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Regolamento della formazione professionale e continua

Ticino · 416.110 · regulation

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Contents: 122 provisions
  1. Art. 1 Direzione generale della formazione professionale
  2. Art. 2 Collaborazioni
  3. Art. 3 Principi
  4. Art. 4 Procedura di ammissione
  5. Art. 5 Insegnamento e periodi di pratica
  6. Art. 6 Frequenza
  7. Art. 7 Orientamento e collocamento
  8. Art. 8 Attestato
  9. Art. 9 Termine di assunzione
  10. Art. 10 Contratto
  11. Art. 11 Deroghe all’età minima
  12. Art. 12 Ordinanza in materia di formazione e documentazione dell’apprendimento
  13. Art. 13 Rapporto di formazione
  14. Art. 14 Tempo di prova
  15. Art. 15 Orario di lavoro
  16. Art. 16 Retribuzione
  17. Art. 17 Prestazioni assicurative in caso di infortunio
  18. Art. 18 Vacanze
  19. Art. 19 Durante il periodo di prova
  20. Art. 20 Dopo il periodo di prova
  21. Art. 21 Modifica della durata del tirocinio
  22. Art. 22 Autorizzazione ad assumere persone in formazione
  23. Art. 23 Rappresentante del formatore
  24. Art. 24 Cessazione dell’attività
  25. Art. 25 Costituzione
  26. Art. 26 Organizzazione
  27. Art. 27 Tipologia
  28. Art. 28 Composizione delle commissioni dei corsi
  29. Art. 29 Vigilanza
  30. Art. 30 Direzione e segreteria
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Sede
  33. Art. 33 Attrezzature didattiche
  34. Art. 34 Programma
  35. Art. 35 Durata
  36. Art. 36 Numero di persone in formazione
  37. Art. 37 Convocazione
  38. Art. 38 Assunzione
  39. Art. 39 Requisiti
  40. Art. 40 Rapporto di lavoro
  41. Art. 41 Orario giornaliero e trasferte
  42. Art. 42 Assenze e ritardi
  43. Art. 43 Piano di lavoro
  44. Art. 44 Coordinamento con l’insegnamento professionale
  45. Art. 45 Attività del formatore dei corsi
  46. Art. 46 Attività della persona in formazione
  47. Art. 47 Copertura assicurativa
  48. Art. 48 Lavori di riordino e di pulizia
  49. Art. 49 Visita del corso
  50. Art. 50 Rapporti
  51. Art. 51 Valutazione delle persone in formazione
  52. Art. 52 Esonero, mancata frequenza e ripetizione
  53. Art. 53 Sanzioni disciplinari
  54. Art. 54 Organizzazione e collaborazione
  55. Art. 55 Delega
  56. Art. 56 Iscrizione alla procedura di qualificazione
  57. Art. 57 Esonero parziale dalla procedura di qualificazione
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Periti d’esame
  60. Art. 60 Assenza dalla procedura di qualificazione
  61. Art. 61 Comportamenti illeciti alla procedura di qualificazione
  62. Art. 62 Pubblicità
  63. Art. 63 Certificati e titoli
  64. Art. 64 Spese per le procedure di qualificazione
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Rimborso delle spese della procedura di qualificazione
  67. Art. 67 Ispettori del tirocinio
  68. Art. 68 Obbligo di informazione
  69. Art. 69 Principi e competenze
  70. Art. 70 Formazione professionale superiore relativa agli esami federali
  71. Art. 71 Corsi per adulti
  72. Art. 72 Vigilanza e collaboratori
  73. Art. 73 Tasse
  74. Art. 74 Regolamento interno
  75. Art. 75 Collaborazioni
  76. Art. 76 Ispettori della formazione continua
  77. Art. 77 Requisiti dei formatori di adulti
  78. Art. 78 Dovere d’informazione
  79. Art. 79 Coordinamento
  80. Art. 80 Istituzione e compiti
  81. Art. 81 Incaricati del sostegno individuale
  82. Art. 82 Avvio dell’intervento
  83. Art. 83 Modalità di intervento
  84. Art. 84 Rapporti
  85. Art. 85 Istituzione e compiti
  86. Art. 86 Tipologia
  87. Art. 87 Istituzione e compiti
  88. Art. 88 Riconoscimento degli apprendimenti
  89. Art. 89 Istituzione e compiti
  90. Art. 90 …44
  91. Art. 91 Sistemi di qualità riconosciuti
  92. Art. 92 Attestati di partecipazione
  93. Art. 93 Diploma cantonale
  94. Art. 94 Autorità competente
  95. Art. 95 Equivalenze
  96. Art. 96 Principio della protezione degli utenti
  97. Art. 97 Certificazione di moduli o di unità di insegnamento
  98. Art. 98 Procedura
  99. Art. 99 Obblighi inerenti all’offerta di titoli
  100. Art. 100 Corsi per formatori in azienda
  101. Art. 101 Corsi per altri responsabili della formazione
  102. Art. 102 Domanda
  103. Art. 103 In caso di attività ricorrenti
  104. Art. 104 Anticipo dei contributi cantonali
  105. Art. 105 Rendiconto
  106. Art. 106 Autorità competenti a decidere
  107. Art. 107 Spese e uscite computabili
  108. Art. 108 Entità dei contributi obbligatori
  109. Art. 109
  110. Art. 110 Costi residui dei corsi interaziendali
  111. Art. 111 Gratuità delle infrastrutture e spese rimborsabili
  112. Art. 112 Attività svolte direttamente dal Cantone
  113. Art. 113 Inventario
  114. Art. 114 Riserve e accantonamenti
  115. Art. 115 Direttive per il computo e la gestione dei contributi
  116. Art. 116 Riversamento dei contributi federali
  117. Art. 117
  118. Art. 118 Composizione
  119. Art. 119 Reclami e ricorsi
  120. Art. 120 Norme penali
  121. Art. 121 Abrogazioni
  122. Art. 122 Entrata in vigore

122 provisions

Art. 1 Direzione generale della formazione professionale

1La direzione generale della formazione professionale compete al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento). 2Il Dipartimento esercita le competenze delegate per mezzo della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) e delle unità ad essa sottoposti, in specie delle sezioni di formazione ovvero: a) Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica; b) Sezione della formazione commerciale e dei servizi; c) Sezione della formazione sanitaria e sociale.1

Art. 2 Collaborazioni

1Nell’esecuzione dei suoi compiti di formazione professionale il Dipartimento si avvale anche della collaborazione dei Comuni. 2Il Dipartimento e i suoi servizi collaborano con tutti i servizi dello Stato confrontati con problemi di formazione professionale e continua, segnatamente nel campo della promozione dell’occupazione. TITOLO II Obbligo formativo2 Principio Art. 2a3 1Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo. 2L’obbligo formativo è adempiuto se l’allievo alternativamente: a) frequenta un pretirocinio ai sensi dell’art. 3; b) frequenta una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata; c) ha sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno o in modalità duale in azienda; d) svolge un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda; e) ha sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell’art. 2b. Progetto formativo individuale Art. 2b4 1Le persone astrette all’obbligo formativo hanno diritto a beneficiare di una consulenza e di un bilancio delle competenze e ad essere accompagnate attraverso un progetto formativo individuale. 2Il progetto formativo individuale definisce le misure d’accompagnamento, le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto e lo scadenzario delle modalità e delle attività per la sua realizzazione. 3Le misure di accompagnamento sono segnatamente: a) attività o stages d’orientamento e formativi previsti tramite accordi con scuole, aziende e enti senza scopo di lucro; b) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento delle competenze di base necessarie per iniziare una formazione postobbligatoria di base; 1 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 2 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. 3 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. 4 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. c) azioni destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell’autonomia e delle competenze sociali della persona interessata. 4Il progetto formativo individuale è sottoscritto dalla persona astretta all’obbligo formativo e dalle persone responsabili del servizio designato giusta l’art. 2c, che si avvalgono della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati. Vigilanza e accompagnamento Art. 2c5 1Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di obbligo formativo sono esercitati dal Dipartimento tramite la Divisione. 2Il Dipartimento designa il servizio incaricato della consulenza e dell’accompagnamento dei giovani di cui all’art. 2b. Conseguenze dell’obbligo formativo Art. 2d6 1Le persone astrette all’obbligo formativo sono contattate appena possibile dal servizio designato dal Dipartimento unitamente ai loro genitori per un colloquio. 2Il colloquio, che serve a discutere della situazione, è obbligatorio; se necessario, il servizio decide di organizzarne altri, anch’essi obbligatori, eventualmente coinvolgendo professionisti esterni. Sanzioni Art. 2e7 1Se la persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento. 2La persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti. 3Dopo l’ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 6, il Dipartimento può infliggere ai genitori multe fino a 1’000 franchi. 4Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione. TITOLO III8 Formazione professionale di base Capitolo primo Pretirocinio

Art. 3 Principi

1Il pretirocinio è destinato ad allievi di ambo i sessi che, assolto l’obbligo scolastico, non sono in grado di iniziare un tirocinio. 2Esso dura di regola un anno e si articola, a seconda delle ragioni alla base dell’impossibilità di iniziare il tirocinio, in tre tipologie: a) pretirocinio di orientamento, per allievi che non hanno maturato una scelta definitiva di formazione professionale o non hanno trovato un posto di tirocinio; b) pretirocinio di motivazione, per allievi al beneficio di provvedimenti della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI); c) pretirocinio di integrazione, per allievi immigrati con difficoltà linguistiche. 3Il pretirocinio alterna periodi di formazione scolastica teorica, a pratica in laboratori scolastici e stage in aziende o corsi interaziendali. 4Nell’arco dell’anno la parte di pratica deve raggiungere di regola mediamente tre giorni su cinque della settimana.

Art. 4 Procedura di ammissione

1La domanda di ammissione al pretirocinio deve essere presentata alla Divisione. 2Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a seconda dell’indirizzo: a) per gli allievi che hanno frequentato le scuole cantonali, il giudizio motivato dell’orientatore professionale sull’opportunità di seguire tale corso; b) le attestazioni dei servizi cantonali del mercato del lavoro; c) il rapporto delle autorità scolastiche attestante l’iter scolastico seguito dal richiedente. 5 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. 6 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. 7 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. 8 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. 3La Divisione esamina la domanda, se del caso chiede informazioni alle autorità scolastiche che conoscono il richiedente e decide sull’ammissione al pretirocinio dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 5 Insegnamento e periodi di pratica

1L’insegnamento viene impartito da docenti particolarmente qualificati nell’ambito di un istituto scolastico specifico. 2Esso comprende materie di cultura generale e di orientamento professionale, secondo un programma commisurato alle attitudini degli allievi e si conclude con una valutazione. 3Alla fine dell’anno scolastico l’istituto trasmette alla Divisione un rapporto dettagliato che attesta il grado di preparazione nelle materie scolastiche e le possibilità di collocamento professionale degli allievi. 4I periodi di pratica (stages professionali) si possono tenere in aziende pubbliche o private, come pure nei centri professionali riconosciuti dall’autorità cantonale.

Art. 6 Frequenza

L’allievo ammesso al pretirocinio deve presenziare regolarmente alle attività scolastiche e lavorative proposte.

Art. 7 Orientamento e collocamento

1L’allievo in pretirocinio compie ogni sforzo d’intesa con i docenti, gli orientatori professionali ed eventualmente gli ispettori del tirocinio, affinché entro il termine dell’anno possa stipulare un contratto di tirocinio. 2Se durante il corso, prima della fine dell’anno scolastico, egli sottoscrive un contratto di tirocinio, viene esonerato dalla frequenza al pretirocinio.

Art. 8 Attestato

Alla fine del corso la Divisione rilascia all’allievo un attestato di frequenza in cui sono indicati i giorni di scuola, le materie trattate, gli stages seguiti e le valutazioni della parte scolastica e della parte pratica valutabile. Capitolo secondo Contratto di tirocinio e ordinanza in materia di formazione

Art. 9 Termine di assunzione

1L’assunzione di una persona in formazione deve avvenire al più tardi con l’inizio dell’anno scolastico. 2Per fondati motivi l’assunzione può avvenire più tardi, fino al 31 ottobre; successivamente ciò è possibile solo con l’autorizzazione della Divisione.

Art. 10 Contratto

1Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione deve essere inoltrato alla Divisione in tre esemplari sui moduli ufficiali prima dell’inizio del tirocinio. 2La Divisione, dopo aver provveduto d’intesa con le parti alle eventuali correzioni o completazioni, approva il contratto e ne rinvia una copia a ciascuna delle parti. La terza copia del contratto resta alla Divisione e fa stato in caso di contestazioni. 3Ogni successiva modifica del contratto di tirocinio convenuta tra le parti deve essere notificata alla Divisione per approvazione.

Art. 11 Deroghe all’età minima

1Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione che non ha compiuto 15 anni ma li compie entro l’anno civile deve essere corredato di un certificato medico. 2L’approvazione del contratto di tirocinio e l’inizio della formazione pratica sono subordinate alla decisione dell’autorità cantonale in materia di legislazione sul lavoro.

Art. 12 Ordinanza in materia di formazione e documentazione dell’apprendimento

1Le scuole professionali o le organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito OML) competenti consegnano alle persone in formazione una copia dell’ordinanza in materia di formazione e la documentazione dell’apprendimento, le presentano e ne promuovono la regolare consultazione. 2Il formatore in azienda segue regolarmente l’allestimento della documentazione dell’apprendimento da parte della persona in formazione, concedendogli il tempo necessario per la stesura, controlla e firma la documentazione nei termini stabiliti dalla Divisione. 3Se l’ordinanza, rispettivamente il piano di formazione, prescrive la tenuta del libro di lavoro, il formatore in azienda lo mette a disposizione gratuitamente, concede il tempo necessario per la stesura e lo controlla regolarmente. 4La Divisione tiene la raccolta dei regolamenti, rispettivamente delle ordinanze sulla formazione e dei piani di formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

1Nelle professioni dove non è previsto uno specifico rapporto di formazione, la Divisione invia semestralmente alle aziende formatrici i moduli per la stesura del rapporto di formazione standard. 2Il formatore in azienda allestisce il rapporto sulla scorta della documentazione dell’apprendimento, lo discute con la persona in formazione e, se questa è minorenne, lo invia firmato da entrambi al rappresentante legale affinché lo sottoscriva e ne rinvii una copia firmata al formatore in azienda. 3I rapporti di formazione devono essere mostrati all’ispettore del tirocinio nel corso di ogni visita. 4Se ritenuto necessario il rapporto può essere inviato alla Divisione per sollecitarne l’intervento; a sua volta la Divisione può sollecitarne la presa di conoscenza. 5Le direzioni di istituto definiscono le persone che sono autorizzate a consultare il rapporto di formazione presso la Divisione. Capitolo terzo Norme durante il tirocinio

Art. 14 Tempo di prova

1La durata del tempo di prova, che deve essere indicata nel contratto, è compresa nella durata del tirocinio e non è inferiore a un mese né superiore a tre. 2La durata massima del tempo di prova può essere eccezionalmente prolungata, prima della scadenza, per un ulteriore periodo fino a 3 mesi con l’accordo delle parti e l’approvazione della Divisione.

Art. 15 Orario di lavoro

1L’orario settimanale di lavoro della persona in formazione non può superare quello degli altri lavoratori dello stesso ramo che operano nell’azienda formatrice. 2La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito la distinta degli orari settimanali delle persone in formazione, rilevati dai contratti collettivi di lavoro, da altre convenzioni o dall’uso locale.

Art. 16 Retribuzione

1La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito internet la distinta delle retribuzioni delle persone in formazione convenute con le OML. 2Nella procedura di approvazione del contratto la Divisione verifica la retribuzione delle persone in formazione e interviene per invitare le parti ad attenersi a quelle pubblicate.

Art. 17 Prestazioni assicurative in caso di infortunio

In caso di infortunio alla persona in formazione sono assicurate le prestazioni minime definite dal Cantone con le compagnie assicurative.

Art. 18 Vacanze

Alla persona in formazione devono essere concesse almeno due settimane di vacanza consecutive. Capitolo quarto Scioglimento del contratto di tirocinio

Art. 19 Durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova il contratto di tirocinio può essere sciolto, anche unilateralmente, con un preavviso di sette giorni e immediata notifica alla Divisione.

Art. 20 Dopo il periodo di prova

1Dopo il periodo di prova il contratto può essere sciolto: a) di comune accordo tra le parti; b) unilateralmente per cause gravi; c) d’ufficio, da parte della Divisione, se appare dubbio il successo del tirocinio o per altre inadempienze dell’una o dell’altra delle parti. 2In ogni caso, prima dello scioglimento la Divisione deve essere informata; essa cerca, qualora lo ritenesse opportuno, un’intesa per la continuazione del rapporto. 3Se l’intesa non può essere ristabilita, la Divisione ratifica lo scioglimento e provvede, se necessario e per quanto possibile, affinché la persona in formazione possa concludere il tirocinio presso un’altra azienda formatrice. 4Se un nuovo contratto di tirocinio non può essere concluso, l’interruzione della formazione è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.9 Capitolo quinto Considerazione dei bisogni individuali

Art. 21 Modifica della durata del tirocinio

Su proposta delle parti o della direzione di istituto, la Divisione può: a) abbreviare la durata del tirocinio, segnatamente se la persona in formazione ha già una formazione preliminare, ed esonerare in parte o totalmente la persona in formazione dalla frequenza scolastica o dei corsi interaziendali; b) prolungare la durata del tirocinio, se gli obiettivi di formazione non possono essere presumibilmente conseguiti nella durata normale. Capitolo sesto Aziende formatrici

Art. 22 Autorizzazione ad assumere persone in formazione

1La domanda per formare persone in formazione per la prima volta deve essere inoltrata alla Divisione corredata: a) della descrizione sommaria dell’attività dell’azienda; b) dei certificati professionali e del curriculum vitae del formatore in azienda. 2L’idoneità dell’azienda a formare persone in formazione è verificata dalla Divisione di regola con la visita di un ispettore del tirocinio. 3La Divisione è competente ad autorizzare un’azienda a formare persone in formazione, a porre e modificare le condizioni per l’autorizzazione nei casi di deroga previsti dalle norme federali e a revocare l’autorizzazione. 4L’azienda formatrice è tenuta a informare tempestivamente la Divisione di ogni modifica nel suo stato connessa con l’autorizzazione a formare persone in formazione. 5L’azienda formatrice che intende superare il numero massimo di persone in formazione ammesso deve presentare domanda preventiva alla Divisione.

Art. 23 Rappresentante del formatore

1I formatori in azienda sono persone designate come tali dall’azienda formatrice e il loro nome figura nel contratto di tirocinio. 2I formatori in azienda possono incaricare il personale qualificato presente in azienda dell’insegnamento della pratica professionale alle persone in formazione. È considerato personale qualificato di regola unicamente chi ha concluso una formazione professionale di base nel settore o che è titolare di un diploma equivalente.

Art. 24 Cessazione dell’attività

Se un’azienda formatrice cessa l’attività durante il periodo di formazione della persona in formazione, la Divisione provvede a garantire la continuità della formazione. Capitolo settimo Reti di aziende formatrici

Art. 25 Costituzione

1Possono essere costituite reti di aziende formatrici: 9 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172. a) spontaneamente, su richiesta di un gruppo di aziende; b) per iniziativa di OML o di altri enti; c) d’ufficio, per consentire l’autorizzazione ad assumere persone in formazione ad aziende che non dispongono di tutti i requisiti o che hanno un andamento stagionale. 2Nel quadro della loro attività gli ispettori del tirocinio: a) appurano l’esigenza di una rete per completare la formazione di una persona in formazione; b) si adoperano per trovare una o più aziende che in rete soddisfino i requisiti per l’autorizzazione. Capitolo ottavo Corsi interaziendali Sezione 1 In generale

Art. 26 Organizzazione

1I corsi interaziendali (di seguito corsi) sono organizzati nel rispetto delle norme federali dalle OML, di regola imprenditoriali o paritetiche, per il tramite delle commissioni dei corsi istituite dalle organizzazioni stesse. 2La parte di formazione che è svolta nei centri aziendali o interaziendali esentati dai corsi interaziendali ed è equivalente ai contenuti di questi ultimi è soggetta a contributi cantonali e federali. 3Nelle professioni non rappresentate da un’OML la Divisione s’incarica, con la collaborazione delle aziende formatrici, dell’organizzazione dei corsi istituendo la commissione o, se del caso, delegandola a una scuola professionale.

Art. 27 Tipologia

Sono considerati corsi interaziendali: a) i corsi regolamentati sul piano federale; b) i corsi organizzati solo nel Cantone in assenza della regolamentazione federale; c) i corsi supplementari, di consolidamento o di sviluppo delle conoscenze delle persone in formazione, considerando le specificità territoriali e aziendali della regione linguistica; d) i corsi integrativi per le persone in formazione; e) i corsi per ripetenti; f) i corsi per candidati singoli alle procedure di qualificazione secondo l’art. 33 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002.

Art. 28 Composizione delle commissioni dei corsi

Le commissioni dei corsi sono composte di rappresentanti delle OML e da un rappresentante della Divisione oppure, ove queste non esistono, da formatori in azienda, da due rappresentanti della Divisione e da un rappresentante delle scuole professionali designato dalla rispettiva Sezione di formazione.

Art. 29 Vigilanza

1La vigilanza sui corsi è esercitata dalla Divisione tramite le sezioni dipartimentali competenti, che hanno libero accesso a tutta la documentazione didattica e amministrativa e possono convocare in riunione la direzione e i formatori dei corsi.11 2La Divisione assicura che la formazione nei corsi sia coordinata con l’insegnamento nelle scuole professionali. Sezione 2 Disposizioni organizzative

Art. 30 Direzione e segreteria

1Per lo svolgimento del loro mandato le commissioni dei corsi si avvalgono di una direzione e di una segreteria, che possono essere esercitate congiuntamente. 2Durante lo svolgimento dei corsi, direzione e segreteria devono essere costantemente raggiungibili. Calendario 10 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 11 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

Art. 31

1Il calendario annuale di massima dei corsi viene stabilito dalla commissione dei corsi entro il 30 giugno antecedente l’anno scolastico di riferimento e comunicato alla sezione della formazione e alle scuole professionali competenti.12 2Di regola il calendario dei corsi segue quello dell’anno scolastico.

Art. 32 Sede

1I corsi si svolgono: a) nei centri di formazione delle OML; b) nei centri di formazione aziendali o interaziendali; c) nei laboratori o nelle officine delle scuole professionali; d) in aziende formatrici, qualora non fossero date le possibilità precedenti. 2La sede dei corsi deve essere raggiungibile con mezzi pubblici e, nel limite del possibile, trovarsi nelle vicinanze di un ristorante scolastico o di un servizio analogo.

Art. 33 Attrezzature didattiche

Le infrastrutture tecniche e le attrezzature didattiche delle sedi dei corsi devono corrispondere per livello di qualità a quelle delle aziende formatrici ed essere aggiornate allo sviluppo tecnologico.

Art. 34 Programma

1Sulla scorta di quanto previsto dai piani di formazione federali, le Commissioni dei corsi elaborano un programma di dettaglio, coordinato con l’insegnamento professionale. 2Il programma è inviato alla sezione della formazione competente che lo mette a disposizione degli enti interessati.13

Art. 35 Durata

1Per i corsi regolamentati sul piano federale fa stato la durata prevista dal piano di formazione definito dalla legislazione federale. 2La sezione della formazione competente, sentita la commissione dei corsi, approva lo svolgimento di corsi supplementari o integrativi.14

Art. 36 Numero di persone in formazione

1Il numero minimo di corsisti per formatore attivo nei corsi interaziendali è di regola di 10 unità. 2Nelle professioni con un numero esiguo di persone in formazione, per raggiungere l’effettivo previsto al cpv. 1, i corsisti di differenti anni di formazione possono essere raggruppati in un unico corso.

Art. 37 Convocazione

1La convocazione ai corsi è effettuata dalle commissioni dei corsi, mediante avviso alle aziende formatrici e alla persona in formazione almeno un mese prima dell’inizio, sulla base degli elenchi messi a disposizione dalle scuole professionali o dalle sezioni della formazione competenti.15 2Alla convocazione sono allegati: a) il programma generale del corso; b) l’elenco degli eventuali attrezzi individuali necessari; c) eventuali indicazioni particolari (abiti di lavoro, dispositivi di protezione individuali, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, protezioni auricolari ecc.); d) le modalità di segnalazione delle assenze. Sezione 3 Formatori attivi nei corsi interaziendali

Art. 38 Assunzione

I formatori attivi nei corsi interaziendali sono assunti con l’approvazione della Divisione: a) dall’OML organizzatrice, sentito il preavviso della commissione dei corsi; 12 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 14 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 15 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. b) dalla commissione dei corsi nel caso non esista un’OML organizzatrice.

Art. 39 Requisiti

1I formatori attivi nei corsi interaziendali devono possedere al momento della loro assunzione i requisiti professionali definiti dalla legislazione federale e disporre di adeguate competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche. 2Eccezionalmente possono essere assunti senza tali requisiti, ma con l’obbligo di seguire il più presto possibile la formazione definita dalla Divisione e impartita dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale. 3Le commissioni dei corsi provvedono alla designazione e alla formazione di uno o più sostituti dei formatori titolari. 4I formatori attivi nei corsi interaziendali sono tenuti a frequentare le apposite occasioni di formazione continua organizzate da istituzioni pubbliche, OML o altri enti atte ad aggiornare costantemente le loro conoscenze e capacità professionali.

Art. 40 Rapporto di lavoro

1Sono considerati a tempo pieno i formatori attivi nei corsi interaziendali che sono impiegati dalle OML per 52 settimane all’anno, di cui almeno 40 effettive, calcolato un onere di 40 ore a settimana. 2I formatori attivi nei corsi interaziendali con un grado di occupazione inferiore al 50% sono assunti su mandato. Sezione 4 Svolgimento dei corsi

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