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Legge di espropriazione

Ticino · 710.100 · statute

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione della legge
  2. Art. 2 Legittimazione
  3. Art. 3 Autorità competente
  4. Art. 4 Scopo della espropriazione
  5. Art. 5 Ampliamento a richiesta dell’espropriato
  6. Art. 6 Ampliamento a richiesta dell’espropriante
  7. Art. 7 Rinuncia all’espropriazione
  8. Art. 8 Atti preparatori
  9. Art. 9 Principio
  10. Art. 10 Natura della indennità
  11. Art. 11 Elementi della indennità
  12. Art. 12 Determinazione del valore venale
  13. Art. 13 Asportazione di parti costitutive
  14. Art. 14 Computo dei diritti e degli oneri
  15. Art. 15 Computo in caso di espropriazione parziale
  16. Art. 16 Indennità per servitù e per diritti personali
  17. Art. 17 fondiari e usufrutti Surrogazione
  18. Art. 18 Esclusione della indennità
  19. Art. 19 per la valutazione dell’indennità
  20. Art. 20 Inizio della procedura espropriativa
  21. Art. 21 Contenuto degli atti
  22. Art. 22 Casi speciali
  23. Art. 23 Picchettamenti e modinature
  24. Art. 24 Avviso e termine per le notificazioni
  25. Art. 25 Avviso personale
  26. Art. 26 Conduttori ed affittuari
  27. Art. 27 Omissione della pubblicazione
  28. Art. 28 Notificazione delle richieste dell’espropriato
  29. Art. 29 Diritti non soggetti a notificazione
  30. Art. 30 Stima d’ufficio
  31. Art. 31 Notificazioni tardive
  32. Art. 32 Pretese d’indennità tardive
  33. Art. 33 Bando di espropriazione
  34. Art. 34 Danno derivante dal bando
  35. Art. 35 organizzazione11
  36. Art. 36 Funzionamento15
  37. Art. 37 Competenze del Tribunale21
  38. Art. 38 Competenze del presidente
  39. Art. 39 Espropriazione materiale
  40. Art. 40 Inizio della procedura di stima
  41. Art. 41 Udienza di conciliazione
  42. Art. 42 Discussione verbale
  43. Art. 43 Accordi - Requisiti
  44. Art. 44 Accordi - Effetti
  45. Art. 45 Sospensione della procedura di stima
  46. Art. 46 Diritti contestati
  47. Art. 47 Istruzione. Massima ufficiale
  48. Art. 48 Scambio di allegati scritti
  49. Art. 49 Intimazione della decisione
  50. Art. 50 Ricorso
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Acconti, garanzie e interessi
  53. Art. 53 Esecutività
  54. Art. 54 Esigibilità della indennità
  55. Art. 55 Versamento dell’indennità
  56. Art. 56 Effetti del pagamento
  57. Art. 57 Iscrizione al registro fondiario
  58. Art. 58 Ripartizione
  59. Art. 59 Aggiornamento del registro fondiario
  60. Art. 60 Tasse
  61. Art. 61 Presupposti
  62. Art. 62 Legittimazione
  63. Art. 63 dell’oggetto dell’espropriazione
  64. Art. 64 Opposizione all’alienazione
  65. Art. 65 Opposizione a diversa destinazione
  66. Art. 66 Prescrizione
  67. Art. 67 Procedura
  68. Art. 68 Vigilanza
  69. Art. 69 Regolamento d’esecuzione
  70. Art. 70 Norme generali di procedura
  71. Art. 72 Esecuzione di prestazioni in natura
  72. Art. 73
  73. Art. 74 Procedure pendenti
  74. Art. 75 Disposizioni abrogate
  75. Art. 76 Modificazioni di leggi esistenti
  76. Art. 77 Art. 1646
  77. Art. 78 Entrata in vigore

77 provisions

Art. 41 Udienza di conciliazione

1All’udienza di conciliazione vengono citati l’espropriante e gli espropriati. In caso di mancata comparsa di un espropriato, la citazione viene ripetuta una sola volta. 2Nell’avviso pubblico di citazione si avvertono i titolari noti di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti che potranno prender parte alla discussione sull’indennità e che - in caso di mancata comparsa - gli accordi conclusi in sede di conciliazione saranno vincolanti per loro. 3Gli interessati che compaiono come rappresentanti di una comunione espropriata o i terzi che rappresentano un espropriato devono presentare una procura.

Art. 42 Discussione verbale

1All’udienza si discutono le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei piani e le pretese d’indennità. 2Dell’udienza sarà steso un verbale indicante le parti comparse e le loro dichiarazioni.

Art. 43 Accordi - Requisiti

1Ogni accordo tra ente espropriante ed espropriato intervenuto dopo il deposito degli atti di espropriazione per essere valido deve essere stipulato in forma scritta e comunicato al presidente del Tribunale d’espropriazione, che ne fa annotazione in un apposito registro e chiude la procedura, riservato il cpv. 1 dell’articolo 44. 2Una comunicazione scritta dell’espropriato, diretta al tribunale di espropriazione, di adesione incondizionata alle offerte d’indennità allegate ai piani di espropriazione (art. 21) vale come accordo. 3Gli accordi conclusi all’udienza di conciliazione vengono inclusi nel verbale.

Art. 44 Accordi - Effetti

1Un accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti a cui esso provoca una perdita, solo se gli stessi ne sono stati informati personalmente mediante avviso del presidente del tribunale e se non hanno chiesto a quest’ultimo, entro il termine di trenta giorni, che la procedura di stima segua il suo corso. 2Ogni accordo concluso dopo il deposito dei piani d’espropriazione rimane soggetto alla disciplina della presente legge segnatamente per quanto attiene all’esecuzione ed ha forza di decisione.

Art. 45 Sospensione della procedura di stima

1Se l’udienza di conciliazione non permette di togliere una opposizione all’espropriazione o una domanda di modifica dei piani, la procedura di stima rimane sospesa limitatamente al caso del ricorrente fino alla decisione di tali questioni. 26 Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133. 27 Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133. 28 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 2Se è da prevedere che l’opposizione possa essere accolta o che si giunga a notevoli modificazioni del piano, che interessano altri espropriati, l’udienza di conciliazione può essere sospesa totalmente o parzialmente fino a che le opposizioni siano composte. 3La sospensione può essere negata se la pubblica utilità è già stata sanzionata in una precedente procedura in base a norme speciali (art 22). 4Il decreto di sospensione è definitivo; il Tribunale d’espropriazione e, in sede di ricorso il Tribunale cantonale amministrativo, lo possono tuttavia revocare su richiesta dell’ente espropriante. 5La decisione sull’indennità di espropriazione può solo essere emanata se esiste un giudizio definitivo sull’opposizione alla espropriazione e sulla domanda di modifica dei piani.

Art. 46 Diritti contestati

1Ove sia contestata l’esistenza o il contenuto del diritto su cui si fonda una determinata pretesa, il Tribunale d’espropriazione assegna all’espropriante un termine per introdurre azione avanti il giudice civile, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine stesso il diritto si riterrà riconosciuto. 2Qualora fosse concessa l’anticipata immissione in possesso o se una delle parti ne facesse richiesta, il Tribunale d’espropriazione procede alla stima eventuale del diritto contestato. 3Per la valutazione definitiva dell’indennità di espropriazione con oggetto il diritto contestato è determinante, in deroga all’art. 19, la data della intimazione del giudizio civile di ultima istanza. Gli interessi dal giorno dell’anticipata immissione in possesso sono però conteggiati sull’indennità stimata come al cpv. 2 del presente articolo. 4La contestazione di un diritto non sospende la procedura di stima con oggetto le altre pretese.

Art. 47 Istruzione. Massima ufficiale

1Il Tribunale d’espropriazione ha facoltà indagatoria nell’assunzione delle prove. L’istruzione è diretta dal presidente. 2Il Tribunale non è vincolato dalle domande di prova delle parti.

Art. 48 Scambio di allegati scritti

1Il presidente del Tribunale d’espropriazione può ordinare che le parti procedano a uno scambio di allegati per l’esposizione delle loro ragioni e l’indicazione dei mezzi probatori. 2La posizione di attore spetta all’espropriante, salvo nel caso di espropriazione materiale. 3Prima della decisione il Tribunale d’espropriazione tiene un’udienza finale di discussione orale tra le parti, con facoltà di presentare delle conclusioni scritte.

Art. 49 Intimazione della decisione

1La decisione del Tribunale d’espropriazione deve essere motivata e notificata alle parti. Nel fissare l’importo dell’indennità, il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti. 2L’intimazione deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 50 Ricorso

1Contro le decisioni del Tribunale d’espropriazione o del suo presidente è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto. 2Sono eccettuate le decisioni espressamente dichiarate come definitive dalla presente legge. 3Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione e secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.32 Capitolo V Anticipata immissione in possesso Requisiti 29 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 30 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 31 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 32 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Art. 51

1L’espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e prima del pagamento dell’indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa alcuna decisione esecutiva, l’immissione in possesso può essere tuttavia data solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse.34 2L’istanza deve essere inoltrata al Tribunale di espropriazione e non potrà essere accolta se non dopo un sopralluogo e udito l’espropriato. 3L’autorizzazione è accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d’indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dal Tribunale d’espropriazione (fotografie, schizzi, ecc.).

Art. 52 Acconti, garanzie e interessi

1L’espropriato ha il diritto di chiedere, a sua scelta, il versamento di adeguati acconti o la prestazione di garanzie. In casi particolari gli acconti e le garanzie possono essere combinati. 2L’entità degli acconti e delle garanzie è stabilita dal Tribunale d’espropriazione con prudente riguardo alla presumibile indennità di espropriazione. 3Dalla data dell’anticipata immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull’indennità definitiva.

Art. 53 Esecutività

I decreti relativi all’anticipata immissione in possesso sono immediatamente esecutivi, ma appellabili al Tribunale cantonale amministrativo; il presidente dell’autorità di ricorso ne può sospendere l’esecutività in via provvisionale. Capitolo VI Esecuzione

Art. 54 Esigibilità della indennità

1L’indennità d’espropriazione diventa esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva. A partire da questa data è dovuto l’interesse legale di mora sull’indennità stessa. È riservato quanto è detto all’art. 52, cpv. 3. 2Se a tale data non è ancora compiuta la misurazione definitiva, sarà pagato un importo pari al 90% dell’indennità determinata in base alle misure risultanti dai piani depositati, salvo restando l’esito della misurazione definitiva. 3Gli interessi cessano di decorrere dal momento in cui la somma è stata messa a disposizione degli aventi diritto.

Art. 55 Versamento dell’indennità

1Le indennità d’espropriazione per un diritto reale limitato costituito sopra un fondo e per il deprezzamento di frazioni residue devono essere versate agli aventi diritto dall’ente espropriante, tramite l’Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo. 2Le indennità per altri pregiudizi e quelle assegnate ai conduttori o affituari possono essere versate direttamente agli aventi diritto.

Art. 56 Effetti del pagamento

1Mediante il pagamento dell’indennità l’espropriante acquista il diritto oggetto dell’espropriazione. 2Salvo accordo contrario tra gli interessati, i diritti reali limitati e i diritti personali annotati a registro fondiario gravanti il fondo espropriato si estinguono col pagamento dell’indennità, anche qualora non siano stati notificati in sede di pubblicazione degli atti. Resta riservata ai titolari di tali diritti la facoltà di chiedere l’espropriazione tardiva. 33 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. 34 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562. 35 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.

Art. 57 Iscrizione al registro fondiario

1L’iscrizione a registro fondiario dell’acquisto del diritto avviene dopo il versamento dell’indennità e la misurazione definitiva. 2Tale iscrizione può essere ordinata dal presidente del Tribunale d’espropriazione anche prima della misurazione definitiva, se l’espropriante dimostra un interesse e offre sufficienti garanzie per l’adempimento delle proprie prestazioni.

Art. 58 Ripartizione

1L’indennità al proprietario espropriato non può essere versata se non con il consenso dei titolari di diritti reali limitati o diritti personali annotati sul medesimo fondo. 2In mancanza di accordo tra gli interessati l’Ufficio del registro fondiario deferisce la decisione delle contestazioni al Tribunale di espropriazione il quale decide inappellabilmente. Fino a che essa non sia stata emanata, la ripartizione rimane sospesa. 3Fino alla decisione delle contestazioni l’indennità rimane depositata presso la Banca dello Stato, fruttando interessi al saggio usuale, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 59 Aggiornamento del registro fondiario

Effettuata la ripartizione l’ente espropriante provvede a proprie spese alle necessarie modificazioni, cancellazioni, rettifiche o annullamenti dei titoli di pegno presso i competenti uffici dei registri.

Art. 60 Tasse

Non possono essere richieste tasse di mutazione della proprietà in seguito ad espropriazione, eccettuati i casi di espropriazione promossi da un ente privato; possono essere riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell’espropriante. Capitolo VII Retrocessione di diritti espropriati

Art. 61 Presupposti

1L’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi: a) quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto da parte dell’espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto; b) quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento futuro di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto; c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa. 2Qualora sia stato chiesto ed ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione, il diritto alla retrocessione può essere esercitato solo in rapporto all’intero oggetto dell’espropriazione. 3Sono riservate le norme sull’attuazione dei piani regolatori.

Art. 62 Legittimazione

1La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi eredi. 2Ove sia espropriata soltanto una parte di un fondo o una servitù prediale, l’espropriato o i suoi eredi possono pretendere la retrocessione soltanto se siano ancora proprietari della parte residua o del fondo dominante. Alienazione o diversa destinazione

Art. 63 dell’oggetto dell’espropriazione

1Qualora l’espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell’espropriante, deve fare corrispondente 36 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125. notificazione all’espropriante stesso o al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dall’avviso. La mancata notificazione equivale a rinuncia. 2L’espropriante è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora essa abbia per conseguenza l’impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme del presente Capitolo.

Art. 64 Opposizione all’alienazione

In caso di opposizione all’alienazione l’ente espropriante deve concedere la retrocessione del diritto espropriato.

Art. 65 Opposizione a diversa destinazione

1L’opposizione può essere rimossa, se l’espropriante prova che la diversa destinazione non lede gli interessi dell’espropriato e se la nuova opera è manifestamente d’interesse pubblico. 2Il presidente del Tribunale d’espropriazione decide inappellabilmente sull’opposizione. Se l’accoglie, l’espropriante è tenuto a iniziare entro 6 mesi una nuova procedura di espropriazione o altrimenti a concedere la retrocessione.

Art. 66 Prescrizione

1Nel caso dell’art. 61 cpv. 1 lett. a) e b) il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso. 2Nel caso dell’art. 61 cpv. 1 lett. c) il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione.

Art. 67 Procedura

La domanda di retrocessione è inoltrata al Tribunale d’espropriazione. Il presidente del Tribunale convoca le parti ad una udienza di conciliazione e, in caso di mancato accordo, decide sulla domanda stessa e sull’importo da restituire, riservato l’art. 38 cpv. 2. Capitolo VIII Disposizioni diverse

Art. 68 Vigilanza

Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sul Tribunale di espropriazione.

Art. 69 Regolamento d’esecuzione

Il Consiglio di Stato emana un regolamento d’esecuzione della presente legge.

Art. 70 Norme generali di procedura

Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settemrbe 2013. Art. 71 ...39

Art. 72 Esecuzione di prestazioni in natura

L’esecuzione di prestazioni in natura e di misure reali ordinate dal Tribunale d’espropriazione o pattuite tra le parti viene attuata secondo la procedura esecutiva del Codice di procedura civile. Spese di procedura e ripetibili 37 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 38 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 1978, 125. 39 Art. abrogato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.

Art. 73

1Le spese di procedura di regola sono interamente a carico dell’ente espropriante, che è tenuto a versare all’espropriato un’equa indennità a titolo di ripetibili. 2Qualora le pretese dell’espropriato fossero manifestamente infondate o esagerate il Tribunale d’espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili. Capitolo IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 74 Procedure pendenti

1Le procedure pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono proseguite secondo la legge precedente. 2I criteri di determinazione dell’indennità e tutte le altre disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni in corso, in quanto non sia già stata effettuata la convocazione davanti alla Commissione distrettuale d’espropriazione (art. 32 della legge precedente). Unificazione dei Tribunali di espropriazione Art. 74a40 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma che istituisce il Tribunale di espropriazione unificato, il Gran Consiglio procede all’elezione del Presidente, dei supplenti e dei periti.

Art. 75 Disposizioni abrogate

1Con la presente legge è abrogata la legge di espropriazione del 16 gennaio 1940, salvo il Capitolo VI. 2Il termine di 10 anni di cui all’art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti41.

Art. 76 Modificazioni di leggi esistenti

Gli articoli 2 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940; 23 e 24 della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961; 14 e 16 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: A. Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio Art. 242 B. Legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi Art. 2343 Art. 2444 C. Legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’uso delle strade cantonali Art. 1445

Art. 77 Art. 1646

L’art. 1 cifra 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è modificato come segue: 40 Art. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 41 Cpv. introdotto dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133. 42 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata. 43 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata. 44 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata. 45 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata. 46 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata. 47 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

Art. 78 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.48 Pubblicata nel BU 1971, 460. 48 Entrata in vigore: 1° aprile 1972 - BU 1971, 460.

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