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Legge sulla gestione delle acque

Ticino · 721.100 · statute

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Contents: 102 provisions
  1. Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
  2. Art. 2 Scopi e principi
  3. Art. 3 Norme comuni
  4. Art. 4 Piano cantonale della gestione delle acque
  5. Art. 5 Catasto delle acque e inventario dei prelievi
  6. Art. 6 Piani per la protezione delle acque
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque
  9. Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico
  10. Art. 10 Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua
  11. Art. 11 a) competenze
  12. Art. 12 b) durata
  13. Art. 13 c) modifica, revoca e trasferimento
  14. Art. 14 d) estinzione
  15. Art. 15 e) responsabilità
  16. Art. 16 Obbligo di approvazione dei progetti
  17. Art. 17 Esercizio, manutenzione e responsabilità
  18. Art. 18 Impianti pubblici
  19. Art. 19 Impianti privati
  20. Art. 20 Allacciamenti
  21. Art. 21 In generale
  22. Art. 22 a) soggetti
  23. Art. 23 b) calcolo
  24. Art. 24 c) contributi provvisori
  25. Art. 25 d) contributi definitivi
  26. Art. 26 e) contributo successivo
  27. Art. 27 f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
  28. Art. 28 g) procedura
  29. Art. 29 h) esigibilità
  30. Art. 30 i) garanzie
  31. Art. 31 a) oggetto
  32. Art. 32 b) ammontare
  33. Art. 33 c) competenze e procedura
  34. Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti
  35. Art. 35 Obbligo di autorizzazione o concessione
  36. Art. 36 Criteri e condizioni
  37. Art. 37 Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
  38. Art. 38 Prelievi di acque pubbliche
  39. Art. 39 a) cantonali
  40. Art. 40 b) comunale
  41. Art. 41 a) realizzazione
  42. Art. 42 b) sussidi cantonali
  43. Art. 43 Obbligo di autorizzazione o concessione
  44. Art. 44 Sfruttamento in proprio e concessione
  45. Art. 45 Competenze
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni
  50. Art. 50 Rilascio della concessione
  51. Art. 51 Contenuto della concessione
  52. Art. 52 Deflusso residuale minimo
  53. Art. 53 Espropriazione
  54. Art. 54 Modifiche
  55. Art. 55 Rinnovo della concessione
  56. Art. 56 Riscatto
  57. Art. 57 Riversione
  58. Art. 58 Tasse di concessione
  59. Art. 59 a) calcolo
  60. Art. 60 b) competenza
  61. Art. 61 c) riscossione
  62. Art. 62 Altri utilizzi
  63. Art. 63 Principi di intervento
  64. Art. 64 Proprietari rivieraschi
  65. Art. 65 Determinazione ed effetti
  66. Art. 66 Manutenzione
  67. Art. 67 a) in generale
  68. Art. 68 b) rivitalizzazioni
  69. Art. 69 c) protezione contro le piene
  70. Art. 70 Obbligo di autorizzazione o concessione
  71. Art. 71 Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali
  72. Art. 72 Procedura semplificata
  73. Art. 73 Durata
  74. Art. 74 Tasse d’estrazione
  75. Art. 75 Principio
  76. Art. 76 a) oggetto
  77. Art. 77 b) destinatari
  78. Art. 78 c) costi computabili
  79. Art. 79 d) ammontare
  80. Art. 80 Competenze del Consiglio di Stato
  81. Art. 81 Esecuzione da parte dei Comuni
  82. Art. 82 Attuazione della gestione integrata
  83. Art. 83 Vigilanza
  84. Art. 84 Informazione, consulenza, formazione e ricerca
  85. Art. 85 Gestione dei dati personali
  86. Art. 86 Tasse amministrative ed emolumenti
  87. Art. 87 Garanzie
  88. Art. 88 Esecuzione coattiva e sostitutiva
  89. Art. 89 Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali
  90. Art. 90 a) contravvenzioni
  91. Art. 91 b) competenza e procedura
  92. Art. 92 a) procedure in corso
  93. Art. 93 b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)
  94. Art. 94 c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)
  95. Art. 95 d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)
  96. Art. 96 e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)
  97. Art. 97 f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)
  98. Art. 98 g) sussidi (art. 31)
  99. Art. 99
  100. Art. 100 i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)
  101. Art. 101 j) adattamento dei regolamenti comunali
  102. Art. 102 Entrata in vigore

102 provisions

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono generare. 2Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle forze idriche e di sistemazione dei corpi d’acqua.

Art. 2 Scopi e principi

1Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di: a) mantenere e migliorarne la qualità; b) assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltura, dell’industria e di quelli legati alla politica energetica; c) preservare e migliorare i corpi d’acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle persone, del territorio e dei beni importanti. 2La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo naturale dell’acqua. Capitolo secondo Strumenti di gestione delle acque

Art. 3 Norme comuni

1Il Consiglio di Stato disciplina le procedure relative agli strumenti di gestione delle acque. 2Gli strumenti di gestione delle acque sono elaborati in base allo sviluppo territoriale e allo stato della tecnica. Qualora abbiano effetti prolungati nel tempo, essi sono riesaminati e se del caso rielaborati secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato. 3Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani pubblicati, adottati e, ove previsto, approvati in forma di geodati.

Art. 4 Piano cantonale della gestione delle acque

1Il piano cantonale della gestione delle acque (di seguito PCGA) stabilisce gli indirizzi e i piani d’azione della gestione integrata delle acque in modo coordinato con le altre politiche settoriali. 2Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate. 3Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dallo stesso sono integrati nelle schede del piano direttore.

Art. 5 Catasto delle acque e inventario dei prelievi

1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornati il catasto delle acque e l’inventario dei prelievi. 2Il catasto delle acque indica a scopo informativo: a) i corsi d’acqua e le sorgenti; b) i laghi; c) gli acquiferi rilevanti. 3Nell’inventario dei prelievi sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell’inventario dalle autorità che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario.

Art. 6 Piani per la protezione delle acque

1Il piano dei settori di protezione delle acque, che suddivide il territorio in comparti a seconda dei pericoli per le acque superficiali e sotterranee, è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati. 2Il piano di protezione delle acque sotterranee (di seguito PPAS) indica le zone di protezione delle acque sotterranee e stabilisce le misure di protezione nonché le limitazioni dei diritti di proprietà per ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d’interesse pubblico o impianto d’alimentazione degli acquiferi d’interesse pubblico. Esso è elaborato e attuato dal beneficiario o dal proprietario della captazione o dell’impianto, al quale, se del caso, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di espropriazione. Il PPAS è in ogni caso adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale ed è approvato dal Consiglio di Stato. 3Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e l’alimentazione degli acquiferi ed è adottato dal Consiglio di Stato sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati. Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia

Art. 7

1Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (di seguito PSTAG) delimita le aree idonee all’utilizzo di tale energia in funzione della protezione delle acque sotterranee. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque sotterranee. 2Esso è allestito e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

Art. 8 Piani dello smaltimento delle acque

1Il piano regionale di smaltimento delle acque (di seguito PRS) è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, quando le misure di protezione delle acque in vigore in questi ultimi devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una determinata regione e idrologicamente unitaria. Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli enti che svolgono compiti di interesse pubblico. 2Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) specifica per ogni Comune gli impianti necessari a un’adeguata protezione delle acque nonché a un appropriato smaltimento delle acque di scarico sull’intero territorio comunale. 3Il PGS è allestito dal Municipio, che lo pubblica per 30 giorni, durante i quali ogni cittadino del Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo può presentare osservazioni. Il PGS è in seguito sottoposto al preavviso del Dipartimento e adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il preavviso del Dipartimento è vincolante. Il Consiglio di Stato dettaglia la procedura; per modifiche di secondaria importanza può prevedere una procedura semplificata, non soggetta all’adozione dell’Assemblea o del Consiglio comunale. 4Se i Comuni non adempiono al loro obbligo, il Consiglio di Stato può adottare misure sostitutive. 5I Comuni possono allestire un PGS sovracomunale per favorire la gestione integrata delle acque in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente per motivi finanziari e/o ambientali. Per gli stessi motivi l’allestimento di questo piano può essere imposto dal Consiglio di Stato. Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS comunali.

Art. 9 Piani dell’approvvigionamento idrico

1Il piano cantonale dell’approvvigionamento idrico (di seguito PCAI) è adottato dal Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei Comuni e stabilisce, in modo vincolante per il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici, i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico. In particolare esso indica: –i Comuni che vi devono far capo; –gli impianti pubblici necessari ad assicurare l’approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità; –un programma di attuazione degli impianti; –gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione; –un piano finanziario. 2Il piano generale dell’acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare l’approvvigionamento idrico sul territorio comunale. La sua adozione e la sua modifica presuppongono l’allestimento di un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico comunale; la procedura segue per analogia quella prevista per il PGS ed è dettagliata dal Consiglio di Stato.

Art. 10 Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua

1Il Consiglio di Stato adotta un piano delle rivitalizzazioni che stabilisce, su scala cantonale, i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per l’attuazione delle stesse; esso contiene inoltre i dati riguardanti: –lo stato ecomorfologico delle acque; –gli impianti situati nello spazio riservato alle acque; –il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque. 2Il piano dei risanamenti è adottato dal Consiglio di Stato e indica, secondo i disposti del diritto federale, i tratti d’acqua da risanare dal profilo: –dei deflussi residuali; –dei deflussi discontinui; –del bilancio in materiale detritico; –della libera migrazione dei pesci. 3Il piano dei risanamenti può essere allestito per singoli comprensori ed è vincolante per le autorità. Autorizzazioni e concessioni

Art. 11 a) competenze

Salvo diversa disposizione, le decisioni sulle domande di autorizzazione o di concessione competono al Consiglio di Stato.

Art. 12 b) durata

Di regola le autorizzazioni hanno una durata massima di venti anni e le concessioni di quaranta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate massime inferiori.

Art. 13 c) modifica, revoca e trasferimento

1Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto stesso, la modifica o la revoca delle concessioni sono possibili per motivi di interesse pubblico e previo versamento di una piena indennità al beneficiario. 2Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate in ogni tempo e senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. 3Il loro trasferimento a terzi può avvenire unicamente con il consenso preventivo dell’autorità che le ha rilasciate.

Art. 14 d) estinzione

1Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono alla scadenza della loro durata o per la rinuncia del beneficiario. 2Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se: a) il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall’atto di autorizzazione o concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione o per la messa in esercizio degli impianti in esso previsti, a meno che, secondo le circostanze, ragioni d’equità non ne giustifichino una proroga; b) il beneficiario interrompe l’esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine adeguato impartitogli dall’autorità; c) nonostante diffida dell’autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali. 3In caso di estinzione dell’autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a eseguire, a proprie spese e secondo le indicazioni dell’autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le funzioni del corpo d’acqua interessato. Salvo diversa disposizione della presente legge o delle relative norme di applicazione, l’autorità competente può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario dell’autorizzazione o dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.

Art. 15 e) responsabilità

1Il beneficiario dell’autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno legato all’esercizio dei diritti autorizzati o concessionati. 2Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi. Capitolo terzo Qualità delle acque Sezione 1 Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

Art. 16 Obbligo di approvazione dei progetti

1La costruzione e la trasformazione di edifici o impianti nonché l’attuazione di interventi e provvedimenti con effetti sulla qualità delle acque sono subordinati all’approvazione dei relativi progetti da parte del Cantone. 2Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione.

Art. 17 Esercizio, manutenzione e responsabilità

1I detentori degli edifici e degli impianti di cui all’articolo 16 ne assicurano un’adeguata gestione, un controllo regolare e una manutenzione conforme allo stato della tecnica facendo capo a personale adeguatamente formato. 2Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone, alle cose o all’ambiente in relazione all’utilizzo di tali edifici o impianti. 3Per gli impianti pubblici l’esercizio e la manutenzione sono attuati sotto la vigilanza del Consiglio di Stato. L’esercizio e la manutenzione degli impianti privati sono soggetti alla vigilanza dei municipi. Sezione 2 Impianti di smaltimento delle acque di scarico

Art. 18 Impianti pubblici

1I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, in particolare gli impianti di depurazione e le canalizzazioni, conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS, sia esso comunale o sovracomunale. 2Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi: a) a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie canalizzazioni pubbliche; b) ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi.

Art. 19 Impianti privati

1Il Consiglio di Stato o il Municipio possono, per motivi di protezione qualitativa delle acque, imporre ai proprietari di edifici o impianti l’obbligo di realizzare degli impianti comuni di smaltimento. 2Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento di un adeguato indennizzo. In caso di mancato accordo fra le parti, quest’ultimo è stabilito dal Tribunale delle espropriazioni.

Art. 20 Allacciamenti

1L’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o agli impianti privati è disciplinato dal diritto federale. 2Tali allacciamenti sono realizzati dai proprietari delle costruzioni o degli impianti assoggettati all’obbligo, nel rispetto del PGS e a loro spese. Sezione 3 Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico

Art. 21 In generale

1I costi di costruzione, di manutenzione, di esercizio, di risanamento e di sostituzione degli impianti di cui all’articolo 18 sono finanziati mediante: a) contributi di costruzione; b) sussidi; c) tasse per l’utilizzo degli impianti. 2Il PGS contiene un piano d’azione e di finanziamento delle opere pubbliche da esso previste. 3Nel piano finanziario ai sensi della legislazione sui Comuni, il finanziamento dei costi ai sensi del capoverso 1 è indicato separatamente. Contributi di costruzione

Art. 22 a) soggetti

Sono soggetti all’imposizione di contributi i proprietari di fondi o i titolari di diritti di superficie ubicati all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche al momento della loro notifica oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio o di prelievo di contributi successivi, quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi.

Art. 23 b) calcolo

1La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali indicati nel PGS e realizzati dopo il 31 dicembre 1968 nonché alla partecipazione in quelli consortili. Essa è stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale di regola nell’ambito dell’adozione del PGS. 2I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati appartenenti ai soggetti all’imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale valore in vigore al momento della notifica.

Art. 24 c) contributi provvisori

1Il Municipio avvia la procedura di prelievo dei contributi provvisori entro tre anni dall’approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti. 2Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo per singoli comprensori definiti nel PGS. 3Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio adegua il singolo contributo provvisorio all’incremento del valore di stima determinato dall’intervento edile.

Art. 25 d) contributi definitivi

1I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni dall’approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso. 2Qualora le opere non fossero terminate, i contributi definitivi sono calcolati sulla base del consuntivo parziale e del preventivo aggiornato.

Art. 26 e) contributo successivo

1Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio preleva un contributo successivo, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile. 2In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall’articolo 23 capoverso 1, ritenuto che non può essere in ogni caso superato il limite del costo effettivo per il Comune.

Art. 27 f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti

Il singolo contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli abitanti equivalenti.

Art. 28 g) procedura

1Il Municipio notifica le proprie decisioni sui contributi agli interessati e decide sugli eventuali reclami. 2Le decisioni su reclamo sono impugnabili entro trenta giorni mediante ricorso al Tribunale delle espropriazioni, il quale esamina liberamente i fatti e il diritto. Se il valore litigioso non supera i 5'000 franchi, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico. 3Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo.

Art. 29 h) esigibilità

1Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d’inizio dei lavori. Per importi sino a 5'000 franchi il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata. 2Sull’ammontare del contributo è dovuto un interesse del 2%. In caso di pagamento anticipato parziale o totale, l’interesse corrispondente non viene conteggiato. 3Il contributo complessivo oppure le sue singole rate si prescrivono in dieci anni.

Art. 30 i) garanzie

1A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un’ipoteca legale a carico del fondo soggetto all’imposizione. 2L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all’iscrizione a registro fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull’ammontare del contributo. Sussidi cantonali

Art. 31 a) oggetto

1Il Cantone sussidia la pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili. 2In particolare sono sussidiabili i costi per: a) l’allestimento dei PGS; b) la costruzione degli impianti; c) il potenziamento e l’adeguamento degli impianti allo stato della tecnica. 3Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già beneficiato di sussidi non sono sussidiate.

Art. 32 b) ammontare

1I sussidi ammontano al massimo all’80% dei costi sussidiabili e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari. Qualora un determinato costo sia pure oggetto di sussidi federali, il sussidio cantonale è ridotto fintanto che l’ammontare complessivo corrisponda all’anzidetta quota massima. 2Il Consiglio di Stato definisce le percentuali di sussidio.

Art. 33 c) competenze e procedura

1La concessione dei sussidi è subordinata all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 16 e, per le opere comunali, alla notifica dei contributi conformemente all’articolo 24. 2Per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c i sussidi sono versati dopo il collaudo dell’impianto e l’approvazione dei consuntivi di spesa.

Art. 34 Tasse per l’utilizzo degli impianti

1A copertura dei costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti a prelevare una tassa. 2La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla canalizzazione pubblica. 3Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi, e sia proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti. Capitolo quarto Utilizzo delle acque Sezione 1 Norme generali

Art. 35 Obbligo di autorizzazione o concessione

Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l’uso comune è subordinato al rilascio di un’autorizzazione o di una concessione da parte del Cantone.

Art. 36 Criteri e condizioni

1L'utilizzo delle acque è autorizzato o concesso nel rispetto dei seguenti criteri: a) protezione dell’ambiente, dei corpi d’acqua e del paesaggio; b) utilizzo parsimonioso della risorsa acqua; c) efficienza dello sfruttamento energetico; d) efficacia della lotta contro gli incendi; e) utilizzo per produzione agroalimentare. 2A meno che l’atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave penuria d’acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza indennità la quantità di acqua autorizzata o concessionata. Sezione 2 Approvvigionamento idrico

Art. 37 Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

1Il prelievo di acque destinato all’uso alimentare è soggetto ad autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori richiedono il rilascio di una concessione. 2Per le captazioni di interesse pubblico di acque sotterranee, i punti di prelievo devono essere inclusi in una zona di protezione delle acque sotterranee approvata con decisione cresciuta in giudicato. 3In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione e anche con punti di prelievo non conformi a quanto indicato al capoverso 2.

Art. 38 Prelievi di acque pubbliche

1I prelievi di acque pubbliche per l’attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui all’articolo 81 capoverso 2 lettera b sono oggetto di concessione. 2Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al PCAI o al PGA e sono attuati mediante impianti realizzati secondo l’articolo 41. Tasse per il consumo

Art. 39 a) cantonali

1L’utilizzo a scopo commerciale dell’acqua potabile può essere assoggettato a una tassa cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo. 2Qualora un Comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi. 3Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere adeguate in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo. 4Per altri usi non è prelevata una tassa di consumo.

Art. 40 b) comunale

1Per il consumo di acqua i Comuni prelevano una tassa che copra i costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici necessari per l’approvvigionamento idrico. 2La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa sul consumo, rilevato di regola con appositi contatori, che copra almeno il 20% dei costi complessivi. 3È possibile prevedere una differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo, il quale dev’essere rilevato con appositi contatori. 4In caso di consumo di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale, con l’accordo del Cantone i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari. Impianti per l’approvvigionamento idrico

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