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Regolamento della formazione professionale e continua

Ticino · 416.110 · regulation

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Contents: 122 provisions
  1. Art. 1 Direzione generale della formazione professionale
  2. Art. 2 Collaborazioni
  3. Art. 3 Principi
  4. Art. 4 Procedura di ammissione
  5. Art. 5 Insegnamento e periodi di pratica
  6. Art. 6 Frequenza
  7. Art. 7 Orientamento e collocamento
  8. Art. 8 Attestato
  9. Art. 9 Termine di assunzione
  10. Art. 10 Contratto
  11. Art. 11 Deroghe all’età minima
  12. Art. 12 Ordinanza in materia di formazione e documentazione dell’apprendimento
  13. Art. 13 Rapporto di formazione
  14. Art. 14 Tempo di prova
  15. Art. 15 Orario di lavoro
  16. Art. 16 Retribuzione
  17. Art. 17 Prestazioni assicurative in caso di infortunio
  18. Art. 18 Vacanze
  19. Art. 19 Durante il periodo di prova
  20. Art. 20 Dopo il periodo di prova
  21. Art. 21 Modifica della durata del tirocinio
  22. Art. 22 Autorizzazione ad assumere persone in formazione
  23. Art. 23 Rappresentante del formatore
  24. Art. 24 Cessazione dell’attività
  25. Art. 25 Costituzione
  26. Art. 26 Organizzazione
  27. Art. 27 Tipologia
  28. Art. 28 Composizione delle commissioni dei corsi
  29. Art. 29 Vigilanza
  30. Art. 30 Direzione e segreteria
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Sede
  33. Art. 33 Attrezzature didattiche
  34. Art. 34 Programma
  35. Art. 35 Durata
  36. Art. 36 Numero di persone in formazione
  37. Art. 37 Convocazione
  38. Art. 38 Assunzione
  39. Art. 39 Requisiti
  40. Art. 40 Rapporto di lavoro
  41. Art. 41 Orario giornaliero e trasferte
  42. Art. 42 Assenze e ritardi
  43. Art. 43 Piano di lavoro
  44. Art. 44 Coordinamento con l’insegnamento professionale
  45. Art. 45 Attività del formatore dei corsi
  46. Art. 46 Attività della persona in formazione
  47. Art. 47 Copertura assicurativa
  48. Art. 48 Lavori di riordino e di pulizia
  49. Art. 49 Visita del corso
  50. Art. 50 Rapporti
  51. Art. 51 Valutazione delle persone in formazione
  52. Art. 52 Esonero, mancata frequenza e ripetizione
  53. Art. 53 Sanzioni disciplinari
  54. Art. 54 Organizzazione e collaborazione
  55. Art. 55 Delega
  56. Art. 56 Iscrizione alla procedura di qualificazione
  57. Art. 57 Esonero parziale dalla procedura di qualificazione
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Periti d’esame
  60. Art. 60 Assenza dalla procedura di qualificazione
  61. Art. 61 Comportamenti illeciti alla procedura di qualificazione
  62. Art. 62 Pubblicità
  63. Art. 63 Certificati e titoli
  64. Art. 64 Spese per le procedure di qualificazione
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Rimborso delle spese della procedura di qualificazione
  67. Art. 67 Ispettori del tirocinio
  68. Art. 68 Obbligo di informazione
  69. Art. 69 Principi e competenze
  70. Art. 70 Formazione professionale superiore relativa agli esami federali
  71. Art. 71 Corsi per adulti
  72. Art. 72 Vigilanza e collaboratori
  73. Art. 73 Tasse
  74. Art. 74 Regolamento interno
  75. Art. 75 Collaborazioni
  76. Art. 76 Ispettori della formazione continua
  77. Art. 77 Requisiti dei formatori di adulti
  78. Art. 78 Dovere d’informazione
  79. Art. 79 Coordinamento
  80. Art. 80 Istituzione e compiti
  81. Art. 81 Incaricati del sostegno individuale
  82. Art. 82 Avvio dell’intervento
  83. Art. 83 Modalità di intervento
  84. Art. 84 Rapporti
  85. Art. 85 Istituzione e compiti
  86. Art. 86 Tipologia
  87. Art. 87 Istituzione e compiti
  88. Art. 88 Riconoscimento degli apprendimenti
  89. Art. 89 Istituzione e compiti
  90. Art. 90 …44
  91. Art. 91 Sistemi di qualità riconosciuti
  92. Art. 92 Attestati di partecipazione
  93. Art. 93 Diploma cantonale
  94. Art. 94 Autorità competente
  95. Art. 95 Equivalenze
  96. Art. 96 Principio della protezione degli utenti
  97. Art. 97 Certificazione di moduli o di unità di insegnamento
  98. Art. 98 Procedura
  99. Art. 99 Obblighi inerenti all’offerta di titoli
  100. Art. 100 Corsi per formatori in azienda
  101. Art. 101 Corsi per altri responsabili della formazione
  102. Art. 102 Domanda
  103. Art. 103 In caso di attività ricorrenti
  104. Art. 104 Anticipo dei contributi cantonali
  105. Art. 105 Rendiconto
  106. Art. 106 Autorità competenti a decidere
  107. Art. 107 Spese e uscite computabili
  108. Art. 108 Entità dei contributi obbligatori
  109. Art. 109
  110. Art. 110 Costi residui dei corsi interaziendali
  111. Art. 111 Gratuità delle infrastrutture e spese rimborsabili
  112. Art. 112 Attività svolte direttamente dal Cantone
  113. Art. 113 Inventario
  114. Art. 114 Riserve e accantonamenti
  115. Art. 115 Direttive per il computo e la gestione dei contributi
  116. Art. 116 Riversamento dei contributi federali
  117. Art. 117
  118. Art. 118 Composizione
  119. Art. 119 Reclami e ricorsi
  120. Art. 120 Norme penali
  121. Art. 121 Abrogazioni
  122. Art. 122 Entrata in vigore

122 provisions

Art. 41 Orario giornaliero e trasferte

1L’orario dei corsi è di 8 ore giornaliere, comprensive di una pausa di un quarto d’ora al mattino e al pomeriggio. 2La persona in formazione frequenta i corsi utilizzando di principio i mezzi pubblici.

Art. 42 Assenze e ritardi

1È fatto obbligo alla persona in formazione di segnalare l’assenza al formatore attivo nei corsi interaziendali e all’azienda formatrice, che in seguito la giustificherà per iscritto. 2Il formatore attivo nei corsi interaziendali verifica le presenze e la puntualità delle persone in formazione per ogni mezza giornata di corso e in caso di assenza prende contatto il più presto possibile con il formatore in azienda.

Art. 43 Piano di lavoro

1L’istruzione delle persone in formazione avviene secondo un piano di lavoro giornaliero elaborato dal formatore attivo nei corsi interaziendali; la parte di attività di carattere prettamente teorico del piano di lavoro giornaliero può comprendere mediamente al massimo un’ora. 2Il piano di lavoro, con l’indicazione degli obiettivi di formazione, deve essere presentato alle persone in formazione e tenuto sempre a disposizione dei membri della commissione dei corsi o dei rappresentanti della Divisione.

Art. 44 Coordinamento con l’insegnamento professionale

1Per coordinare i piani di lavoro con l’insegnamento professionale il formatore attivo nei corsi interaziendali stabilisce adeguati contatti con i docenti di conoscenze professionali, in particolare con il rappresentante della Divisione in seno alla commissione dei corsi. 2Le commissioni dei corsi, in accordo con la sezione della formazione competente, convocano almeno una volta all’anno una riunione di coordinamento a cui partecipano tutti i formatori attivi nei corsi interaziendali e i docenti di conoscenze professionali interessati.16

Art. 45 Attività del formatore dei corsi

1L’istruzione delle persone in formazione avviene con la costante assistenza del formatore attivo nei corsi interaziendali; questi può assentarsi dal corso solo se è stato preventivamente autorizzato dalla direzione dei corsi, per giustificati motivi e alla condizione che sia idoneamente sostituito. 16 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 2In caso di assenza sono applicabili per analogia le disposizioni del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt).17 3Durante i giorni di frequenza scolastica il formatore attivo nei corsi interaziendali con un grado d’occupazione pari o superiore al 50% svolge attività di preparazione o di verifica dei corsi. 4Quando i corsi si svolgono in un centro di formazione di un’OML, ogni formatore attivo nei corsi interaziendali con un impiego pari o superiore al 50% prepara il materiale per gli esami pratici intermedi e finali in collaborazione con il capoperiti come parte delle sue attività regolari.

Art. 46 Attività della persona in formazione

Durante i corsi la persona in formazione si impegna a conseguire gli obiettivi di formazione previsti dal piano di lavoro, adeguandosi alle indicazioni del formatore attivo nei corsi interaziendali e mantenendo un comportamento irreprensibile, in conformità con i regolamenti e con le direttive vigenti.

Art. 47 Copertura assicurativa

Durante lo svolgimento dei corsi vale per la persona in formazione la copertura assicurativa stipulata dalle aziende formatrici.

Art. 48 Lavori di riordino e di pulizia

1Compatibilmente con le caratteristiche della professione, le persone in formazione, sotto la guida dei formatori attivi nei corsi interaziendali, svolgono giornalmente le attività di riordino delle attrezzature individuali e comuni, rispettivamente di pulizia dei laboratori. 2Le pulizie correnti degli altri spazi del centro di formazione sono organizzate dalla direzione dei corsi e, nei limiti degli importi riconosciuti a preventivo, affidate a personale specializzato.

Art. 49 Visita del corso

Le commissioni dei corsi fissano nel programma una giornata durante la quale i formatori in azienda possono visitare il corso; un invito in tal senso è inserito nella convocazione ai corsi.

Art. 50 Rapporti

1I formatori attivi nei corsi interaziendali redigono un rapporto annuale sullo svolgimento dei corsi all’indirizzo della commissione; copia del rapporto è inviata anche alla sezione della formazione competente.18 2Essi redigono, per le persone in formazione al beneficio del sostegno individuale, dei rapporti specifici sui risultati conseguiti durante i corsi interaziendali che vengono inviati all’incaricato del sostegno individuale e all’ispettore del tirocinio. Sezione 5 Valutazione, frequenza e sanzioni

Art. 51 Valutazione delle persone in formazione

1Al termine di ogni corso il formatore attivo nei corsi interaziendali comunica la valutazione alla persona in formazione. 2Nel caso in cui le norme federali prevedano una valutazione sommativa, la nota è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla direzione di istituto e alla sezione della formazione competente secondo le direttive definite dalla Divisione. 3Se le norme federali prevedono una valutazione formativa, il formatore attivo nei corsi interaziendali indica sull’apposito formulario elaborato dalla Divisione d’intesa con le commissioni dei corsi, una valutazione individuale dell’attività svolta da ogni persona in formazione, esprimendo in particolare un apprezzamento sul grado di conseguimento degli obiettivi di formazione contemplati dal piano di lavoro. 4La valutazione formativa è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla sezione della formazione competente, il quale, se del caso, prende i necessari provvedimenti coinvolgendo gli ispettori del tirocinio. 17 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 364; precedente modifica: BU 2014, 480. 18 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 19 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

Art. 52 Esonero, mancata frequenza e ripetizione

1Le persone in formazione che beneficiano di una riduzione del tirocinio, di regola, sono tenuti a frequentare tutti i corsi previsti. 2Se l’azienda formatrice e la persona in formazione richiedono l’esonero da un corso, decide la sezione della formazione competente su preavviso della direzione dei corsi. 3Se per giustificati motivi un corso non può essere frequentato, esso deve essere recuperato, possibilmente entro l’anno. 4Le commissioni dei corsi sono tenute a segnalare alla sezione della formazione competente i casi di assenze ingiustificate al termine di ogni corso. 5Le persone in formazione che prolungano la durata del tirocinio, di regola, sono tenute a frequentare nuovamente il corso dell’anno di tirocinio che ripetono; ai fini dell’allestimento dell’attestato delle note finali, sono tenute in considerazione le ultime note conseguite.

Art. 53 Sanzioni disciplinari

1Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione nei corsi interaziendali è oggetto di un colloquio chiarificatore con il formatore attivo nei corsi interaziendali o con il direttore dei corsi. 2Se del caso, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, il formatore attivo nei corsi interaziendali può richiedere l’intervento della sezione della formazione competente. 3In casi gravi d’indisciplina, il formatore attivo nei corsi interaziendali, sentito il direttore dei corsi, può adottare secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) l’ammonimento; b) la sospensione dai corsi fino a 3 giorni effettivi. 4La sezione della formazione competente, sentito il direttore dei corsi, può, per gravi motivi, escludere dai corsi una persona in formazione. 5Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla persona in formazione, al rappresentante legale se minorenne, all’azienda formatrice e alla sezione della formazione competente. 6L’adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta del corso interaziendale. 7Una persona in formazione che deve ripetere un corso interaziendale in seguito ad una sanzione disciplinare può essere chiamata a partecipare alle spese fino ad una somma pari a due mesi dello stipendio riconosciuto nell’anno di formazione nel quale ripete il corso. Capitolo nono Procedura di qualificazione, esami parziali e finali

Art. 54 Organizzazione e collaborazione

1L’organizzazione della procedura di qualificazione secondo le normative federali in vigore è affidata alla Divisione, che funge d’autorità d’esame. 2La Divisione si avvale della collaborazione delle OML.

Art. 55 Delega

Il Consiglio di Stato può delegare per convenzione l’organizzazione della procedura di qualificazione o di parte di essa a un’OML che ne faccia richiesta.

Art. 56 Iscrizione alla procedura di qualificazione

1Le persone in formazione che stanno frequentando l’ultimo anno di una scuola professionale sono iscritte d’ufficio alle procedure di qualificazione.22 2Candidati alla procedura di qualificazione da praticanti o da privatisti e ripetenti senza contratto di tirocinio si iscrivono direttamente presso la Divisione.

Art. 57 Esonero parziale dalla procedura di qualificazione

La Divisione può esonerare da una parte della procedura di qualificazione candidati che ne fanno richiesta e dimostrano di aver altrimenti acquisito le competenze previste. Sede 20 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 22 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

Art. 58

1La sede degli esami è stabilita dalla Divisione indipendentemente dal luogo di tirocinio o dalla sede della scuola professionale frequentata. 2Per la definizione della sede la Divisione tiene in considerazione i criteri fissati dalle normative federali; di regola gli esami si svolgono nei locali dei corsi interaziendali o nelle sedi scolastiche.

Art. 59 Periti d’esame

1Sentite le OML, la Divisione nomina i periti d’esame, che devono essere attivi nella professione o nell’insegnamento professionale e soddisfare i requisiti previsti dalle norme federali. 2L’incarico dei periti è quadriennale e scade il 31 agosto dell’anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato. 3Per ogni professione la Divisione nomina un capoperito con compiti di sovrintendenza da essa stabiliti. 4Nel caso in cui l’organizzazione della procedura di qualificazione è delegata, la relativa convenzione definisce le responsabilità di capoperito. 5La Divisione, in collaborazione con le OML, promuove l’organizzazione di corsi di formazione per periti d’esame. 6La Divisione può rendere obbligatoria la partecipazione di periti ai corsi.

Art. 60 Assenza dalla procedura di qualificazione

1Se un candidato non si presenta alla procedura di qualificazione è tenuto ad avvisare immediatamente l’autorità d’esame e a motivare la sua assenza; se la stessa è giustificata, essa provvede alla sua riconvocazione a una successiva sessione. 2Se l’autorità d’esame considera l’assenza ingiustificata, può ritenere la procedura come non superata o riconvocare il candidato a una successiva sessione per la quale lo stesso è tenuto a risarcire le spese.

Art. 61 Comportamenti illeciti alla procedura di qualificazione

1I comportamenti illeciti in sede di procedura di qualificazione devono essere segnalati dai periti all’autorità d’esame. 2L’autorità d’esame, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, decide nei confronti del candidato coinvolto: a) una diminuzione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto; b) la mancata assegnazione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto; c) l’esclusione dal seguito della procedura di qualificazione; d) l’annullamento a posteriori del campo di qualificazione in oggetto o dell’intera procedura di qualificazione e l’obbligo della sua ripetizione.

Art. 62 Pubblicità

Le procedure di qualificazione non sono pubbliche; l’autorità d’esame può accordare deroghe.

Art. 63 Certificati e titoli

1La Divisione rilascia gratuitamente il certificato delle note alla persona in formazione e all’azienda formatrice. 2Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica e gli attestati federali di capacità. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.- possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento. 3Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.-.

Art. 64 Spese per le procedure di qualificazione

Le spese per le procedure di qualificazione e il materiale d’esame sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale. Locali, attrezzature e materiali 23 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 24 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 25 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 26 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

Art. 65

1I locali e le attrezzature dei corsi interaziendali sono messi a disposizione gratuitamente per le procedure di qualificazione. 2Se la procedura di qualificazione si svolge nell’azienda formatrice, gli spazi, le attrezzature e il materiale sono messi a disposizione gratuitamente da quest’ultima. 3Se la procedura di qualificazione si svolge in un’altra azienda, le spese per l’uso degli spazi e delle infrastrutture sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale.

Art. 66 Rimborso delle spese della procedura di qualificazione

L’azienda formatrice rimborsa le spese di viaggio e di vitto alla persona in formazione di cui il domicilio e il luogo di tirocinio distano più di 5 km dalla sede della procedura di qualificazione; se la persona in formazione non può rincasare rimborsa anche le spese di alloggio. Capitolo decimo Vigilanza sul tirocinio

Art. 67 Ispettori del tirocinio

1Gli ispettori del tirocinio vigilano per conto della Divisione sulla formazione nelle aziende formatrici visitandole d’ufficio almeno una volta all’anno o su richiesta delle parti. 2Nel corso della visita, o secondo altre modalità appropriate, l’ispettore: a) tiene un colloquio personale con ogni persona in formazione; b) verifica la situazione alla luce dell’ordinanza di formazione, del piano di formazione, di eventuali rapporti di formazione e della documentazione dell’apprendimento in genere; c) controlla il rispetto delle condizioni per l’autorizzazione ad assumere persone in formazione, in particolare il rispetto dei requisiti del formatore aziendale e per la costituzione di una rete di aziende; d) consiglia il formatore aziendale sui vari aspetti della formazione pratica; e) si adopera per risolvere eventuali contenziosi fra le parti. 3Sulla visita l’ispettore del tirocinio redige un rapporto all’intenzione delle parti e della Divisione. 4Gli ispettori del tirocinio visitano pure i corsi interaziendali, almeno una volta per corso annuale. 5Gli ispettori del tirocinio collaborano con altri servizi dello Stato, segnatamente: a) con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale nel collocamento dei giovani a tirocinio; b) con la Sezione del lavoro nella formazione e nel collocamento degli adulti; c) con l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.

Art. 68 Obbligo di informazione

L’ispettore del tirocinio può chiedere al formatore aziendale tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione e questi è tenuto a fornirle. TITOLO IV29 Formazione continua Capitolo primo Principi e competenze

Art. 69 Principi e competenze

Ai fini del presente regolamento si intende per formazione continua l’insieme delle attività di formazione a carattere formale e non formale intraprese dagli individui nell’arco della vita, incluso lo sviluppo e il recupero delle competenze da parte degli adulti come definite dall’art. 13 e segg. della legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014. Capitolo secondo Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti31 Ambito di intervento 27 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 28 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 29 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172; precedente modifica: BU 2016, 423. 30 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423. 31 Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423. Art. 69a32 1Il Cantone sostiene l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell’art. 6 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform). 2Le competenze di base degli adulti costituiscono i requisiti preliminari per partecipare all’apprendimento nel corso della vita; esse riguardano le conoscenze fondamentali e le attitudini nei campi della lettura e scrittura, della matematica elementare e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Modalità di intervento Art. 69b33 1La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti mediante azioni di: a) rilevamento dei fabbisogni; b) sensibilizzazione e animazione della domanda; c) sostegno a interventi finalizzati a supportare l’apprendimento; d) accompagnamento e monitoraggio degli interventi realizzati; e) coordinamento con l’insieme degli interventi disposti al medesimo scopo dall’Amministrazione cantonale sulla base di leggi di settore. 2Tali azioni consistono in un’offerta di misure che considerano segnatamente temi sociali, economici e giuridici significativi per la vita quotidiana e che favoriscono l’accesso a percorsi di qualificazione professionale. Capitolo terzo Formazione professionale superiore

Art. 70 Formazione professionale superiore relativa agli esami federali

La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, la formazione superiore relativa agli esami federali mediante: a) il rilevamento del fabbisogno nei settori professionali; b) lo stimolo delle OML responsabili dell’organizzazione dei corsi di preparazione; c) la consulenza e l’aiuto nella programmazione amministrativa e didattica; d) la traduzione dei materiali didattici; e) l’accompagnamento e il monitoraggio dei corsi di preparazione; f) il sostegno a corsi di recupero per candidati non promossi agli esami. Capitolo quarto Formazione per adulti

Art. 71 Corsi per adulti

Il servizio di formazione per adulti organizzato dal Cantone è svolto dai Corsi per adulti.

Art. 72 Vigilanza e collaboratori

1La vigilanza sui corsi è svolta da ispettori della formazione continua e da esperti di materia incaricati o nominati. 2I docenti, gli animatori locali e gli altri collaboratori esterni dei Corsi per adulti sono assunti nella forma del mandato, limitatamente a un anno scolastico e a dipendenza della frequenza dei partecipanti ai corsi. 3Il tariffario dei compensi e delle indennità è stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 73 Tasse

1La Divisione stabilisce le tasse d’iscrizione ai corsi. 2Le tasse sono fissate con l’obiettivo dell’autofinanziamento.

Art. 74 Regolamento interno

1I particolari sulla frequenza e sul funzionamento dei Corsi per adulti sono disciplinati da un regolamento interno emanato dalla Divisione. 2Il regolamento interno ha valore di base contrattuale per gli utenti e i collaboratori. Capitolo quinto Aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali 32 Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423. 33 Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

Art. 75 Collaborazioni

1Per l’attuazione di provvedimenti di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali il Cantone si avvale della collaborazione di OML, scuole professionali, aziende e altri istituti. 2La Divisione, l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e la Sezione del lavoro collaborano nella promozione, nell’attuazione e nella vigilanza sulla formazione professionale continua offerta nell’ambito delle misure di sostegno all’occupazione. Capitolo sesto Vigilanza sulla formazione continua

Art. 76 Ispettori della formazione continua

1Le attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale, sono sorvegliate da ispettori designati dalla Divisione sentiti eventuali altri servizi interessati e sono attribuiti all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione. 2La funzione di ispettore della formazione continua può essere cumulata con quella di ispettore del tirocinio. 3Previo avviso agli enti interessati, agli ispettori è dato libero accesso alle attività di formazione continua.

Art. 77 Requisiti dei formatori di adulti

1Gli enti che organizzano attività di formazione continua tengono a disposizione l’elenco aggiornato dei formatori impiegati con le loro qualifiche professionali e pedagogiche. 2La Divisione allestisce l’elenco dei titoli abilitanti alla formazione di adulti.

Art. 78 Dovere d’informazione

1Gli enti che allestiscono regolarmente un’offerta di formazione professionale continua riconosciuta sono tenuti ad annunciarla alla Divisione. 2La Divisione predispone l’allestimento e l’aggiornamento di una banca dati dell’offerta di formazione professionale continua riconosciuta, accessibile per l’utenza.

Art. 79 Coordinamento

Qualora per una stessa attività di aggiornamento, perfezionamento, o riqualificazione professionali fossero presentate offerte di più enti, la Divisione interviene in funzione di mediazione e se ciò non fosse possibile può ridurre o negare i contributi. TITOLO V34 Servizi Capitolo primo Sostegno individuale

Art. 80 Istituzione e compiti

1È istituito il Servizio di sostegno individuale, che si occupa di persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base, prevalentemente nei tirocini biennali. 2Le sue attività si svolgono presso l’istituto scolastico della formazione professionale di base. 3Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso.35

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