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Legge sulla gestione delle acque

Ticino · 721.100 · statute

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Contents: 102 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
  2. Art. 2 Scopi e principi
  3. Art. 3 Norme comuni
  4. Art. 4 Piano cantonale della gestione delle acque
  5. Art. 5 Catasto delle acque e inventario dei prelievi
  6. Art. 6 Piani per la protezione delle acque
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque
  9. Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico
  10. Art. 10 Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua
  11. Art. 11 a) competenze
  12. Art. 12 b) durata
  13. Art. 13 c) modifica, revoca e trasferimento
  14. Art. 14 d) estinzione
  15. Art. 15 e) responsabilità
  16. Art. 16 Obbligo di approvazione dei progetti
  17. Art. 17 Esercizio, manutenzione e responsabilità
  18. Art. 18 Impianti pubblici
  19. Art. 19 Impianti privati
  20. Art. 20 Allacciamenti
  21. Art. 21 In generale
  22. Art. 22 a) soggetti
  23. Art. 23 b) calcolo
  24. Art. 24 c) contributi provvisori
  25. Art. 25 d) contributi definitivi
  26. Art. 26 e) contributo successivo
  27. Art. 27 f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
  28. Art. 28 g) procedura
  29. Art. 29 h) esigibilità
  30. Art. 30 i) garanzie
  31. Art. 31 a) oggetto
  32. Art. 32 b) ammontare
  33. Art. 33 c) competenze e procedura
  34. Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti
  35. Art. 35 Obbligo di autorizzazione o concessione
  36. Art. 36 Criteri e condizioni
  37. Art. 37 Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
  38. Art. 38 Prelievi di acque pubbliche
  39. Art. 39 a) cantonali
  40. Art. 40 b) comunale
  41. Art. 41 a) realizzazione
  42. Art. 42 b) sussidi cantonali
  43. Art. 43 Obbligo di autorizzazione o concessione
  44. Art. 44 Sfruttamento in proprio e concessione
  45. Art. 45 Competenze
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni
  50. Art. 50 Rilascio della concessione
  51. Art. 51 Contenuto della concessione
  52. Art. 52 Deflusso residuale minimo
  53. Art. 53 Espropriazione
  54. Art. 54 Modifiche
  55. Art. 55 Rinnovo della concessione
  56. Art. 56 Riscatto
  57. Art. 57 Riversione
  58. Art. 58 Tasse di concessione
  59. Art. 59 a) calcolo
  60. Art. 60 b) competenza
  61. Art. 61 c) riscossione
  62. Art. 62 Altri utilizzi
  63. Art. 63 Principi di intervento
  64. Art. 64 Proprietari rivieraschi
  65. Art. 65 Determinazione ed effetti
  66. Art. 66 Manutenzione
  67. Art. 67 a) in generale
  68. Art. 68 b) rivitalizzazioni
  69. Art. 69 c) protezione contro le piene
  70. Art. 70 Obbligo di autorizzazione o concessione
  71. Art. 71 Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali
  72. Art. 72 Procedura semplificata
  73. Art. 73 Durata
  74. Art. 74 Tasse d’estrazione
  75. Art. 75 Principio
  76. Art. 76 a) oggetto
  77. Art. 77 b) destinatari
  78. Art. 78 c) costi computabili
  79. Art. 79 d) ammontare
  80. Art. 80 Competenze del Consiglio di Stato
  81. Art. 81 Esecuzione da parte dei Comuni
  82. Art. 82 Attuazione della gestione integrata
  83. Art. 83 Vigilanza
  84. Art. 84 Informazione, consulenza, formazione e ricerca
  85. Art. 85 Gestione dei dati personali
  86. Art. 86 Tasse amministrative ed emolumenti
  87. Art. 87 Garanzie
  88. Art. 88 Esecuzione coattiva e sostitutiva
  89. Art. 89 Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali
  90. Art. 90 a) contravvenzioni
  91. Art. 91 b) competenza e procedura
  92. Art. 92 a) procedure in corso
  93. Art. 93 b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)
  94. Art. 94 c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)
  95. Art. 95 d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)
  96. Art. 96 e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)
  97. Art. 97 f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)
  98. Art. 98 g) sussidi (art. 31)
  99. Art. 99
  100. Art. 100 i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)
  101. Art. 101 j) adattamento dei regolamenti comunali
  102. Art. 102 Entrata in vigore

102 provisions

Art. 81 Esecuzione da parte dei Comuni

1I Comuni svolgono i compiti loro affidati da questa legge e dai regolamenti di applicazione. 2In particolare essi: a) pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento; b) riservate le competenze stabilite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari nonché dalle relative norme di applicazione, disciplinano e assicurano l’approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari; c) realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d’acqua, riservate le competenze del Cantone, dei consorzi e dei proprietari rivieraschi stabilite da questa legge e dalla LTPNat; d) esercitano le funzioni di polizia locale delle acque; e) collaborano con i servizi cantonali nell’attuazione di questa legge, nella raccolta e nello scambio di informazioni. 3I Comuni possono assegnare a terzi compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza alle condizioni stabilite dall’articolo 80 capoverso 2 lettera f. 4Il compito di cui al capoverso 2 lettera b può essere assegnato, con l’accordo del Consiglio di Stato, soltanto ad altri soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici.

Art. 82 Attuazione della gestione integrata

1Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo scambio di informazioni e coordinando i loro interventi. 2La gestione integrata delle acque è attuata tramite soggetti di diritto pubblico con competenze territoriali che, di principio, considerano il bacino idrografico. 3Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai Comuni, il Consiglio di Stato può istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere la fusione di soggetti di diritto pubblico esistenti.

Art. 83 Vigilanza

1Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale. 2In questo contesto esso può imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l’allestimento di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in base alle circostanze.

Art. 84 Informazione, consulenza, formazione e ricerca

1Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della gestione delle acque. 2Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza. 3Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore. 4Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della gestione delle acque.

Art. 85 Gestione dei dati personali

1I dati relativi ai detentori di impianti e ai titolari di attività che costituiscono una potenziale fonte di pregiudizio alle acque e i dati relativi ai beneficiari di autorizzazioni e concessioni sono gestiti e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge funzione di piattaforma digitale. 2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico cantonale, in particolare definisce: a) la tipologia degli impianti e delle attività da gestire con il sistema informatico cantonale; b) l’organo responsabile per la gestione e il trattamento dei dati; c) le categorie di dati contenuti nel sistema informatico; d) le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei destinatari. Capitolo settimo Disposizioni finali e transitorie

Art. 86 Tasse amministrative ed emolumenti

1Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e di questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un massimo di 50'000 franchi. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato. 2Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, interventi in caso di incidente e altre prestazioni simili sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie. 3Le condizioni di prelievo come pure gli importi delle tasse e degli emolumenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 87 Garanzie

1Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione, ecc.). 2La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno.

Art. 88 Esecuzione coattiva e sostitutiva

1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'articolo 292 del codice penale svizzero e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato oppure della cessazione dell'attività illegale. 2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla. 3Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese. 4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza. 5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.

Art. 89 Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali

1Le organizzazioni attive sull’intero territorio cantonale costituite all’interno del Cantone da almeno dieci anni e che, per statuto, si occupano della salvaguardia degli interessi tutelati da questa legge hanno il diritto di formulare opposizione e ricorso contro le decisioni emanate sulla base della stessa. 2Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. Disposizioni penali

Art. 90 a) contravvenzioni

1Chiunque intenzionalmente contravviene alla presente legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a 100'000 franchi. 2Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo 10'000 franchi. 3La complicità è punibile. 4Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.

Art. 91 b) competenza e procedura

1I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria. 2Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Consiglio di Stato conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 3I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque possono esercitare i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 e dalla presente legge. Norme transitorie

Art. 92 a) procedure in corso

Salvo diversa disposizione, le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore.

Art. 93 b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)

1I titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti e coloro che si ritengono tali sono tenuti a chiedere l’iscrizione dei loro diritti nell’inventario dei prelievi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli stessi. 2L’istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta l’iscrizione e dev’essere corredata della necessaria documentazione. In mancanza di un valido titolo essa è respinta.

Art. 94 c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)

1I PPAS per le captazioni esistenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, restano in vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente. Alle stesse sono comunque applicabili le restrizioni d’uso stabilite dal vigente diritto federale. 3Nella zona S2 provvisoria l’autorità competente può inoltre sospendere per al massimo due anni le proprie decisioni sulle domande di costruzione se le stesse appaiono in contrasto con i disposti di questa legge. L’articolo 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è applicabile per analogia.

Art. 95 d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)

1Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i PGS conformemente a quanto stabilito all’articolo 8 capoverso 2. 2Sino alla loro approvazione, restano in vigore i precedenti piani generali delle canalizzazioni (PGC).

Art. 96 e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)

I Comuni adottano il piano generale dell’acquedotto entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 97 f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)

1Nei Comuni con PGS già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il termine di venti anni di cui all’articolo 25 decorre dalla data della loro approvazione. 2Nei Comuni con PGS approvato da oltre 15 ma non più di 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il termine temporale di cui all’articolo 25 è ridotto a 5 anni. 3L’articolo 29 capoverso 2 è applicabile anche al contributo residuo ancora esigibile; le rate sono ricalcolate di conseguenza.

Art. 98 g) sussidi (art. 31)

I sussidi per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c sono concessi se la domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall’entrata in vigore della presente legge. h) nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio (art. 44)

Art. 99

Le condizioni dell’articolo 30 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone come pure per tutti i prelievi esistenti alla fine del regime di risanamento delle acque secondo l'articolo 80 LPAc.

Art. 100 i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)

1Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell’impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

Art. 101 j) adattamento dei regolamenti comunali

I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 102 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.1 Pubblicata nel BU 2025, 223. 1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 - BU 2025, 223 e BU 2026, 250.

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