1I Comuni svolgono i compiti loro affidati da questa legge e dai regolamenti di
applicazione.
2In particolare essi:
a) pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento;
b) riservate le competenze stabilite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari nonché
dalle relative norme di applicazione, disciplinano e assicurano l’approvvigionamento idrico sul
loro territorio attuando i provvedimenti necessari;
c) realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d’acqua, riservate le
competenze del Cantone, dei consorzi e dei proprietari rivieraschi stabilite da questa legge e
dalla LTPNat;
d) esercitano le funzioni di polizia locale delle acque;
e) collaborano con i servizi cantonali nell’attuazione di questa legge, nella raccolta e nello scambio
di informazioni.
3I Comuni possono assegnare a terzi compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza alle
condizioni stabilite dall’articolo 80 capoverso 2 lettera f.
4Il compito di cui al capoverso 2 lettera b può essere assegnato, con l’accordo del Consiglio di Stato,
soltanto ad altri soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale
sia interamente detenuto da enti pubblici.
Art. 82 Attuazione della gestione integrata
1Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo
scambio di informazioni e coordinando i loro interventi.
2La gestione integrata delle acque è attuata tramite soggetti di diritto pubblico con competenze
territoriali che, di principio, considerano il bacino idrografico.
3Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi
ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai
Comuni, il Consiglio di Stato può istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere la fusione
di soggetti di diritto pubblico esistenti.
Art. 83 Vigilanza
1Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che
il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale.
2In questo contesto esso può imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l’allestimento
di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in
base alle circostanze.
Art. 84 Informazione, consulenza, formazione e ricerca
1Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della
gestione delle acque.
2Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza.
3Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la
formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in
particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.
4Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e
sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della
gestione delle acque.
Art. 85 Gestione dei dati personali
1I dati relativi ai detentori di impianti e ai titolari di attività che costituiscono una potenziale
fonte di pregiudizio alle acque e i dati relativi ai beneficiari di autorizzazioni e concessioni sono gestiti
e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge funzione di piattaforma digitale.
2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico cantonale, in particolare
definisce:
a) la tipologia degli impianti e delle attività da gestire con il sistema informatico cantonale;
b) l’organo responsabile per la gestione e il trattamento dei dati;
c) le categorie di dati contenuti nel sistema informatico;
d) le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei
destinatari.
Capitolo settimo
Disposizioni finali e transitorie
Art. 86 Tasse amministrative ed emolumenti
1Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di
controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e di
questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un
massimo di 50'000 franchi. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato.
2Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, interventi in caso di incidente e
altre prestazioni simili sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie.
3Le condizioni di prelievo come pure gli importi delle tasse e degli emolumenti sono stabiliti dal
Consiglio di Stato.
Art. 87 Garanzie
1Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere
condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione,
ecc.).
2La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di
condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno.
Art. 88 Esecuzione coattiva e sostitutiva
1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente
l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste
dall'articolo 292 del codice penale svizzero e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato
oppure della cessazione dell'attività illegale.
2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul
quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno
immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese
sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.
3Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge
o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria
dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.
4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i
provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto
sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.
Art. 89 Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali
1Le organizzazioni attive sull’intero territorio cantonale costituite all’interno del Cantone
da almeno dieci anni e che, per statuto, si occupano della salvaguardia degli interessi tutelati da
questa legge hanno il diritto di formulare opposizione e ricorso contro le decisioni emanate sulla
base della stessa.
2Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano
da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
Disposizioni penali
Art. 90 a) contravvenzioni
1Chiunque intenzionalmente contravviene alla presente legge o al regolamento o a
decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a 100'000 franchi.
2Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo 10'000
franchi.
3La complicità è punibile.
4Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono
applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.
Art. 91 b) competenza e procedura
1I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.
2Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono
perseguite dal Consiglio di Stato conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del
20 aprile 2010.
3I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque possono esercitare i diritti di parte nei
procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque del
24 gennaio 1991 e dalla presente legge.
Norme transitorie
Art. 92 a) procedure in corso
Salvo diversa disposizione, le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa
legge sono concluse secondo il diritto anteriore.
Art. 93 b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)
1I titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti e coloro che si ritengono
tali sono tenuti a chiedere l’iscrizione dei loro diritti nell’inventario dei prelievi entro cinque anni
dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli stessi.
2L’istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta
l’iscrizione e dev’essere corredata della necessaria documentazione. In mancanza di un valido titolo
essa è respinta.
Art. 94 c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)
1I PPAS per le captazioni esistenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, restano in
vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente. Alle stesse sono comunque applicabili le
restrizioni d’uso stabilite dal vigente diritto federale.
3Nella zona S2 provvisoria l’autorità competente può inoltre sospendere per al massimo due anni le
proprie decisioni sulle domande di costruzione se le stesse appaiono in contrasto con i disposti di
questa legge. L’articolo 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è
applicabile per analogia.
Art. 95 d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)
1Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i PGS
conformemente a quanto stabilito all’articolo 8 capoverso 2.
2Sino alla loro approvazione, restano in vigore i precedenti piani generali delle canalizzazioni (PGC).
Art. 96 e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)
I Comuni adottano il piano generale dell’acquedotto entro cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 97 f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)
1Nei Comuni con PGS già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, il termine di venti anni di cui all’articolo 25 decorre dalla data della loro approvazione.
2Nei Comuni con PGS approvato da oltre 15 ma non più di 20 anni dall’entrata in vigore della
presente legge, il termine temporale di cui all’articolo 25 è ridotto a 5 anni.
3L’articolo 29 capoverso 2 è applicabile anche al contributo residuo ancora esigibile; le rate sono
ricalcolate di conseguenza.
Art. 98 g) sussidi (art. 31)
I sussidi per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c sono concessi se la
domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall’entrata in
vigore della presente legge.
h) nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio (art. 44)
Art. 99
Le condizioni dell’articolo 30 della legge federale sulla protezione delle acque del 24
gennaio 1991 (LPAc) si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i
nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone come pure per tutti i
prelievi esistenti alla fine del regime di risanamento delle acque secondo l'articolo 80 LPAc.
Art. 100 i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)
1Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto
formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall’entrata in vigore
della presente legge.
2Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di
approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto
ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di
proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell’impianto. In caso di
mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.
Art. 101 j) adattamento dei regolamenti comunali
I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque
anni dalla sua entrata in vigore.
Art. 102 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della
Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e abrogazione di altre
leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2025, 223.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 - BU 2025, 223 e BU 2026, 250.