1All’udienza di conciliazione vengono citati l’espropriante e gli espropriati. In caso di
mancata comparsa di un espropriato, la citazione viene ripetuta una sola volta.
2Nell’avviso pubblico di citazione si avvertono i titolari noti di diritti di pegno immobiliare, di oneri
fondiari e di usufrutti che potranno prender parte alla discussione sull’indennità e che - in caso di
mancata comparsa - gli accordi conclusi in sede di conciliazione saranno vincolanti per loro.
3Gli interessati che compaiono come rappresentanti di una comunione espropriata o i terzi che
rappresentano un espropriato devono presentare una procura.
Art. 42 Discussione verbale
1All’udienza si discutono le opposizioni all’espropriazione, le domande di modificazione dei
piani e le pretese d’indennità.
2Dell’udienza sarà steso un verbale indicante le parti comparse e le loro dichiarazioni.
Art. 43 Accordi - Requisiti
1Ogni accordo tra ente espropriante ed espropriato intervenuto dopo il deposito degli atti di
espropriazione per essere valido deve essere stipulato in forma scritta e comunicato al presidente del
Tribunale d’espropriazione, che ne fa annotazione in un apposito registro e chiude la procedura,
riservato il cpv. 1 dell’articolo 44.
2Una comunicazione scritta dell’espropriato, diretta al tribunale di espropriazione, di adesione
incondizionata alle offerte d’indennità allegate ai piani di espropriazione (art. 21) vale come accordo.
3Gli accordi conclusi all’udienza di conciliazione vengono inclusi nel verbale.
Art. 44 Accordi - Effetti
1Un accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti
a cui esso provoca una perdita, solo se gli stessi ne sono stati informati personalmente mediante
avviso del presidente del tribunale e se non hanno chiesto a quest’ultimo, entro il termine di trenta
giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.
2Ogni accordo concluso dopo il deposito dei piani d’espropriazione rimane soggetto alla disciplina della
presente legge segnatamente per quanto attiene all’esecuzione ed ha forza di decisione.
Art. 45 Sospensione della procedura di stima
1Se l’udienza di conciliazione non permette di togliere una opposizione all’espropriazione o
una domanda di modifica dei piani, la procedura di stima rimane sospesa limitatamente al caso del
ricorrente fino alla decisione di tali questioni.
26 Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
27 Cpv. modificato dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
28 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
2Se è da prevedere che l’opposizione possa essere accolta o che si giunga a notevoli modificazioni del
piano, che interessano altri espropriati, l’udienza di conciliazione può essere sospesa totalmente o
parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.
3La sospensione può essere negata se la pubblica utilità è già stata sanzionata in una precedente
procedura in base a norme speciali (art 22).
4Il decreto di sospensione è definitivo; il Tribunale d’espropriazione e, in sede di ricorso il Tribunale
cantonale amministrativo, lo possono tuttavia revocare su richiesta dell’ente espropriante.
5La decisione sull’indennità di espropriazione può solo essere emanata se esiste un giudizio definitivo
sull’opposizione alla espropriazione e sulla domanda di modifica dei piani.
Art. 46 Diritti contestati
1Ove sia contestata l’esistenza o il contenuto del diritto su cui si fonda una determinata
pretesa, il Tribunale d’espropriazione assegna all’espropriante un termine per introdurre azione avanti
il giudice civile, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine stesso il diritto si riterrà
riconosciuto.
2Qualora fosse concessa l’anticipata immissione in possesso o se una delle parti ne facesse richiesta,
il Tribunale d’espropriazione procede alla stima eventuale del diritto contestato.
3Per la valutazione definitiva dell’indennità di espropriazione con oggetto il diritto contestato è
determinante, in deroga all’art. 19, la data della intimazione del giudizio civile di ultima istanza. Gli
interessi dal giorno dell’anticipata immissione in possesso sono però conteggiati sull’indennità stimata
come al cpv. 2 del presente articolo.
4La contestazione di un diritto non sospende la procedura di stima con oggetto le altre pretese.
Art. 47 Istruzione. Massima ufficiale
1Il Tribunale d’espropriazione ha facoltà indagatoria nell’assunzione delle prove. L’istruzione
è diretta dal presidente.
2Il Tribunale non è vincolato dalle domande di prova delle parti.
Art. 48 Scambio di allegati scritti
1Il presidente del Tribunale d’espropriazione può ordinare che le parti procedano a uno
scambio di allegati per l’esposizione delle loro ragioni e l’indicazione dei mezzi probatori.
2La posizione di attore spetta all’espropriante, salvo nel caso di espropriazione materiale.
3Prima della decisione il Tribunale d’espropriazione tiene un’udienza finale di discussione orale tra le
parti, con facoltà di presentare delle conclusioni scritte.
Art. 49 Intimazione della decisione
1La decisione del Tribunale d’espropriazione deve essere motivata e notificata alle parti.
Nel fissare l’importo dell’indennità, il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle
parti.
2L’intimazione deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla decisione.
Art. 50 Ricorso
1Contro le decisioni del Tribunale d’espropriazione o del suo presidente è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto.
2Sono eccettuate le decisioni espressamente dichiarate come definitive dalla presente legge.
3Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione e secondo le norme
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.32
Capitolo V
Anticipata immissione in possesso
Requisiti
29 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
30 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
31 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
32 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Art. 51
1L’espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e prima del
pagamento dell’indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di
pregiudizio all’opera. Fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei
piani non sia stata presa alcuna decisione esecutiva, l’immissione in possesso può essere tuttavia
data solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero
successivamente ammesse.34
2L’istanza deve essere inoltrata al Tribunale di espropriazione e non potrà essere accolta se non dopo
un sopralluogo e udito l’espropriato.
3L’autorizzazione è accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la
domanda d’indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dal
Tribunale d’espropriazione (fotografie, schizzi, ecc.).
Art. 52 Acconti, garanzie e interessi
1L’espropriato ha il diritto di chiedere, a sua scelta, il versamento di adeguati acconti o la
prestazione di garanzie. In casi particolari gli acconti e le garanzie possono essere combinati.
2L’entità degli acconti e delle garanzie è stabilita dal Tribunale d’espropriazione con prudente riguardo
alla presumibile indennità di espropriazione.
3Dalla data dell’anticipata immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale
sull’indennità definitiva.
Art. 53 Esecutività
I decreti relativi all’anticipata immissione in possesso sono immediatamente esecutivi, ma
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo; il presidente dell’autorità di ricorso ne può
sospendere l’esecutività in via provvisionale.
Capitolo VI
Esecuzione
Art. 54 Esigibilità della indennità
1L’indennità d’espropriazione diventa esigibile decorsi venti giorni dalla sua fissazione
definitiva. A partire da questa data è dovuto l’interesse legale di mora sull’indennità stessa. È riservato
quanto è detto all’art. 52, cpv. 3.
2Se a tale data non è ancora compiuta la misurazione definitiva, sarà pagato un importo pari al 90%
dell’indennità determinata in base alle misure risultanti dai piani depositati, salvo restando l’esito della
misurazione definitiva.
3Gli interessi cessano di decorrere dal momento in cui la somma è stata messa a disposizione degli
aventi diritto.
Art. 55 Versamento dell’indennità
1Le indennità d’espropriazione per un diritto reale limitato costituito sopra un fondo e per il
deprezzamento di frazioni residue devono essere versate agli aventi diritto dall’ente espropriante,
tramite l’Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo.
2Le indennità per altri pregiudizi e quelle assegnate ai conduttori o affituari possono essere versate
direttamente agli aventi diritto.
Art. 56 Effetti del pagamento
1Mediante il pagamento dell’indennità l’espropriante acquista il diritto oggetto
dell’espropriazione.
2Salvo accordo contrario tra gli interessati, i diritti reali limitati e i diritti personali annotati a registro
fondiario gravanti il fondo espropriato si estinguono col pagamento dell’indennità, anche qualora non
siano stati notificati in sede di pubblicazione degli atti. Resta riservata ai titolari di tali diritti la facoltà di
chiedere l’espropriazione tardiva.
33 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
34 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.
35 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
Art. 57 Iscrizione al registro fondiario
1L’iscrizione a registro fondiario dell’acquisto del diritto avviene dopo il versamento
dell’indennità e la misurazione definitiva.
2Tale iscrizione può essere ordinata dal presidente del Tribunale d’espropriazione anche prima della
misurazione definitiva, se l’espropriante dimostra un interesse e offre sufficienti garanzie per
l’adempimento delle proprie prestazioni.
Art. 58 Ripartizione
1L’indennità al proprietario espropriato non può essere versata se non con il consenso dei
titolari di diritti reali limitati o diritti personali annotati sul medesimo fondo.
2In mancanza di accordo tra gli interessati l’Ufficio del registro fondiario deferisce la decisione delle
contestazioni al Tribunale di espropriazione il quale decide inappellabilmente. Fino a che essa non sia
stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.
3Fino alla decisione delle contestazioni l’indennità rimane depositata presso la Banca dello Stato,
fruttando interessi al saggio usuale, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 59 Aggiornamento del registro fondiario
Effettuata la ripartizione l’ente espropriante provvede a proprie spese alle necessarie
modificazioni, cancellazioni, rettifiche o annullamenti dei titoli di pegno presso i competenti uffici dei
registri.
Art. 60 Tasse
Non possono essere richieste tasse di mutazione della proprietà in seguito ad
espropriazione, eccettuati i casi di espropriazione promossi da un ente privato; possono essere
riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell’espropriante.
Capitolo VII
Retrocessione di diritti espropriati
Art. 61 Presupposti
1L’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la
retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità
di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto da parte dell’espropriante, il diritto in questione
non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento futuro di un’opera non sia stato utilizzato a
tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto;
c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui
l’espropriazione è stata concessa.
2Qualora sia stato chiesto ed ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione, il diritto alla retrocessione può
essere esercitato solo in rapporto all’intero oggetto dell’espropriazione.
3Sono riservate le norme sull’attuazione dei piani regolatori.
Art. 62 Legittimazione
1La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi
eredi.
2Ove sia espropriata soltanto una parte di un fondo o una servitù prediale, l’espropriato o i suoi eredi
possono pretendere la retrocessione soltanto se siano ancora proprietari della parte residua o del
fondo dominante.
Alienazione o diversa destinazione
Art. 63 dell’oggetto dell’espropriazione
1Qualora l’espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso
da quello per cui l’espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la
retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell’espropriante, deve fare corrispondente
36 Art. modificato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
notificazione all’espropriante stesso o al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dall’avviso. La
mancata notificazione equivale a rinuncia.
2L’espropriante è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora
essa abbia per conseguenza l’impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme del presente
Capitolo.
Art. 64 Opposizione all’alienazione
In caso di opposizione all’alienazione l’ente espropriante deve concedere la retrocessione
del diritto espropriato.
Art. 65 Opposizione a diversa destinazione
1L’opposizione può essere rimossa, se l’espropriante prova che la diversa destinazione non
lede gli interessi dell’espropriato e se la nuova opera è manifestamente d’interesse pubblico.
2Il presidente del Tribunale d’espropriazione decide inappellabilmente sull’opposizione. Se l’accoglie,
l’espropriante è tenuto a iniziare entro 6 mesi una nuova procedura di espropriazione o altrimenti a
concedere la retrocessione.
Art. 66 Prescrizione
1Nel caso dell’art. 61 cpv. 1 lett. a) e b) il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive
entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso.
2Nel caso dell’art. 61 cpv. 1 lett. c) il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui
l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall’alienazione o dalla diversa
destinazione.
Art. 67 Procedura
La domanda di retrocessione è inoltrata al Tribunale d’espropriazione. Il presidente del
Tribunale convoca le parti ad una udienza di conciliazione e, in caso di mancato accordo, decide sulla
domanda stessa e sull’importo da restituire, riservato l’art. 38 cpv. 2.
Capitolo VIII
Disposizioni diverse
Art. 68 Vigilanza
Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sul Tribunale di espropriazione.
Art. 69 Regolamento d’esecuzione
Il Consiglio di Stato emana un regolamento d’esecuzione della presente legge.
Art. 70 Norme generali di procedura
Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settemrbe 2013.
Art. 71 ...39
Art. 72 Esecuzione di prestazioni in natura
L’esecuzione di prestazioni in natura e di misure reali ordinate dal Tribunale
d’espropriazione o pattuite tra le parti viene attuata secondo la procedura esecutiva del Codice di
procedura civile.
Spese di procedura e ripetibili
37 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
38 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 1978,
125.
39 Art. abrogato dalla L 21.2.1978; in vigore dal 1.1.1979 - BU 1978, 125.
Art. 73
1Le spese di procedura di regola sono interamente a carico dell’ente espropriante, che è
tenuto a versare all’espropriato un’equa indennità a titolo di ripetibili.
2Qualora le pretese dell’espropriato fossero manifestamente infondate o esagerate il Tribunale
d’espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili.
Capitolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 74 Procedure pendenti
1Le procedure pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono proseguite
secondo la legge precedente.
2I criteri di determinazione dell’indennità e tutte le altre disposizioni della presente legge sono
applicabili anche alle espropriazioni in corso, in quanto non sia già stata effettuata la convocazione
davanti alla Commissione distrettuale d’espropriazione (art. 32 della legge precedente).
Unificazione dei Tribunali di espropriazione
Art. 74a40 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma che istituisce il Tribunale di espropriazione
unificato, il Gran Consiglio procede all’elezione del Presidente, dei supplenti e dei periti.
Art. 75 Disposizioni abrogate
1Con la presente legge è abrogata la legge di espropriazione del 16 gennaio 1940, salvo il
Capitolo VI.
2Il termine di 10 anni di cui all’art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per
tutti i vincoli preesistenti41.
Art. 76 Modificazioni di leggi esistenti
Gli articoli 2 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
del 16 gennaio 1940; 23 e 24 della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle
rive dei laghi del 20 novembre 1961; 14 e 16 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e
sull’uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
A. Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali
e del paesaggio
Art. 242
B. Legge sulla delimitazione delle acque pubbliche
e la protezione delle rive dei laghi
Art. 2343
Art. 2444
C. Legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’uso
delle strade cantonali
Art. 1445
Art. 77 Art. 1646
L’art. 1 cifra 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è modificato
come segue:
40 Art. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
41 Cpv. introdotto dalla L 21.3.1988; in vigore dal 6.5.1988 - BU 1988, 133.
42 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
43 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
44 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
45 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
46 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
47 Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
Art. 78 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.48
Pubblicata nel BU 1971, 460.
48 Entrata in vigore: 1° aprile 1972 - BU 1971, 460.