1Questa legge disciplina lo sviluppo territoriale del Cantone, definendo principi, strumenti
e procedure di pianificazione, conformemente alla legge federale sulla pianificazione del territorio.
2Essa mira in particolare a:
a) promuovere un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile;
b) favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche;
c) individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente;
d) preservare lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago;
e) valorizzare il paesaggio in quanto bene comune.
Art. 2 Livelli di pianificazione e competenze
1La pianificazione del territorio si suddivide in pianificazione cantonale, di competenza
del Cantone e locale, di competenza dei Comuni.
2I Comuni possono svolgere compiti di pianificazione intercomunale, adottando proprie modalità di
collaborazione.
3Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sullo sviluppo territoriale e può istituire commissioni
consultive in ambiti settoriali specifici; esso disciplina per regolamento i dettagli della legge.
Art. 3 Obbligo di pianificare e coordinamento
1Cantone e Comuni elaborano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza
territoriale e ne coordinano contenuti e procedure.
2Il Cantone assicura in particolare il coordinamento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni
confinanti, delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni comunali fra loro.
3Se i Comuni non adempiono al loro obbligo di pianificare, il Cantone può adottare misure sostitutive.
Art. 4 Informazione
1I piani previsti da questa legge sono pubblici.
2Nel corso dell’elaborazione di tali piani, Cantone e Comuni informano la popolazione riguardo agli
scopi ed allo svolgimento della procedura.
Art. 5 Partecipazione
1Cantone e Comuni garantiscono una tempestiva informazione e partecipazione della
popolazione e delle persone interessate alla pianificazione; se essa comporta effetti territorialmente
limitati o concerne aspetti settoriali, può essere circoscritta agli interessati.2
2La partecipazione è garantita di principio mediante pubblico deposito degli atti, previo avviso, per
trenta giorni presso i Comuni interessati; durante questo periodo ognuno può presentare
osservazioni o proposte pianificatorie.3
3La procedura può essere delegata ad altri enti.
Tecnici qualificati
1 Titolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.
2 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
3 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Art. 6
I piani previsti da questa legge sono elaborati da tecnici che dispongono delle qualifiche
stabilite dal Consiglio di Stato.
Art. 7 Geodati
Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per
i piani d’utilizzazione adottati, pubblicati e approvati in forma di geodati.
TITOLO II
Strumenti della pianificazione territoriale
Capitolo primo
Piani
Sezione 1
Piano direttore cantonale
Art. 8 Definizione
1Il piano direttore cantonale stabilisce le grandi linee dell’organizzazione del territorio
cantonale in un’ottica di sviluppo sostenibile e assicura il coordinamento delle attività di rilevante
incidenza territoriale.
2Esso è coordinato con il Rapporto sugli indirizzi, le linee direttive ed il piano finanziario.
Art. 9 Componenti
1Il piano direttore si compone di obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani.
2Esso è accompagnato da un rapporto esplicativo, di carattere indicativo.
Art. 10 Contenuti
1Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte
prioritarie.
2Le schede, strutturate in indirizzi, misure e compiti, ed i piani specificano gli obiettivi pianificatori e
indicano le modalità e i tempi per l’attuazione.
Procedura d’approvazione
Art. 11 Informazione e partecipazione
1Nel corso dell’elaborazione di obiettivi pianificatori, schede di dato acquisito e piani ogni
persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o
proposte pianificatorie.
2Gli atti e la documentazione sono depositati per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.
3…5
Art. 12 Obiettivi pianificatori cantonali
1Il Consiglio di Stato elabora gli obiettivi pianificatori cantonali.
2Il Gran Consiglio li adotta con decreto legislativo.
Schede e piani
Art. 13 a) dati acquisiti
1Il Consiglio di Stato elabora le schede di dato acquisito ed i piani.
2Esso li adotta e li fa pubblicare per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.
3Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli enti regionali di sviluppo che sono
particolarmente toccati e hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione degli stessi possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione.6
4Il Consiglio di Stato trasmette al Gran Consiglio i ricorsi con le sue osservazioni, entro tre mesi;
questo li decide in via definitiva entro sei mesi, ma al più tardi entro un anno dalla scadenza del
termine di ricorso.
b) risultati intermedi e informazioni preliminari
4 Art. reintrodotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2013,
547.
5 Cpv. abrogato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
6 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Art. 14
1Il Dipartimento elabora le schede di risultato intermedio e informazione preliminare ed i
piani.
2Il Consiglio di Stato li adotta.
Art. 15 Entrata in vigore
1Gli obiettivi pianificatori entrano in vigore con l’adozione del Gran Consiglio.
2Le schede di dato acquisito ed i piani entrano in vigore con la loro crescita in giudicato; quelle di
risultato intermedio ed informazione preliminare con l’adozione del Consiglio di Stato.
3Gli obiettivi, le schede ed i piani sono in seguito trasmessi al Consiglio federale per approvazione.
Art. 16 Effetti
1Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo.
2Tutti gli atti pianificatori in contrasto con il piano direttore devono essere a questo conformati entro
il termine stabilito dal Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato e i Municipi garantiscono, con le misure di salvaguardia della pianificazione,
che non vengano intrapresi atti pianificatori o interventi in contrasto con le previsioni del piano.
Art. 17 Verifica e modifiche
1Il piano direttore ha una durata indeterminata; esso è riesaminato globalmente, di regola
ogni dieci anni, e se necessario rielaborato.
2Esso può essere adattato, in particolare in caso di mutate circostanze o di nuovi compiti, o quando
sia possibile una soluzione complessivamente migliore; la procedura è quella prevista per
l’adozione.
3Gli aggiornamenti del piano sono decisi dal Consiglio di Stato e comunicati all’Ufficio federale dello
sviluppo territoriale.
Sezione 2
Piano regolatore
Art. 18 Principio
1I Comuni adottano un piano regolatore.
2Essi possono preliminarmente elaborare studi di base che prospettano visioni ed indirizzi della
pianificazione futura.
3I Comuni uniformano il piano regolatore alla pianificazione d’ordine superiore e lo coordinano con
i piani regolatori dei Comuni vicini.
4Più Comuni possono adottare un piano regolatore intercomunale.
Art. 19 Definizione e componenti
1Il Piano regolatore stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo; esso
è commisurato alla capacità finanziaria del Comune.
2Il Piano regolatore si compone dei seguenti documenti vincolanti:
a) piano delle zone,
b) piano dell’urbanizzazione, corredato dal programma d’urbanizzazione,
c) regolamento edilizio.
3Esso è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo.
Art. 20 Piano delle zone
1Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone.
2Possono essere delimitate in particolare le seguenti zone:
– zona per l’abitazione,
– zona per il lavoro,
– zona degli spazi liberi,
– zona per il tempo libero,
– zona per scopi pubblici,
– zona di pericolo,
– zona per estrazioni o discariche,
– zona agricola,
– zona di protezione,
– zona forestale,
– zona di riserva,
– zona senza destinazione specifica.
3Il Consiglio di Stato stabilisce la definizione delle zone.
4Sono ammesse le zone miste e le sovrapposizioni di zona, se conformi agli scopi e ai principi della
pianificazione del territorio.
Art. 21 Piano dell’urbanizzazione
Il piano dell’urbanizzazione stabilisce i vincoli della rete delle vie di comunicazione
(strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici, ecc.) con le relative linee
d’arretramento.
Art. 22 Programma d’urbanizzazione
1Il programma d’urbanizzazione stabilisce i comprensori da urbanizzare con la rete delle
vie di comunicazione, con la rete di smaltimento delle acque, con la rete e le infrastrutture per
l’approvvigionamento idrico e di energie, nonché i termini entro i quali realizzare l’urbanizzazione,
tenendo conto dell’evoluzione edilizia del Comune e dello stato dell’urbanizzazione esistente.8
2Esso vincola unicamente le Autorità.
Art. 23 Regolamento edilizio
1Il regolamento edilizio comprende le norme di diritto comunale in materia edilizia; in
particolare quelle relative al piano delle zone e al piano dell’urbanizzazione.
2Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.
Art. 24 Rapporto di pianificazione
1Il rapporto di pianificazione informa:
a) sulle analisi, sugli obiettivi e sulla giustificazione delle scelte,
b) su come si sia tenuto conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio (art. 1 e 3
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979, LPT), dei suggerimenti
provenienti dalla popolazione (art. 4 cpv. 2 LPT), dei piani settoriali e delle concezioni della
Confederazione (art. 13 LPT), del piano direttore (art. 8 LPT) e delle altre esigenze poste dal
diritto federale, in particolare la ponderazione degli interessi (art. 3 ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000, OPT) e la protezione dell’ambiente (art. 47
OPT),
c) sui costi delle opere e le relative modalità di finanziamento, come pure sulle priorità di
realizzazione.
2Esso ha valore indicativo.
Procedura ordinaria
Art. 25 Elaborazione e esame preliminare
1Il Municipio elabora il piano regolatore, comunicando l’avvio dei lavori al Dipartimento
ed ai Comuni confinanti.
2Nel caso di una revisione del piano regolatore e di una variante con domanda di dissodamento o
di compenso agricolo, il Municipio sottopone al Dipartimento un piano d’indirizzo per una verifica
d’ordine generale; negli altri casi l’esame preliminare è facoltativo.9
3Il Dipartimento si esprime sulla conformità del piano d’indirizzo con la pianificazione direttrice, la
legislazione federale e cantonale e sul coordinamento con le pianificazioni dei Comuni vicini.
Art. 26 Informazione e partecipazione
1Il Municipio informa la popolazione riguardo al progetto di piano.
2Ogni cittadino attivo ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono
presentare osservazioni o proposte pianificatorie.
3Il Municipio esamina osservazioni e proposte nell’ambito dell’elaborazione del piano.
Art. 27 Adozione e pubblicazione
1Il Consiglio comunale o l’Assemblea adottano il piano regolatore.
2Il Municipio lo pubblica per un periodo di trenta giorni previo avviso, trasmesso anche tramite lettera
semplice ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti.10
7 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
8 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
9 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
10 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
3Contestualmente alla pubblicazione, esso trasmette al Consiglio di Stato gli atti relativi al piano
regolatore.
Art. 28 Ricorso al Consiglio di Stato
1Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione.
2È legittimato a ricorrere:
a) ogni cittadino attivo nel Comune,
b) ogni altra persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione del piano.11
3Si applicano inoltre le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm) relative al ricorso al Consiglio di Stato.12
Art. 29 Approvazione
1Il Consiglio di Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano
regolatore; oppure nega l’approvazione.
2Quando si impone una modifica che coinvolge il diritto comunale, esso rinvia gli atti al Comune,
affinché vi provveda ripetendo la procedura ordinaria; il Consiglio di Stato indica quando si può
prescindere dall’esame preliminare o applicare la procedura semplificata.
3La decisione del Consiglio di Stato è intimata al Comune, ai ricorrenti e ai proprietari dei fondi la
cui situazione è stata modificata dalla risoluzione ed è pubblicata nella sua parte dispositiva.
Art. 30 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione.
2Sono legittimati a ricorrere:
a) il Comune,
b) i già ricorrenti, per le medesime domande presentate davanti al Consiglio di Stato,13
c) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato.
3Per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013.14
Art. 31 Entrata in vigore
1Il piano regolatore entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
2I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Art. 32 Effetti
1Il piano regolatore ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
2Con l’entrata in vigore del piano regolatore è concesso al Comune il diritto di espropriazione
segnatamente per l’acquisizione delle superfici e degli altri diritti necessari alla realizzazione delle
opere pubbliche previste dal piano.
Art. 33 Verifica e modifiche
1Il Municipio verifica almeno ogni quindici anni il piano regolatore e decide in merito alla
necessità di revisione o di adeguamento.
2La sua decisione è trasmessa al Consiglio di Stato, che la verifica dal profilo della legalità e
dell’adeguatezza. Se non condivide la decisione comunale, il Consiglio di Stato ha la facoltà di
rifiutare l’approvazione di ulteriori varianti, come pure di adottare le misure dell’art. 3 cpv. 3 LST.
3Il Piano regolatore può inoltre essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze.
Procedura semplificata
Principio
11 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
12 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
13 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
14 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
15 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Art. 34
Possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che:
a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo;
b) comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche;
c) interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 mq oppure
d) in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la
gerarchia delle strade.
Art. 35 Procedura
1Il Municipio elabora la modifica.
2Esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati, il Municipio adotta e pubblica la modifica
per trenta giorni presso la cancelleria comunale.
3Contro la modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 28.
4Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato per approvazione
ed evasione degli eventuali ricorsi.
5Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai
sensi dell’art. 30.
6La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto
sospensivo.
Urbanizzazione
Art. 36 Procedura del programma d’urbanizzazione
1Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione, coordinandolo con il piano
finanziario, e lo pubblica per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale; durante
questo periodo ogni interessato può presentare osservazioni.
2Il Municipio adotta il programma d’urbanizzazione.
3Il programma d’urbanizzazione è modificato in caso di mutate circostanze.
Art. 37 Realizzazione dell’urbanizzazione
1Il Comune realizza l’urbanizzazione nei termini stabiliti dal programma
d’urbanizzazione.
2I proprietari contribuiscono al finanziamento secondo le leggi speciali.
Art. 38 Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione
Se l’urbanizzazione della zona edificabile non è realizzata nei termini previsti dal
programma d’urbanizzazione, i proprietari fondiari possono (art. 19 cpv. 3 LPT):
a) provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati, stabilendo con il
Comune per contratto di diritto pubblico segnatamente le modalità d’esecuzione dei lavori, il
diritto di proprietà sulle opere, le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto delle opere
e il trasferimento di diritti e obblighi all’ente pubblico,
b) anticipare i costi dell’urbanizzazione, stabilendo con il Comune mediante contratto di diritto
pubblico segnatamente l’importo da anticipare, il rimborso del capitale anticipato e l’interesse
dovuto.
Art. 39 Anticipo dell’urbanizzazione
1I proprietari fondiari possono chiedere al Comune di realizzare le opere
d’urbanizzazione prima dei termini stabiliti dal programma d’urbanizzazione, anticipando tutte le
spese.
2Mediante contratto di diritto pubblico con il Comune va stabilito almeno il rimborso del capitale
anticipato.
Norme d’interesse cantonale o sovracomunale
Art. 40 Vincoli per opere sovracomunali
1Il Consiglio di Stato può far iscrivere nel piano regolatore vincoli per l’esecuzione di
opere d’interesse cantonale o sovracomunale come scuole, case per anziani, impianti di
smaltimento delle acque o dei rifiuti o impianti per la produzione di energia e zone per il tempo libero.
2Il piano regolatore indica i vincoli costituiti a favore del Cantone o di altri enti pubblici.
16 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
17 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.