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Legge sulla gestione delle acque

Ticino · 721.100 · statute

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Contents: 102 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
  2. Art. 2 Scopi e principi
  3. Art. 3 Norme comuni
  4. Art. 4 Piano cantonale della gestione delle acque
  5. Art. 5 Catasto delle acque e inventario dei prelievi
  6. Art. 6 Piani per la protezione delle acque
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque
  9. Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico
  10. Art. 10 Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua
  11. Art. 11 a) competenze
  12. Art. 12 b) durata
  13. Art. 13 c) modifica, revoca e trasferimento
  14. Art. 14 d) estinzione
  15. Art. 15 e) responsabilità
  16. Art. 16 Obbligo di approvazione dei progetti
  17. Art. 17 Esercizio, manutenzione e responsabilità
  18. Art. 18 Impianti pubblici
  19. Art. 19 Impianti privati
  20. Art. 20 Allacciamenti
  21. Art. 21 In generale
  22. Art. 22 a) soggetti
  23. Art. 23 b) calcolo
  24. Art. 24 c) contributi provvisori
  25. Art. 25 d) contributi definitivi
  26. Art. 26 e) contributo successivo
  27. Art. 27 f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
  28. Art. 28 g) procedura
  29. Art. 29 h) esigibilità
  30. Art. 30 i) garanzie
  31. Art. 31 a) oggetto
  32. Art. 32 b) ammontare
  33. Art. 33 c) competenze e procedura
  34. Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti
  35. Art. 35 Obbligo di autorizzazione o concessione
  36. Art. 36 Criteri e condizioni
  37. Art. 37 Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
  38. Art. 38 Prelievi di acque pubbliche
  39. Art. 39 a) cantonali
  40. Art. 40 b) comunale
  41. Art. 41 a) realizzazione
  42. Art. 42 b) sussidi cantonali
  43. Art. 43 Obbligo di autorizzazione o concessione
  44. Art. 44 Sfruttamento in proprio e concessione
  45. Art. 45 Competenze
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni
  50. Art. 50 Rilascio della concessione
  51. Art. 51 Contenuto della concessione
  52. Art. 52 Deflusso residuale minimo
  53. Art. 53 Espropriazione
  54. Art. 54 Modifiche
  55. Art. 55 Rinnovo della concessione
  56. Art. 56 Riscatto
  57. Art. 57 Riversione
  58. Art. 58 Tasse di concessione
  59. Art. 59 a) calcolo
  60. Art. 60 b) competenza
  61. Art. 61 c) riscossione
  62. Art. 62 Altri utilizzi
  63. Art. 63 Principi di intervento
  64. Art. 64 Proprietari rivieraschi
  65. Art. 65 Determinazione ed effetti
  66. Art. 66 Manutenzione
  67. Art. 67 a) in generale
  68. Art. 68 b) rivitalizzazioni
  69. Art. 69 c) protezione contro le piene
  70. Art. 70 Obbligo di autorizzazione o concessione
  71. Art. 71 Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali
  72. Art. 72 Procedura semplificata
  73. Art. 73 Durata
  74. Art. 74 Tasse d’estrazione
  75. Art. 75 Principio
  76. Art. 76 a) oggetto
  77. Art. 77 b) destinatari
  78. Art. 78 c) costi computabili
  79. Art. 79 d) ammontare
  80. Art. 80 Competenze del Consiglio di Stato
  81. Art. 81 Esecuzione da parte dei Comuni
  82. Art. 82 Attuazione della gestione integrata
  83. Art. 83 Vigilanza
  84. Art. 84 Informazione, consulenza, formazione e ricerca
  85. Art. 85 Gestione dei dati personali
  86. Art. 86 Tasse amministrative ed emolumenti
  87. Art. 87 Garanzie
  88. Art. 88 Esecuzione coattiva e sostitutiva
  89. Art. 89 Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali
  90. Art. 90 a) contravvenzioni
  91. Art. 91 b) competenza e procedura
  92. Art. 92 a) procedure in corso
  93. Art. 93 b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)
  94. Art. 94 c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)
  95. Art. 95 d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)
  96. Art. 96 e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)
  97. Art. 97 f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)
  98. Art. 98 g) sussidi (art. 31)
  99. Art. 99
  100. Art. 100 i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)
  101. Art. 101 j) adattamento dei regolamenti comunali
  102. Art. 102 Entrata in vigore

102 provisions

Art. 41 a) realizzazione

Gli impianti per l’approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni o da altri enti pubblici conformemente ai piani regolatori comunali, al PCAI e al PGA. Il Consiglio di Stato emana le relative prescrizioni tecniche.

Art. 42 b) sussidi cantonali

1Il Cantone sussidia le opere di interesse sovracomunale definite dal PCAI. In casi particolari e giustificati il Cantone può accordare sussidi anche per opere di interesse generale definite dal PGA di singoli Comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato. 2I sussidi sono compresi tra il 10 e il 60% dei costi e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari. 3Il Consiglio di Stato precisa i costi sussidiabili e definisce le percentuali di sussidio. Sezione 3 Sfruttamento termico delle acque e della geotermia

Art. 43 Obbligo di autorizzazione o concessione

1Lo sfruttamento termico delle acque è soggetto ad autorizzazione. Nella misura in cui la geotermia non rientra nella proprietà privata, il suo sfruttamento richiede il rilascio di un’autorizzazione. Lo sfruttamento della geotermia profonda è assoggettato all’obbligo di concessione. 2Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee e quello della geotermia sono ammessi soltanto se il punto di perforazione è situato in un’area per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia ai sensi del PSTAG (art. 7) e se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde freatiche. I relativi impianti devono inoltre rispettare le distanze dai confini dei fondi stabilite dal Consiglio di Stato. 3Per lo sfruttamento termico delle acque e lo sfruttamento della geotermia assoggettato all’obbligo di autorizzazione o concessione è prelevata una tassa stabilita dal Consiglio di Stato tra un minimo di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile. 4Il Consiglio di Stato indica i criteri secondo i quali la geotermia non rientra nella proprietà privata. Esso può inoltre fissare una soglia minima di potenza per lo sfruttamento termico come pure eventuali casi di esenzione della tassa. Sezione 4 Utilizzo della forza idrica

Art. 44 Sfruttamento in proprio e concessione

1L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET). 2In caso di rinuncia, l’utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge.

Art. 45 Competenze

1La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui all’articolo 44 nonché il rilascio di concessioni sono di competenza del Gran Consiglio se la potenza lorda media supera i 1.5 MW. Negli altri casi la competenza spetta al Consiglio di Stato. 2Qualora più impianti formino un’unità funzionale e geografica, ai fini dell’applicazione del capoverso 1 essi sono da considerare nel loro insieme. Beneficiari delle concessioni a) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW

Art. 46

1La concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW può essere rilasciata soltanto a: a) enti pubblici ticinesi; b) soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione. 2Per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW la concessione può essere rilasciata solo a soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione. 3Durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel novero dei capoversi 1 e 2. b) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi

Art. 47

Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con una potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi possono essere rilasciate solo a: a) enti pubblici ticinesi; b) soggetti con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali); c) soggetti con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l’eventuale utile conseguito. c) impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW

Art. 48

Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW possono essere rilasciate anche a privati.

Art. 49 d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni

Rimane riservata l’applicazione di norme speciali se: a) la concessione è rilasciata a soggetti a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale; b) la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni.

Art. 50 Rilascio della concessione

1L’autorità preposta al rilascio della concessione decide sentiti i Comuni direttamente toccati dal prelievo. 2La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti, privilegiando l’approvvigionamento elettrico del Cantone. 3L’atto di concessione definisce inoltre le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi.

Art. 51 Contenuto della concessione

1Nell’atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi. 2L’atto di concessione determina almeno la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell’impianto, l’uso e la restituzione dell’acqua, gli spurghi e gli svuotamenti degli impianti, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere.

Art. 52 Deflusso residuale minimo

1Il deflusso residuale minimo deve di principio garantire una regimazione idrologica modulata sull’arco dell’anno, conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d’acqua piscicoli particolarmente pregiati e la conservazione delle funzioni ecologiche delle acque come pure dell’aspetto paesaggistico all’interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare quello delle cascate. 2Deroghe sono possibili nel caso di recupero energetico della forza idrica dell’acqua che alimenta impianti che dispongono di un’autorizzazione o concessione, a condizione che ciò non determini un incremento del prelievo. 3Sulla base del piano dei risanamenti, il Consiglio di Stato ordina i risanamenti ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).

Art. 53 Espropriazione

1La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse. 2Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d’ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d’acqua cui si riferisce la concessione.

Art. 54 Modifiche

1Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall’autorità concedente. 2Le modifiche non sono considerate essenziali se non sono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.

Art. 55 Rinnovo della concessione

1Qualora sia al beneficio di una concessione rilasciata dal Gran Consiglio, dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L’autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa. 2Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore del Cantone di un’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti.

Art. 56 Riscatto

1Al momento del rilascio della concessione il Cantone può riservarsi il diritto di riscatto conformemente alla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche. 2Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno cinque anni di anticipo.

Art. 57 Riversione

1Alla scadenza della concessione il Cantone esercita il suo diritto di riversione conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche. 2Il Cantone può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso sono applicabili gli articoli 46 e 47.

Art. 58 Tasse di concessione

1Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni il Cantone ha la facoltà di percepire una tassa unica, il cui importo è fissato nell’atto di concessione. 2Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro trenta giorni dalla crescita in giudicato. 3Salvo disposizioni contrarie, la tassa non può superare il valore corrispondente all’ammontare di quattro canoni annui. 4Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti al Cantone anche se la concessione si estingue o viene dichiarata decaduta anticipatamente. Canone

Art. 59 a) calcolo

1Per il calcolo del canone d’acqua fa stato la potenza lorda media calcolata sulla base delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili. 2È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corpo d’acqua. 3Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d’acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.

Art. 60 b) competenza

1Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d’acqua è fissato dal Consiglio di Stato. 2In caso di modifica dei valori massimi del canone d’acqua stabiliti dalla legislazione federale, il Consiglio di Stato è competente per gli adeguamenti del canone.

Art. 61 c) riscossione

1Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone al Cantone. In seguito il canone è pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l’anno in corso ed è automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia. 2Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni sia limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile. 3Dopo dieci anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d’ufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone e di variarli se ciò risulta giustificato. Sezione 5 Altri utilizzi

Art. 62 Altri utilizzi

1In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un’autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di 300 litri al minuto e una concessione per prelievi maggiori. Per gli altri utilizzi (pompaggio per l’accumulo di energia, industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili) i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all’articolo 37 capoverso 1. 2L’utilizzo a scopo agricolo è gratuito mentre le tasse cantonali per gli altri utilizzi sono commisurate in funzione dello scopo e del dimensionamento del prelievo, ritenuto un minimo di 150 franchi e un massimo annuo di 300 franchi per prelievi fino a 300 litri al minuto, e un minimo di 30 franchi e un massimo di 60 franchi per ogni litro al secondo in più. In casi particolari tali tasse possono essere stabilite in base al consumo entro un minimo di 0.10 franchi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo. Capitolo quinto Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli Sezione 1 Norme generali

Art. 63 Principi di intervento

1Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli che l’acqua può generare sono attuate conformemente alle pertinenti legislazioni. 2Esse tengono conto della funzione ecologica dei corpi d’acqua. In particolare, nell’ambito della loro attuazione, la conformazione naturale dei corpi d’acqua dev’essere rispettata o ricostruita per quanto possibile. 3Di principio tali interventi devono permettere che i corpi d’acqua: a) servano da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; b) conservino in larga misura e ripristinino ove possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; c) sviluppino una vegetazione ripuale consona al luogo.

Art. 64 Proprietari rivieraschi

1I proprietari rivieraschi sono tenuti a tollerare il passaggio sui loro fondi come pure l’utilizzo degli stessi qualora sia dato un interesse preponderante generale oppure un interesse particolare di un terzo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. 2Salvo urgenza, gli stessi proprietari devono essere informati preventivamente. In ogni caso i loro interessi sono tenuti in debita considerazione. Sezione 2 Spazio riservato alle acque

Art. 65 Determinazione ed effetti

1Lo spazio riservato alle acque ai sensi della legislazione federale è determinato dai piani di utilizzazione comunali o cantonali. Per i grandi corsi d’acqua designati come tali dal Consiglio di Stato la sua determinazione compete al Cantone. 2In caso di corsi d’acqua coperti il piano di utilizzazione può definire uno spazio riservato alle acque o uno spazio tecnico minimo da rispettare tramite delle linee d’arretramento. 3Salvo esplicita deroga del Consiglio di Stato, l’accesso allo spazio riservato alle acque non è consentito: a) ai mezzi motorizzati, ad eccezione dei veicoli addetti alla manutenzione; b) per attività comportanti danneggiamenti ai corpi d’acqua. Sezione 3 Manutenzione e sistemazioni

Art. 66 Manutenzione

1Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi della manutezione ordinaria e straordinaria dei corpi d’acqua. 2I Comuni o i terzi delegati ai sensi dell’articolo 81 capoverso 3 allestiscono un piano di manutenzione per ogni corpo d’acqua. Il Consiglio di Stato può assoggettare il piano di manutenzione all’obbligo di approvazione cantonale e può imporre ai Comuni o ai terzi delegati l’adozione degli interventi stabiliti dallo stesso. 3Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Stato. Sistemazioni

Art. 67 a) in generale

1Le sistemazioni sono soggette all’obbligo di approvazione del progetto conformemente alla legislazione pianificatoria ed edilizia. 2Per i risanamenti degli effetti pregiudizievoli alle acque legati all’utilizzo della forza idrica il destinatario dell’ordine di risanamento si sostituisce all’ente pubblico nella progettazione e nella realizzazione.

Art. 68 b) rivitalizzazioni

Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1.

Art. 69 c) protezione contro le piene

1I provvedimenti di protezione contro le piene devono rispettare le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale in funzione dell’utilizzo del territorio interessato. 2La realizzazione e l’esercizio di sistemi di misurazione e di sistemi di allarme a complemento o in alternativa a interventi tecnici di sistemazione sono considerati dei provvedimenti di protezione contro le piene. Sezione 4 Estrazioni e immissioni di materiali

Art. 70 Obbligo di autorizzazione o concessione

1Nella misura in cui sono ammesse dal diritto federale e da questa legge, l’estrazione di materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d’acqua e nei laghi necessitano di un’autorizzazione o di una concessione rilasciata dal Cantone. 2Per le estrazioni e le immissioni di poca entità, dal profilo della durata o dei quantitativi di materiale, è sufficiente un’autorizzazione. Le attività più importanti come pure quelle a scopo commerciale richiedono una concessione.

Art. 71 Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali

1Riservato il diritto federale, l’estrazione e l’immissione di materiali sono ammissibili nella misura in cui configurano delle particolari misure di gestione in funzione della sicurezza e dell’equilibrio del trasporto solido di fondo. Tali attività devono inoltre garantire un uso parsimonioso e razionale delle risorse naturali e del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione cantonale per la gestione e l’approvvigionamento di inerti. 2L’immissione di materiali nei laghi è di principio vietata. Deroghe sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla legislazione federale. 3L’estrazione a scopo commerciale è ammessa solo nei laghi, se sono rispettati i principi della protezione dell’ambiente e adempiute le necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 72 Procedura semplificata

Il Consiglio di Stato può prevedere il rilascio di autorizzazioni e concessioni in via semplificata in caso di: a) sgomberi urgenti o dettati da motivi di sicurezza; b) estrazioni e i depositi inferiori a 1000 metri cubi concernenti tratti circoscritti di alveo; c) altri motivi di interesse pubblico.

Art. 73 Durata

L’autorizzazione ha una durata massima di un anno, la concessione di venticinque.

Art. 74 Tasse d’estrazione

1La tassa di estrazione è fissata nell’atto di autorizzazione o concessione, ritenuto un importo minimo di fr. 1.– e massimo di fr. 25.– il metro cubo e in funzione dei seguenti criteri: a) luogo d’estrazione, segnatamente condizioni d’accesso al corpo d’acqua; b) distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione; c) qualità del materiale. 2Il Consiglio di Stato definisce i casi di esenzione dalla tassa. Sezione 5 Finanziamento degli interventi

Art. 75 Principio

1Il Cantone provvede al finanziamento degli interventi di sua competenza tramite mezzi propri, contributi della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria. 2I Comuni e i consorzi finanziano i rispettivi interventi con mezzi propri, con i sussidi del Cantone e della Confederazione e con i contributi di miglioria. Sussidi cantonali

Art. 76 a) oggetto

1Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone sussidia: a) la manutenzione straordinaria; b) l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di protezione contro le piene ed i flussi detritici; c) la realizzazione di sistemi di monitoraggio e d’allarme; d) la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri; e) misure che, nell’ambito di una sistemazione, favoriscono la fruibilità dei corsi d’acqua e delle rive lacustri; f) nella misura in cui portino dei concreti benefici al territorio cantonale, le misure e gli interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni. 2Non sono accordati sussidi per i lavori di manutenzione ordinaria, per gli interventi di consolidamento lungo le rive dei laghi.

Art. 77 b) destinatari

Destinatari dei sussidi sono i Comuni, i consorzi, altre persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato con compiti di pubblica utilità.

Art. 78 c) costi computabili

Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese tecniche, i costi d’opera, l'acquisizione dei diritti reali e il versamento di indennità uniche relativi ai compiti sussidiabili di cui all’articolo 76.

Art. 79 d) ammontare

1I sussidi ammontano complessivamente, compresa la parte federale, al 60% dei costi computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni. 2Tali quote possono essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% se l’intervento è previsto sulla base di una procedura partecipativa degli interessati, permette il raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi ambientali, favorisce una migliore fruibilità o assicura maggiore spazio al corpo d’acqua. 3Per l’allestimento di studi di base e progetti preliminari nell’ambito della rivitalizzazione i sussidi possono coprire la totalità dei costi computabili. 4Importi di sussidio inferiori a 10'000 franchi sono esclusi. Tale limite è ridotto a 5'000 franchi per le rivitalizzazioni. Capitolo sesto Esecuzione

Art. 80 Competenze del Consiglio di Stato

1Per quanto non stabilito diversamente, i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale e da questa legge sono attuati dal Consiglio di Stato. 2In particolare esso: a) disciplina l’applicazione di questa legge mediante regolamenti e direttive; b) emana direttive tecniche o dichiara vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni professionali; c) può istituire l’obbligo di menzionare nel registro fondiario le restrizioni alla proprietà risultanti dall’applicazione della presente legge; d) istituisce e organizza la polizia delle acque; e) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo e i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica stabiliti dalla legislazione federale sulla protezione delle acque; f) può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza; l’attribuzione di questi compiti può essere subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali; g) vigila sugli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale; h) instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le confinanti regioni italiane e, entro i limiti fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione delle acque.

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