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Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Ticino · 101.000 · constitution

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Contents: 96 provisions
  1. Art. 1 Cantone Ticino
  2. Art. 2 Sovranità
  3. Art. 3 Stemma
  4. Art. 4 Scopo
  5. Art. 5 Capitale
  6. Art. 6 Tutela della dignità umana
  7. Art. 7 Uguaglianza
  8. Art. 8 Diritti individuali
  9. Art. 9 Inviolabilità della libertà personale
  10. Art. 10 Protezione giuridica
  11. Art. 11 Cittadinanza
  12. Art. 12 Doveri
  13. Art. 13 Diritti sociali
  14. Art. 14 Obiettivi sociali
  15. Art. 15 Compiti pubblici
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Fusione e divisione di Comuni
  21. Art. 21 Distretti
  22. Art. 22 Patriziato
  23. Art. 23 Vigilanza
  24. Art. 24 Comunità religiose
  25. Art. 25 Partiti
  26. Art. 26 Sindacati e organizzazioni economiche e professionali
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Segretezza
  32. Art. 32 Dovere di votare
  33. Art. 33 Dovere di accettare la carica
  34. Art. 34 Informazione e agevolazione del voto
  35. Art. 35 Elezioni popolari
  36. Art. 36 Elezioni di competenza del Gran Consiglio
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Iniziativa legislativa dei Comuni
  42. Art. 42 Referendum facoltativo
  43. Art. 43 Clausola d’urgenza
  44. Art. 44 Revoca del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Norme di applicazione
  46. Art. 46 Votazione
  47. Art. 47 Relazioni con la Confederazione e i Cantoni
  48. Art. 48 Deputati al Consiglio degli Stati
  49. Art. 49 Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minimo32
  50. Art. 50 Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale34
  51. Art. 51 Separazione dei poteri
  52. Art. 52 Elezioni
  53. Art. 53 Organizzazione
  54. Art. 54 Incompatibilità
  55. Art. 55 Esclusione e ricusa
  56. Art. 56 Informazione
  57. Art. 57 Gran Consiglio
  58. Art. 58 Elezione
  59. Art. 59 Competenze
  60. Art. 60 Sedute
  61. Art. 61 Presidenza
  62. Art. 62 Deliberazioni
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Seconda deliberazione
  65. Art. 65 Consiglio di Stato
  66. Art. 66 Elezione
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Sedute
  69. Art. 69 Organizzazione
  70. Art. 70 Competenze
  71. Art. 71 Attività legislativa
  72. Art. 72 Presenza in Gran Consiglio
  73. Art. 73 Tribunali
  74. Art. 74 Giurisdizione
  75. Art. 75 Tribunali civili
  76. Art. 76 Tribunali penali
  77. Art. 77 Tribunali amministrativi
  78. Art. 78 Inchieste giudiziarie e pubblica accusa
  79. Art. 79 Consiglio della magistratura
  80. Art. 80 Organizzazione e requisiti
  81. Art. 81 Periodo di nomina ed elezione
  82. Art. 82 Principio
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Termini
  90. Art. 90 Votazione
  91. Art. 91 Entrata in vigore
  92. Art. 92 Validità del diritto attuale
  93. Art. 93 Nuovo diritto
  94. Art. 94 Iniziative popolari e referendum facoltativi
  95. Art. 95 Autorità e magistrati
  96. Art. 96 Disposizione transitoria dell’art. 9a

96 provisions

Art. 81 Periodo di nomina ed elezione

1Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni. 2I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi. 3La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio. TITOLO IX Revisione della Costituzione

Art. 82 Principio

1La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzialmente. 2I progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.42 3Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare. Revisione totale 1. Proposta

Art. 83

1La revisione totale della Costituzione può essere proposta: a) dal Consiglio di Stato; b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri; c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto. 2La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.43 2. Procedura

Art. 84

1Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente. 2L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare. 3La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni. 4Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale. Revisione parziale 1. Proposta45

Art. 85

1La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale. 41 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327. 42 Modifica dell’art. 82 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 57'531, voti contrari 8’145 in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 87. 43 Modifica dell’art. 83 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86. 44 Modifica dell’art. 84 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'151, voti contrari 14'847, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363. 45 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86. 2La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge. 3La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni. 4La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.46 3. Ricevibilità

Art. 86

Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. 4. Forma della iniziativa popolare

Art. 87

1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. 2Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. 3Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia. 4L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata. 5. Procedura con controprogetto

Art. 88

Se all’iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

Art. 89 Termini

1Nel caso di revisione totale, l’autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare. 2Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Art. 90 Votazione

1La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. 2Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente. 3La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. TITOLO X Norme transitorie e finali

Art. 91 Entrata in vigore

1La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’approvazione del popolo.48 46 Modifica dell’art. 85 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86. 47 Modifica dell’art. 89 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'453, voti contrari 14'419, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363. 48 La Segreteria del Gran Consiglio, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994; visto l’esito della votazione popolare del 14 dicembre 1997, o r d i n a : il testo della nuova Costituzione cantonale è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998. 2Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, è abrogata.

Art. 92 Validità del diritto attuale

1Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla Costituzione decadono. 2Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore. La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.

Art. 93 Nuovo diritto

1L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore. 2Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.

Art. 94 Iniziative popolari e referendum facoltativi

Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.

Art. 95 Autorità e magistrati

Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.

Art. 96 Disposizione transitoria dell’art. 9a

L’art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione. Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari 10'984. Entrata in vigore: 1° gennaio 1998. Pubblicata nel BU 1997, 575. 49 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327. 50 Introduzione dell’art. 96 con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777, in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193.

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