1La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della
loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono
generare.
2Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le
disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle
forze idriche e di sistemazione dei corpi d’acqua.
Art. 2 Scopi e principi
1Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di:
a) mantenere e migliorarne la qualità;
b) assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un
approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltura,
dell’industria e di quelli legati alla politica energetica;
c) preservare e migliorare i corpi d’acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche,
paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle
persone, del territorio e dei beni importanti.
2La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo
naturale dell’acqua.
Capitolo secondo
Strumenti di gestione delle acque
Art. 3 Norme comuni
1Il Consiglio di Stato disciplina le procedure relative agli strumenti di gestione delle
acque.
2Gli strumenti di gestione delle acque sono elaborati in base allo sviluppo territoriale e allo stato
della tecnica. Qualora abbiano effetti prolungati nel tempo, essi sono riesaminati e se del caso
rielaborati secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.
3Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani
pubblicati, adottati e, ove previsto, approvati in forma di geodati.
Art. 4 Piano cantonale della gestione delle acque
1Il piano cantonale della gestione delle acque (di seguito PCGA) stabilisce gli indirizzi e
i piani d’azione della gestione integrata delle acque in modo coordinato con le altre politiche
settoriali.
2Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni
interessate.
3Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dallo stesso sono integrati
nelle schede del piano direttore.
Art. 5 Catasto delle acque e inventario dei prelievi
1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornati il catasto delle acque e l’inventario dei
prelievi.
2Il catasto delle acque indica a scopo informativo:
a) i corsi d’acqua e le sorgenti;
b) i laghi;
c) gli acquiferi rilevanti.
3Nell’inventario dei prelievi sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto
federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell’inventario dalle autorità
che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario.
Art. 6 Piani per la protezione delle acque
1Il piano dei settori di protezione delle acque, che suddivide il territorio in comparti a
seconda dei pericoli per le acque superficiali e sotterranee, è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti
i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.
2Il piano di protezione delle acque sotterranee (di seguito PPAS) indica le zone di protezione delle
acque sotterranee e stabilisce le misure di protezione nonché le limitazioni dei diritti di proprietà per
ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d’interesse pubblico o impianto d’alimentazione
degli acquiferi d’interesse pubblico. Esso è elaborato e attuato dal beneficiario o dal proprietario
della captazione o dell’impianto, al quale, se del caso, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di
espropriazione. Il PPAS è in ogni caso adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale ed è
approvato dal Consiglio di Stato.
3Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza
per il futuro sfruttamento e l’alimentazione degli acquiferi ed è adottato dal Consiglio di Stato sentiti
i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.
Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia
Art. 7
1Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (di seguito
PSTAG) delimita le aree idonee all’utilizzo di tale energia in funzione della protezione delle acque
sotterranee. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque
sotterranee.
2Esso è allestito e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le
organizzazioni interessate.
Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque
1Il piano regionale di smaltimento delle acque (di seguito PRS) è adottato dal Consiglio
di Stato, sentiti i Comuni, quando le misure di protezione delle acque in vigore in questi ultimi devono
essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una
determinata regione e idrologicamente unitaria. Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli
enti che svolgono compiti di interesse pubblico.
2Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) specifica per ogni Comune gli impianti
necessari a un’adeguata protezione delle acque nonché a un appropriato smaltimento delle acque
di scarico sull’intero territorio comunale.
3Il PGS è allestito dal Municipio, che lo pubblica per 30 giorni, durante i quali ogni cittadino del
Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo può presentare osservazioni.
Il PGS è in seguito sottoposto al preavviso del Dipartimento e adottato dall’Assemblea o dal
Consiglio comunale. Il preavviso del Dipartimento è vincolante. Il Consiglio di Stato dettaglia la
procedura; per modifiche di secondaria importanza può prevedere una procedura semplificata, non
soggetta all’adozione dell’Assemblea o del Consiglio comunale.
4Se i Comuni non adempiono al loro obbligo, il Consiglio di Stato può adottare misure sostitutive.
5I Comuni possono allestire un PGS sovracomunale per favorire la gestione integrata delle acque
in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente
per motivi finanziari e/o ambientali. Per gli stessi motivi l’allestimento di questo piano può essere
imposto dal Consiglio di Stato. Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS
comunali.
Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico
1Il piano cantonale dell’approvvigionamento idrico (di seguito PCAI) è adottato dal
Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei Comuni e stabilisce, in modo vincolante per il Cantone,
i Comuni e gli altri enti pubblici, i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati
all’approvvigionamento idrico. In particolare esso indica:
–i Comuni che vi devono far capo;
–gli impianti pubblici necessari ad assicurare l’approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità;
–un programma di attuazione degli impianti;
–gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione;
–un piano finanziario.
2Il piano generale dell’acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare
l’approvvigionamento idrico sul territorio comunale. La sua adozione e la sua modifica
presuppongono l’allestimento di un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico comunale; la
procedura segue per analogia quella prevista per il PGS ed è dettagliata dal Consiglio di Stato.
Art. 10 Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua
1Il Consiglio di Stato adotta un piano delle rivitalizzazioni che stabilisce, su scala
cantonale, i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per
l’attuazione delle stesse; esso contiene inoltre i dati riguardanti:
–lo stato ecomorfologico delle acque;
–gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
–il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque.
2Il piano dei risanamenti è adottato dal Consiglio di Stato e indica, secondo i disposti del diritto
federale, i tratti d’acqua da risanare dal profilo:
–dei deflussi residuali;
–dei deflussi discontinui;
–del bilancio in materiale detritico;
–della libera migrazione dei pesci.
3Il piano dei risanamenti può essere allestito per singoli comprensori ed è vincolante per le autorità.
Autorizzazioni e concessioni
Art. 11 a) competenze
Salvo diversa disposizione, le decisioni sulle domande di autorizzazione o di
concessione competono al Consiglio di Stato.
Art. 12 b) durata
Di regola le autorizzazioni hanno una durata massima di venti anni e le concessioni di
quaranta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate
massime inferiori.
Art. 13 c) modifica, revoca e trasferimento
1Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate
in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto stesso, la modifica
o la revoca delle concessioni sono possibili per motivi di interesse pubblico e previo versamento di
una piena indennità al beneficiario.
2Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate in ogni tempo e senza indennità se
sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali
o alle condizioni cui sono state sottoposte.
3Il loro trasferimento a terzi può avvenire unicamente con il consenso preventivo dell’autorità che le
ha rilasciate.
Art. 14 d) estinzione
1Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono alla scadenza della loro durata o per la
rinuncia del beneficiario.
2Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se:
a) il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall’atto di autorizzazione o
concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione
o per la messa in esercizio degli impianti in esso previsti, a meno che, secondo le circostanze,
ragioni d’equità non ne giustifichino una proroga;
b) il beneficiario interrompe l’esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine adeguato
impartitogli dall’autorità;
c) nonostante diffida dell’autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri
essenziali.
3In caso di estinzione dell’autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a eseguire, a
proprie spese e secondo le indicazioni dell’autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione
preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le funzioni del corpo d’acqua interessato.
Salvo diversa disposizione della presente legge o delle relative norme di applicazione, l’autorità
competente può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal
beneficiario dell’autorizzazione o dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.
Art. 15 e) responsabilità
1Il beneficiario dell’autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno
legato all’esercizio dei diritti autorizzati o concessionati.
2Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi.
Capitolo terzo
Qualità delle acque
Sezione 1
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque
Art. 16 Obbligo di approvazione dei progetti
1La costruzione e la trasformazione di edifici o impianti nonché l’attuazione di interventi
e provvedimenti con effetti sulla qualità delle acque sono subordinati all’approvazione dei relativi
progetti da parte del Cantone.
2Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione.
Art. 17 Esercizio, manutenzione e responsabilità
1I detentori degli edifici e degli impianti di cui all’articolo 16 ne assicurano un’adeguata
gestione, un controllo regolare e una manutenzione conforme allo stato della tecnica facendo capo
a personale adeguatamente formato.
2Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone, alle cose o all’ambiente in relazione
all’utilizzo di tali edifici o impianti.
3Per gli impianti pubblici l’esercizio e la manutenzione sono attuati sotto la vigilanza del Consiglio di
Stato. L’esercizio e la manutenzione degli impianti privati sono soggetti alla vigilanza dei municipi.
Sezione 2
Impianti di smaltimento delle acque di scarico
Art. 18 Impianti pubblici
1I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, in
particolare gli impianti di depurazione e le canalizzazioni, conformemente alle norme del diritto
federale e cantonale, al PRS e al PGS, sia esso comunale o sovracomunale.
2Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo
esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi:
a) a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie
canalizzazioni pubbliche;
b) ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi.
Art. 19 Impianti privati
1Il Consiglio di Stato o il Municipio possono, per motivi di protezione qualitativa delle
acque, imporre ai proprietari di edifici o impianti l’obbligo di realizzare degli impianti comuni di
smaltimento.
2Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di
impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento di un adeguato indennizzo. In
caso di mancato accordo fra le parti, quest’ultimo è stabilito dal Tribunale delle espropriazioni.
Art. 20 Allacciamenti
1L’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o agli impianti privati è
disciplinato dal diritto federale.
2Tali allacciamenti sono realizzati dai proprietari delle costruzioni o degli impianti assoggettati
all’obbligo, nel rispetto del PGS e a loro spese.
Sezione 3
Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico
Art. 21 In generale
1I costi di costruzione, di manutenzione, di esercizio, di risanamento e di sostituzione
degli impianti di cui all’articolo 18 sono finanziati mediante:
a) contributi di costruzione;
b) sussidi;
c) tasse per l’utilizzo degli impianti.
2Il PGS contiene un piano d’azione e di finanziamento delle opere pubbliche da esso previste.
3Nel piano finanziario ai sensi della legislazione sui Comuni, il finanziamento dei costi ai sensi del
capoverso 1 è indicato separatamente.
Contributi di costruzione
Art. 22 a) soggetti
Sono soggetti all’imposizione di contributi i proprietari di fondi o i titolari di diritti di
superficie ubicati all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche al momento della loro
notifica oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio o di prelievo di contributi
successivi, quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi.
Art. 23 b) calcolo
1La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all’80%
delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali indicati nel
PGS e realizzati dopo il 31 dicembre 1968 nonché alla partecipazione in quelli consortili. Essa è
stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale di regola nell’ambito dell’adozione del PGS.
2I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati
appartenenti ai soggetti all’imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale
valore in vigore al momento della notifica.
Art. 24 c) contributi provvisori
1Il Municipio avvia la procedura di prelievo dei contributi provvisori entro tre anni
dall’approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti.
2Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo per singoli
comprensori definiti nel PGS.
3Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il
Municipio adegua il singolo contributo provvisorio all’incremento del valore di stima determinato
dall’intervento edile.
Art. 25 d) contributi definitivi
1I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni
dall’approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso.
2Qualora le opere non fossero terminate, i contributi definitivi sono calcolati sulla base del
consuntivo parziale e del preventivo aggiornato.
Art. 26 e) contributo successivo
1Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un
edificio, il Municipio preleva un contributo successivo, calcolato sull'aumento del valore di stima
determinato dall'intervento edile.
2In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall’articolo 23 capoverso 1,
ritenuto che non può essere in ogni caso superato il limite del costo effettivo per il Comune.
Art. 27 f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
Il singolo contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta
divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli abitanti equivalenti.
Art. 28 g) procedura
1Il Municipio notifica le proprie decisioni sui contributi agli interessati e decide sugli
eventuali reclami.
2Le decisioni su reclamo sono impugnabili entro trenta giorni mediante ricorso al Tribunale delle
espropriazioni, il quale esamina liberamente i fatti e il diritto. Se il valore litigioso non supera i 5'000
franchi, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico.
3Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo.
Art. 29 h) esigibilità
1Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d’inizio dei lavori. Per
importi sino a 5'000 franchi il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata.
2Sull’ammontare del contributo è dovuto un interesse del 2%. In caso di pagamento anticipato
parziale o totale, l’interesse corrispondente non viene conteggiato.
3Il contributo complessivo oppure le sue singole rate si prescrivono in dieci anni.
Art. 30 i) garanzie
1A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un’ipoteca legale a
carico del fondo soggetto all’imposizione.
2L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di
iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all’iscrizione a registro
fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull’ammontare del contributo.
Sussidi cantonali
Art. 31 a) oggetto
1Il Cantone sussidia la pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di
smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili.
2In particolare sono sussidiabili i costi per:
a) l’allestimento dei PGS;
b) la costruzione degli impianti;
c) il potenziamento e l’adeguamento degli impianti allo stato della tecnica.
3Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già
beneficiato di sussidi non sono sussidiate.
Art. 32 b) ammontare
1I sussidi ammontano al massimo all’80% dei costi sussidiabili e tengono conto della
capacità finanziaria dei destinatari. Qualora un determinato costo sia pure oggetto di sussidi federali,
il sussidio cantonale è ridotto fintanto che l’ammontare complessivo corrisponda all’anzidetta quota
massima.
2Il Consiglio di Stato definisce le percentuali di sussidio.
Art. 33 c) competenze e procedura
1La concessione dei sussidi è subordinata all’approvazione del progetto ai sensi
dell’articolo 16 e, per le opere comunali, alla notifica dei contributi conformemente all’articolo 24.
2Per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c i sussidi sono versati dopo il collaudo
dell’impianto e l’approvazione dei consuntivi di spesa.
Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti
1A copertura dei costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi
passivi e di ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti
a prelevare una tassa.
2La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla
canalizzazione pubblica.
3Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una
tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi, e sia proporzionata all’intensità
dell’uso degli impianti.
Capitolo quarto
Utilizzo delle acque
Sezione 1
Norme generali
Art. 35 Obbligo di autorizzazione o concessione
Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l’uso
comune è subordinato al rilascio di un’autorizzazione o di una concessione da parte del Cantone.
Art. 36 Criteri e condizioni
1L'utilizzo delle acque è autorizzato o concesso nel rispetto dei seguenti criteri:
a) protezione dell’ambiente, dei corpi d’acqua e del paesaggio;
b) utilizzo parsimonioso della risorsa acqua;
c) efficienza dello sfruttamento energetico;
d) efficacia della lotta contro gli incendi;
e) utilizzo per produzione agroalimentare.
2A meno che l’atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave
penuria d’acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza
indennità la quantità di acqua autorizzata o concessionata.
Sezione 2
Approvvigionamento idrico
Art. 37 Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
1Il prelievo di acque destinato all’uso alimentare è soggetto ad autorizzazione se da un
singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori
richiedono il rilascio di una concessione.
2Per le captazioni di interesse pubblico di acque sotterranee, i punti di prelievo devono essere inclusi
in una zona di protezione delle acque sotterranee approvata con decisione cresciuta in giudicato.
3In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di
cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione e anche con punti di prelievo non
conformi a quanto indicato al capoverso 2.
Art. 38 Prelievi di acque pubbliche
1I prelievi di acque pubbliche per l’attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui
all’articolo 81 capoverso 2 lettera b sono oggetto di concessione.
2Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al PCAI o al PGA e sono attuati
mediante impianti realizzati secondo l’articolo 41.
Tasse per il consumo
Art. 39 a) cantonali
1L’utilizzo a scopo commerciale dell’acqua potabile può essere assoggettato a una tassa
cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2
franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo.
2Qualora un Comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell’articolo 40 capoverso
4, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi.
3Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere
adeguate in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
4Per altri usi non è prelevata una tassa di consumo.
Art. 40 b) comunale
1Per il consumo di acqua i Comuni prelevano una tassa che copra i costi complessivi di
esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici
necessari per l’approvvigionamento idrico.
2La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa
sul consumo, rilevato di regola con appositi contatori, che copra almeno il 20% dei costi complessivi.
3È possibile prevedere una differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo, il quale dev’essere
rilevato con appositi contatori.
4In caso di consumo di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale, con
l’accordo del Cantone i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari.
Impianti per l’approvvigionamento idrico