Art. 1 Direzione generale della formazione professionale
1La direzione generale della formazione professionale compete al Consiglio di Stato, che
la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito
Dipartimento).
2Il Dipartimento esercita le competenze delegate per mezzo della Divisione della formazione
professionale (di seguito Divisione) e delle unità ad essa sottoposti, in specie delle sezioni di
formazione ovvero:
a) Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica;
b) Sezione della formazione commerciale e dei servizi;
c) Sezione della formazione sanitaria e sociale.1
Art. 2 Collaborazioni
1Nell’esecuzione dei suoi compiti di formazione professionale il Dipartimento si avvale
anche della collaborazione dei Comuni.
2Il Dipartimento e i suoi servizi collaborano con tutti i servizi dello Stato confrontati con problemi di
formazione professionale e continua, segnatamente nel campo della promozione dell’occupazione.
TITOLO II
Obbligo formativo2
Principio
Art. 2a3 1Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono
tenute all’obbligo formativo.
2L’obbligo formativo è adempiuto se l’allievo alternativamente:
a) frequenta un pretirocinio ai sensi dell’art. 3;
b) frequenta una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata;
c) ha sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno
o in modalità duale in azienda;
d) svolge un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda;
e) ha sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell’art. 2b.
Progetto formativo individuale
Art. 2b4 1Le persone astrette all’obbligo formativo hanno diritto a beneficiare di una consulenza
e di un bilancio delle competenze e ad essere accompagnate attraverso un progetto formativo
individuale.
2Il progetto formativo individuale definisce le misure d’accompagnamento, le facilitazioni che
possono essere offerte per la realizzazione del progetto e lo scadenzario delle modalità e delle
attività per la sua realizzazione.
3Le misure di accompagnamento sono segnatamente:
a) attività o stages d’orientamento e formativi previsti tramite accordi con scuole, aziende e enti
senza scopo di lucro;
b) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento delle competenze di base
necessarie per iniziare una formazione postobbligatoria di base;
1 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
2 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
3 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
4 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
c) azioni destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell’autonomia e delle competenze sociali
della persona interessata.
4Il progetto formativo individuale è sottoscritto dalla persona astretta all’obbligo formativo e dalle
persone responsabili del servizio designato giusta l’art. 2c, che si avvalgono della collaborazione
dei servizi pubblici e privati interessati.
Vigilanza e accompagnamento
Art. 2c5 1Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di obbligo formativo sono
esercitati dal Dipartimento tramite la Divisione.
2Il Dipartimento designa il servizio incaricato della consulenza e dell’accompagnamento dei giovani
di cui all’art. 2b.
Conseguenze dell’obbligo formativo
Art. 2d6 1Le persone astrette all’obbligo formativo sono contattate appena possibile dal servizio
designato dal Dipartimento unitamente ai loro genitori per un colloquio.
2Il colloquio, che serve a discutere della situazione, è obbligatorio; se necessario, il servizio decide
di organizzarne altri, anch’essi obbligatori, eventualmente coinvolgendo professionisti esterni.
Sanzioni
Art. 2e7 1Se la persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si
presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto
formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento.
2La persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti.
3Dopo l’ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 6, il Dipartimento
può infliggere ai genitori multe fino a 1’000 franchi.
4Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.
TITOLO III8
Formazione professionale di base
Capitolo primo
Pretirocinio
Art. 3 Principi
1Il pretirocinio è destinato ad allievi di ambo i sessi che, assolto l’obbligo scolastico, non
sono in grado di iniziare un tirocinio.
2Esso dura di regola un anno e si articola, a seconda delle ragioni alla base dell’impossibilità di
iniziare il tirocinio, in tre tipologie:
a) pretirocinio di orientamento, per allievi che non hanno maturato una scelta definitiva di
formazione professionale o non hanno trovato un posto di tirocinio;
b) pretirocinio di motivazione, per allievi al beneficio di provvedimenti della legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25
giugno 1982 (LADI);
c) pretirocinio di integrazione, per allievi immigrati con difficoltà linguistiche.
3Il pretirocinio alterna periodi di formazione scolastica teorica, a pratica in laboratori scolastici e
stage in aziende o corsi interaziendali.
4Nell’arco dell’anno la parte di pratica deve raggiungere di regola mediamente tre giorni su cinque
della settimana.
Art. 4 Procedura di ammissione
1La domanda di ammissione al pretirocinio deve essere presentata alla Divisione.
2Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a seconda dell’indirizzo:
a) per gli allievi che hanno frequentato le scuole cantonali, il giudizio motivato dell’orientatore
professionale sull’opportunità di seguire tale corso;
b) le attestazioni dei servizi cantonali del mercato del lavoro;
c) il rapporto delle autorità scolastiche attestante l’iter scolastico seguito dal richiedente.
5 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
6 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
7 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
8 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
3La Divisione esamina la domanda, se del caso chiede informazioni alle autorità scolastiche che
conoscono il richiedente e decide sull’ammissione al pretirocinio dandone comunicazione alle parti
interessate.
Art. 5 Insegnamento e periodi di pratica
1L’insegnamento viene impartito da docenti particolarmente qualificati nell’ambito di un
istituto scolastico specifico.
2Esso comprende materie di cultura generale e di orientamento professionale, secondo un
programma commisurato alle attitudini degli allievi e si conclude con una valutazione.
3Alla fine dell’anno scolastico l’istituto trasmette alla Divisione un rapporto dettagliato che attesta il
grado di preparazione nelle materie scolastiche e le possibilità di collocamento professionale degli
allievi.
4I periodi di pratica (stages professionali) si possono tenere in aziende pubbliche o private, come
pure nei centri professionali riconosciuti dall’autorità cantonale.
Art. 6 Frequenza
L’allievo ammesso al pretirocinio deve presenziare regolarmente alle attività scolastiche
e lavorative proposte.
Art. 7 Orientamento e collocamento
1L’allievo in pretirocinio compie ogni sforzo d’intesa con i docenti, gli orientatori
professionali ed eventualmente gli ispettori del tirocinio, affinché entro il termine dell’anno possa
stipulare un contratto di tirocinio.
2Se durante il corso, prima della fine dell’anno scolastico, egli sottoscrive un contratto di tirocinio,
viene esonerato dalla frequenza al pretirocinio.
Art. 8 Attestato
Alla fine del corso la Divisione rilascia all’allievo un attestato di frequenza in cui sono
indicati i giorni di scuola, le materie trattate, gli stages seguiti e le valutazioni della parte scolastica
e della parte pratica valutabile.
Capitolo secondo
Contratto di tirocinio e ordinanza in materia di formazione
Art. 9 Termine di assunzione
1L’assunzione di una persona in formazione deve avvenire al più tardi con l’inizio
dell’anno scolastico.
2Per fondati motivi l’assunzione può avvenire più tardi, fino al 31 ottobre; successivamente ciò è
possibile solo con l’autorizzazione della Divisione.
Art. 10 Contratto
1Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione deve essere
inoltrato alla Divisione in tre esemplari sui moduli ufficiali prima dell’inizio del tirocinio.
2La Divisione, dopo aver provveduto d’intesa con le parti alle eventuali correzioni o completazioni,
approva il contratto e ne rinvia una copia a ciascuna delle parti. La terza copia del contratto resta
alla Divisione e fa stato in caso di contestazioni.
3Ogni successiva modifica del contratto di tirocinio convenuta tra le parti deve essere notificata alla
Divisione per approvazione.
Art. 11 Deroghe all’età minima
1Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione che non ha
compiuto 15 anni ma li compie entro l’anno civile deve essere corredato di un certificato medico.
2L’approvazione del contratto di tirocinio e l’inizio della formazione pratica sono subordinate alla
decisione dell’autorità cantonale in materia di legislazione sul lavoro.
Art. 12 Ordinanza in materia di formazione e documentazione dell’apprendimento
1Le scuole professionali o le organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito OML)
competenti consegnano alle persone in formazione una copia dell’ordinanza in materia di
formazione e la documentazione dell’apprendimento, le presentano e ne promuovono la regolare
consultazione.
2Il formatore in azienda segue regolarmente l’allestimento della documentazione
dell’apprendimento da parte della persona in formazione, concedendogli il tempo necessario per la
stesura, controlla e firma la documentazione nei termini stabiliti dalla Divisione.
3Se l’ordinanza, rispettivamente il piano di formazione, prescrive la tenuta del libro di lavoro, il
formatore in azienda lo mette a disposizione gratuitamente, concede il tempo necessario per la
stesura e lo controlla regolarmente.
4La Divisione tiene la raccolta dei regolamenti, rispettivamente delle ordinanze sulla formazione e
dei piani di formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione
1Nelle professioni dove non è previsto uno specifico rapporto di formazione, la Divisione
invia semestralmente alle aziende formatrici i moduli per la stesura del rapporto di formazione
standard.
2Il formatore in azienda allestisce il rapporto sulla scorta della documentazione dell’apprendimento,
lo discute con la persona in formazione e, se questa è minorenne, lo invia firmato da entrambi al
rappresentante legale affinché lo sottoscriva e ne rinvii una copia firmata al formatore in azienda.
3I rapporti di formazione devono essere mostrati all’ispettore del tirocinio nel corso di ogni visita.
4Se ritenuto necessario il rapporto può essere inviato alla Divisione per sollecitarne l’intervento; a
sua volta la Divisione può sollecitarne la presa di conoscenza.
5Le direzioni di istituto definiscono le persone che sono autorizzate a consultare il rapporto di
formazione presso la Divisione.
Capitolo terzo
Norme durante il tirocinio
Art. 14 Tempo di prova
1La durata del tempo di prova, che deve essere indicata nel contratto, è compresa nella
durata del tirocinio e non è inferiore a un mese né superiore a tre.
2La durata massima del tempo di prova può essere eccezionalmente prolungata, prima della
scadenza, per un ulteriore periodo fino a 3 mesi con l’accordo delle parti e l’approvazione della
Divisione.
Art. 15 Orario di lavoro
1L’orario settimanale di lavoro della persona in formazione non può superare quello degli
altri lavoratori dello stesso ramo che operano nell’azienda formatrice.
2La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito la distinta degli orari settimanali
delle persone in formazione, rilevati dai contratti collettivi di lavoro, da altre convenzioni o dall’uso
locale.
Art. 16 Retribuzione
1La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito internet la distinta
delle retribuzioni delle persone in formazione convenute con le OML.
2Nella procedura di approvazione del contratto la Divisione verifica la retribuzione delle persone in
formazione e interviene per invitare le parti ad attenersi a quelle pubblicate.
Art. 17 Prestazioni assicurative in caso di infortunio
In caso di infortunio alla persona in formazione sono assicurate le prestazioni minime
definite dal Cantone con le compagnie assicurative.
Art. 18 Vacanze
Alla persona in formazione devono essere concesse almeno due settimane di vacanza
consecutive.
Capitolo quarto
Scioglimento del contratto di tirocinio
Art. 19 Durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il contratto di tirocinio può essere sciolto, anche
unilateralmente, con un preavviso di sette giorni e immediata notifica alla Divisione.
Art. 20 Dopo il periodo di prova
1Dopo il periodo di prova il contratto può essere sciolto:
a) di comune accordo tra le parti;
b) unilateralmente per cause gravi;
c) d’ufficio, da parte della Divisione, se appare dubbio il successo del tirocinio o per altre
inadempienze dell’una o dell’altra delle parti.
2In ogni caso, prima dello scioglimento la Divisione deve essere informata; essa cerca, qualora lo
ritenesse opportuno, un’intesa per la continuazione del rapporto.
3Se l’intesa non può essere ristabilita, la Divisione ratifica lo scioglimento e provvede, se necessario
e per quanto possibile, affinché la persona in formazione possa concludere il tirocinio presso un’altra
azienda formatrice.
4Se un nuovo contratto di tirocinio non può essere concluso, l’interruzione della formazione è
registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.9
Capitolo quinto
Considerazione dei bisogni individuali
Art. 21 Modifica della durata del tirocinio
Su proposta delle parti o della direzione di istituto, la Divisione può:
a) abbreviare la durata del tirocinio, segnatamente se la persona in formazione ha già una
formazione preliminare, ed esonerare in parte o totalmente la persona in formazione dalla
frequenza scolastica o dei corsi interaziendali;
b) prolungare la durata del tirocinio, se gli obiettivi di formazione non possono essere
presumibilmente conseguiti nella durata normale.
Capitolo sesto
Aziende formatrici
Art. 22 Autorizzazione ad assumere persone in formazione
1La domanda per formare persone in formazione per la prima volta deve essere inoltrata
alla Divisione corredata:
a) della descrizione sommaria dell’attività dell’azienda;
b) dei certificati professionali e del curriculum vitae del formatore in azienda.
2L’idoneità dell’azienda a formare persone in formazione è verificata dalla Divisione di regola con la
visita di un ispettore del tirocinio.
3La Divisione è competente ad autorizzare un’azienda a formare persone in formazione, a porre e
modificare le condizioni per l’autorizzazione nei casi di deroga previsti dalle norme federali e a
revocare l’autorizzazione.
4L’azienda formatrice è tenuta a informare tempestivamente la Divisione di ogni modifica nel suo
stato connessa con l’autorizzazione a formare persone in formazione.
5L’azienda formatrice che intende superare il numero massimo di persone in formazione ammesso
deve presentare domanda preventiva alla Divisione.
Art. 23 Rappresentante del formatore
1I formatori in azienda sono persone designate come tali dall’azienda formatrice e il loro
nome figura nel contratto di tirocinio.
2I formatori in azienda possono incaricare il personale qualificato presente in azienda
dell’insegnamento della pratica professionale alle persone in formazione. È considerato personale
qualificato di regola unicamente chi ha concluso una formazione professionale di base nel settore o
che è titolare di un diploma equivalente.
Art. 24 Cessazione dell’attività
Se un’azienda formatrice cessa l’attività durante il periodo di formazione della persona
in formazione, la Divisione provvede a garantire la continuità della formazione.
Capitolo settimo
Reti di aziende formatrici
Art. 25 Costituzione
1Possono essere costituite reti di aziende formatrici:
9 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.
a) spontaneamente, su richiesta di un gruppo di aziende;
b) per iniziativa di OML o di altri enti;
c) d’ufficio, per consentire l’autorizzazione ad assumere persone in formazione ad aziende che
non dispongono di tutti i requisiti o che hanno un andamento stagionale.
2Nel quadro della loro attività gli ispettori del tirocinio:
a) appurano l’esigenza di una rete per completare la formazione di una persona in formazione;
b) si adoperano per trovare una o più aziende che in rete soddisfino i requisiti per l’autorizzazione.
Capitolo ottavo
Corsi interaziendali
Sezione 1
In generale
Art. 26 Organizzazione
1I corsi interaziendali (di seguito corsi) sono organizzati nel rispetto delle norme federali
dalle OML, di regola imprenditoriali o paritetiche, per il tramite delle commissioni dei corsi istituite
dalle organizzazioni stesse.
2La parte di formazione che è svolta nei centri aziendali o interaziendali esentati dai corsi
interaziendali ed è equivalente ai contenuti di questi ultimi è soggetta a contributi cantonali e federali.
3Nelle professioni non rappresentate da un’OML la Divisione s’incarica, con la collaborazione delle
aziende formatrici, dell’organizzazione dei corsi istituendo la commissione o, se del caso,
delegandola a una scuola professionale.
Art. 27 Tipologia
Sono considerati corsi interaziendali:
a) i corsi regolamentati sul piano federale;
b) i corsi organizzati solo nel Cantone in assenza della regolamentazione federale;
c) i corsi supplementari, di consolidamento o di sviluppo delle conoscenze delle persone in
formazione, considerando le specificità territoriali e aziendali della regione linguistica;
d) i corsi integrativi per le persone in formazione;
e) i corsi per ripetenti;
f) i corsi per candidati singoli alle procedure di qualificazione secondo l’art. 33 della legge federale
sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002.
Art. 28 Composizione delle commissioni dei corsi
Le commissioni dei corsi sono composte di rappresentanti delle OML e da un
rappresentante della Divisione oppure, ove queste non esistono, da formatori in azienda, da due
rappresentanti della Divisione e da un rappresentante delle scuole professionali designato dalla
rispettiva Sezione di formazione.
Art. 29 Vigilanza
1La vigilanza sui corsi è esercitata dalla Divisione tramite le sezioni dipartimentali
competenti, che hanno libero accesso a tutta la documentazione didattica e amministrativa e
possono convocare in riunione la direzione e i formatori dei corsi.11
2La Divisione assicura che la formazione nei corsi sia coordinata con l’insegnamento nelle scuole
professionali.
Sezione 2
Disposizioni organizzative
Art. 30 Direzione e segreteria
1Per lo svolgimento del loro mandato le commissioni dei corsi si avvalgono di una
direzione e di una segreteria, che possono essere esercitate congiuntamente.
2Durante lo svolgimento dei corsi, direzione e segreteria devono essere costantemente raggiungibili.
Calendario
10 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
11 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
Art. 31
1Il calendario annuale di massima dei corsi viene stabilito dalla commissione dei corsi
entro il 30 giugno antecedente l’anno scolastico di riferimento e comunicato alla sezione della
formazione e alle scuole professionali competenti.12
2Di regola il calendario dei corsi segue quello dell’anno scolastico.
Art. 32 Sede
1I corsi si svolgono:
a) nei centri di formazione delle OML;
b) nei centri di formazione aziendali o interaziendali;
c) nei laboratori o nelle officine delle scuole professionali;
d) in aziende formatrici, qualora non fossero date le possibilità precedenti.
2La sede dei corsi deve essere raggiungibile con mezzi pubblici e, nel limite del possibile, trovarsi
nelle vicinanze di un ristorante scolastico o di un servizio analogo.
Art. 33 Attrezzature didattiche
Le infrastrutture tecniche e le attrezzature didattiche delle sedi dei corsi devono
corrispondere per livello di qualità a quelle delle aziende formatrici ed essere aggiornate allo
sviluppo tecnologico.
Art. 34 Programma
1Sulla scorta di quanto previsto dai piani di formazione federali, le Commissioni dei corsi
elaborano un programma di dettaglio, coordinato con l’insegnamento professionale.
2Il programma è inviato alla sezione della formazione competente che lo mette a disposizione degli
enti interessati.13
Art. 35 Durata
1Per i corsi regolamentati sul piano federale fa stato la durata prevista dal piano di
formazione definito dalla legislazione federale.
2La sezione della formazione competente, sentita la commissione dei corsi, approva lo svolgimento
di corsi supplementari o integrativi.14
Art. 36 Numero di persone in formazione
1Il numero minimo di corsisti per formatore attivo nei corsi interaziendali è di regola di 10
unità.
2Nelle professioni con un numero esiguo di persone in formazione, per raggiungere l’effettivo
previsto al cpv. 1, i corsisti di differenti anni di formazione possono essere raggruppati in un unico
corso.
Art. 37 Convocazione
1La convocazione ai corsi è effettuata dalle commissioni dei corsi, mediante avviso alle
aziende formatrici e alla persona in formazione almeno un mese prima dell’inizio, sulla base degli
elenchi messi a disposizione dalle scuole professionali o dalle sezioni della formazione
competenti.15
2Alla convocazione sono allegati:
a) il programma generale del corso;
b) l’elenco degli eventuali attrezzi individuali necessari;
c) eventuali indicazioni particolari (abiti di lavoro, dispositivi di protezione individuali, occhiali di
protezione, scarpe di sicurezza, protezioni auricolari ecc.);
d) le modalità di segnalazione delle assenze.
Sezione 3
Formatori attivi nei corsi interaziendali
Art. 38 Assunzione
I formatori attivi nei corsi interaziendali sono assunti con l’approvazione della Divisione:
a) dall’OML organizzatrice, sentito il preavviso della commissione dei corsi;
12 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
13 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
14 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
15 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
b) dalla commissione dei corsi nel caso non esista un’OML organizzatrice.
Art. 39 Requisiti
1I formatori attivi nei corsi interaziendali devono possedere al momento della loro
assunzione i requisiti professionali definiti dalla legislazione federale e disporre di adeguate
competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche.
2Eccezionalmente possono essere assunti senza tali requisiti, ma con l’obbligo di seguire il più
presto possibile la formazione definita dalla Divisione e impartita dall’Istituto universitario federale
per la formazione professionale.
3Le commissioni dei corsi provvedono alla designazione e alla formazione di uno o più sostituti dei
formatori titolari.
4I formatori attivi nei corsi interaziendali sono tenuti a frequentare le apposite occasioni di
formazione continua organizzate da istituzioni pubbliche, OML o altri enti atte ad aggiornare
costantemente le loro conoscenze e capacità professionali.
Art. 40 Rapporto di lavoro
1Sono considerati a tempo pieno i formatori attivi nei corsi interaziendali che sono
impiegati dalle OML per 52 settimane all’anno, di cui almeno 40 effettive, calcolato un onere di 40
ore a settimana.
2I formatori attivi nei corsi interaziendali con un grado di occupazione inferiore al 50% sono assunti
su mandato.
Sezione 4
Svolgimento dei corsi