1Il sostegno individuale è svolto da incaricati con lo statuto di docente.
2Gli incaricati sono scelti dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.
3La Divisione, sentito il responsabile del servizio, può affidare l’incarico direttamente a docenti già
nominati o incaricati per l’insegnamento professionale.
4Nello svolgimento dei loro compiti gli incaricati rispondono per gli aspetti pedagogico-didattici al
responsabile del servizio e per gli aspetti d’ordine scolastico alla direzione di istituto di sede.
34 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
35 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
5Il responsabile del servizio, d’intesa con le unità dipartimentali competenti, promuove la formazione
degli incaricati. Essi sono convocati a una riunione plenaria almeno una volta all’anno dalla Divisione
per trattare temi d’interesse comune.36
Art. 82 Avvio dell’intervento
1L’intervento di sostegno individuale può essere avviato:
a) dall’inizio del tirocinio biennale, sulla scorta delle indicazioni del contratto di tirocinio, degli
orientatori o delle scuole precedenti;
b) nel corso del tirocinio, su richiesta di uno o più docenti dell’insegnamento professionale,
rispettivamente dell’ispettore del tirocinio;
c) alla fine di ogni semestre, sulla scorta delle valutazioni.
2La decisione di avviare, rispettivamente di concludere il sostegno individuale per una persona in
formazione è presa con atto formale dal responsabile del servizio sulla base dei preavvisi più
opportuni; essa è comunicata alle parti del contratto di tirocinio.
3In aggiunta a interventi di sostegno individuale formalizzati come al cpv. 2, l’incaricato può
assumere, per un periodo di tempo limitato al massimo a un mese, interventi di sostegno individuale
su richiesta e decisione della Direzione di istituto di sede.
Art. 83 Modalità di intervento
1L’incaricato del sostegno individuale svolge di regola il suo intervento:
a) d’intesa con i docenti titolari, in locali separati dall’insegnamento professionale regolare,
durante l’insegnamento professionale stesso;
b) in casi particolari, d’intesa con il docente titolare, in aula, durante l’insegnamento professionale;
c) fuori dell’insegnamento professionale, di regola nella sede scolastica più vicina all’azienda
formatrice;
d) nell’azienda formatrice per affrontare problemi di formazione pratica.
2Non sono ammessi interventi in altri luoghi, segnatamente al domicilio della persona in formazione.
Art. 84 Rapporti
1Al termine di ogni intervento l’incaricato del sostegno individuale annota quanto svolto
in un sintetico rapporto all’intenzione del responsabile del servizio.
2I rapporti sono trasmessi, di regola semestralmente, alla sezione della formazione competente; se
l’incaricato lo ritiene opportuno, la trasmissione può avvenire in ogni momento.37
Capitolo secondo
Case management formazione professionale
Art. 85 Istituzione e compiti
1È istituito il Servizio Case management formazione professionale per seguire i gruppi
di giovani a rischio nella formazione.
2Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa
regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso.38
3Il servizio ha l’obiettivo di far ottenere ai giovani seguiti un titolo professionale di base nel
secondario II.
Onere di lavoro dei case manager
Art. 85a39 Ai case manager si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Capitolo terzo
Provvedimenti per regioni e gruppi sfavoriti
Art. 86 Tipologia
1I provvedimenti a favore di regioni sfavorite sono in particolare:
a) i corsi di formazione continua in loco;
b) la facilitazione dell’accesso all’insegnamento a distanza.
36 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
37 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
38 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
39 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 188.
2Fra i provvedimenti a favore di gruppi sfavoriti sono compresi, in particolare:
a) corsi di recupero per l’illetteratismo e la promozione delle competenze di base;40
b) corsi e attività di reinserimento professionale per adulti.
Capitolo quarto
Procedure di qualificazione degli adulti41
Art. 87 Istituzione e compiti
1È istituito il Servizio per le procedure di qualificazione degli adulti, che si occupa della
consulenza per la raccolta, il bilancio e la certificazione delle competenze agli adulti che intendano
conseguire una qualificazione di base attraverso l’ammissione diretta all'esame finale, la validazione
degli apprendimenti acquisiti o l’accesso alla formazione professionale di base abbreviata o
ordinaria.
2Nel servizio operano esperti dell’insegnamento professionale agli adulti e orientatori scolastici e
professionali. Il servizio comprende l’effettuazione del bilancio iniziale delle competenze, il sostegno
alla preparazione della documentazione, l’istruttoria delle procedure di ammissione agli esami o alla
validazione delle competenze.
3Per le tariffe delle prestazioni erogate il servizio si conforma a quelle adottate intercantonalmente.
4La Divisione definisce:
a) le regole di ammissione, svolgimento e conclusione della procedura, nonché le tariffe ad esse
applicabili;
b) i casi in cui la consulenza e l’effettuazione del bilancio delle competenze sono affidate a terzi.
Art. 88 Riconoscimento degli apprendimenti
1Il Cantone vigila affinché gli apprendimenti acquisiti nell’ambito di percorsi formativi non
formali siano riconosciuti ai fini della formazione formale, assicurando a tal fine l’implementazione
di procedure trasparenti, secondo quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla
formazione continua del 20 giugno 2014.
2L’autorità competente per decidere sul riconoscimento degli apprendimenti acquisiti è:
a) la Divisione per le decisioni sulla riduzione del ciclo di formazione con contratto di tirocinio per
la persona in formazione;
b) le direzioni di istituto in tutti gli altri casi.
Capitolo quinto
Servizio di documentazione e sussidi didattici
Art. 89 Istituzione e compiti
1È istituito il Servizio per documentazione e sussidi didattici della formazione
professionale, che predispone la traduzione, l’elaborazione e la stampa di sussidi didattici.
2Il servizio opera su mandato di prestazione della Divisione sulla base del principio
dell’autofinanziamento e con l’obiettivo di prezzi alla portata delle persone in formazione e delle
aziende formatrici.
3Esso è autorizzato a prelevare nelle scuole professionali contributi fissi per allievo per coprire i costi
delle prestazioni del servizio.
4La traduzione o l’elaborazione di sussidi didattici può essere affidata a docenti delle scuole
professionali.
Capitolo sesto
Art. 90 …44
…45
Capitolo settimo
Controllo della qualità
40 Lett. modificata dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
41 Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
42 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
43 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
44 Capitolo abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 187.
45 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 187.
Art. 91 Sistemi di qualità riconosciuti
1Sono riconosciuti ai fini dell’erogazione di sussidi i sistemi per la gestione e lo sviluppo
della qualità certificati secondo:
a) le rispettive norme ISO per le attività di formazione professionale di base, nonché per le attività
di formazione superiore scolastica;
b) la norma eduQua per le attività di formazione superiore non scolastica e di formazione continua.
2La Divisione può riconoscere altri sistemi.
TITOLO VI46
Certificazioni
Capitolo primo
Titoli cantonali
Art. 92 Attestati di partecipazione
La Divisione, in comune con l’ente organizzatore, rilascia su richiesta attestati di
partecipazione ad attività di formazione al beneficio di contributi cantonali. Essa definisce altresì gli
standard necessari a favorire il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro
spendibilità nei cicli di formazione formali e vigila sulla loro applicazione.
Art. 93 Diploma cantonale
1I diplomi cantonali sono titoli di studio conseguibili attraverso un esame o altri sistemi di
qualificazione, retti da specifici regolamenti approvati dal Dipartimento.
2Questi ultimi definiscono in particolare:
a) la composizione della commissione esaminatrice;
b) la procedura d’iscrizione all’esame o alla procedura di qualificazione;
c) le condizioni di ammissione all’esame o alla procedura di qualificazione;
d) le materie e l’oggetto dell’esame o della procedura di qualificazione, come pure la natura e la
durata degli stessi;
e) le modalità di assegnazione delle note;
f) le condizioni per il superamento dell’esame o della procedura di qualificazione;
g) la denominazione esatta del titolo cantonale conferito.
3Una domanda di approvazione di un nuovo regolamento deve essere inoltrata alla Divisione, la
quale istruisce la pratica all’indirizzo del Dipartimento.
4Il titolare del diploma cantonale è autorizzato a utilizzare il titolo rilasciato con la menzione
«diplomato cantonale».
Capitolo secondo
Altre certificazioni
Art. 94 Autorità competente
1Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di certificazione di titoli di
studio e abilitazioni per professioni o per interi settori professionali sono esercitate dal Dipartimento
tramite la Divisione.
2La Commissione cantonale per la formazione professionale è istanza obbligatoria di preavviso.
3Istanze di singole persone sono decise direttamente dalla Divisione, avuto riguardo di non
pregiudicare le decisioni di carattere generale di competenza del Dipartimento e riservate le funzioni
di riconoscimento di competenza federale e intercantonale.
Art. 95 Equivalenze
1Per il riconoscimento di titoli di studio o di abilitazioni l’Autorità cantonale verifica
anzitutto le possibilità di equivalenza con titoli di studio o abilitazioni riconosciuti dal diritto federale
o dagli accordi intercantonali.
2La Divisione promuove la domanda di equivalenza presso le competenti istanze federali o
intercantonali.
Art. 96 Principio della protezione degli utenti
Per il conseguimento di un’abilitazione, i requisiti richiesti ai candidati devono rispettare
il principio della protezione degli utenti, in particolare:
a) pretendere una capacità di esecuzione secondo le regole dell’arte;
46 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
47 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
b) garantire competenza in merito alla sicurezza generale;
c) garantire competenza nella tutela della salute;
d) garantire competenza nella salvaguardia ambientale.
Art. 97 Certificazione di moduli o di unità di insegnamento
1Le certificazioni di moduli o di altre unità d’insegnamento ai fini del conseguimento di
titoli di studio o di abilitazioni sono delegate per principio a istanze federali o intercantonali
riconosciute dal Cantone; se richiesto il Cantone formula un preavviso.
2In assenza della possibilità di ricorrere a istanze federali o intercantonali, queste certificazioni sono
decise dalla Divisione, su preavviso facoltativo della Commissione della formazione professionale,
sulla base di criteri riconosciuti a livello nazionale.
Art. 98 Procedura
1Le domande di riconoscimento o di equivalenze di titoli di studio o di abilitazioni, generali
o singole, devono essere inoltrate alla Divisione.
2Esse devono comprendere:
a) il titolo di studio o dell’abilitazione di cui si chiede il riconoscimento;
b) la descrizione del curricolo per l’ottenimento del titolo di studio o dell’abilitazione;
c) i programmi di formazione seguiti;
d) le prescrizioni d’esame, in particolare le modalità, i contenuti e le durate degli esami;
e) nel caso di domande singole, i risultati che consentono il possesso del titolo di studio o
dell’abilitazione;
f) ogni altro documento utile all’evasione della domanda.
3La domanda di equivalenza di un titolo di studio o di un’abilitazione con titoli di studio o abilitazioni
già riconosciuti deve comprendere gli stessi elementi.
4Le domande di certificazione di moduli o di unità d’insegnamento devono comprendere
l’indicazione:
a) degli obiettivi di formazione;
b) della durata di tali moduli o unità;
c) dei requisiti d’ingresso chiesti agli utenti;
d) del profilo richiesto ai formatori;
e) dei sussidi didattici impiegati;
f) dei metodi delle valutazioni intermedie e finali dei candidati;
g) delle modalità di controllo della qualità dell’insegnamento.
Art. 99 Obblighi inerenti all’offerta di titoli
1Ogni ente che offre pubblicamente la possibilità di conseguire un titolo di studio deve
indicare specificatamente nell’offerta:
a) la situazione quanto allo stato del riconoscimento di tale titolo;
b) il curricolo per conseguirlo, conformato ai criteri per la certificazione di moduli o di unità
d’insegnamento.
2Se il Dipartimento, d’ufficio o su segnalazione di terzi, riscontra indizi di inganno nell’offerta, può
intervenire per:
a) chiedere la rettifica delle denominazioni;
b) informare gli utenti in merito.
TITOLO VII48
Formazione dei responsabili della formazione professionale
Art. 100 Corsi per formatori in azienda
1La Divisione organizza, tramite un istituto specifico, se del caso in collaborazione con
le OML, i corsi di formazione di base e continua per i formatori in azienda.
2Su domanda, l’organizzazione può essere delegata eccezionalmente dalla Divisione, sotto la sua
vigilanza, a OML o ad altri enti.
3La durata dei corsi di formazione è, di regola, di quaranta ore-lezione d’aula.
4L’attestato di frequenza o di esonero dalla stessa, quest’ultimo da richiedere per iscritto, è rilasciato
in ogni caso dalla Divisione, che tiene l’elenco aggiornato dei formatori in azienda formati o
esonerati.
48 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
5La Divisione organizza pure il percorso formativo individuale per l’ottenimento del diploma federale
per formatori in azienda.
6Per la frequenza dei corsi ai partecipanti viene chiesta una tassa a copertura delle spese, dedotti i
contributi della Confederazione o di terzi e la partecipazione del Cantone.
Art. 101 Corsi per altri responsabili della formazione
I corsi per altri responsabili della formazione professionale, segnatamente promotori di
posti di tirocinio, ispettori del tirocinio, funzionari cantonali della formazione professionale, sono
organizzati dal medesimo istituto.
TITOLO VIII49
Finanziamento della formazione professionale
Art. 102 Domanda
1OML, aziende o altri enti che intendono chiedere contributi al Cantone e alla
Confederazione per attività della formazione professionale di cui agli articoli 31 e seguenti Lorform
devono inoltrare una domanda alla Divisione.
2La domanda deve contenere le indicazioni seguenti relativamente all’attività prevista:
a) scopo, genere e durata;
b) progetto e piano d’attuazione;
c) numero probabile degli utenti;
d) sede di attuazione;
e) nome dell’ente richiedente e del responsabile;
f) nome e qualifica dei formatori;
g) obiettivi di formazione ed eventuali titoli di studio o abilitazioni perseguiti;
h) eventuali sussidi didattici utilizzati;
i) metodi di valutazione degli utenti;
l) modalità di accompagnamento e di valutazione;
m) preventivo dettagliato di spesa e d’investimento e piano di finanziamento.
3Per i corsi interaziendali, con il preventivo l’ente richiedente indica pure i volumi di frequenza
previsti per la determinazione della quota giornaliera per persona in formazione e per professione
delle spese residue non coperte da contributi cantonali e federali o da mezzi di terzi.
In caso di investimenti per immobili
Art. 102a50 1Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di
strutture della formazione professionale o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la
ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, OML, aziende o altri enti che intendono chiedere
contributi al Cantone e alla Confederazione devono inoltrare una domanda preliminare alla Divisione
corredata dai seguenti documenti:
a) la descrizione di massima del progetto;
b) il numero di persone in formazione, personale docente e amministrativo e le professioni
coinvolte;
c) il costo stimato;
d) la lista delle procedure d’appalto previste;
e) il piano di copertura finanziaria.
2Se la domanda preliminare viene accolta, il richiedente può poi presentare una domanda definitiva
di contributi corredata dai seguenti documenti in quattro copie:
a) il progetto definitivo;
b) la relazione tecnica;
c) il preventivo dettagliato;
d) il piano di finanziamento.
Art. 103 In caso di attività ricorrenti
1In caso di attività ricorrenti, come i corsi interaziendali, il preventivo per l’anno civile delle
spese e dei ricavi, nonché delle uscite e delle entrate per investimenti, deve essere inoltrato entro
la fine del primo semestre dell’anno precedente tale attività.
2Sulla base dei crediti a disposizione, lo stanziamento dei contributi è deciso dall’autorità
competente e comunicato nel corso del secondo semestre dell’anno precedente quello di attività.
49 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
50 Art. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 303.
Art. 104 Anticipo dei contributi cantonali
1Allo scopo di evitare oneri d’interesse, l’autorità competente può decidere il versamento
di anticipi sui contributi presumibilmente riconosciuti in sede di consuntivo.
2Tali anticipi non possono eccedere i 4/5 dell’importo massimo presumibilmente riconosciuto.
Art. 105 Rendiconto
1Entro due mesi dalla conclusione dell’attività, l’ente richiedente deve inoltrare alla
Divisione il rendiconto delle spese e dei ricavi, rispettivamente delle uscite e delle entrate per
investimenti, corredato dei giustificativi.
2La Divisione analizza la documentazione, prepara la decisione e la trasmette all’autorità
competente a decidere.
Art. 106 Autorità competenti a decidere
1Per decidere sui i contributi alla gestione corrente, compreso il riversamento dei sussidi
federali, è competente:
a) fino a fr. 20’000.– l’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;
b) fino a fr. 60’000.– la Divisione;
c) fino a fr. 200’000.– il Dipartimento;
d) oltre il Consiglio di Stato.
2Per decidere sui contributi agli investimenti è competente:51
a) fino a fr. 20’000.– l’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;
b) fino a fr. 60’000.– la Divisione;
c) fino a fr. 200’000.– il Dipartimento;
d) fino a fr. 500’000.– il Consiglio di Stato;
e) oltre il Gran Consiglio.
Art. 107 Spese e uscite computabili
Per i contributi cantonali, obbligatori o facoltativi, sono computabili le spese e le uscite
per:
a) le retribuzioni, di regola senza gli oneri sociali, comprese quelle di direzione e del personale
amministrativo, per ogni attività contemplata dalla Lorform;52
b) le retribuzioni di eventuali supplenti dei formatori;
c) la promozione, la progettazione, l’allestimento e la diffusione di sussidi didattici o di materiale
informativo;
d) le trasferte ai fini della formazione;
e) le tasse di frequenza a corsi che, in mancanza di equivalenti possibilità di formazione in Ticino,
possono essere assunte fino alla quota massima richiesta dall’organizzatore del corso ai
partecipanti non domiciliati nel Cantone dove si svolge l’attività didattica;
f) l’introduzione di nuove tecnologie, di nuovi macchinari, di nuovi sistemi di produzione e di
organizzazione aziendale;
g) la formazione dei formatori;
h) le pigioni, comprese le spese accessorie e di pulizia, gli affitti e i leasing;
i) le costruzioni, le infrastrutture tecniche e il primo arredamento;
l) le attrezzature scientifiche, didattiche e dimostrative;
m) il materiale scolastico, di laboratorio e d’officina d’uso generale e personale.
Art. 108 Entità dei contributi obbligatori
1Richiamata la possibilità di cui all’art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi
obbligatori il Cantone partecipa nella misura minima del 50%, fino all’assunzione totale delle spese:
a) alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;
b) al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali; nel casi in cui
in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua,
il costo è assunto totalmente.
2Il Cantone partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione e nella
misura massima dell’80% alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall’art. 32 cpv. 1
Lorform.53
Entità dei contributi facoltativi
51 Frase introduttiva modificata dal R 28.5.2025; in vigore dal 30.5.2025 - BU 2025, 109.
52 Lett. modificata dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
53 Cpv. modificato dal R 28.5.2025; in vigore dal 30.5.2025 - BU 2025, 109.
Art. 109
Riservata la possibilità di cui all’art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, l’aliquota dei contributi
facoltativi è:
a) al massimo del 50% sulle singole spese di gestione corrente e sulle uscite per investimenti
computabili delle OML o degli altri enti pubblici e privati d’interesse pubblico per le attività di cui
all’art. 32 cpv. 2 lett. a) Lorform;
b) del 50% sulle spese di gestione corrente e sulle uscite per investimenti computabili delle reti di
aziende;
c) del 30% delle spese computabili delle singole aziende per le attività di cui all’art. 32 cpv. 2 lett.
b) Lorform.
Art. 110 Costi residui dei corsi interaziendali
1La quota giornaliera per persona in formazione e per professione delle spese residue
non coperte da contributi cantonali e federali o da mezzi di terzi dei corsi interaziendali va a carico
del Fondo cantonale per la formazione professionale.
2Se l’ente organizzatore dei corsi ottiene l’esenzione dalla partecipazione al Fondo cantonale per la
formazione professionale, esso deve provvedere al finanziamento della quota non finanziata dai
contributi cantonali con mezzi propri. Non è ammesso il ricorso a risorse dei dipendenti.
3Nella quota delle spese residue è calcolato anche l’ammortamento della quota non finanziata dal
Cantone relativa alle spese d’investimento.
Art. 111 Gratuità delle infrastrutture e spese rimborsabili
Per le infrastrutture messe a disposizione gratuitamente, il Cantone o il Comune possono
chiedere il rimborso delle spese per la presenza del custode, per il materiale di consumo e per le
pulizie.
Art. 112 Attività svolte direttamente dal Cantone
1Se una delle attività di formazione professionale contemplate dalla Lorform è
organizzata e attuata direttamente dal Cantone, l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale
competente secondo l’art. 97 del presente regolamento.
2Nella decisione è definito l’ammontare del contributo a carico di terzi.
Art. 113 Inventario
1L’ente organizzatore che dispone delle infrastrutture tecniche e delle attrezzature
scientifiche, didattiche e dimostrative deve tenerne un inventario aggiornato a disposizione della
Divisione in ogni momento.
2L’alienazione dell’inventario o di una sua parte è possibile solo previo consenso della Divisione.
Art. 114 Riserve e accantonamenti
Nel caso di attività al beneficio di contributi di formazione professionale di base, superiore
o continua che si estendono su più anni, le OML o gli altri enti organizzatori possono costituire, con
l’accordo della Divisione, riserve e accantonamenti segnatamente per stabilizzare le quote a carico
dei partecipanti o per successivi investimenti.
Art. 115 Direttive per il computo e la gestione dei contributi
Per il computo dei contributi cantonali e la loro gestione da parte degli enti richiedenti, la
Divisione può, in aggiunta alle prescrizioni federali o intercantonali, emanare direttive con la
definizione di importi fissi o importi massimi computabili, segnatamente per:
a) lo svolgimento dei corsi interaziendali;
b) il funzionamento dei centri di formazione aziendali o interaziendali e delle reti d’aziende;
c) le procedure di qualificazione degli adulti;
d) la realizzazione nelle aziende delle attività di ricerca applicata e sviluppo e di trasferimento di
tecnologia.
Art. 116 Riversamento dei contributi federali
1Il riversamento dei contributi federali è effettuato all’aliquota massima del 50% delle
spese o delle uscite considerate computabili di cui all’art. 107 del presente regolamento.
2La quota del contributo federale sulle spese di gestione per i corsi interaziendali è interamente
incamerata dal Cantone.
Progetti di terzi ai sensi degli articoli 54 e 55 LFPr
54 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
Art. 117
Richieste da parte di enti terzi non cantonali di contributi federali per progetti di sviluppo
della formazione professionale e della qualità e per prestazioni particolari di interesse pubblico sono
inoltrati alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per il tramite della
Divisione, che può esprimere un parere non vincolante.
TITOLO IX55
Commissione cantonale per la formazione professionale
Art. 118 Composizione
1La Commissione cantonale per la formazione professionale è composta di principio da:
a) 4 rappresentanti dello Stato, fra cui il presidente;
b) 9 rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali;
c) 6 rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro sindacali;
d) 1 rappresentante delle scuole professionali;
e) 1 rappresentante del Consiglio cantonale dei giovani;
f) 1 rappresentante della Conferenza cantonale dei genitori.
2Per l’esame di temi specifici la Commissione può costituire sottocommissioni permanenti allargate
alla partecipazione di membri esterni, segnatamente nel campo:
a) dell’orientamento e delle transizioni;
b) della formazione di base;
c) della formazione continua.
3Il direttore della Divisione, il capo dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e il capo
della Sezione dell’insegnamento medio partecipano alle riunioni della Commissione con parere
consultivo.
4La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno; può essere ulteriormente riunita per
iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 5 membri.
5La Divisione e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale informano la Commissione
mediante periodici rapporti, sulla loro attività e su ogni aspetto d’interesse della Commissione.
TITOLO X57
Rimedi giuridici e norme penali
Art. 119 Reclami e ricorsi
1Il reclamo verso l’istanza decisionale è ammesso nel termine di 15 giorni. Contro l’esito
dell’esame finale di tirocinio il reclamo è possibile per il candidato e per l’azienda formatrice.58
2Contro le decisioni su reclamo delle sezioni della formazione e della Divisione è dato ricorso al
Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni.59
Art. 120 Norme penali
Le infrazioni alla legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e
alle relative disposizioni esecutive sono perseguite in applicazione della legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010; l’avvertimento o la multa sono pronunciati dalla Divisione.
TITOLO XI61
Disposizioni finali