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Legge di espropriazione

Ticino · 710.100 · statute

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione della legge
  2. Art. 2 Legittimazione
  3. Art. 3 Autorità competente
  4. Art. 4 Scopo della espropriazione
  5. Art. 5 Ampliamento a richiesta dell’espropriato
  6. Art. 6 Ampliamento a richiesta dell’espropriante
  7. Art. 7 Rinuncia all’espropriazione
  8. Art. 8 Atti preparatori
  9. Art. 9 Principio
  10. Art. 10 Natura della indennità
  11. Art. 11 Elementi della indennità
  12. Art. 12 Determinazione del valore venale
  13. Art. 13 Asportazione di parti costitutive
  14. Art. 14 Computo dei diritti e degli oneri
  15. Art. 15 Computo in caso di espropriazione parziale
  16. Art. 16 Indennità per servitù e per diritti personali
  17. Art. 17 fondiari e usufrutti Surrogazione
  18. Art. 18 Esclusione della indennità
  19. Art. 19 per la valutazione dell’indennità
  20. Art. 20 Inizio della procedura espropriativa
  21. Art. 21 Contenuto degli atti
  22. Art. 22 Casi speciali
  23. Art. 23 Picchettamenti e modinature
  24. Art. 24 Avviso e termine per le notificazioni
  25. Art. 25 Avviso personale
  26. Art. 26 Conduttori ed affittuari
  27. Art. 27 Omissione della pubblicazione
  28. Art. 28 Notificazione delle richieste dell’espropriato
  29. Art. 29 Diritti non soggetti a notificazione
  30. Art. 30 Stima d’ufficio
  31. Art. 31 Notificazioni tardive
  32. Art. 32 Pretese d’indennità tardive
  33. Art. 33 Bando di espropriazione
  34. Art. 34 Danno derivante dal bando
  35. Art. 35 organizzazione11
  36. Art. 36 Funzionamento15
  37. Art. 37 Competenze del Tribunale21
  38. Art. 38 Competenze del presidente
  39. Art. 39 Espropriazione materiale
  40. Art. 40 Inizio della procedura di stima
  41. Art. 41 Udienza di conciliazione
  42. Art. 42 Discussione verbale
  43. Art. 43 Accordi - Requisiti
  44. Art. 44 Accordi - Effetti
  45. Art. 45 Sospensione della procedura di stima
  46. Art. 46 Diritti contestati
  47. Art. 47 Istruzione. Massima ufficiale
  48. Art. 48 Scambio di allegati scritti
  49. Art. 49 Intimazione della decisione
  50. Art. 50 Ricorso
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Acconti, garanzie e interessi
  53. Art. 53 Esecutività
  54. Art. 54 Esigibilità della indennità
  55. Art. 55 Versamento dell’indennità
  56. Art. 56 Effetti del pagamento
  57. Art. 57 Iscrizione al registro fondiario
  58. Art. 58 Ripartizione
  59. Art. 59 Aggiornamento del registro fondiario
  60. Art. 60 Tasse
  61. Art. 61 Presupposti
  62. Art. 62 Legittimazione
  63. Art. 63 dell’oggetto dell’espropriazione
  64. Art. 64 Opposizione all’alienazione
  65. Art. 65 Opposizione a diversa destinazione
  66. Art. 66 Prescrizione
  67. Art. 67 Procedura
  68. Art. 68 Vigilanza
  69. Art. 69 Regolamento d’esecuzione
  70. Art. 70 Norme generali di procedura
  71. Art. 72 Esecuzione di prestazioni in natura
  72. Art. 73
  73. Art. 74 Procedure pendenti
  74. Art. 75 Disposizioni abrogate
  75. Art. 76 Modificazioni di leggi esistenti
  76. Art. 77 Art. 1646
  77. Art. 78 Entrata in vigore

77 provisions

Art. 1 Campo di applicazione della legge

1La presente legge regola l’occupazione temporanea o l’acquisizione della proprietà fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi in vista della attuazione di opere di interesse pubblico. 2La legge è inoltre applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione. 3Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 2 Legittimazione

1Il diritto d’espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonché ai Comuni nell’ambito della loro giurisdizione. 2Il Cantone può conferire il diritto di espropriazione agli altri enti di diritto pubblico ed ai Comuni per opere fuori della loro giurisdizione. 3Il conferimento del diritto d’espropriazione ad un ente privato può avvenire solo se il richiedente provi l’esistenza di un interesse pubblico importante. Il conferimento può essere soggetto alla prestazione di garanzie.

Art. 3 Autorità competente

1Il Consiglio di Stato è competente a conferire il diritto d’espropriazione giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 2 ed è tenuto a sentire il preavviso del Municipio del Comune ove si prevede di costruire l’opera. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3… 4I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall’intimazione, rispettivamente dalla pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.2

Art. 4 Scopo della espropriazione

Il diritto d’espropriazione può in particolare essere esercitato: a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l’ampliamento e l’esercizio di un’opera; b) per l’estrazione di materiali da costruzione, occorrenti per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose; c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all’opera; d) per l’attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici. 1 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34; precedente modifica: BU 1978, 125. 2 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477. e) per la formazione di depositi di materiali di scavo o di discariche di materiali di demolizioni con l’acquisto della proprietà oppure di servitù perpetue o temporanee; in quest’ultimo caso, l’espropriato può chiedere la estensione della espropriazione giusta l’art. 5.3

Art. 5 Ampliamento a richiesta dell’espropriato

1Qualora sia prevista un’espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale. 2L’espropriato che ha ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione può rinunciarvi entro 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità.

Art. 6 Ampliamento a richiesta dell’espropriante

1Qualora sia prevista un’espropriazione parziale e l’indennità dovuta per il deprezzamento della parte residua appaia superiore ad un terzo del valore della stessa, l’espropriante può chiedere l’espropriazione totale. 2La richiesta deve essere presentata al momento della discussione sulla indennità, esigendo una duplice stima ossia una stima sia del valore venale, sia del deprezzamento della parte residua. 3L’espropriante dovrà dichiarare la sua scelta entro 20 giorni dalla fissazione definitiva delle indennità. 4L’espropriazione totale non può essere concessa, qualora l’espropriato rinunci a pretendere la frazione dell’indennità di deprezzamento superiore al terzo del valore della parte residua.

Art. 7 Rinuncia all’espropriazione

1Entro 3 mesi dall’intimazione del giudizio definitivo sull’ammontare dell’indennità l’espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione mediante la notifica scritta all’espropriato. 2Tale facoltà non è data qualora l’espropriante abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in possesso. 3L’espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un’equa indennità per le spese giustificate avute in corso di procedura. 4La domanda va proposta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica della rinuncia davanti all’autorità di stima. 5È riservato il risarcimento del danno derivante dal divieto di atti di disposizione a seguito del bando d’espropriazione (art. 33 e 34).

Art. 8 Atti preparatori

1Gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta l’espropriazione, quali gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le misurazioni, i sondaggi e simili, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima d’essere iniziati e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l’autorizzazione del Consiglio di Stato. Sono riservati i casi nei quali, per il carattere eccezionale degli atti preparatori e per la loro particolare e grave incidenza sui diritti dell’espropriato, deve essere aperta una procedura espropriativa.6 2Per l’esecuzione degli atti preparatori è inoltre necessaria l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, qualora il diritto d’espropriazione a’sensi dell’art. 2 cpv. 2 e 3 non sia stato ancora conferito. 3…7 4I danni derivanti dagli atti preparatori devono essere integralmente risarciti. 5L’istanza di risarcimento va proposta davanti al Tribunale di espropriazione entro un anno dal compimento degli atti preparatori. Capitolo II Indennità 3 Lett. introdotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 23. 4 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 5 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 6 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562. 7 Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.

Art. 9 Principio

L’espropriazione ha luogo mediante piena indennità.

Art. 10 Natura della indennità

1L’indennità deve essere di regola corrisposta in denaro sotto forma di capitale. 2L’ente espropriante può sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un’equivalente prestazione in natura segnatamente nei seguenti casi: a) per la razionale rettifica dei confini; b) per la sostituzione dei beni già destinati ad uso pubblico; c) per garantire l’esercizio di un’azienda agricola; d) per mantenere le vie di comunicazione o le condotte; e) per compensare diritti d’acqua. 3Le prestazioni in natura possono essere imposte all’espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati. 4L’assegnazione di un fondo a titolo di indennità in natura non può tuttavia essere imposta senza il consenso dell’espropriato e dei creditori aventi diritti di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non siano rimborsati.

Art. 11 Elementi della indennità

L’indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito alla estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente: a) l’intero valore venale del diritto espropriato; b) nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi inoltre, l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito; c) il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell’espropriazione.

Art. 12 Determinazione del valore venale

1Nella stima del valore venale si deve tener conto della possibilità di un miglior uso del fondo. 2Non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera dell’espropriante. 3Se l’espropriazione libera l’espropriato da oneri speciali, il corrispettivo di tali oneri deve essere dedotto.

Art. 13 Asportazione di parti costitutive

Fino all’entrata in possesso dell’espropriante l’espropriato può asportare o rivendicare l’asportazione delle parti costitutive e degli accessori del fondo, per i quali non viene indennizzato, purchè ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato. In caso di disaccordo decide inappellabilmente il presidente del Tribunale d’espropriazione.

Art. 14 Computo dei diritti e degli oneri

1Nella stima del valore venale di un fondo si deve tener conto delle servitù attive e passive attinenti al fondo nel momento del deposito dei piani. 2Se nel registro fondiario sono annotati diritti di prelazione, ricupero o compera, dal valore venale è dedotto l’importo dell’indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità all’art. 16 cpv. 1, qualora e nella misura in cui al riconoscimento di quei diritti e della relativa indennità corrisponda una svalutazione del fondo. 3I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari antecedenti per grado ai diritti sopra menzionati possono chiedere, qualora e nella misura in cui subiscano un pregiudizio, che non sia tenuto conto di quelli inscritti o annotati senza il loro consenso. 4Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.

Art. 15 Computo in caso di espropriazione parziale

Nel caso di espropriazione parziale si dovrà tener conto anche del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che la frazione residua avrebbe con ogni probabilità conservato senza l’espropriazione.

Art. 16 Indennità per servitù e per diritti personali

1I titolari delle servitù espropriate e i titolari di diritti personali annotati nel registro fondiario vengono integralmente risarciti dal danno derivante dalla limitazione o dalla estinzione dei loro diritti (art. 56) nella misura che non vi si oppongano le pretese dei titolari di diritti di grado anteriore (art. 14 cpv. 3). 2I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, chiedere il risarcimento del danno loro derivante dalla estinzione anticipata dei contratti conclusi prima dell’inizio della procedura espropriativa. 3Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge. Diritti di pegno immobiliare, oneri

Art. 17 fondiari e usufrutti Surrogazione

1Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, in luogo della cosa espropriata, l’indennità dovuta al proprietario, in conformità del Codice Civile. I titolari anzidetti sono legittimati a far valere a titolo proprio le loro pretese. 2Gli usufruttuari possono inoltre pretendere a titolo proprio il risarcimento del danno loro derivante dalla sottrazione dell’oggetto dell’usufrutto.

Art. 18 Esclusione della indennità

Pretese derivanti da atti di disposizione illeciti o abusivi compiuti durante il bando di espropriazione senza il consenso dell’espropriante o pretese create al solo scopo di ottenere un risarcimento non danno diritto a nessuna indennità. Momento determinante

Art. 19 per la valutazione dell’indennità

Ai fini della valutazione dell’indennità di espropriazione è determinante il momento dell’anticipata immissione in possesso (art. 51). Se non v’è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell’emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale d’espropriazione. Capitolo III Pubblicazione degli atti

Art. 20 Inizio della procedura espropriativa

1L’Ente esecutore di un’opera per la quale è dato il diritto d’espropriazione dà inizio alla procedura mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale di espropriazione. 2Il Tribunale ne ordina la pubblicazione presso la Cancelleria dei comuni ove è previsto di eseguire l’opera. Copia degli atti viene depositata presso l’Ufficio dei registri.

Art. 21 Contenuto degli atti

Gli atti d’espropriazione devono comprendere: a. una relazione sull’opera; b. un progetto del quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione e il costo dell’opera; c. un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le eventuali rettifiche di confini; d. una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto di espropriazione; e. le offerte di indennità.

Art. 22 Casi speciali

Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali il presidente del Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’espropriante a presentare solo una relazione succinta sull’opera e un progetto di massima senza l’indicazione dei costi. 8 Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 159.

Art. 23 Picchettamenti e modinature

1Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine. 2Il presidente del Tribunale d’espropriazione può esonerare l’espropriante, completamente o parzialmente, dagli obblighi suddetti, quando si tratti di espropriazioni di interi fondi. 3Ove un interessato ne faccia richiesta, il presidente del Tribunale d’espropriazione può ordinare all’espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall’opera. Durata dell’esposizione

Art. 24 Avviso e termine per le notificazioni

1Gli atti rimangono esposti presso le Cancellerie dei Comuni interessati per la durata di trenta giorni a far tempo dalla data della pubblicazione. 2Viene preliminarmente pubblicato un avviso nel quale si rende noto il periodo di esposizione, si indicano gli atti esposti e si diffidano gli interessati a notificare per iscritto al Tribunale di espropriazione, entro il termine stesso: a) le opposizioni all’espropriazione; b) le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani; c) le domande d’ampliamento dell’espropriazione; d) le pretese d’indennità.9 3L’avviso deve richiamare l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della presente legge, dei quali sarà citato il testo. 4Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.

Art. 25 Avviso personale

1L’avviso prescritto dall’art. 24 deve essere intimato ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti. 2All’avviso personale deve essere unito un estratto della tabella d’espropriazione concernente i fondi e i diritti del destinatario. 3Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dall’intimazione dell’avviso.

Art. 26 Conduttori ed affittuari

Ricevuto l’avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo termine utile.

Art. 27 Omissione della pubblicazione

1Se trattasi di occupazione temporanea oppure se l’espropriazione concerne un numero limitato di persone, tutte note, e i diritti da espropriare sono di poca importanza, è sufficiente l’intimazione dell’avviso personale e dell’estratto della tabella di espropriazione agli interessati. 2Si può pure prescindere dalla pubblicazione in caso di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione degli atti, come pure in caso di espropriazioni necessarie ai fini della manutenzione di opere pubbliche esistenti. 3Competente ad autorizzare l’omissione della pubblicazione è il presidente del Tribunale d’espropriazione.

Art. 28 Notificazione delle richieste dell’espropriato

1Le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei piani e le pretese d’indennità dei titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione devono essere notificate per iscritto ed in due copie al Tribunale di espropriazione. 9 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 10 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978, 125. 2L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modificazione dei piani devono essere motivate; esse non dispensano dalla notificazione delle pretese per l’indennità.

Art. 29 Diritti non soggetti a notificazione

1Non è necessaria la notificazione da parte dei titolari di diritti di pegno e di oneri fondiari gravanti un fondo espropriando. 2La notificazione dei diritti d’usufrutto è necessaria solo qualora al titolare derivi un danno dalla sottrazione del fondo oggetto dell’usufrutto.

Art. 30 Stima d’ufficio

Qualora i diritti da espropriare siano accertati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati d’ufficio anche se non sono stati notificati da parte degli interessati.

Art. 31 Notificazioni tardive

1Le richieste notificate tardivamente (art. 24 e 25) sono tenute in considerazione solo se l’inosservanza del termine non sia imputabile al richiedente. 2Le notificazioni tardive devono essere fatte al più tardi entro trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento. 3Le opposizioni all’espropriazione non possono in nessun caso essere presentate ad opera iniziata.

Art. 32 Pretese d’indennità tardive

1Le pretese d’indennità possono essere presentate anche dopo il termine d’esposizione e dopo la procedura di stima: a) se l’interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell’impossibilità di far valere la pretesa; b) se l’interessato prova di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, o se l’espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti; c) se si manifesta nel corso della costruzione dell’opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani. 2Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.

Art. 33 Bando di espropriazione

1Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal giorno dell’intimazione dell’avviso personale in caso di omissione della pubblicazione (art. 27) non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa l’espropriazione. 2L’espropriante è legittimato a chiedere la menzione della pubblica utilità e l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario, provando l’avvenuto deposito degli atti.

Art. 34 Danno derivante dal bando

1L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando di espropriazione. 2L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme con l’indennità di espropriazione. Capitolo IV Autorità e procedura di stima Tribunale di espropriazione:

Art. 35 organizzazione11

1È istituito il Tribunale di espropriazione, con sede a Lugano e avente giurisdizione sull’intero territorio del Cantone; esso è presieduto da un magistrato. 2Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.13 11 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 12 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 13 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19. 3I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall’art. 17 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie e dei dipendenti delle amministrazioni cantonali e federale; i periti devono appartenere ai diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.14 4Al Tribunale di espropriazione sono assegnati un segretario giurista e un segretario, nominati dal Consiglio di Stato.

Art. 36 Funzionamento15

1Il Tribunale di espropriazione giudica con tre membri: il presidente e due periti da esso designati.16 2Il collegio giudicante viene costituito per ciascuna procedura mediante decreto presidenziale.17 3Qualora si manifesti presso il Tribunale di espropriazione un aggravio di lavoro di carattere durevole, tale da pregiudicarne la regolare attività e da non garantire l’evasione delle procedure pendenti entro un termine ragionevole, il presidente può devolverne una parte ai supplenti.18 4Il Consiglio di Stato emana un regolamento circa le ulteriori supplenze e l’organizzazione in genere del Tribunale di espropriazione; fissa pure per regolamento le indennità per i supplenti e i periti.19 5...20

Art. 37 Competenze del Tribunale21

1Il Tribunale di espropriazione decide:22 a) sulle indennità d’espropriazione; b) sulle domande di ampliamento dell’espropriazione; c) sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani; d) sulle domande di risarcimento derivanti da rinuncia all’espropriazione e del bando di espropriazione; e) sul risarcimento dei danni derivanti da atti preparatori; f) sull’immissione anticipata, in possesso e sulle richieste relative; g) su tutte le altre questioni che la legge federale deferisce al suo giudizio.23. 2L’esecutività delle decisioni sull’immissione anticipata in possesso è regolata dall’art. 5324.

Art. 38 Competenze del presidente

1Il presidente del Tribunale di espropriazione decide:25 a) sulla proponibilità di notificazioni tardive; b) sull’esenzione dall’obbligo di pubblicazione degli atti d’espropriazione; c) sulle domande di retrocessione e le richieste relative; d) la chiusura della procedura di stima nei casi dell’articolo 43; e) su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio del presidente. 2Il presidente, qualora lo ritenga utile, può sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante a’ sensi dell’art. 36. 3Nei casi di cui alle lettere b) e d) la decisione è definitiva. 14 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258; precedente modifica: BU 2006, 233. 15 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 16 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 17 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 18 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 19 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 20 Cpv. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; introdotto dalla L 25.2.1985 - BU 1985, 167. 21 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 22 Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 23 Lett. modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978, 125. 24 Cpv. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 25 Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.

Art. 39 Espropriazione materiale

1Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell’espropriazione materiale, devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese26. 2La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d’espropriazione. 3Ove le pretese siano in tutto o in parte contestate il presidente del Tribunale d’espropriazione è tenuto su richiesta di una delle parti ad avviare la procedura di stima. 4Il Tribunale d’espropriazione decide se ricorrono gli estremi dell’espropriazione materiale e, dato il caso, sull’indennità d’espropriazione. 5Il pagamento d’indennità per espropriazione materiale è menzionato a registro fondiario27 .

Art. 40 Inizio della procedura di stima

La procedura di stima viene avviata dal presidente del tribunale con la citazione per avviso pubblico ad una udienza di conciliazione non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti.

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