1La presente legge regola l’occupazione temporanea o l’acquisizione della proprietà
fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi in vista della attuazione di opere di interesse
pubblico.
2La legge è inoltre applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia
conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione.
3Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.
Art. 2 Legittimazione
1Il diritto d’espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonché ai Comuni
nell’ambito della loro giurisdizione.
2Il Cantone può conferire il diritto di espropriazione agli altri enti di diritto pubblico ed ai Comuni per
opere fuori della loro giurisdizione.
3Il conferimento del diritto d’espropriazione ad un ente privato può avvenire solo se il richiedente provi
l’esistenza di un interesse pubblico importante. Il conferimento può essere soggetto alla prestazione di
garanzie.
Art. 3 Autorità competente
1Il Consiglio di Stato è competente a conferire il diritto d’espropriazione giusta i cpv. 2 e 3
dell’art. 2 ed è tenuto a sentire il preavviso del Municipio del Comune ove si prevede di costruire
l’opera.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3…
4I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall’intimazione, rispettivamente dalla
pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è retta dalla legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.2
Art. 4 Scopo della espropriazione
Il diritto d’espropriazione può in particolare essere esercitato:
a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione, l’ampliamento e l’esercizio di un’opera;
b) per l’estrazione di materiali da costruzione, occorrenti per l’esecuzione di un’opera di pubblica
utilità, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;
c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all’opera;
d) per l’attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.
1 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34; precedente modifica: BU 1978,
125.
2 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
e) per la formazione di depositi di materiali di scavo o di discariche di materiali di demolizioni con
l’acquisto della proprietà oppure di servitù perpetue o temporanee; in quest’ultimo caso,
l’espropriato può chiedere la estensione della espropriazione giusta l’art. 5.3
Art. 5 Ampliamento a richiesta dell’espropriato
1Qualora sia prevista un’espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità
economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti
residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale.
2L’espropriato che ha ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione può rinunciarvi entro 20 giorni dalla
fissazione definitiva dell’indennità.
Art. 6 Ampliamento a richiesta dell’espropriante
1Qualora sia prevista un’espropriazione parziale e l’indennità dovuta per il deprezzamento
della parte residua appaia superiore ad un terzo del valore della stessa, l’espropriante può chiedere
l’espropriazione totale.
2La richiesta deve essere presentata al momento della discussione sulla indennità, esigendo una
duplice stima ossia una stima sia del valore venale, sia del deprezzamento della parte residua.
3L’espropriante dovrà dichiarare la sua scelta entro 20 giorni dalla fissazione definitiva delle indennità.
4L’espropriazione totale non può essere concessa, qualora l’espropriato rinunci a pretendere la
frazione dell’indennità di deprezzamento superiore al terzo del valore della parte residua.
Art. 7 Rinuncia all’espropriazione
1Entro 3 mesi dall’intimazione del giudizio definitivo sull’ammontare dell’indennità
l’espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione mediante la notifica scritta all’espropriato.
2Tale facoltà non è data qualora l’espropriante abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in
possesso.
3L’espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un’equa indennità per le spese giustificate avute in
corso di procedura.
4La domanda va proposta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica della rinuncia davanti
all’autorità di stima.
5È riservato il risarcimento del danno derivante dal divieto di atti di disposizione a seguito del bando
d’espropriazione (art. 33 e 34).
Art. 8 Atti preparatori
1Gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta
l’espropriazione, quali gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le misurazioni, i
sondaggi e simili, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima
d’essere iniziati e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l’autorizzazione del
Consiglio di Stato. Sono riservati i casi nei quali, per il carattere eccezionale degli atti preparatori e per
la loro particolare e grave incidenza sui diritti dell’espropriato, deve essere aperta una procedura
espropriativa.6
2Per l’esecuzione degli atti preparatori è inoltre necessaria l’autorizzazione preventiva del Consiglio di
Stato, qualora il diritto d’espropriazione a’sensi dell’art. 2 cpv. 2 e 3 non sia stato ancora conferito.
3…7
4I danni derivanti dagli atti preparatori devono essere integralmente risarciti.
5L’istanza di risarcimento va proposta davanti al Tribunale di espropriazione entro un anno dal
compimento degli atti preparatori.
Capitolo II
Indennità
3 Lett. introdotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 23.
4 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
5 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
6 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
7 Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
Art. 9 Principio
L’espropriazione ha luogo mediante piena indennità.
Art. 10 Natura della indennità
1L’indennità deve essere di regola corrisposta in denaro sotto forma di capitale.
2L’ente espropriante può sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un’equivalente
prestazione in natura segnatamente nei seguenti casi:
a) per la razionale rettifica dei confini;
b) per la sostituzione dei beni già destinati ad uso pubblico;
c) per garantire l’esercizio di un’azienda agricola;
d) per mantenere le vie di comunicazione o le condotte;
e) per compensare diritti d’acqua.
3Le prestazioni in natura possono essere imposte all’espropriato solo se i suoi interessi o quelli di
eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati.
4L’assegnazione di un fondo a titolo di indennità in natura non può tuttavia essere imposta senza il
consenso dell’espropriato e dei creditori aventi diritti di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non
siano rimborsati.
Art. 11 Elementi della indennità
L’indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito alla
estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente:
a) l’intero valore venale del diritto espropriato;
b) nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi inoltre,
l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito;
c) il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso
ordinario delle cose, come conseguenza dell’espropriazione.
Art. 12 Determinazione del valore venale
1Nella stima del valore venale si deve tener conto della possibilità di un miglior uso del
fondo.
2Non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera dell’espropriante.
3Se l’espropriazione libera l’espropriato da oneri speciali, il corrispettivo di tali oneri deve essere
dedotto.
Art. 13 Asportazione di parti costitutive
Fino all’entrata in possesso dell’espropriante l’espropriato può asportare o rivendicare
l’asportazione delle parti costitutive e degli accessori del fondo, per i quali non viene indennizzato,
purchè ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato. In caso di disaccordo decide
inappellabilmente il presidente del Tribunale d’espropriazione.
Art. 14 Computo dei diritti e degli oneri
1Nella stima del valore venale di un fondo si deve tener conto delle servitù attive e passive
attinenti al fondo nel momento del deposito dei piani.
2Se nel registro fondiario sono annotati diritti di prelazione, ricupero o compera, dal valore venale è
dedotto l’importo dell’indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità all’art. 16 cpv. 1,
qualora e nella misura in cui al riconoscimento di quei diritti e della relativa indennità corrisponda una
svalutazione del fondo.
3I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari antecedenti per grado ai diritti sopra
menzionati possono chiedere, qualora e nella misura in cui subiscano un pregiudizio, che non sia
tenuto conto di quelli inscritti o annotati senza il loro consenso.
4Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.
Art. 15 Computo in caso di espropriazione parziale
Nel caso di espropriazione parziale si dovrà tener conto anche del danno derivante dalla
perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che la frazione residua avrebbe con
ogni probabilità conservato senza l’espropriazione.
Art. 16 Indennità per servitù e per diritti personali
1I titolari delle servitù espropriate e i titolari di diritti personali annotati nel registro fondiario
vengono integralmente risarciti dal danno derivante dalla limitazione o dalla estinzione dei loro diritti
(art. 56) nella misura che non vi si oppongano le pretese dei titolari di diritti di grado anteriore (art. 14
cpv. 3).
2I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario,
chiedere il risarcimento del danno loro derivante dalla estinzione anticipata dei contratti conclusi prima
dell’inizio della procedura espropriativa.
3Per i diritti di usufrutto è applicabile l’art. 17 della presente legge.
Diritti di pegno immobiliare, oneri
Art. 17 fondiari e usufrutti Surrogazione
1Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, in
luogo della cosa espropriata, l’indennità dovuta al proprietario, in conformità del Codice Civile. I titolari
anzidetti sono legittimati a far valere a titolo proprio le loro pretese.
2Gli usufruttuari possono inoltre pretendere a titolo proprio il risarcimento del danno loro derivante dalla
sottrazione dell’oggetto dell’usufrutto.
Art. 18 Esclusione della indennità
Pretese derivanti da atti di disposizione illeciti o abusivi compiuti durante il bando di
espropriazione senza il consenso dell’espropriante o pretese create al solo scopo di ottenere un
risarcimento non danno diritto a nessuna indennità.
Momento determinante
Art. 19 per la valutazione dell’indennità
Ai fini della valutazione dell’indennità di espropriazione è determinante il momento
dell’anticipata immissione in possesso (art. 51). Se non v’è presa di possesso anticipata, sarà
determinante il momento dell’emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale
d’espropriazione.
Capitolo III
Pubblicazione degli atti
Art. 20 Inizio della procedura espropriativa
1L’Ente esecutore di un’opera per la quale è dato il diritto d’espropriazione dà inizio alla
procedura mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale di espropriazione.
2Il Tribunale ne ordina la pubblicazione presso la Cancelleria dei comuni ove è previsto di eseguire
l’opera. Copia degli atti viene depositata presso l’Ufficio dei registri.
Art. 21 Contenuto degli atti
Gli atti d’espropriazione devono comprendere:
a. una relazione sull’opera;
b. un progetto del quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione e il costo dell’opera;
c. un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e le eventuali
rettifiche di confini;
d. una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di
essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie
oggetto di espropriazione;
e. le offerte di indennità.
Art. 22 Casi speciali
Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali il
presidente del Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’espropriante a presentare solo una
relazione succinta sull’opera e un progetto di massima senza l’indicazione dei costi.
8 Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 159.
Art. 23 Picchettamenti e modinature
1Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti
all’opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine.
2Il presidente del Tribunale d’espropriazione può esonerare l’espropriante, completamente o
parzialmente, dagli obblighi suddetti, quando si tratti di espropriazioni di interi fondi.
3Ove un interessato ne faccia richiesta, il presidente del Tribunale d’espropriazione può ordinare
all’espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle
conseguenze che derivano dall’opera.
Durata dell’esposizione
Art. 24 Avviso e termine per le notificazioni
1Gli atti rimangono esposti presso le Cancellerie dei Comuni interessati per la durata di
trenta giorni a far tempo dalla data della pubblicazione.
2Viene preliminarmente pubblicato un avviso nel quale si rende noto il periodo di esposizione, si
indicano gli atti esposti e si diffidano gli interessati a notificare per iscritto al Tribunale di
espropriazione, entro il termine stesso:
a) le opposizioni all’espropriazione;
b) le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;
c) le domande d’ampliamento dell’espropriazione;
d) le pretese d’indennità.9
3L’avviso deve richiamare l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della presente legge, dei
quali sarà citato il testo.
4Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.
Art. 25 Avviso personale
1L’avviso prescritto dall’art. 24 deve essere intimato ai titolari di diritti espropriandi figuranti
nei pubblici registri o altrimenti noti.
2All’avviso personale deve essere unito un estratto della tabella d’espropriazione concernente i fondi e
i diritti del destinatario.
3Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni
decorre dall’intimazione dell’avviso.
Art. 26 Conduttori ed affittuari
Ricevuto l’avviso di espropriazione, i locatori di stabili o terreni espropriati hanno l’obbligo di
darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo
termine utile.
Art. 27 Omissione della pubblicazione
1Se trattasi di occupazione temporanea oppure se l’espropriazione concerne un numero
limitato di persone, tutte note, e i diritti da espropriare sono di poca importanza, è sufficiente
l’intimazione dell’avviso personale e dell’estratto della tabella di espropriazione agli interessati.
2Si può pure prescindere dalla pubblicazione in caso di parziale modifica dei piani dopo la
pubblicazione degli atti, come pure in caso di espropriazioni necessarie ai fini della manutenzione di
opere pubbliche esistenti.
3Competente ad autorizzare l’omissione della pubblicazione è il presidente del Tribunale
d’espropriazione.
Art. 28 Notificazione delle richieste dell’espropriato
1Le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei piani e le pretese
d’indennità dei titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione devono essere notificate per iscritto ed
in due copie al Tribunale di espropriazione.
9 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
10 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978,
125.
2L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modificazione dei piani devono essere motivate;
esse non dispensano dalla notificazione delle pretese per l’indennità.
Art. 29 Diritti non soggetti a notificazione
1Non è necessaria la notificazione da parte dei titolari di diritti di pegno e di oneri fondiari
gravanti un fondo espropriando.
2La notificazione dei diritti d’usufrutto è necessaria solo qualora al titolare derivi un danno dalla
sottrazione del fondo oggetto dell’usufrutto.
Art. 30 Stima d’ufficio
Qualora i diritti da espropriare siano accertati nella rispettiva tabella o siano notori, essi
vengono stimati d’ufficio anche se non sono stati notificati da parte degli interessati.
Art. 31 Notificazioni tardive
1Le richieste notificate tardivamente (art. 24 e 25) sono tenute in considerazione solo se
l’inosservanza del termine non sia imputabile al richiedente.
2Le notificazioni tardive devono essere fatte al più tardi entro trenta giorni dalla cessazione
dell’impedimento.
3Le opposizioni all’espropriazione non possono in nessun caso essere presentate ad opera iniziata.
Art. 32 Pretese d’indennità tardive
1Le pretese d’indennità possono essere presentate anche dopo il termine d’esposizione e
dopo la procedura di stima:
a) se l’interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell’impossibilità di far valere la
pretesa;
b) se l’interessato prova di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, o se
l’espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;
c) se si manifesta nel corso della costruzione dell’opera o dopo il compimento della stessa un danno
che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.
2Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva è perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del
diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.
Art. 33 Bando di espropriazione
1Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal giorno
dell’intimazione dell’avviso personale in caso di omissione della pubblicazione (art. 27) non sono più
consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più
gravosa l’espropriazione.
2L’espropriante è legittimato a chiedere la menzione della pubblica utilità e l’annotazione di una
restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario, provando l’avvenuto deposito degli atti.
Art. 34 Danno derivante dal bando
1L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando di espropriazione.
2L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme con l’indennità di espropriazione.
Capitolo IV
Autorità e procedura di stima
Tribunale di espropriazione:
Art. 35 organizzazione11
1È istituito il Tribunale di espropriazione, con sede a Lugano e avente giurisdizione
sull’intero territorio del Cantone; esso è presieduto da un magistrato.
2Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.13
11 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
12 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
13 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
3I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall’art. 17 cpv. 1
della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino
attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità
giudiziarie e dei dipendenti delle amministrazioni cantonali e federale; i periti devono appartenere ai
diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.14
4Al Tribunale di espropriazione sono assegnati un segretario giurista e un segretario, nominati dal
Consiglio di Stato.
Art. 36 Funzionamento15
1Il Tribunale di espropriazione giudica con tre membri: il presidente e due periti da esso
designati.16
2Il collegio giudicante viene costituito per ciascuna procedura mediante decreto presidenziale.17
3Qualora si manifesti presso il Tribunale di espropriazione un aggravio di lavoro di carattere durevole,
tale da pregiudicarne la regolare attività e da non garantire l’evasione delle procedure pendenti entro
un termine ragionevole, il presidente può devolverne una parte ai supplenti.18
4Il Consiglio di Stato emana un regolamento circa le ulteriori supplenze e l’organizzazione in genere
del Tribunale di espropriazione; fissa pure per regolamento le indennità per i supplenti e i periti.19
5...20
Art. 37 Competenze del Tribunale21
1Il Tribunale di espropriazione decide:22
a) sulle indennità d’espropriazione;
b) sulle domande di ampliamento dell’espropriazione;
c) sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani;
d) sulle domande di risarcimento derivanti da rinuncia all’espropriazione e del bando di
espropriazione;
e) sul risarcimento dei danni derivanti da atti preparatori;
f) sull’immissione anticipata, in possesso e sulle richieste relative;
g) su tutte le altre questioni che la legge federale deferisce al suo giudizio.23.
2L’esecutività delle decisioni sull’immissione anticipata in possesso è regolata dall’art. 5324.
Art. 38 Competenze del presidente
1Il presidente del Tribunale di espropriazione decide:25
a) sulla proponibilità di notificazioni tardive;
b) sull’esenzione dall’obbligo di pubblicazione degli atti d’espropriazione;
c) sulle domande di retrocessione e le richieste relative;
d) la chiusura della procedura di stima nei casi dell’articolo 43;
e) su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio del presidente.
2Il presidente, qualora lo ritenga utile, può sostituire la propria competenza con quella del collegio
giudicante a’ sensi dell’art. 36.
3Nei casi di cui alle lettere b) e d) la decisione è definitiva.
14 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258; precedente modifica: BU 2006,
233.
15 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
16 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
17 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
18 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
19 Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
20 Cpv. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; introdotto dalla L 25.2.1985 - BU
1985, 167.
21 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
22 Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
23 Lett. modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1978,
125.
24 Cpv. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
25 Frase modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
Art. 39 Espropriazione materiale
1Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell’espropriazione materiale,
devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese26.
2La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale
della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al
Tribunale d’espropriazione.
3Ove le pretese siano in tutto o in parte contestate il presidente del Tribunale d’espropriazione è tenuto
su richiesta di una delle parti ad avviare la procedura di stima.
4Il Tribunale d’espropriazione decide se ricorrono gli estremi dell’espropriazione materiale e, dato il
caso, sull’indennità d’espropriazione.
5Il pagamento d’indennità per espropriazione materiale è menzionato a registro fondiario27 .
Art. 40 Inizio della procedura di stima
La procedura di stima viene avviata dal presidente del tribunale con la citazione per avviso
pubblico ad una udienza di conciliazione non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti.