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Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Ticino · 101.000 · constitution

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Contents: 96 provisions
  1. Art. 1 Cantone Ticino
  2. Art. 2 Sovranità
  3. Art. 3 Stemma
  4. Art. 4 Scopo
  5. Art. 5 Capitale
  6. Art. 6 Tutela della dignità umana
  7. Art. 7 Uguaglianza
  8. Art. 8 Diritti individuali
  9. Art. 9 Inviolabilità della libertà personale
  10. Art. 10 Protezione giuridica
  11. Art. 11 Cittadinanza
  12. Art. 12 Doveri
  13. Art. 13 Diritti sociali
  14. Art. 14 Obiettivi sociali
  15. Art. 15 Compiti pubblici
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Fusione e divisione di Comuni
  21. Art. 21 Distretti
  22. Art. 22 Patriziato
  23. Art. 23 Vigilanza
  24. Art. 24 Comunità religiose
  25. Art. 25 Partiti
  26. Art. 26 Sindacati e organizzazioni economiche e professionali
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Segretezza
  32. Art. 32 Dovere di votare
  33. Art. 33 Dovere di accettare la carica
  34. Art. 34 Informazione e agevolazione del voto
  35. Art. 35 Elezioni popolari
  36. Art. 36 Elezioni di competenza del Gran Consiglio
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Iniziativa legislativa dei Comuni
  42. Art. 42 Referendum facoltativo
  43. Art. 43 Clausola d’urgenza
  44. Art. 44 Revoca del Consiglio di Stato
  45. Art. 45 Norme di applicazione
  46. Art. 46 Votazione
  47. Art. 47 Relazioni con la Confederazione e i Cantoni
  48. Art. 48 Deputati al Consiglio degli Stati
  49. Art. 49 Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minimo32
  50. Art. 50 Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale34
  51. Art. 51 Separazione dei poteri
  52. Art. 52 Elezioni
  53. Art. 53 Organizzazione
  54. Art. 54 Incompatibilità
  55. Art. 55 Esclusione e ricusa
  56. Art. 56 Informazione
  57. Art. 57 Gran Consiglio
  58. Art. 58 Elezione
  59. Art. 59 Competenze
  60. Art. 60 Sedute
  61. Art. 61 Presidenza
  62. Art. 62 Deliberazioni
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Seconda deliberazione
  65. Art. 65 Consiglio di Stato
  66. Art. 66 Elezione
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Sedute
  69. Art. 69 Organizzazione
  70. Art. 70 Competenze
  71. Art. 71 Attività legislativa
  72. Art. 72 Presenza in Gran Consiglio
  73. Art. 73 Tribunali
  74. Art. 74 Giurisdizione
  75. Art. 75 Tribunali civili
  76. Art. 76 Tribunali penali
  77. Art. 77 Tribunali amministrativi
  78. Art. 78 Inchieste giudiziarie e pubblica accusa
  79. Art. 79 Consiglio della magistratura
  80. Art. 80 Organizzazione e requisiti
  81. Art. 81 Periodo di nomina ed elezione
  82. Art. 82 Principio
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Termini
  90. Art. 90 Votazione
  91. Art. 91 Entrata in vigore
  92. Art. 92 Validità del diritto attuale
  93. Art. 93 Nuovo diritto
  94. Art. 94 Iniziative popolari e referendum facoltativi
  95. Art. 95 Autorità e magistrati
  96. Art. 96 Disposizione transitoria dell’art. 9a

96 provisions

Art. 41 Iniziativa legislativa dei Comuni

1Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa. 2Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa popolare.

Art. 42 Referendum facoltativo

Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni: a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale; b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1’000’000.– o una spesa annua superiore a fr. 250’000.– per almeno quattro anni; c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo. Referendum finanziario obbligatorio Art. 42a27 1Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa. 23 Modifica dell’art. 37 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86. 24 Modifica dell’art. 39 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85. 25 Introduzione dell’art. 39 cpv. 2bis approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85. 26 Modifica dell’art. 42 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari 14’030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86. 27 Introduzione dell’art. 42a approvata con votazione popolare del 26.9.2021: voti favorevoli 46'905, voti contrari 43'547, in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022, 40. 2La legge ne disciplina le modalità.

Art. 43 Clausola d’urgenza

1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio. 2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.

Art. 44 Revoca del Consiglio di Stato

1Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato. 2La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale. 3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca. Revoca del Municipio Art. 44a28 1I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio. 2La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell’ultimo anno della legislatura. 3La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l’adesione di almeno il 30 per cento dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo comunale.

Art. 45 Norme di applicazione

La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Art. 46 Votazione

1Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. 2La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. 3La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo comunale del risultato della domanda. TITOLO VII Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi

Art. 47 Relazioni con la Confederazione e i Cantoni

1Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della Confederazione e dei Cantoni. 2A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.

Art. 48 Deputati al Consiglio degli Stati

1I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno. 2È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.31 28 Introduzione dell’art. 44a approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93. 29 Modifica dell’art. 45 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93. 30 Introduzione dell’art. 46 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93. 31 Introduzione dell’art. 48 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

Art. 49 Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minimo32

1Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera. 2Qualora lo Stato estero limiti con regolamenti interni o sistemi di attuazione disincentivanti l’esecuzione al suo interno dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione, il Cantone applicherà i medesimi standard minimi nel rispetto del criterio di reciprocità nell’attuazione.33

Art. 50 Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale34

1Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l’identità, l’autonomia, gli obiettivi sociali e l’interesse economico del Cantone. 2Nelle relazioni con i Paesi limitrofi le autorità modulano il mercato del lavoro in base alle necessità di chi vive sul territorio del Cantone, promuovendo la sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri, evitando la sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) e la corsa al ribasso dei salari (dumping salariale).35 TITOLO VIII Autorità A. Norme comuni

Art. 51 Separazione dei poteri

L’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l’Esecutivo, il Giudiziario.

Art. 52 Elezioni

L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 53 Organizzazione

La legge regola l’organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

Art. 54 Incompatibilità

1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o federale.36 2I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale. 3La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni. 4La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.

Art. 55 Esclusione e ricusa

1Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o l’imparzialità sia compromessa. 2La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.

Art. 56 Informazione

Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti. 32 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81. 33 Modifica dell’art. 49 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81. 34 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81. 35 Modifica dell’art. 50 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81. 36 Modifica dell’art. 54 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 23.9.2012: voti favorevoli 56'830, voti contrari 22'474, in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 487. B. Potere legislativo

Art. 57 Gran Consiglio

1Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone. 2Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

Art. 58 Elezione

1Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale. 2La legge ne disciplina le modalità.

Art. 59 Competenze

1Il Gran Consiglio: a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni; b) verifica i poteri dei suoi membri; c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo; d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese; e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione; f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone; g) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva; h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti; i) autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato; l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti; m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi; n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità;38 o) esercita il diritto di amnistia e di grazia; p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge; q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum; r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone. 2A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.

Art. 60 Sedute

1Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla data dell’elezione. 2Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.

Art. 61 Presidenza

Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 62 Deliberazioni

1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. 2Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio. Pubblicità 37 Modifica dell’art. 59 cpv. 1 lett. r) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 58'456, voti contrari 15'731, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363. 38 Modifica dell’art. 59 cpv. 1 lett. n) approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

Art. 63

Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

Art. 64 Seconda deliberazione

1Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione. 2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi. C. Potere esecutivo

Art. 65 Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato di cinque membri è l’autorità governativa ed esecutiva del Cantone. 2Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 66 Elezione

1Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale. 2La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno. 3Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti. 4I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto: a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio; b) che l’operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi. 5La legge regola le modalità dell’elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.

Art. 67

…39

Art. 68 Sedute

Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 69 Organizzazione

1Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili. 2Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri. 3I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto. 4Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate. 5La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

Art. 70 Competenze

Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; b) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; d) dirige l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge; 39 Abrogazione dell’art. 67 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555. g) assicura l’ordine pubblico; h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

Art. 71 Attività legislativa

1Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo. 2Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni. 3È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.

Art. 72 Presenza in Gran Consiglio

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio. D. Potere giudiziario

Art. 73 Tribunali

1I tribunali esercitano il potere giudiziario. 2Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.

Art. 74 Giurisdizione

I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.

Art. 75 Tribunali civili

1La giurisdizione civile è esercitata: a) dai Giudici di pace; b) dai Pretori; c) dal Tribunale d’appello. 2Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.

Art. 76 Tribunali penali

1La giurisdizione penale è esercitata: a) dal Tribunale penale di prima istanza; b) dal Tribunale penale di seconda istanza; c) dal Magistrato dei minorenni. 2La legge disciplina la partecipazione dei giurati. 3La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.

Art. 77 Tribunali amministrativi

1La giurisdizione amministrativa è esercitata: a) dal Tribunale amministrativo; b) dal Tribunale delle assicurazioni; c) dal Tribunale fiscale; d) dal Tribunale delle espropriazioni; e) …40 2Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative. 3La legge stabilisce l’autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.

Art. 78 Inchieste giudiziarie e pubblica accusa

La legge affida a magistrati il compito di esperire l’inchiesta giudiziaria e di rappresentare la pubblica accusa. 40 Abrogazione dell’art. 77 lett. e) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'767, voti contrari 14'452, in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 215.

Art. 79 Consiglio della magistratura

1La vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio. 2Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 80 Organizzazione e requisiti

La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.

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