…18
Superfici idonee all’avvicendamento delle colture
Art. 41a19 1Il censimento raccoglie le informazioni relative alle superfici in zona agricola che
presentano le caratteristiche pedologiche e morfologiche tali da adempiere ai requisiti delle superfici
per l’avvicendamento delle colture secondo l’art. 26 OPT e il Piano settoriale delle superfici idonee
all’avvicendamento delle colture.
2Esso è allestito dal Consiglio di Stato e costantemente aggiornato.
Regolamento cantonale posteggi privati
Art. 42 a) scopo e contenuti
1Allo scopo di migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell’ambiente, il Cantone
emana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati.
2Il Consiglio di Stato lo elabora, sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni
interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni ed ai cambiamenti di destinazione; fanno eccezione
le costruzioni destinate all’abitazione.
3Esso stabilisce il fabbisogno massimo di riferimento, il numero dei posteggi privati necessari e il
numero dei posteggi privati da realizzare, in base alle norme dell’Unione dei professionisti svizzeri
della strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e in particolare della qualità del trasporto
pubblico e del livello dell’inquinamento ambientale.
Art. 43 b) verifica periodica
1Il Consiglio di Stato ne verifica periodicamente i parametri del regolamento e l’elenco
dei Comuni interessati; li adatta, se del caso, sentita la commissione consultiva.
2Il regolamento abroga tutte le norme comunali che definiscono il fabbisogno di posteggi privati;
restano riservate disposizioni più restrittive a tutela dei nuclei o per motivi di mobilità e protezione
dell’ambiente.
Sezione 3
Piano d’utilizzazione cantonale
Art. 44 Definizione e componenti
1Il piano d’utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile
del suolo per aree d’interesse cantonale o sovracomunale.
2Il piano d’utilizzazione promuove l’attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di
compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d’interesse cantonale o sovracomunale.
3Esso si compone di norme e piani ed è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere
indicativo.
Procedura
Art. 45 a) adozione
1Il Dipartimento elabora il piano d’utilizzazione, dandone preventiva comunicazione al
Gran Consiglio, ai Comuni e agli enti regionali per lo sviluppo interessati.
2Il progetto di piano è depositato per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni interessati; durante
questo periodo ogni cittadino attivo in quei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra un interesse
degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.
3Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni, adotta il piano e lo trasmette al Gran Consiglio per
approvazione.
Art. 46 b) approvazione e pubblicazione
1Il piano di utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio.
2Il Dipartimento lo pubblica, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati.
Art. 47 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
1Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
18 Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244; precedente modifica: BU 2021,
368.
19 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
2Il ricorso è proponibile contro:
a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento,
b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti,
c) l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.
3Sono legittimati a ricorrere:
a) i Comuni interessati,
b) ogni cittadino attivo nei Comuni interessati,
c) ogni altra persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione.
Art. 48 Entrata in vigore
1Il piano d’utilizzazione entra in vigore con l’approvazione del Gran Consiglio.
2I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
3Il Dipartimento fa menzionare a registro fondiario per ogni singola particella l’esistenza del piano
d’utilizzazione.
Art. 49 Effetti
1Il piano d’utilizzazione cantonale ha gli stessi effetti del piano regolatore.
2Il piano d’utilizzazione è prevalente rispetto al piano regolatore; questo decade nella misura in cui
si trova in contrasto con il piano d’utilizzazione, oppure se il piano d’utilizzazione disciplina l’uso del
suolo in modo esclusivo.
Art. 50 Verifica e modifiche
1Il piano d’utilizzazione è sottoposto a verifica, di regola ogni dieci anni.
2Esso può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura
d’adozione.
Procedura semplificata
Art. 50a20 1Possono essere sottoposte a procedura semplificata le modifiche ai sensi dell’art. 34
LST.
2Il Dipartimento elabora la modifica; esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati la
trasmette al Consiglio di Stato, che la approva.
3La modifica è annunciata dal Dipartimento almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio
ufficiale e nei quotidiani e pubblicata per trenta giorni.
4Contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, si applica
per analogia l’art. 47.
5La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto
sospensivo.
Sezione 4
Piano particolareggiato
Art. 51 Definizione e scopo
Il piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso
ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo
richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura
e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico.
Art. 52 Procedura d’approvazione
1Per le componenti, la procedura e gli effetti fanno stato le norme relative al piano
regolatore.
2Nei casi in cui il piano regolatore prevede gli obiettivi, la destinazione e i parametri della
pianificazione particolareggiata, il piano particolareggiato può essere adottato con la procedura
semplificata (art. 35).21
Art. 53 Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
1Il piano particolareggiato vale quale autorizzazione a costruire se definisce il progetto
di costruzione nel dettaglio di una domanda di costruzione.
2Devono essere adempiute le seguenti condizioni:
20 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
21 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
a) gli oggetti da approvare devono esser presentati in modo separato dal piano particolareggiato,
di principio secondo le prescrizioni delle relative procedure d’autorizzazione a costruire,
b) la documentazione relativa alla domanda di costruzione non soggiace alla procedura di
partecipazione né all’esame preliminare, ma deve essere allegata per conoscenza al piano
particolareggiato,
c) dopo l’adozione del piano particolareggiato da parte del Legislativo comunale, il Municipio
procede alla pubblicazione del medesimo unitamente alla documentazione relativa alla
domanda di costruzione,
d) il Consiglio di Stato approva il piano particolareggiato, decide i ricorsi, e rilascia l’autorizzazione
a costruire con decisione globale. Esso decide i ricorsi contro l’uno e l’altra,22
e) per le varianti di progetto che configurano una modifica di secondaria importanza del piano
particolareggiato si applica la procedura semplificata (art. 35),23
f) le altre varianti di progetto sono decise in base alle relative procedure d’autorizzazione a
costruire.
3Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.
Tasse di rilascio
Art. 53a24 1Per l’esame dei piani particolareggiati quale autorizzazione a costruire, al Cantone e al
Comune spetta in parti uguali una tassa del 2 ‰ della spese prevista, ritenuti un minimo di 300
franchi e un massimo di 15’000 franchi.
2Il Municipio e il Dipartimento prelevano inoltre tasse, ciascuno a copertura delle proprie prestazioni
e spese per pubblicazioni, perizie, misurazioni, ecc, in aggiunta alle tasse stabilite nel capoverso
precedente.
Sezione 5
Piano di quartiere
Art. 54 Definizione e scopo
1Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di
qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.
2Il piano di quartiere si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto.
3Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi
ed i parametri edilizi minimi e massimi.
Art. 55 Procedura d’approvazione
1Il piano di quartiere segue la procedura della domanda di costruzione che può essere
presentata dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a piano di quartiere; le
modifiche minori possono essere presentate da un solo proprietario.
2Il piano di quartiere approvato mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui
dipende resta in vigore.
3Per l’attuazione del piano di quartiere i detentori dei due terzi della superficie possono chiedere al
Consiglio di Stato il conferimento del diritto d’espropriazione giusta l’art. 3 cpv. 1 della legge di
espropriazione dell’8 marzo 1971.
Sezione 6
Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire25
Principio
Art. 55a26 1Il piano cantonale con autorizzazione a costruire costituisce lo strumento per pianificare
e autorizzare la costruzione di edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale.
2È riservata la legge sulle strade del 23 marzo 1983.
Procedura
22 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
23 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
24 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
25 Sezione introdotta dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
26 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Art. 55b27 1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio
alla procedura d’approvazione del piano.
2Per la procedura d’approvazione del piano si applicano per analogia gli articoli da 17 a 23 e 25, 26
della legge sulle strade del 23 marzo 1983; in subordine quelle della legge di espropriazione dell’8
marzo 1971.
3Il piano deve rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto di
approvazione; il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) stabilisce la forma, il
contenuto e gli altri dettagli.
Capitolo secondo
Salvaguardia della pianificazione
Art. 56 Misure
Sono misure di salvaguardia della pianificazione:
a) la zona di pianificazione,
b) la decisione sospensiva,
c) il blocco edilizio.
Zona di pianificazione
Art. 57 a) definizione e scopo
1La zona di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani
mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all’uso del territorio o
conflitti con principi pianificatori.
2Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di
sviluppo territoriale e per garantire l’adeguamento delle pianificazioni locali.
Art. 58 b) componenti
La zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di una
scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata.
Art. 59 c) adozione
1La zona di pianificazione è adottata dal Municipio, sentito il Dipartimento, oppure dal
Consiglio di Stato, sentiti i Municipi interessati.
2Essa è pubblicata, previo avviso, per un periodo di trenta giorni presso i Comuni interessati.
Art. 60 d) entrata in vigore e proroga
1La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione.
2Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non oltre cinque anni,
riservata una possibilità di proroga.
3Il Consiglio di Stato può concedere una proroga della zona di pianificazione di due anni al massimo,
per fondati motivi; la proroga soggiace alla procedura d’adozione.
Art. 61 e) effetti
1La zona di pianificazione è vincolante per ognuno.
2Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione
dell’utilizzazione.
3Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise
negativamente.
Art. 62 Decisione sospensiva
1Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni
se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno
studio pianificatorio in atto.
2Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull’oggetto sospeso oppure danno avvio
alla procedura d’espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano
particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d’utilizzazione cantonale non è stato adottato.
Blocco edilizio
27 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
Art. 63
1Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui
all’articolo 27 e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del
piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino all’approvazione del Gran Consiglio, non
si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano.
2Il blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano
il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione.
Art. 64 Ricorsi
1Contro la zona di pianificazione e la sua proroga è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il ricorso non ha
effetto sospensivo.
2Sono legittimati a ricorrere:
a) ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione,
b) il Comune, contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato.
3Contro le decisioni di sospensione o di blocco edilizio è dato ricorso ai sensi della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
Capitolo terzo
Edificabilità dei fondi
Sezione 1
Principio e eccezioni
Art. 65 Autorizzazione edilizia
1L’edificazione o trasformazione di costruzioni è permessa solo con l’autorizzazione
dell’Autorità.
2L’autorizzazione è rilasciata solo se:
a) le costruzioni sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e
b) il fondo è urbanizzato.
3Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale, cantonale e comunale.
4Competenza e procedura sono disciplinate dalle leggi speciali.
Eccezioni nelle zone edificabili
Art. 66 a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto
1È permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col
nuovo diritto.
2Possono essere autorizzate trasformazioni a condizione che:
a) il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico e quello
dei vicini e
b) per costruzioni non conformi alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), le trasformazioni siano
giustificate da esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre disposizioni del piano
regolatore.
3Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva.
4In caso di grave contrasto con la destinazione di zona può essere ordinata la cessazione dell’uso.
Art. 67 b) deroghe
1In situazioni eccezionali e se l’osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore
sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme
edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini.
2Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva.
Art. 68 Eccezioni di diritto federale fuori delle zone edificabili
Nei seguenti casi il rilascio di un’autorizzazione per l’edificazione, la trasformazione o il
cambiamento di destinazione di costruzioni è disciplinato dal diritto federale:
a) costruzioni ad ubicazione vincolata (art. 24 LPT),
b) cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione (art. 24a LPT),
c) aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT),
d) costruzioni esistenti non conformi alla destinazione della zona (art. 24c LPT),
e) costruzioni utilizzate a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona (art. 37a
LPT).
Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili
a) edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione
Art. 69 (art. 24d LPT)
1In edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza può essere autorizzata
un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli ai sensi dell’art. 24d cpv. 1 LPT.
2Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la
cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata
istituita una apposita protezione in via pianificatoria secondo l’art. 20 della legge sulla protezione dei
beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT).
3In tutti i casi devono essere adempiute le condizioni dell’art. 24d cpv. 3 LPT.
b) edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio
Art. 70 (art. 39 OPT)
1Il piano direttore designa i comprensori con abitati tradizionalmente sparsi nei quali
l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio ai sensi
dell’art. 39 cpv. 1 OPT.
2Può essere autorizzata, siccome d’ubicazione vincolata, la modifica dell’utilizzazione di edifici
esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 OPT; il piano
direttore indica i criteri secondo i quali va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e
degli edifici tipici ai sensi di tale norma. Devono essere adempiute le condizioni dell’art. 39 cpv. 3
OPT.
3All’interno dei paesaggi ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 OPT il piano regolatore designa in particolare i
rustici meritevoli di conservazione.
c) eccezioni di diritto cantonale
Art. 70a28 Il piano di utilizzazione cantonale può limitare o escludere l’applicazione degli art. 24c
cpv. 2 e 3 LPT e 37a LPT.
Art. 71 Menzione a registro fondiario
L’autorità competente per la restrizione fa menzionare sul fondo interessato a registro
fondiario:
a) l’esistenza di un’azienda accessoria non agricola (art. 24b LPT);
b) le condizioni risolutive alle quali soggiacciono le autorizzazioni;
c) gli obblighi di ripristino dello stato legale.
Sezione 2
I generatori di traffico
Art. 72 Definizioni
1Sono grandi generatori di traffico le costruzioni che generano un traffico giornaliero
medio di visitatori, nei giorni di apertura di almeno 1000 movimenti, segnatamente:
– costruzioni commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets),
– centri turistici attrezzati,
– attrezzature di svago intensive,
– cinema multisala.
2Per le costruzioni commerciali con una superficie utile lorda di almeno 1500 m2 vige la presunzione
che configurino un grande generatore di traffico; è conferita facoltà all’istante di dimostrare mediante
stima del traffico indotto che la costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000
movimenti.
3Costruzioni commerciali che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di
traffico, possono essere considerati tali se tra loro sussiste una connessione funzionale e
congiuntamente generano un traffico giornaliero medio superiore a 2000 movimenti.
Art. 73 Indirizzi pianificatori
1Il piano direttore stabilisce la politica cantonale dei grandi generatori di traffico e
definisce in particolare:
a) le ubicazioni potenzialmente idonee per i grandi generatori di traffico,
b) le condizioni della pianificazione delle utilizzazioni nei comparti per grandi generatori di traffico
e nei centri dei poli urbani,
28 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
29 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.
c) gli indirizzi per il resto del territorio cantonale,
d) le condizioni per l’insediamento a titolo d’eccezione di tali impianti fuori dai comparti stabiliti.
2Nei comparti per grandi generatori di traffico la pianificazione delle utilizzazioni definisce almeno:
a) la delimitazione del comparto con le attività consentite e i parametri edificatori,
b) l’assetto urbanistico,
c) il volume di traffico medio che il comparto può generare nei giorni di apertura,
d) un adeguato allacciamento alla rete viaria,
e) l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici con un servizio commisurato all’affluenza di
pubblico,
f) la regolamentazione dei posteggi.
3Nei centri dei poli urbani la pianificazione delle utilizzazioni:
a) stabilisce dove sono ammessi i grandi generatori di traffico,
b) ne favorisce la collocazione nel contesto di concentrazioni d’attività commerciali, amministrative
e produttive ben servite dal trasporto pubblico,
c) si orienta agli indirizzi del cpv. 2.
Art. 74 Regime d’autorizzazione
1La costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è ammessa unicamente
nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani che la pianificazione
dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore.
2L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è rilasciata:
a) se il progetto è conforme ad una zona ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 o cpv. 3 e
b) se il proprietario assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle
infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica; gli oneri sono stabiliti
dall’autorizzazione edilizia o da un contratto di diritto pubblico.
3L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico stabilisce che
l’allacciamento alla rete viaria e l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici siano realizzati al più
tardi con l’entrata in esercizio dell’impianto.
Art. 75 Eccezioni per grandi generatori di traffico
1Al di fuori dei comparti per grandi generatori di traffico e dei centri dei poli urbani che la
pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore può
eccezionalmente essere autorizzata la costruzione di singoli grandi generatori di traffico di tipo non
commerciale se:
a) la pianificazione dell’utilizzazione adempie le condizioni dell’articolo 73 cpv. 2,
b) l’impianto risponde a importanti bisogni d’interesse cantonale o di sviluppo regionale.
2In questo caso il proprietario del terreno assume proporzionalmente le spese di costruzione ed
esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica.
TITOLO III
Strumenti di politica fondiaria e promozionale
Capitolo primo
Contratti
Art. 76 Contratti di diritto pubblico
1Cantone e Comuni possono stipulare contratti di diritto pubblico se:
a) dispongono di un margine di apprezzamento riguardo all’oggetto del contratto,
b) la forma contrattuale risulta la più adatta,
c) il contenuto del contratto non viola norme legislative.
2Per i Comuni la competenza di contrarre è disciplinata dalla legge organica comunale.
Capitolo secondo
Politica fondiaria
Sezione 1
Ricomposizione particellare
Art. 77 Definizione e scopo
1La ricomposizione particellare consiste in un riordino dei fondi, in modo da dar loro
configurazione e superficie adatte all’edificazione prevista dal piano.
2Essa ha lo scopo di migliorare e razionalizzare l’uso del suolo edificabile e di concretizzare gli
obiettivi del piano regolatore.
Art. 78 Procedura
1La ricomposizione particellare è attuata mediante gli strumenti e le procedure della
legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).
2Essa può concernere tutta la zona edificabile o sue parti; il piano regolatore ne stabilisce il
perimetro.
3I principi su cui si fonda la permuta generale (art. 83a LRPT) sono definiti nella procedura di
approvazione del piano regolatore.
Sezione 2
Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale
Art. 79 Acquisizione di terreni
1Cantone e Comuni possono acquistare terreni da destinare ad uso pubblico o a scopi
d’interesse pubblico.
2Il Cantone può concedere ai Comuni un contributo per l’acquisto e la sistemazione di terreni lungo
le rive dei laghi e dei fiumi, da destinare a uso pubblico.
3Il contributo può ammontare:
a) al massimo al 70% delle spese per l’acquisto di terreni destinati alla realizzazione o al
completamento di passeggiate o sentieri a lago definiti dal piano direttore;
b) al massimo al 50% negli altri casi.
4Le condizioni del contributo cantonale sono stabilite all’art. 116.
Zona edificabile d’interesse comunale
Art. 80 a) definizione e scopo
Il Comune può delimitare zone edificabili d’interesse comunale (ZEIC), nelle quali mette
a disposizione delle persone fisiche o giuridiche che adempiono i requisiti legali terreni destinati alla
residenza primaria o all’attività di produzione non intensiva di beni, al fine di realizzare gli obiettivi di
sviluppo socio-economico del piano regolatore.