1Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda
di iniziativa in materia legislativa.
2Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa
popolare.
Art. 42 Referendum facoltativo
Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel
Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:
a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1’000’000.– o una spesa annua
superiore a fr. 250’000.– per almeno quattro anni;
c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.
Referendum finanziario obbligatorio
Art. 42a27 1Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore
a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, il Gran
Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità
obbligatoria della spesa.
23 Modifica dell’art. 37 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
24 Modifica dell’art. 39 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti
contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
25 Introduzione dell’art. 39 cpv. 2bis approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630,
voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
26 Modifica dell’art. 42 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti contrari
14’030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
27 Introduzione dell’art. 42a approvata con votazione popolare del 26.9.2021: voti favorevoli 46'905, voti
contrari 43'547, in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022, 40.
2La legge ne disciplina le modalità.
Art. 43 Clausola d’urgenza
1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura
urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran
Consiglio.
2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere
rinnovato in via d’urgenza.
Art. 44 Revoca del Consiglio di Stato
1Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la
domanda di revoca del Consiglio di Stato.
2La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo
trascorsi tre anni dall’elezione integrale.
3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio
ufficiale della domanda di revoca.
Revoca del Municipio
Art. 44a28 1I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la
domanda di revoca del Municipio.
2La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell’ultimo anno della legislatura.
3La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l’adesione di almeno il 30 per cento dei
cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo
comunale.
Art. 45 Norme di applicazione
La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di
iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.
Art. 46 Votazione
1Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato
devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della
domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione
nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione all’albo comunale del risultato della domanda.
TITOLO VII
Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi
Art. 47 Relazioni con la Confederazione e i Cantoni
1Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della
Confederazione e dei Cantoni.
2A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.
Art. 48 Deputati al Consiglio degli Stati
1I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai
deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno.
2È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti
contrari alla dignità della carica.31
28 Introduzione dell’art. 44a approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti
contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
29 Modifica dell’art. 45 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari
33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
30 Introduzione dell’art. 46 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti
contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
31 Introduzione dell’art. 48 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114,
voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
Art. 49 Cooperazione transfrontaliera e principio dello standard minimo32
1Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.
2Qualora lo Stato estero limiti con regolamenti interni o sistemi di attuazione disincentivanti
l’esecuzione al suo interno dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione, il Cantone
applicherà i medesimi standard minimi nel rispetto del criterio di reciprocità nell’attuazione.33
Art. 50 Mandato alle autorità e lotta contro il dumping salariale34
1Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le
autorità devono promuovere e tutelare l’identità, l’autonomia, gli obiettivi sociali e l’interesse
economico del Cantone.
2Nelle relazioni con i Paesi limitrofi le autorità modulano il mercato del lavoro in base alle necessità
di chi vive sul territorio del Cantone, promuovendo la sana complementarietà professionale tra
lavoratori svizzeri e stranieri, evitando la sostituzione della manodopera indigena con quella
straniera (effetto di sostituzione) e la corsa al ribasso dei salari (dumping salariale).35
TITOLO VIII
Autorità
A. Norme comuni
Art. 51 Separazione dei poteri
L’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e
separati, il Legislativo, l’Esecutivo, il Giudiziario.
Art. 52 Elezioni
L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente
ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.
Art. 53 Organizzazione
La legge regola l’organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio
di Stato.
Art. 54 Incompatibilità
1Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran
Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o federale.36
2I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente
membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri
di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.
3La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato
cantonale; la legge regola le eccezioni.
4La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.
Art. 55 Esclusione e ricusa
1Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o
l’imparzialità sia compromessa.
2La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.
Art. 56 Informazione
Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi
interessi pubblici o privati preponderanti.
32 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
33 Modifica dell’art. 49 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
34 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
35 Modifica dell’art. 50 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti
contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
36 Modifica dell’art. 54 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 23.9.2012: voti favorevoli 56'830, voti
contrari 22'474, in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 487.
B. Potere legislativo
Art. 57 Gran Consiglio
1Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone.
2Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della
sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.
Art. 58 Elezione
1Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà
ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.
2La legge ne disciplina le modalità.
Art. 59 Competenze
1Il Gran Consiglio:
a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
b) verifica i poteri dei suoi membri;
c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne
verifica l’attuazione;
f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese
del Cantone;
g) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e
li approva;
h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei
regolamenti;
i) autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le
demandi al Consiglio di Stato;
l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in
condizioni di ineleggibilità;38
o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una
spesa soggetta a referendum;
r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale
della Costituzione e in materia legislativa.
Art. 60 Sedute
1Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta
giorni dalla data dell’elezione.
2Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e
quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.
Art. 61 Presidenza
Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e
non è immediatamente rieleggibile.
Art. 62 Deliberazioni
1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza
assoluta dei membri del Gran Consiglio.
Pubblicità
37 Modifica dell’art. 59 cpv. 1 lett. r) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 58'456,
voti contrari 15'731, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.
38 Modifica dell’art. 59 cpv. 1 lett. n) approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114,
voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
Art. 63
Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
Art. 64 Seconda deliberazione
1Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran
Consiglio procede ad una seconda deliberazione.
2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre
mesi.
C. Potere esecutivo
Art. 65 Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato di cinque membri è l’autorità governativa ed esecutiva del Cantone.
2Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione
e dalle leggi.
Art. 66 Elezione
1Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale.
2La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della
somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di
uno.
3Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi
voti.
4I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi
già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:
a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
b) che l’operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.
5La legge regola le modalità dell’elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo,
in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.
Art. 67
…39
Art. 68 Sedute
Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 69 Organizzazione
1Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un
vicepresidente non immediatamente rieleggibili.
2Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per
ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno
quattro membri.
3I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.
4Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze
subordinate.
5La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle
altre istanze subordinate.
Art. 70 Competenze
Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:
a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;
b) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le
necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e
preventivi;
d) dirige l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa
disposizione della Costituzione o della legge;
f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati
dalla legge;
39 Abrogazione dell’art. 67 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti
contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.
g) assicura l’ordine pubblico;
h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra
autorità;
i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di
particolare importanza al Gran Consiglio.
Art. 71 Attività legislativa
1Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti
di legge e di decreto legislativo.
2Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre
organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.
3È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del
Gran Consiglio.
Art. 72 Presenza in Gran Consiglio
Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio.
D. Potere giudiziario
Art. 73 Tribunali
1I tribunali esercitano il potere giudiziario.
2Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme
cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.
Art. 74 Giurisdizione
I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale
possono essere affidate più giurisdizioni.
Art. 75 Tribunali civili
1La giurisdizione civile è esercitata:
a) dai Giudici di pace;
b) dai Pretori;
c) dal Tribunale d’appello.
2Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere
attribuite ad altri tribunali.
Art. 76 Tribunali penali
1La giurisdizione penale è esercitata:
a) dal Tribunale penale di prima istanza;
b) dal Tribunale penale di seconda istanza;
c) dal Magistrato dei minorenni.
2La legge disciplina la partecipazione dei giurati.
3La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni
di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.
Art. 77 Tribunali amministrativi
1La giurisdizione amministrativa è esercitata:
a) dal Tribunale amministrativo;
b) dal Tribunale delle assicurazioni;
c) dal Tribunale fiscale;
d) dal Tribunale delle espropriazioni;
e) …40
2Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.
3La legge stabilisce l’autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.
Art. 78 Inchieste giudiziarie e pubblica accusa
La legge affida a magistrati il compito di esperire l’inchiesta giudiziaria e di rappresentare
la pubblica accusa.
40 Abrogazione dell’art. 77 lett. e) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'767,
voti contrari 14'452, in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 215.
Art. 79 Consiglio della magistratura
1La vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce
al Gran Consiglio.
2Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei
magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 80 Organizzazione e requisiti
La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti
di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.