Law

Legge sullo sviluppo territoriale

Ticino · 701.100 · statute

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Contents: 123 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Livelli di pianificazione e competenze
  3. Art. 3 Obbligo di pianificare e coordinamento
  4. Art. 4 Informazione
  5. Art. 5 Partecipazione
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Geodati
  8. Art. 8 Definizione
  9. Art. 9 Componenti
  10. Art. 10 Contenuti
  11. Art. 11 Informazione e partecipazione
  12. Art. 12 Obiettivi pianificatori cantonali
  13. Art. 13 a) dati acquisiti
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Entrata in vigore
  16. Art. 16 Effetti
  17. Art. 17 Verifica e modifiche
  18. Art. 18 Principio
  19. Art. 19 Definizione e componenti
  20. Art. 20 Piano delle zone
  21. Art. 21 Piano dell’urbanizzazione
  22. Art. 22 Programma d’urbanizzazione
  23. Art. 23 Regolamento edilizio
  24. Art. 24 Rapporto di pianificazione
  25. Art. 25 Elaborazione e esame preliminare
  26. Art. 26 Informazione e partecipazione
  27. Art. 27 Adozione e pubblicazione
  28. Art. 28 Ricorso al Consiglio di Stato
  29. Art. 29 Approvazione
  30. Art. 30 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
  31. Art. 31 Entrata in vigore
  32. Art. 32 Effetti
  33. Art. 33 Verifica e modifiche
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Procedura
  36. Art. 36 Procedura del programma d’urbanizzazione
  37. Art. 37 Realizzazione dell’urbanizzazione
  38. Art. 38 Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione
  39. Art. 39 Anticipo dell’urbanizzazione
  40. Art. 40 Vincoli per opere sovracomunali
  41. Art. 41
  42. Art. 42 a) scopo e contenuti
  43. Art. 43 b) verifica periodica
  44. Art. 44 Definizione e componenti
  45. Art. 45 a) adozione
  46. Art. 46 b) approvazione e pubblicazione
  47. Art. 47 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
  48. Art. 48 Entrata in vigore
  49. Art. 49 Effetti
  50. Art. 50 Verifica e modifiche
  51. Art. 51 Definizione e scopo
  52. Art. 52 Procedura d’approvazione
  53. Art. 53 Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
  54. Art. 54 Definizione e scopo
  55. Art. 55 Procedura d’approvazione
  56. Art. 56 Misure
  57. Art. 57 a) definizione e scopo
  58. Art. 58 b) componenti
  59. Art. 59 c) adozione
  60. Art. 60 d) entrata in vigore e proroga
  61. Art. 61 e) effetti
  62. Art. 62 Decisione sospensiva
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Ricorsi
  65. Art. 65 Autorizzazione edilizia
  66. Art. 66 a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto
  67. Art. 67 b) deroghe
  68. Art. 68 Eccezioni di diritto federale fuori delle zone edificabili
  69. Art. 69 (art. 24d LPT)
  70. Art. 70 (art. 39 OPT)
  71. Art. 71 Menzione a registro fondiario
  72. Art. 72 Definizioni
  73. Art. 73 Indirizzi pianificatori
  74. Art. 74 Regime d’autorizzazione
  75. Art. 75 Eccezioni per grandi generatori di traffico
  76. Art. 76 Contratti di diritto pubblico
  77. Art. 77 Definizione e scopo
  78. Art. 78 Procedura
  79. Art. 79 Acquisizione di terreni
  80. Art. 80 a) definizione e scopo
  81. Art. 81 b) acquisizione
  82. Art. 82 c) assegnazione di terreni destinati alla residenza primaria
  83. Art. 83 d) assegnazione di terreni destinati ad aziende
  84. Art. 84 e) estensione della cerchia degli assegnatari
  85. Art. 85 f) forma e prezzo di assegnazione
  86. Art. 86 g) diritto di recupera e di prelazione
  87. Art. 87 h) regolamento della zona edificabile d’interesse comunale
  88. Art. 88 Principio
  89. Art. 89 Contributo cantonale
  90. Art. 90 Condizioni del contributo
  91. Art. 91 Contributo comunale
  92. Art. 92 Principio
  93. Art. 93 Compensazione di vantaggi rilevanti39
  94. Art. 94 Contributo di plusvalore
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Esenzione
  97. Art. 97 Esigibilità e prelievo
  98. Art. 98 Titolarità e impiego45
  99. Art. 99 Rapporti con altri tributi
  100. Art. 100 Garanzia
  101. Art. 101 Indennizzo di svantaggi rilevanti
  102. Art. 102 Obiettivi
  103. Art. 103 Indirizzi
  104. Art. 104 Principi operativi
  105. Art. 105 a) classificazione e inventari
  106. Art. 106 b) istituzione della tutela
  107. Art. 107 a) contenuti
  108. Art. 108 b) ripartizione dei compiti
  109. Art. 109 Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso
  110. Art. 110 Commissione del paesaggio
  111. Art. 111 Compiti
  112. Art. 112 Principio
  113. Art. 113 a) oggetti d’importanza nazionale e cantonale
  114. Art. 114 b) oggetti d’importanza locale
  115. Art. 115 Misure di valorizzazione
  116. Art. 116 Condizioni del contributo cantonale
  117. Art. 117 Procedure in corso
  118. Art. 118 Tecnici qualificati
  119. Art. 119 Geodati
  120. Art. 120 Adeguamento alla legge
  121. Art. 121 Piano di quartiere facoltativo
  122. Art. 122 Contributo di plusvalore
  123. Art. 123

123 provisions

Art. 41

…18 Superfici idonee all’avvicendamento delle colture Art. 41a19 1Il censimento raccoglie le informazioni relative alle superfici in zona agricola che presentano le caratteristiche pedologiche e morfologiche tali da adempiere ai requisiti delle superfici per l’avvicendamento delle colture secondo l’art. 26 OPT e il Piano settoriale delle superfici idonee all’avvicendamento delle colture. 2Esso è allestito dal Consiglio di Stato e costantemente aggiornato. Regolamento cantonale posteggi privati

Art. 42 a) scopo e contenuti

1Allo scopo di migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell’ambiente, il Cantone emana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati. 2Il Consiglio di Stato lo elabora, sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni ed ai cambiamenti di destinazione; fanno eccezione le costruzioni destinate all’abitazione. 3Esso stabilisce il fabbisogno massimo di riferimento, il numero dei posteggi privati necessari e il numero dei posteggi privati da realizzare, in base alle norme dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e in particolare della qualità del trasporto pubblico e del livello dell’inquinamento ambientale.

Art. 43 b) verifica periodica

1Il Consiglio di Stato ne verifica periodicamente i parametri del regolamento e l’elenco dei Comuni interessati; li adatta, se del caso, sentita la commissione consultiva. 2Il regolamento abroga tutte le norme comunali che definiscono il fabbisogno di posteggi privati; restano riservate disposizioni più restrittive a tutela dei nuclei o per motivi di mobilità e protezione dell’ambiente. Sezione 3 Piano d’utilizzazione cantonale

Art. 44 Definizione e componenti

1Il piano d’utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo per aree d’interesse cantonale o sovracomunale. 2Il piano d’utilizzazione promuove l’attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d’interesse cantonale o sovracomunale. 3Esso si compone di norme e piani ed è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo. Procedura

Art. 45 a) adozione

1Il Dipartimento elabora il piano d’utilizzazione, dandone preventiva comunicazione al Gran Consiglio, ai Comuni e agli enti regionali per lo sviluppo interessati. 2Il progetto di piano è depositato per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni interessati; durante questo periodo ogni cittadino attivo in quei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie. 3Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni, adotta il piano e lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione.

Art. 46 b) approvazione e pubblicazione

1Il piano di utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio. 2Il Dipartimento lo pubblica, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati.

Art. 47 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

1Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 18 Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244; precedente modifica: BU 2021, 368. 19 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 2Il ricorso è proponibile contro: a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento, b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, c) l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. 3Sono legittimati a ricorrere: a) i Comuni interessati, b) ogni cittadino attivo nei Comuni interessati, c) ogni altra persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione.

Art. 48 Entrata in vigore

1Il piano d’utilizzazione entra in vigore con l’approvazione del Gran Consiglio. 2I ricorsi non hanno effetto sospensivo. 3Il Dipartimento fa menzionare a registro fondiario per ogni singola particella l’esistenza del piano d’utilizzazione.

Art. 49 Effetti

1Il piano d’utilizzazione cantonale ha gli stessi effetti del piano regolatore. 2Il piano d’utilizzazione è prevalente rispetto al piano regolatore; questo decade nella misura in cui si trova in contrasto con il piano d’utilizzazione, oppure se il piano d’utilizzazione disciplina l’uso del suolo in modo esclusivo.

Art. 50 Verifica e modifiche

1Il piano d’utilizzazione è sottoposto a verifica, di regola ogni dieci anni. 2Esso può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura d’adozione. Procedura semplificata Art. 50a20 1Possono essere sottoposte a procedura semplificata le modifiche ai sensi dell’art. 34 LST. 2Il Dipartimento elabora la modifica; esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati la trasmette al Consiglio di Stato, che la approva. 3La modifica è annunciata dal Dipartimento almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani e pubblicata per trenta giorni. 4Contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, si applica per analogia l’art. 47. 5La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Sezione 4 Piano particolareggiato

Art. 51 Definizione e scopo

Il piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico.

Art. 52 Procedura d’approvazione

1Per le componenti, la procedura e gli effetti fanno stato le norme relative al piano regolatore. 2Nei casi in cui il piano regolatore prevede gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata, il piano particolareggiato può essere adottato con la procedura semplificata (art. 35).21

Art. 53 Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

1Il piano particolareggiato vale quale autorizzazione a costruire se definisce il progetto di costruzione nel dettaglio di una domanda di costruzione. 2Devono essere adempiute le seguenti condizioni: 20 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 21 Cpv. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. a) gli oggetti da approvare devono esser presentati in modo separato dal piano particolareggiato, di principio secondo le prescrizioni delle relative procedure d’autorizzazione a costruire, b) la documentazione relativa alla domanda di costruzione non soggiace alla procedura di partecipazione né all’esame preliminare, ma deve essere allegata per conoscenza al piano particolareggiato, c) dopo l’adozione del piano particolareggiato da parte del Legislativo comunale, il Municipio procede alla pubblicazione del medesimo unitamente alla documentazione relativa alla domanda di costruzione, d) il Consiglio di Stato approva il piano particolareggiato, decide i ricorsi, e rilascia l’autorizzazione a costruire con decisione globale. Esso decide i ricorsi contro l’uno e l’altra,22 e) per le varianti di progetto che configurano una modifica di secondaria importanza del piano particolareggiato si applica la procedura semplificata (art. 35),23 f) le altre varianti di progetto sono decise in base alle relative procedure d’autorizzazione a costruire. 3Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli. Tasse di rilascio Art. 53a24 1Per l’esame dei piani particolareggiati quale autorizzazione a costruire, al Cantone e al Comune spetta in parti uguali una tassa del 2 ‰ della spese prevista, ritenuti un minimo di 300 franchi e un massimo di 15’000 franchi. 2Il Municipio e il Dipartimento prelevano inoltre tasse, ciascuno a copertura delle proprie prestazioni e spese per pubblicazioni, perizie, misurazioni, ecc, in aggiunta alle tasse stabilite nel capoverso precedente. Sezione 5 Piano di quartiere

Art. 54 Definizione e scopo

1Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore. 2Il piano di quartiere si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto. 3Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi.

Art. 55 Procedura d’approvazione

1Il piano di quartiere segue la procedura della domanda di costruzione che può essere presentata dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a piano di quartiere; le modifiche minori possono essere presentate da un solo proprietario. 2Il piano di quartiere approvato mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui dipende resta in vigore. 3Per l’attuazione del piano di quartiere i detentori dei due terzi della superficie possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto d’espropriazione giusta l’art. 3 cpv. 1 della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. Sezione 6 Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire25 Principio Art. 55a26 1Il piano cantonale con autorizzazione a costruire costituisce lo strumento per pianificare e autorizzare la costruzione di edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale. 2È riservata la legge sulle strade del 23 marzo 1983. Procedura 22 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 23 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 24 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 25 Sezione introdotta dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 26 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. Art. 55b27 1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio alla procedura d’approvazione del piano. 2Per la procedura d’approvazione del piano si applicano per analogia gli articoli da 17 a 23 e 25, 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; in subordine quelle della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. 3Il piano deve rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto di approvazione; il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) stabilisce la forma, il contenuto e gli altri dettagli. Capitolo secondo Salvaguardia della pianificazione

Art. 56 Misure

Sono misure di salvaguardia della pianificazione: a) la zona di pianificazione, b) la decisione sospensiva, c) il blocco edilizio. Zona di pianificazione

Art. 57 a) definizione e scopo

1La zona di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all’uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. 2Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l’adeguamento delle pianificazioni locali.

Art. 58 b) componenti

La zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata.

Art. 59 c) adozione

1La zona di pianificazione è adottata dal Municipio, sentito il Dipartimento, oppure dal Consiglio di Stato, sentiti i Municipi interessati. 2Essa è pubblicata, previo avviso, per un periodo di trenta giorni presso i Comuni interessati.

Art. 60 d) entrata in vigore e proroga

1La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione. 2Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non oltre cinque anni, riservata una possibilità di proroga. 3Il Consiglio di Stato può concedere una proroga della zona di pianificazione di due anni al massimo, per fondati motivi; la proroga soggiace alla procedura d’adozione.

Art. 61 e) effetti

1La zona di pianificazione è vincolante per ognuno. 2Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione. 3Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente.

Art. 62 Decisione sospensiva

1Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. 2Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull’oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d’espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d’utilizzazione cantonale non è stato adottato. Blocco edilizio 27 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368.

Art. 63

1Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all’articolo 27 e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino all’approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano. 2Il blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione.

Art. 64 Ricorsi

1Contro la zona di pianificazione e la sua proroga è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. 2Sono legittimati a ricorrere: a) ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione, b) il Comune, contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato. 3Contro le decisioni di sospensione o di blocco edilizio è dato ricorso ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). Capitolo terzo Edificabilità dei fondi Sezione 1 Principio e eccezioni

Art. 65 Autorizzazione edilizia

1L’edificazione o trasformazione di costruzioni è permessa solo con l’autorizzazione dell’Autorità. 2L’autorizzazione è rilasciata solo se: a) le costruzioni sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e b) il fondo è urbanizzato. 3Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale, cantonale e comunale. 4Competenza e procedura sono disciplinate dalle leggi speciali. Eccezioni nelle zone edificabili

Art. 66 a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto

1È permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. 2Possono essere autorizzate trasformazioni a condizione che: a) il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico e quello dei vicini e b) per costruzioni non conformi alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), le trasformazioni siano giustificate da esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre disposizioni del piano regolatore. 3Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva. 4In caso di grave contrasto con la destinazione di zona può essere ordinata la cessazione dell’uso.

Art. 67 b) deroghe

1In situazioni eccezionali e se l’osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini. 2Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva.

Art. 68 Eccezioni di diritto federale fuori delle zone edificabili

Nei seguenti casi il rilascio di un’autorizzazione per l’edificazione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di costruzioni è disciplinato dal diritto federale: a) costruzioni ad ubicazione vincolata (art. 24 LPT), b) cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione (art. 24a LPT), c) aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT), d) costruzioni esistenti non conformi alla destinazione della zona (art. 24c LPT), e) costruzioni utilizzate a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona (art. 37a LPT). Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili a) edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione

Art. 69 (art. 24d LPT)

1In edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza può essere autorizzata un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli ai sensi dell’art. 24d cpv. 1 LPT. 2Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione in via pianificatoria secondo l’art. 20 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT). 3In tutti i casi devono essere adempiute le condizioni dell’art. 24d cpv. 3 LPT. b) edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio

Art. 70 (art. 39 OPT)

1Il piano direttore designa i comprensori con abitati tradizionalmente sparsi nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 OPT. 2Può essere autorizzata, siccome d’ubicazione vincolata, la modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 OPT; il piano direttore indica i criteri secondo i quali va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici tipici ai sensi di tale norma. Devono essere adempiute le condizioni dell’art. 39 cpv. 3 OPT. 3All’interno dei paesaggi ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 OPT il piano regolatore designa in particolare i rustici meritevoli di conservazione. c) eccezioni di diritto cantonale Art. 70a28 Il piano di utilizzazione cantonale può limitare o escludere l’applicazione degli art. 24c cpv. 2 e 3 LPT e 37a LPT.

Art. 71 Menzione a registro fondiario

L’autorità competente per la restrizione fa menzionare sul fondo interessato a registro fondiario: a) l’esistenza di un’azienda accessoria non agricola (art. 24b LPT); b) le condizioni risolutive alle quali soggiacciono le autorizzazioni; c) gli obblighi di ripristino dello stato legale. Sezione 2 I generatori di traffico

Art. 72 Definizioni

1Sono grandi generatori di traffico le costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei giorni di apertura di almeno 1000 movimenti, segnatamente: – costruzioni commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets), – centri turistici attrezzati, – attrezzature di svago intensive, – cinema multisala. 2Per le costruzioni commerciali con una superficie utile lorda di almeno 1500 m2 vige la presunzione che configurino un grande generatore di traffico; è conferita facoltà all’istante di dimostrare mediante stima del traffico indotto che la costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti. 3Costruzioni commerciali che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico, possono essere considerati tali se tra loro sussiste una connessione funzionale e congiuntamente generano un traffico giornaliero medio superiore a 2000 movimenti.

Art. 73 Indirizzi pianificatori

1Il piano direttore stabilisce la politica cantonale dei grandi generatori di traffico e definisce in particolare: a) le ubicazioni potenzialmente idonee per i grandi generatori di traffico, b) le condizioni della pianificazione delle utilizzazioni nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani, 28 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 29 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. c) gli indirizzi per il resto del territorio cantonale, d) le condizioni per l’insediamento a titolo d’eccezione di tali impianti fuori dai comparti stabiliti. 2Nei comparti per grandi generatori di traffico la pianificazione delle utilizzazioni definisce almeno: a) la delimitazione del comparto con le attività consentite e i parametri edificatori, b) l’assetto urbanistico, c) il volume di traffico medio che il comparto può generare nei giorni di apertura, d) un adeguato allacciamento alla rete viaria, e) l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici con un servizio commisurato all’affluenza di pubblico, f) la regolamentazione dei posteggi. 3Nei centri dei poli urbani la pianificazione delle utilizzazioni: a) stabilisce dove sono ammessi i grandi generatori di traffico, b) ne favorisce la collocazione nel contesto di concentrazioni d’attività commerciali, amministrative e produttive ben servite dal trasporto pubblico, c) si orienta agli indirizzi del cpv. 2.

Art. 74 Regime d’autorizzazione

1La costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è ammessa unicamente nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani che la pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore. 2L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è rilasciata: a) se il progetto è conforme ad una zona ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 o cpv. 3 e b) se il proprietario assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica; gli oneri sono stabiliti dall’autorizzazione edilizia o da un contratto di diritto pubblico. 3L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico stabilisce che l’allacciamento alla rete viaria e l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici siano realizzati al più tardi con l’entrata in esercizio dell’impianto.

Art. 75 Eccezioni per grandi generatori di traffico

1Al di fuori dei comparti per grandi generatori di traffico e dei centri dei poli urbani che la pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore può eccezionalmente essere autorizzata la costruzione di singoli grandi generatori di traffico di tipo non commerciale se: a) la pianificazione dell’utilizzazione adempie le condizioni dell’articolo 73 cpv. 2, b) l’impianto risponde a importanti bisogni d’interesse cantonale o di sviluppo regionale. 2In questo caso il proprietario del terreno assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica. TITOLO III Strumenti di politica fondiaria e promozionale Capitolo primo Contratti

Art. 76 Contratti di diritto pubblico

1Cantone e Comuni possono stipulare contratti di diritto pubblico se: a) dispongono di un margine di apprezzamento riguardo all’oggetto del contratto, b) la forma contrattuale risulta la più adatta, c) il contenuto del contratto non viola norme legislative. 2Per i Comuni la competenza di contrarre è disciplinata dalla legge organica comunale. Capitolo secondo Politica fondiaria Sezione 1 Ricomposizione particellare

Art. 77 Definizione e scopo

1La ricomposizione particellare consiste in un riordino dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte all’edificazione prevista dal piano. 2Essa ha lo scopo di migliorare e razionalizzare l’uso del suolo edificabile e di concretizzare gli obiettivi del piano regolatore.

Art. 78 Procedura

1La ricomposizione particellare è attuata mediante gli strumenti e le procedure della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT). 2Essa può concernere tutta la zona edificabile o sue parti; il piano regolatore ne stabilisce il perimetro. 3I principi su cui si fonda la permuta generale (art. 83a LRPT) sono definiti nella procedura di approvazione del piano regolatore. Sezione 2 Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale

Art. 79 Acquisizione di terreni

1Cantone e Comuni possono acquistare terreni da destinare ad uso pubblico o a scopi d’interesse pubblico. 2Il Cantone può concedere ai Comuni un contributo per l’acquisto e la sistemazione di terreni lungo le rive dei laghi e dei fiumi, da destinare a uso pubblico. 3Il contributo può ammontare: a) al massimo al 70% delle spese per l’acquisto di terreni destinati alla realizzazione o al completamento di passeggiate o sentieri a lago definiti dal piano direttore; b) al massimo al 50% negli altri casi. 4Le condizioni del contributo cantonale sono stabilite all’art. 116. Zona edificabile d’interesse comunale

Art. 80 a) definizione e scopo

Il Comune può delimitare zone edificabili d’interesse comunale (ZEIC), nelle quali mette a disposizione delle persone fisiche o giuridiche che adempiono i requisiti legali terreni destinati alla residenza primaria o all’attività di produzione non intensiva di beni, al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo socio-economico del piano regolatore.

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