1Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.
2I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema
proporzionale negli altri casi.
3La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio.
TITOLO IX
Revisione della Costituzione
Art. 82 Principio
1La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzialmente.
2I progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere
su singoli oggetti al massimo due varianti.42
3Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare.
Revisione totale
1. Proposta
Art. 83
1La revisione totale della Costituzione può essere proposta:
a) dal Consiglio di Stato;
b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri;
c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.
2La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio
ufficiale della domanda di iniziativa.43
2. Procedura
Art. 84
1Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto
di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se
il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.
2L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione
preliminare.
3La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con
uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.
4Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.
Revisione parziale
1. Proposta45
Art. 85
1La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran
Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.
41 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti
favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327.
42 Modifica dell’art. 82 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 57'531, voti
contrari 8’145 in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 87.
43 Modifica dell’art. 83 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
44 Modifica dell’art. 84 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'151, voti
contrari 14'847, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.
45 Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
2La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi
diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.
3La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più
disposizioni.
4La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio
ufficiale della domanda di iniziativa.46
3. Ricevibilità
Art. 86
Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità
della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della
materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della
domanda.
4. Forma della iniziativa popolare
Art. 87
1La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre
contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.
3Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da
sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.
4L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.
5. Procedura con controprogetto
Art. 88
Se all’iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un
proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se
preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare
o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e
controprogetto vengano accettati.
Art. 89 Termini
1Nel caso di revisione totale, l’autorità designata deve allestire il progetto entro cinque
anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.
2Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi
dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla
presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.
Art. 90 Votazione
1La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve
aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
2Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni
dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.
3La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro
due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
TITOLO X
Norme transitorie e finali
Art. 91 Entrata in vigore
1La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello
dell’approvazione del popolo.48
46 Modifica dell’art. 85 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 52'722, voti
contrari 14'030; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 86.
47 Modifica dell’art. 89 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'453, voti
contrari 14'419, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.
48 La Segreteria del Gran Consiglio, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994; visto l’esito della
votazione popolare del 14 dicembre 1997,
o r d i n a :
il testo della nuova Costituzione cantonale è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.
2Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata
il 29 ottobre 1967, è abrogata.
Art. 92 Validità del diritto attuale
1Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla
Costituzione decadono.
2Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore.
La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.
Art. 93 Nuovo diritto
1L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni
dall’entrata in vigore.
2Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio
con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.
Art. 94 Iniziative popolari e referendum facoltativi
Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati
prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.
Art. 95 Autorità e magistrati
Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro
sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.
Art. 96 Disposizione transitoria dell’art. 9a
L’art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.
Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari
10'984.
Entrata in vigore: 1° gennaio 1998.
Pubblicata nel BU 1997, 575.
49 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti
favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327.
50 Introduzione dell’art. 96 con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777,
in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193.