Art. 41 Orario giornaliero e trasferte
1L’orario dei corsi è di 8 ore giornaliere, comprensive di una pausa di un quarto d’ora al mattino e al pomeriggio. 2La persona in formazione frequenta i corsi utilizzando di principio i mezzi pubblici.
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1L’orario dei corsi è di 8 ore giornaliere, comprensive di una pausa di un quarto d’ora al mattino e al pomeriggio. 2La persona in formazione frequenta i corsi utilizzando di principio i mezzi pubblici.
1È fatto obbligo alla persona in formazione di segnalare l’assenza al formatore attivo nei corsi interaziendali e all’azienda formatrice, che in seguito la giustificherà per iscritto. 2Il formatore attivo nei corsi interaziendali verifica le presenze e la puntualità delle persone in formazione per ogni mezza giornata di corso e in caso di assenza prende contatto il più presto possibile con il formatore in azienda.
1L’istruzione delle persone in formazione avviene secondo un piano di lavoro giornaliero elaborato dal formatore attivo nei corsi interaziendali; la parte di attività di carattere prettamente teorico del piano di lavoro giornaliero può comprendere mediamente al massimo un’ora. 2Il piano di lavoro, con l’indicazione degli obiettivi di formazione, deve essere presentato alle persone in formazione e tenuto sempre a disposizione dei membri della commissione dei corsi o dei rappresentanti della Divisione.
1Per coordinare i piani di lavoro con l’insegnamento professionale il formatore attivo nei corsi interaziendali stabilisce adeguati contatti con i docenti di conoscenze professionali, in particolare con il rappresentante della Divisione in seno alla commissione dei corsi. 2Le commissioni dei corsi, in accordo con la sezione della formazione competente, convocano almeno una volta all’anno una riunione di coordinamento a cui partecipano tutti i formatori attivi nei corsi interaziendali e i docenti di conoscenze professionali interessati.16
1L’istruzione delle persone in formazione avviene con la costante assistenza del formatore attivo nei corsi interaziendali; questi può assentarsi dal corso solo se è stato preventivamente autorizzato dalla direzione dei corsi, per giustificati motivi e alla condizione che sia idoneamente sostituito. 16 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 2In caso di assenza sono applicabili per analogia le disposizioni del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt).17 3Durante i giorni di frequenza scolastica il formatore attivo nei corsi interaziendali con un grado d’occupazione pari o superiore al 50% svolge attività di preparazione o di verifica dei corsi. 4Quando i corsi si svolgono in un centro di formazione di un’OML, ogni formatore attivo nei corsi interaziendali con un impiego pari o superiore al 50% prepara il materiale per gli esami pratici intermedi e finali in collaborazione con il capoperiti come parte delle sue attività regolari.
Durante i corsi la persona in formazione si impegna a conseguire gli obiettivi di formazione previsti dal piano di lavoro, adeguandosi alle indicazioni del formatore attivo nei corsi interaziendali e mantenendo un comportamento irreprensibile, in conformità con i regolamenti e con le direttive vigenti.
Durante lo svolgimento dei corsi vale per la persona in formazione la copertura assicurativa stipulata dalle aziende formatrici.
1Compatibilmente con le caratteristiche della professione, le persone in formazione, sotto la guida dei formatori attivi nei corsi interaziendali, svolgono giornalmente le attività di riordino delle attrezzature individuali e comuni, rispettivamente di pulizia dei laboratori. 2Le pulizie correnti degli altri spazi del centro di formazione sono organizzate dalla direzione dei corsi e, nei limiti degli importi riconosciuti a preventivo, affidate a personale specializzato.
Le commissioni dei corsi fissano nel programma una giornata durante la quale i formatori in azienda possono visitare il corso; un invito in tal senso è inserito nella convocazione ai corsi.
1I formatori attivi nei corsi interaziendali redigono un rapporto annuale sullo svolgimento dei corsi all’indirizzo della commissione; copia del rapporto è inviata anche alla sezione della formazione competente.18 2Essi redigono, per le persone in formazione al beneficio del sostegno individuale, dei rapporti specifici sui risultati conseguiti durante i corsi interaziendali che vengono inviati all’incaricato del sostegno individuale e all’ispettore del tirocinio. Sezione 5 Valutazione, frequenza e sanzioni
1Al termine di ogni corso il formatore attivo nei corsi interaziendali comunica la valutazione alla persona in formazione. 2Nel caso in cui le norme federali prevedano una valutazione sommativa, la nota è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla direzione di istituto e alla sezione della formazione competente secondo le direttive definite dalla Divisione. 3Se le norme federali prevedono una valutazione formativa, il formatore attivo nei corsi interaziendali indica sull’apposito formulario elaborato dalla Divisione d’intesa con le commissioni dei corsi, una valutazione individuale dell’attività svolta da ogni persona in formazione, esprimendo in particolare un apprezzamento sul grado di conseguimento degli obiettivi di formazione contemplati dal piano di lavoro. 4La valutazione formativa è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla sezione della formazione competente, il quale, se del caso, prende i necessari provvedimenti coinvolgendo gli ispettori del tirocinio. 17 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 364; precedente modifica: BU 2014, 480. 18 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 19 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
1Le persone in formazione che beneficiano di una riduzione del tirocinio, di regola, sono tenuti a frequentare tutti i corsi previsti. 2Se l’azienda formatrice e la persona in formazione richiedono l’esonero da un corso, decide la sezione della formazione competente su preavviso della direzione dei corsi. 3Se per giustificati motivi un corso non può essere frequentato, esso deve essere recuperato, possibilmente entro l’anno. 4Le commissioni dei corsi sono tenute a segnalare alla sezione della formazione competente i casi di assenze ingiustificate al termine di ogni corso. 5Le persone in formazione che prolungano la durata del tirocinio, di regola, sono tenute a frequentare nuovamente il corso dell’anno di tirocinio che ripetono; ai fini dell’allestimento dell’attestato delle note finali, sono tenute in considerazione le ultime note conseguite.
1Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione nei corsi interaziendali è oggetto di un colloquio chiarificatore con il formatore attivo nei corsi interaziendali o con il direttore dei corsi. 2Se del caso, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, il formatore attivo nei corsi interaziendali può richiedere l’intervento della sezione della formazione competente. 3In casi gravi d’indisciplina, il formatore attivo nei corsi interaziendali, sentito il direttore dei corsi, può adottare secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) l’ammonimento; b) la sospensione dai corsi fino a 3 giorni effettivi. 4La sezione della formazione competente, sentito il direttore dei corsi, può, per gravi motivi, escludere dai corsi una persona in formazione. 5Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla persona in formazione, al rappresentante legale se minorenne, all’azienda formatrice e alla sezione della formazione competente. 6L’adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta del corso interaziendale. 7Una persona in formazione che deve ripetere un corso interaziendale in seguito ad una sanzione disciplinare può essere chiamata a partecipare alle spese fino ad una somma pari a due mesi dello stipendio riconosciuto nell’anno di formazione nel quale ripete il corso. Capitolo nono Procedura di qualificazione, esami parziali e finali
1L’organizzazione della procedura di qualificazione secondo le normative federali in vigore è affidata alla Divisione, che funge d’autorità d’esame. 2La Divisione si avvale della collaborazione delle OML.
Il Consiglio di Stato può delegare per convenzione l’organizzazione della procedura di qualificazione o di parte di essa a un’OML che ne faccia richiesta.
1Le persone in formazione che stanno frequentando l’ultimo anno di una scuola professionale sono iscritte d’ufficio alle procedure di qualificazione.22 2Candidati alla procedura di qualificazione da praticanti o da privatisti e ripetenti senza contratto di tirocinio si iscrivono direttamente presso la Divisione.
La Divisione può esonerare da una parte della procedura di qualificazione candidati che ne fanno richiesta e dimostrano di aver altrimenti acquisito le competenze previste. Sede 20 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 22 Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
1La sede degli esami è stabilita dalla Divisione indipendentemente dal luogo di tirocinio o dalla sede della scuola professionale frequentata. 2Per la definizione della sede la Divisione tiene in considerazione i criteri fissati dalle normative federali; di regola gli esami si svolgono nei locali dei corsi interaziendali o nelle sedi scolastiche.
1Sentite le OML, la Divisione nomina i periti d’esame, che devono essere attivi nella professione o nell’insegnamento professionale e soddisfare i requisiti previsti dalle norme federali. 2L’incarico dei periti è quadriennale e scade il 31 agosto dell’anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato. 3Per ogni professione la Divisione nomina un capoperito con compiti di sovrintendenza da essa stabiliti. 4Nel caso in cui l’organizzazione della procedura di qualificazione è delegata, la relativa convenzione definisce le responsabilità di capoperito. 5La Divisione, in collaborazione con le OML, promuove l’organizzazione di corsi di formazione per periti d’esame. 6La Divisione può rendere obbligatoria la partecipazione di periti ai corsi.
1Se un candidato non si presenta alla procedura di qualificazione è tenuto ad avvisare immediatamente l’autorità d’esame e a motivare la sua assenza; se la stessa è giustificata, essa provvede alla sua riconvocazione a una successiva sessione. 2Se l’autorità d’esame considera l’assenza ingiustificata, può ritenere la procedura come non superata o riconvocare il candidato a una successiva sessione per la quale lo stesso è tenuto a risarcire le spese.
1I comportamenti illeciti in sede di procedura di qualificazione devono essere segnalati dai periti all’autorità d’esame. 2L’autorità d’esame, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, decide nei confronti del candidato coinvolto: a) una diminuzione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto; b) la mancata assegnazione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto; c) l’esclusione dal seguito della procedura di qualificazione; d) l’annullamento a posteriori del campo di qualificazione in oggetto o dell’intera procedura di qualificazione e l’obbligo della sua ripetizione.
Le procedure di qualificazione non sono pubbliche; l’autorità d’esame può accordare deroghe.
1La Divisione rilascia gratuitamente il certificato delle note alla persona in formazione e all’azienda formatrice. 2Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica e gli attestati federali di capacità. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.- possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento. 3Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.-.
Le spese per le procedure di qualificazione e il materiale d’esame sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale. Locali, attrezzature e materiali 23 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 24 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 25 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 26 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.
1I locali e le attrezzature dei corsi interaziendali sono messi a disposizione gratuitamente per le procedure di qualificazione. 2Se la procedura di qualificazione si svolge nell’azienda formatrice, gli spazi, le attrezzature e il materiale sono messi a disposizione gratuitamente da quest’ultima. 3Se la procedura di qualificazione si svolge in un’altra azienda, le spese per l’uso degli spazi e delle infrastrutture sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale.
L’azienda formatrice rimborsa le spese di viaggio e di vitto alla persona in formazione di cui il domicilio e il luogo di tirocinio distano più di 5 km dalla sede della procedura di qualificazione; se la persona in formazione non può rincasare rimborsa anche le spese di alloggio. Capitolo decimo Vigilanza sul tirocinio
1Gli ispettori del tirocinio vigilano per conto della Divisione sulla formazione nelle aziende formatrici visitandole d’ufficio almeno una volta all’anno o su richiesta delle parti. 2Nel corso della visita, o secondo altre modalità appropriate, l’ispettore: a) tiene un colloquio personale con ogni persona in formazione; b) verifica la situazione alla luce dell’ordinanza di formazione, del piano di formazione, di eventuali rapporti di formazione e della documentazione dell’apprendimento in genere; c) controlla il rispetto delle condizioni per l’autorizzazione ad assumere persone in formazione, in particolare il rispetto dei requisiti del formatore aziendale e per la costituzione di una rete di aziende; d) consiglia il formatore aziendale sui vari aspetti della formazione pratica; e) si adopera per risolvere eventuali contenziosi fra le parti. 3Sulla visita l’ispettore del tirocinio redige un rapporto all’intenzione delle parti e della Divisione. 4Gli ispettori del tirocinio visitano pure i corsi interaziendali, almeno una volta per corso annuale. 5Gli ispettori del tirocinio collaborano con altri servizi dello Stato, segnatamente: a) con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale nel collocamento dei giovani a tirocinio; b) con la Sezione del lavoro nella formazione e nel collocamento degli adulti; c) con l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.
L’ispettore del tirocinio può chiedere al formatore aziendale tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione e questi è tenuto a fornirle. TITOLO IV29 Formazione continua Capitolo primo Principi e competenze
Ai fini del presente regolamento si intende per formazione continua l’insieme delle attività di formazione a carattere formale e non formale intraprese dagli individui nell’arco della vita, incluso lo sviluppo e il recupero delle competenze da parte degli adulti come definite dall’art. 13 e segg. della legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014. Capitolo secondo Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti31 Ambito di intervento 27 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 28 Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395. 29 Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172; precedente modifica: BU 2016, 423. 30 Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423. 31 Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423. Art. 69a32 1Il Cantone sostiene l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell’art. 6 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform). 2Le competenze di base degli adulti costituiscono i requisiti preliminari per partecipare all’apprendimento nel corso della vita; esse riguardano le conoscenze fondamentali e le attitudini nei campi della lettura e scrittura, della matematica elementare e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Modalità di intervento Art. 69b33 1La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti mediante azioni di: a) rilevamento dei fabbisogni; b) sensibilizzazione e animazione della domanda; c) sostegno a interventi finalizzati a supportare l’apprendimento; d) accompagnamento e monitoraggio degli interventi realizzati; e) coordinamento con l’insieme degli interventi disposti al medesimo scopo dall’Amministrazione cantonale sulla base di leggi di settore. 2Tali azioni consistono in un’offerta di misure che considerano segnatamente temi sociali, economici e giuridici significativi per la vita quotidiana e che favoriscono l’accesso a percorsi di qualificazione professionale. Capitolo terzo Formazione professionale superiore
La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, la formazione superiore relativa agli esami federali mediante: a) il rilevamento del fabbisogno nei settori professionali; b) lo stimolo delle OML responsabili dell’organizzazione dei corsi di preparazione; c) la consulenza e l’aiuto nella programmazione amministrativa e didattica; d) la traduzione dei materiali didattici; e) l’accompagnamento e il monitoraggio dei corsi di preparazione; f) il sostegno a corsi di recupero per candidati non promossi agli esami. Capitolo quarto Formazione per adulti
Il servizio di formazione per adulti organizzato dal Cantone è svolto dai Corsi per adulti.
1La vigilanza sui corsi è svolta da ispettori della formazione continua e da esperti di materia incaricati o nominati. 2I docenti, gli animatori locali e gli altri collaboratori esterni dei Corsi per adulti sono assunti nella forma del mandato, limitatamente a un anno scolastico e a dipendenza della frequenza dei partecipanti ai corsi. 3Il tariffario dei compensi e delle indennità è stabilito dal Consiglio di Stato.
1La Divisione stabilisce le tasse d’iscrizione ai corsi. 2Le tasse sono fissate con l’obiettivo dell’autofinanziamento.
1I particolari sulla frequenza e sul funzionamento dei Corsi per adulti sono disciplinati da un regolamento interno emanato dalla Divisione. 2Il regolamento interno ha valore di base contrattuale per gli utenti e i collaboratori. Capitolo quinto Aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali 32 Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423. 33 Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.
1Per l’attuazione di provvedimenti di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali il Cantone si avvale della collaborazione di OML, scuole professionali, aziende e altri istituti. 2La Divisione, l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e la Sezione del lavoro collaborano nella promozione, nell’attuazione e nella vigilanza sulla formazione professionale continua offerta nell’ambito delle misure di sostegno all’occupazione. Capitolo sesto Vigilanza sulla formazione continua
1Le attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale, sono sorvegliate da ispettori designati dalla Divisione sentiti eventuali altri servizi interessati e sono attribuiti all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione. 2La funzione di ispettore della formazione continua può essere cumulata con quella di ispettore del tirocinio. 3Previo avviso agli enti interessati, agli ispettori è dato libero accesso alle attività di formazione continua.
1Gli enti che organizzano attività di formazione continua tengono a disposizione l’elenco aggiornato dei formatori impiegati con le loro qualifiche professionali e pedagogiche. 2La Divisione allestisce l’elenco dei titoli abilitanti alla formazione di adulti.
1Gli enti che allestiscono regolarmente un’offerta di formazione professionale continua riconosciuta sono tenuti ad annunciarla alla Divisione. 2La Divisione predispone l’allestimento e l’aggiornamento di una banca dati dell’offerta di formazione professionale continua riconosciuta, accessibile per l’utenza.
Qualora per una stessa attività di aggiornamento, perfezionamento, o riqualificazione professionali fossero presentate offerte di più enti, la Divisione interviene in funzione di mediazione e se ciò non fosse possibile può ridurre o negare i contributi. TITOLO V34 Servizi Capitolo primo Sostegno individuale
1È istituito il Servizio di sostegno individuale, che si occupa di persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base, prevalentemente nei tirocini biennali. 2Le sue attività si svolgono presso l’istituto scolastico della formazione professionale di base. 3Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso.35