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale. 3Il Municipio è l’organo che amministra e rappresenta il Comune. 4Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale. 3. elezione

Art. 18

1I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale. 2Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede. Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni 9 Modifica dell’art. 14 cpv. 1 lett. n approvata con votazione popolare del 13.6.2021: voti favorevoli 61'766, voti contrari 37'630, in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 253. 10 Modifica dell’art. 15 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 24.9.2017: voti favorevoli 63'991, voti contrari 25'959, in vigore dal 1.11.2017 - BU 2017, 341.

Art. 19

1Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata. 2Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge. 3Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.

Art. 20 Fusione e divisione di Comuni

1I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio. 2Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni. 3Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge. 4Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 21 Distretti

1Il Cantone è diviso in otto distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina. 2La legge ne determina l’estensione e i compiti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e giudiziario.

Art. 22 Patriziato

1Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge. 2Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l’utilizzazione razionale dei beni patriziali nell’interesse comune.

Art. 23 Vigilanza

I Comuni, i consorzi di Comuni, i Patriziati e gli altri enti di diritto pubblico soggiacciono alla vigilanza del Cantone. La legge ne disciplina le modalità ed i limiti.

Art. 24 Comunità religiose

1La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente. 2La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 25 Partiti

Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l’attività.

Art. 26 Sindacati e organizzazioni economiche e professionali

Il Cantone riconosce la funzione sociale dei sindacati e delle organizzazioni economiche e professionali e ne favorisce l’attività. TITOLO V Diritti e doveri politici Diritti politici 1. organizzazione ed esercizio

Art. 27

1Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi. 2È escluso dai diritti politici l’interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento. 2. diritto di voto

Art. 28

1Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali. 11 Modifica dell’art. 20 cpv. 1, 3 e 4 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 56'691, voti contrari 18'688, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363. 12 Modifica dell’art. 28 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93. 2Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio. 3Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge. 3. eleggibilità

Art. 29

1È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale. 2È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune. 3I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge. 4La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio. 4. ineleggibilità e destituzione Art. 29a13 1È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. 2Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica. 5. Ticinesi all’estero14

Art. 30

La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all’estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l’esercizio.15

Art. 31 Segretezza

1Il segreto del voto è inviolabile. 2La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino.

Art. 32 Dovere di votare

La partecipazione alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico.

Art. 33 Dovere di accettare la carica

1Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla. 2La legge può rendere obbligatoria l’accettazione.

Art. 34 Informazione e agevolazione del voto

1Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione. 2L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato. TITOLO Vbis16 Regime finanziario Principi generali Art. 34bis17 1La gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità; le finanze devono essere equilibrate a medio termine, tenuto conto dell’evoluzione economica. 2Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone ne esamina la sopportabilità finanziaria e le modalità di finanziamento. 3Ogni compito deve essere valutato periodicamente al fine di verificare se è ancora necessario e utile e se il carico finanziario che comporta è sopportabile. Freno ai disavanzi: principi e misure di riequilibrio finanziario 13 Introduzione dell’art. 29a approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555. 14 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555. 15 Modifica dell’art. 30 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 50'231, voti contrari 16'140; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 88. 16 Introduzione del titolo approvata con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292, voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309. 17 Introduzione degli art. 34bis e 34ter approvati con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292, voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309. Art. 34ter181Di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio. 2Tenuto conto della situazione economica e di eventuali bisogni finanziari eccezionali, possono essere preventivati dei disavanzi entro i limiti definiti dalla legge. 3I limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d’imposta cantonale. 4Eventuali disavanzi del conto di gestione corrente a consuntivo sono compensati con avanzi precedentemente realizzati; se ciò non è possibile devono essere recuperati nei termini indicati dalla legge. 5Il Cantone adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto del principio dell’equilibrio finanziario. 6Per decidere l’aumento del coefficiente d’imposta cantonale è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti in Gran Consiglio. art. 34quater19 La revisione generale ricorrente dei valori di stima immobiliare non può comportare nel complesso un aumento automatico del gettito dei tributi pubblici, né una riduzione automatica delle prestazioni, degli aiuti e dei sussidi erogati nell’ambito del perseguimento degli obiettivi sociali. TITOLO VI Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca20

Art. 35 Elezioni popolari

1Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall’intero Cantone: a) la Costituente; b) il Gran Consiglio; c) il Consiglio di Stato; d) i deputati al Consiglio degli Stati; e) i deputati al Consiglio nazionale. 2Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione; è ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.21 3Sono eletti dal popolo nel Comune: a) il Consiglio comunale; b) il Municipio; c) il Sindaco.

Art. 36 Elezioni di competenza del Gran Consiglio

1Sono eletti dal Gran Consiglio: a) i giudici del Tribunale d’appello; b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto; c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici; d) i Pretori; e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni; f) il Magistrato dei minorenni; g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura; h) i giurati cantonali. 2Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature. 18 Introduzione degli art. 34bis e 34ter approvati con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292, voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309. 19 Introduzione dell’art. 34quater approvato con votazione popolare del 14.6.2026: voti favorevoli 78’885, voti contrari 27’709, l’art. entrerà in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione - BU 2026, 298. 20 Modifica del sottotitolo approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93. 21 Modifica dell’art. 35 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555. 22 Modifica dell’art. 36 cpv. 1 lett. h) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'745, voti contrari 14'775, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363. Iniziativa popolare legislativa 1. principio

Art. 37

1Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa. 2Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo. 3La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.23 2. ricevibilità

Art. 38

Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. 3. forma della domanda

Art. 39

1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. 2Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.24 2bisIn entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare.25 3Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata. 4. procedura per il voto

Art. 40

Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

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