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Legge sullo sviluppo territoriale

Ticino · 701.100 · statute

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Contents: 123 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Livelli di pianificazione e competenze
  3. Art. 3 Obbligo di pianificare e coordinamento
  4. Art. 4 Informazione
  5. Art. 5 Partecipazione
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Geodati
  8. Art. 8 Definizione
  9. Art. 9 Componenti
  10. Art. 10 Contenuti
  11. Art. 11 Informazione e partecipazione
  12. Art. 12 Obiettivi pianificatori cantonali
  13. Art. 13 a) dati acquisiti
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Entrata in vigore
  16. Art. 16 Effetti
  17. Art. 17 Verifica e modifiche
  18. Art. 18 Principio
  19. Art. 19 Definizione e componenti
  20. Art. 20 Piano delle zone
  21. Art. 21 Piano dell’urbanizzazione
  22. Art. 22 Programma d’urbanizzazione
  23. Art. 23 Regolamento edilizio
  24. Art. 24 Rapporto di pianificazione
  25. Art. 25 Elaborazione e esame preliminare
  26. Art. 26 Informazione e partecipazione
  27. Art. 27 Adozione e pubblicazione
  28. Art. 28 Ricorso al Consiglio di Stato
  29. Art. 29 Approvazione
  30. Art. 30 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
  31. Art. 31 Entrata in vigore
  32. Art. 32 Effetti
  33. Art. 33 Verifica e modifiche
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Procedura
  36. Art. 36 Procedura del programma d’urbanizzazione
  37. Art. 37 Realizzazione dell’urbanizzazione
  38. Art. 38 Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione
  39. Art. 39 Anticipo dell’urbanizzazione
  40. Art. 40 Vincoli per opere sovracomunali
  41. Art. 41
  42. Art. 42 a) scopo e contenuti
  43. Art. 43 b) verifica periodica
  44. Art. 44 Definizione e componenti
  45. Art. 45 a) adozione
  46. Art. 46 b) approvazione e pubblicazione
  47. Art. 47 Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
  48. Art. 48 Entrata in vigore
  49. Art. 49 Effetti
  50. Art. 50 Verifica e modifiche
  51. Art. 51 Definizione e scopo
  52. Art. 52 Procedura d’approvazione
  53. Art. 53 Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire
  54. Art. 54 Definizione e scopo
  55. Art. 55 Procedura d’approvazione
  56. Art. 56 Misure
  57. Art. 57 a) definizione e scopo
  58. Art. 58 b) componenti
  59. Art. 59 c) adozione
  60. Art. 60 d) entrata in vigore e proroga
  61. Art. 61 e) effetti
  62. Art. 62 Decisione sospensiva
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Ricorsi
  65. Art. 65 Autorizzazione edilizia
  66. Art. 66 a) costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto
  67. Art. 67 b) deroghe
  68. Art. 68 Eccezioni di diritto federale fuori delle zone edificabili
  69. Art. 69 (art. 24d LPT)
  70. Art. 70 (art. 39 OPT)
  71. Art. 71 Menzione a registro fondiario
  72. Art. 72 Definizioni
  73. Art. 73 Indirizzi pianificatori
  74. Art. 74 Regime d’autorizzazione
  75. Art. 75 Eccezioni per grandi generatori di traffico
  76. Art. 76 Contratti di diritto pubblico
  77. Art. 77 Definizione e scopo
  78. Art. 78 Procedura
  79. Art. 79 Acquisizione di terreni
  80. Art. 80 a) definizione e scopo
  81. Art. 81 b) acquisizione
  82. Art. 82 c) assegnazione di terreni destinati alla residenza primaria
  83. Art. 83 d) assegnazione di terreni destinati ad aziende
  84. Art. 84 e) estensione della cerchia degli assegnatari
  85. Art. 85 f) forma e prezzo di assegnazione
  86. Art. 86 g) diritto di recupera e di prelazione
  87. Art. 87 h) regolamento della zona edificabile d’interesse comunale
  88. Art. 88 Principio
  89. Art. 89 Contributo cantonale
  90. Art. 90 Condizioni del contributo
  91. Art. 91 Contributo comunale
  92. Art. 92 Principio
  93. Art. 93 Compensazione di vantaggi rilevanti39
  94. Art. 94 Contributo di plusvalore
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Esenzione
  97. Art. 97 Esigibilità e prelievo
  98. Art. 98 Titolarità e impiego45
  99. Art. 99 Rapporti con altri tributi
  100. Art. 100 Garanzia
  101. Art. 101 Indennizzo di svantaggi rilevanti
  102. Art. 102 Obiettivi
  103. Art. 103 Indirizzi
  104. Art. 104 Principi operativi
  105. Art. 105 a) classificazione e inventari
  106. Art. 106 b) istituzione della tutela
  107. Art. 107 a) contenuti
  108. Art. 108 b) ripartizione dei compiti
  109. Art. 109 Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso
  110. Art. 110 Commissione del paesaggio
  111. Art. 111 Compiti
  112. Art. 112 Principio
  113. Art. 113 a) oggetti d’importanza nazionale e cantonale
  114. Art. 114 b) oggetti d’importanza locale
  115. Art. 115 Misure di valorizzazione
  116. Art. 116 Condizioni del contributo cantonale
  117. Art. 117 Procedure in corso
  118. Art. 118 Tecnici qualificati
  119. Art. 119 Geodati
  120. Art. 120 Adeguamento alla legge
  121. Art. 121 Piano di quartiere facoltativo
  122. Art. 122 Contributo di plusvalore
  123. Art. 123

123 provisions

Art. 81 b) acquisizione

Il Comune acquisisce i terreni necessari in via contrattuale o mediante espropriazione, al valore precedente l’attribuzione alla zona edificabile d’interesse comunale.

Art. 82 c) assegnazione di terreni destinati alla residenza primaria

1Il Comune assegna il terreno destinato alla residenza primaria alle persone fisiche che ne fanno richiesta. 2Esse devono adempiere le seguenti condizioni: a) essere o essere state domiciliate nel Comune per almeno cinque anni o esserne originarie, b) voler mantenere durevolmente il domicilio nel Comune, c) impegnarsi a costruire la propria abitazione entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse comunale, d) non essere proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti.

Art. 83 d) assegnazione di terreni destinati ad aziende

1Il Comune assegna il terreno destinato ad aziende alle persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta. 2Esse devono adempiere le seguenti condizioni: a) possedere il domicilio o la sede nel Comune o volerli costituire durevolmente, b) impegnarsi a costruire la propria azienda entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse comunale, c) non essere proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti.

Art. 84 e) estensione della cerchia degli assegnatari

1Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per la residenza primaria: a) ampliando la cerchia di persone fisiche di cui all’art. 82 cpv. 2 lett. a, oppure 30 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. b) considerando in particolare persone giuridiche (segnatamente cooperative), che si impegnino a costruire, entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse comunale, edifici d’appartamenti destinati alla residenza primaria. 2Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per le aziende.

Art. 85 f) forma e prezzo di assegnazione

1L’assegnazione dei terreni avviene mediante contratto di compravendita o costituzione di diritto di superficie; in ambo i casi il Comune è esentato dall’obbligo del pubblico concorso ai sensi dell’articolo 180 della legge organica comunale. 2Il Comune stabilisce per regolamento il prezzo di alienazione, rispettivamente il canone per il diritto di superficie, tenuto conto dei costi di acquisizione dei terreni, delle spese di riordino fondiario, progettazione ed urbanizzazione, dedotti eventuali sussidi.

Art. 86 g) diritto di recupera e di prelazione

1Il Comune ha un diritto di recupera sul terreno assegnato in caso di inosservanza delle condizioni d’assegnazione. 2Il Comune ha anche un diritto di prelazione sui terreni assegnati. 3L'esercizio del diritto di recupera e prelazione avviene al prezzo di assegnazione del terreno, aumentato, se del caso, del plusvalore del capitale investito nell’immobile. 4I diritti di recupera e di prelazione, di regola della durata di almeno 10 anni, sono menzionati a registro fondiario.

Art. 87 h) regolamento della zona edificabile d’interesse comunale

Il regolamento disciplina e dettaglia: a) l’acquisizione dei terreni, b) l’eventuale riordino fondiario, c) le condizioni di assegnazione dei fondi, d) la forma, il prezzo d’assegnazione e le condizioni di pagamento, e) le condizioni dell’esercizio del diritto di recupera e prelazione e il calcolo del plusvalore. Sezione 3 Garanzia della disponibilità di terreni edificabili31 Termine per l’edificazione a) principio Art. 87a32 Il Comune può prevedere a piano regolatore luoghi strategici per lo sviluppo insediativo ai sensi del piano direttore con l’obbligo per i proprietari di costruire entro un determinato termine. b) attuazione Art. 87b33 1Le condizioni e i tempi di costruzione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 76 LST concluso tra il Comune e il proprietario. 2In caso di mancato accordo, al Comune è conferito il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, da far valere entro due anni dalla chiusura della negoziazione. c) inadempimento Art. 87c34 In caso di inadempimento del contratto entro il termine fissato, al Comune spetta il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 da far valere entro due anni dal termine fissato dal contratto di diritto pubblico. TITOLO IV Finanziamento della pianificazione Capitolo primo35 Norme generali 31 Sezione introdotta dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 32 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 33 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 34 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 35 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.

Art. 88 Principio

Il Cantone ed i Comuni finanziano, nell’ambito delle rispettive competenze, l’elaborazione e l’attuazione dei piani previsti da questa legge.

Art. 89 Contributo cantonale

Il Cantone può partecipare alle spese della pianificazione locale: a) sino ad un massimo del 30% per i piani regolatori intercomunali e per i piani regolatori di Comuni aggregati, b) sino ad un massimo del 50% per una pianificazione che dipende da progetti di valenza regionale o cantonale.

Art. 90 Condizioni del contributo

1Il contributo cantonale è stabilito in base alla capacità finanziaria dei Comuni.36 2Per il calcolo del contributo sono computati tutti i costi effettivi necessari alla revisione della pianificazione locale. 3Il contributo è subordinato alla disponibilità dei relativi crediti.

Art. 91 Contributo comunale

1I Comuni possono essere chiamati a partecipare alle spese: a) di elaborazione di schede comprensoriali della pianificazione direttrice, sino ad un massimo del 30%; b) di elaborazione ed attuazione di piani di utilizzazione cantonali, sino ad un massimo del 50%. 2Sentiti i Comuni interessati, il contributo comunale è stabilito dal Gran Consiglio per le schede e dal Consiglio di Stato per i piani di utilizzazione cantonali, in base al loro interesse e alla loro capacità finanziaria. 3Contro le decisioni sul contributo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo secondo37 Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione

Art. 92 Principio

I vantaggi e gli svantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione sono oggetto di compensazione.

Art. 93 Compensazione di vantaggi rilevanti39

1È considerato vantaggio rilevante soggetto a contributo l’aumento di valore di un terreno superiore a fr. 30’000.– che deriva: a) dalla sua assegnazione alla zona edificabile; b) da una modifica di un piano d’utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti dell’indice di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell’indice di edificabilità; c) da un cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante. 2L’aumento di valore di un terreno sino a fr. 30’000.– è esente da contributo.

Art. 94 Contributo di plusvalore

1Il contributo è dovuto dal proprietario del terreno e ammonta: a) al 30% del plusvalore nei casi di assegnazione del terreno alla zona edificabile, b) al 20% del plusvalore: – nei casi modifica di un piano d’utilizzazione che comporta un aumento di almeno 0,2 punti dell’indice di sfruttamento o di almeno 1,5 punti dell’indice di edificabilità, oppure – nei casi di cambiamento di destinazione che ingenera un plusvalore importante. 2Il plusvalore corrisponde alla differenza di valore del terreno prima e dopo la misura pianificatoria. Procedura 36 Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14. 37 Capitolo introdotto dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 38 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 39 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 40 Art. modificato dalla L 21.1.2019; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 107; precedenti modifiche: BU 2015, 40; BU 2017, 308. 41 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.

Art. 95

1Il contributo di plusvalore è stabilito mediante estimo peritale a cura del Comune di situazione del terreno; il regolamento disciplina i dettagli. 2Il Municipio incarica un perito di stabilire, per ogni terreno, il plusvalore ed il contributo; esso notifica ai proprietari dei terreni interessati la decisione sul contributo, con l’indicazione dei rimedi di diritto. 3Contro la decisione sul contributo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso entro trenta giorni al Tribunale cantonale amministrativo. 4Per la procedura si applicano gli articoli 37 ss. della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996.

Art. 96 Esenzione

La Confederazione, il Cantone, i Comuni, le loro istituzioni autonome e gli altri enti pubblici non soggiacciono al contributo, relativamente ai loro beni amministrativi.

Art. 97 Esigibilità e prelievo

1Il contributo di plusvalore è esigibile al momento della costruzione o della vendita del terreno. 2Esso è prelevato dal Comune di situazione del terreno ed indicizzato secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo; il regolamento disciplina i dettagli. 3Il diritto di riscossione del contributo si prescrive in dieci anni dalla sua esigibilità.

Art. 98 Titolarità e impiego45

1I proventi del contributo di plusvalore sono ripartiti fra Comune di situazione del terreno e il fondo cantonale ai sensi dell’art. 98a nella misura del 50% ciascuno. 2Essi sono destinati a misure di sviluppo territoriale qualificate, in particolare interventi di valorizzazione territoriale e del paesaggio o ad indennità d’espropriazione materiale. 3Il Comune di situazione del terreno ed il Cantone allestiscono periodicamente un rapporto. Fondo cantonale per lo sviluppo centripeto Art. 98a47 1È istituito un fondo cantonale per lo sviluppo centripeto allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni nei casi previsti dall’art. 98 cpv. 2. 2Il fondo ha una dotazione iniziale versata dal Cantone ed è alimentato con i proventi del contributo di plusvalore ai sensi dell’art. 94. 3Eventuali aumenti della dotazione iniziale del fondo sono decisi dal Parlamento in funzione dell’andamento delle entrate e delle uscite. 4I Comuni beneficiano di un contributo del 50% proveniente dal fondo cantonale quale partecipazione ai costi derivanti da indennità di espropriazione materiale per dezonamenti o riduzioni di parametri edilizi. Le ulteriori condizioni d’accesso al fondo sono specificate tramite RLst.

Art. 99 Rapporti con altri tributi

1Nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari il contributo di plusvalore è detratto dall’utile immobiliare come costo d’investimento. 2Restano riservati i contributi di miglioria e di costruzione. 3Il contributo pagato dal proprietario in base all’articolo 11 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 è detratto dal plusvalore.

Art. 100 Garanzia

1A garanzia del contributo sussiste, a carico del terreno che beneficia dell’aumento di valore, un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero. 2Si applicano gli articoli 183 - 183e della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911. 42 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 43 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 44 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 45 Nota marginale modificata dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 46 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015, 40. 47 Art. introdotto dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 48 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 49 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40.

Art. 101 Indennizzo di svantaggi rilevanti

1È considerato svantaggio rilevante soggetto a piena indennità ogni restrizione della proprietà equivalente a espropriazione. 2Si applica la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO V Paesaggio Capitolo primo Obiettivi e principi

Art. 102 Obiettivi

Il paesaggio cantonale va rispettato, tutelato e valorizzato, garantendone in particolare la varietà, la qualità e il carattere.

Art. 103 Indirizzi

Le schede di piano direttore esprimono gli indirizzi generali e particolari di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Art. 104 Principi operativi

1Le attività d’incidenza territoriale vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio. 2Le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. Capitolo secondo Misure Sezione 1 Misure di tutela Paesaggi con contenuti e valori importanti

Art. 105 a) classificazione e inventari

1I paesaggi con contenuti e valori importanti sono oggetto di tutela; essi sono classificati in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale. 2Il Cantone elabora l’inventario dei paesaggi d’importanza cantonale, i quali vanno per quanto possibile conservati nelle loro caratteristiche. 3I Comuni rilevano i paesaggi d’importanza locale nella procedura di pianificazione dell’utilizzazione.

Art. 106 b) istituzione della tutela

Gli strumenti della pianificazione territoriale stabiliscono contenuti e modalità della tutela. Sezione 2 Misure di valorizzazione Progetto di paesaggio

Art. 107 a) contenuti

1Il progetto di paesaggio programma interventi mirati di valorizzazione del paesaggio. 2Esso è di tipo comprensoriale o locale. 3Il Consiglio di Stato definisce le modalità di elaborazione ed attuazione del progetto.

Art. 108 b) ripartizione dei compiti

1I Comuni, che possono costituirsi in associazione aperta ad altri enti pubblici, persone giuridiche o privati, o i Patriziati per il progetto di paesaggio locale, fungono di regola da promotori. 50 Art. modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 51 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 52 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 53 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 54 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 55 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 56 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 57 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 2Essi coinvolgono la popolazione locale nell’elaborazione del progetto. 3Il Cantone fornisce consulenza ai promotori, coordina i progetti di paesaggio comprensoriali e verifica la conformità dei progetti di paesaggio locali; eccezionalmente può fungere da promotore.

Art. 109 Applicazione del principio dell’inserimento ordinato ed armonioso

1Il Cantone applica il principio dell’inserimento ordinato ed armonioso nell’esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano: a) i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT), b) i nuclei, le rive dei laghi, nonché i paesaggi e gli insediamenti d’importanza federale e cantonale,59 c) le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo. 2I Comuni applicano, per il resto, il principio dell’inserimento ordinato e armonioso nell’esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano la zona edificabile; essi possono richiedere il parere del Cantone. Sezione 3 Commissione del paesaggio

Art. 110 Commissione del paesaggio

1Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione del paesaggio quale organo consultivo. 2Essa è composta da sette a nove membri nominati dal Consiglio di Stato. 3Nella Commissione sono rappresentati i settori interessati alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio.

Art. 111 Compiti

La Commissione del paesaggio si esprime nei casi previsti dal regolamento o su richiesta del Consiglio di Stato. Capitolo terzo Finanziamento

Art. 112 Principio

Il Cantone e i Comuni finanziano, nell’ambito delle rispettive competenze, misure di tutela e di valorizzazione del paesaggio, beneficiando dei sussidi in base alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Misure di tutela

Art. 113 a) oggetti d’importanza nazionale e cantonale

1Il Cantone finanzia misure di tutela di oggetti d’importanza nazionale e cantonale. 2Per gli oggetti d’importanza cantonale i Comuni, dopo essere stati sentiti, possono essere chiamati a partecipare alla spesa in base alla loro capacità finanziaria, sino ad un massimo del 25%; il contributo è stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 114 b) oggetti d’importanza locale

I Comuni finanziano misure di tutela di oggetti d’importanza locale, cui il Cantone può partecipare accordando contributi sino ad un massimo del 50% della spesa.

Art. 115 Misure di valorizzazione

1I Comuni finanziano l’elaborazione del progetto di paesaggio comprensoriale, cui il Cantone può contribuire nella misura del 50% della spesa. 58 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 59 Lett. modificata dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368. 60 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 61 Art. modificato dalla L 21.6.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 368; precedente modifica: BU 2015, 40. 62 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 63 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 64 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 65 Numero dell’articolo modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40. 2L’attuazione delle misure decise nel quadro del progetto di paesaggio è finanziata in base alle leggi settoriali. 3Il Cantone può eccezionalmente finanziare misure di valorizzazione di oggetti meritevoli, con un contributo massimo del 50% della spesa.

Art. 116 Condizioni del contributo cantonale

1Sino ad un importo di fr. 500.000.–, il contributo cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato.66 2Esso è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla copertura proveniente da altre fonti, alla partecipazione della Confederazione ed alla disponibilità dei relativi crediti. TITOLO VI Norme transitorie e finali67

Art. 117 Procedure in corso

1Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore. 2Le procedure semplificate ai sensi dell’art. 35 approvate dal Dipartimento al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa del 21 giugno 2021, sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

Art. 118 Tecnici qualificati

Per il riconoscimento della qualifica di tecnici restano riservati i diritti acquisiti.

Art. 119 Geodati

I Comuni si devono dotare di piani regolatori in forma di geodati digitali entro il 1° gennaio 2025.

Art. 120 Adeguamento alla legge

I Comuni devono adattare i loro piani regolatori alla presente legge entro il 1° gennaio 2025.

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