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Legge sul notariato

Ticino · 952.100 · statute

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Contents: 115 provisions
  1. Art. 1 Funzioni del notaio
  2. Art. 2 Qualità di notaio
  3. Art. 3 Competenza territoriale
  4. Art. 4 Forma degli atti pubblici
  5. Art. 5 Doveri del notaio
  6. Art. 6 Informazione
  7. Art. 7 Segreto professionale
  8. Art. 8 Responsabilità
  9. Art. 9 Obbligatorietà dell’ufficio
  10. Art. 10 Pubblicità
  11. Art. 11 Imparzialità
  12. Art. 12 Diligenza
  13. Art. 13 Formazione continua
  14. Art. 14 Valori e atti
  15. Art. 15 Ordine dei notai
  16. Art. 16 I. Composizione
  17. Art. 17 II. Competenze vigilanza
  18. Art. 18 Commissione esaminatrice
  19. Art. 19 I. Composizione
  20. Art. 20 II. Competenze
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Requisiti per l’iscrizione nel registro dei notai
  23. Art. 23 Incompatibilità
  24. Art. 24 Tabellionato
  25. Art. 25 Casi di cessazione
  26. Art. 26 Revoca
  27. Art. 27 Istanza di riammissione
  28. Art. 28 Riammissione
  29. Art. 29 Pubblicazione
  30. Art. 30 Effetti della cessazione o sospensione
  31. Art. 31 Supplenza
  32. Art. 32 Sanzioni
  33. Art. 33 Assicurazione responsabilità civile e cauzione
  34. Art. 34 Pubblicazione degli atti pubblici
  35. Art. 35 Identità delle parti
  36. Art. 36 Comparente cieco, sordo o sordomuto
  37. Art. 37 Firma dell’atto
  38. Art. 38 Contenuto dell’atto
  39. Art. 39 a) in generale
  40. Art. 40 b) nei negozi immobiliari
  41. Art. 41 c) mancata presentazione della procura
  42. Art. 42 Locale notarile
  43. Art. 43 Lingua dell’atto
  44. Art. 44 Parte che non conosce la lingua dell’atto, altra lingua
  45. Art. 45 Annotazioni e postille non sottoscritte
  46. Art. 46 a) obblighi del notaio
  47. Art. 47 b) richiesta di iscrizione
  48. Art. 48 a) in generale
  49. Art. 49 b) In caso di asta pubblica
  50. Art. 50 c) In caso di atti riguardanti enti pubblici
  51. Art. 51 Obbligo di rifiutare il ministero
  52. Art. 52 Osservanza delle leggi
  53. Art. 53 Nullità dell’atto
  54. Art. 54 Conservazione
  55. Art. 55 a) rilasciate alle parti
  56. Art. 56 b) a terze persone
  57. Art. 57 Formalità degli atti
  58. Art. 58 Copia difforme dall’originale
  59. Art. 59 Rubriche
  60. Art. 60 Forma
  61. Art. 61 Ostensione dell’originale e rilascio di copie a terzi
  62. Art. 62 a) di persona domiciliata nel cantone
  63. Art. 63 b) di persona domiciliata all’estero
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Revoca del testamento mediante distruzione
  66. Art. 66 Controllo dei decessi
  67. Art. 67 Atti per brevetto
  68. Art. 68 Autentica di firma
  69. Art. 69 Certificazioni su documenti privati
  70. Art. 70 a) premesse
  71. Art. 71 b) collazione
  72. Art. 72 Verbali a distanza e certificazione elettronica
  73. Art. 73 Inventari giudiziali, divisioni e offerte di pagamento
  74. Art. 74 Dichiarazioni giurate
  75. Art. 75 Documenti pubblici
  76. Art. 76 Presentazione della cambiale
  77. Art. 77 Forma
  78. Art. 78 Conservazione delle copie
  79. Art. 79 Atti da insinuare
  80. Art. 80 a) in generale
  81. Art. 81 b) in caso di deficienze
  82. Art. 82 Rilascio di copie da parte dell’archivista
  83. Art. 83 Informazioni presso l’archivio
  84. Art. 84 Sorveglianza
  85. Art. 85 Archiviazione
  86. Art. 86 Proprietà dei rogiti
  87. Art. 87 Depositario
  88. Art. 88 Registro dei depositi del Tribunale
  89. Art. 89 Notifica della morte di un notaio
  90. Art. 90 Tariffa
  91. Art. 91 a) principio
  92. Art. 92 b) reclamo
  93. Art. 93 Surrogazione
  94. Art. 94 Ispettori notarili
  95. Art. 95 Apertura del procedimento
  96. Art. 96 Prove
  97. Art. 97 Misure disciplinari
  98. Art. 98 Commisurazione delle misure disciplinari
  99. Art. 99 Trasmissione d’ufficio
  100. Art. 100 Prescrizione
  101. Art. 101 Cancellazione delle misure disciplinari
  102. Art. 102 Rimedi giuridici
  103. Art. 103 Esercizio abusivo della professione
  104. Art. 104 Procedura
  105. Art. 105 Pubblicazione di decisioni
  106. Art. 106 Misure cautelari
  107. Art. 107 Notifica di procedimenti penali contro un notaio
  108. Art. 108 Autenticazione di firme da parte delle Cancellerie di tribunali
  109. Art. 109 a) fissazione
  110. Art. 110 b) incasso
  111. Art. 111 Disposizioni di esecuzione
  112. Art. 112 Norma transitoria
  113. Art. 113 Garanzia
  114. Art. 114 Norme abrogate
  115. Art. 115 Entrata in vigore

115 provisions

Art. 81 b) in caso di deficienze

Viene considerata come tardiva insinuazione della copia all’archivio, il fatto che il notaio, invitato dall’archivista a rimediare a qualche deficienza della copia prodotta, ritarda senza giustificato motivo oltre i 15 giorni a riparare la deficienza.

Art. 82 Rilascio di copie da parte dell’archivista

1L’archivista non può rilasciare copia di istromenti insinuati all’archivio ed appartenenti al rogito di notai in esercizio o dei quali essi sono depositari, senza un’autorizzazione della Commissione per il notariato, che l’accorda soltanto quando sia constatata l’impossibilità di ottenere la copia dal notaio rogato o depositario. 2Può rilasciare copia o estratti di istromenti i cui originali si trovano in deposito presso l’archivio a coloro che giustificano un legittimo interesse a ottenerli. Lo Stato percepisce gli onorari stabiliti dalla tariffa per le copie di ulteriore edizione.

Art. 83 Informazioni presso l’archivio

L’archivista è tenuto a fornire notizie a chi giustifichi un legittimo interesse nei confronti di un notaio non piú in esercizio, per sapere dove possa ottenere la copia di un determinato istromento.

Art. 84 Sorveglianza

Gli archivisti notarili sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità di nomina che applica le sanzioni disciplinari previste dalla LORD.

Art. 85 Archiviazione

Il regolamento stabilisce le modalità di archiviazione, compresa l’archiviazione in forma elettronica. Capitolo secondo Conservazione dei rogiti dei notai che cessano dall’esercizio

Art. 86 Proprietà dei rogiti

1Le rubriche, gli atti originali ricevuti dal notaio e gli allegati relativi, sono di sua proprietà. Il notaio deve assicurarne il deposito e la conservazione con la massima cura e non è autorizzato per nessuna ragione a spossessarsene. 2I rogiti e le rubriche sono dichiarati esclusi dal fallimento e dal pignoramento e sono inalienabili. 3Restano riservati gli obblighi di archiviazione derivanti da altre leggi.

Art. 87 Depositario

1In caso di morte del notaio, i suoi eredi e, in caso di cessazione dell’esercizio del notariato, il notaio stesso, designeranno un altro notaio, il quale riceve gli atti in custodia, cura il rilascio delle copie e il compimento degli obblighi inerenti. 2Quando non avvenga la designazione del depositario, malgrado una diffida a farla entro quindici giorni, la Commissione per il notariato la fa direttamente, oppure ordina il deposito dei rogiti presso l’Archivio di Stato.

Art. 88 Registro dei depositi del Tribunale

1Del deposito dei rogiti viene tenuto apposito registro presso la Commissione per il notariato. 2Di ogni trapasso di rogiti e di ogni designazione di notaio supplente o depositario viene data pubblica notizia mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale a cura della Commissione per il notariato.

Art. 89 Notifica della morte di un notaio

Gli eredi di un notaio defunto e gli ufficiali dello stato civile del luogo di decesso sono tenuti a notificare prontamente alla Commissione per il notariato la morte del notaio. TITOLO VII 14 Art. non ancora in vigore - BU 2015, 167. Onorari e spese del notaio

Art. 90 Tariffa

Il limite massimo dell’onorario e delle spese che spettano al notaio è stabilito dalla tariffa. Onorari e spese superiori alla tariffa

Art. 91 a) principio

Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese superiori a quelle realmente sopportate, è obbligato alla retrocessione e va soggetto a una sanzione disciplinare.

Art. 92 b) reclamo

1Contro gli onorari e le spese richieste dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile è dato reclamo entro 30 giorni dalla notificazione alla Commissione di disciplina notarile. 2La procedura di reclamo è gratuita. Non si assegnano ripetibili. 3Con l’approvazione data dalla Commissione di disciplina notarile, la parcella acquista forza esecutiva, ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento. La Commissione di disciplina notariale verifica in ogni caso che gli onorari e le spese non siano manifestamente iniqui.

Art. 93 Surrogazione

1Il notaio è surrogato nei diritti dello Stato verso le parti debitrici per le tasse e spese da lui anticipate. 2Le parti sono debitrici solidali nei suoi confronti per il pagamento degli onorari e il rimborso delle tasse e delle spese concernenti l’atto notarile compiuto. 3Il notaio, prima di ricevere un atto, può chiedere alle parti un deposito della somma approssimativamente occorrente al pagamento degli onorari delle tasse e delle spese effettive dipendenti dall’atto stesso. TITOLO VIII Disciplina del notariato

Art. 94 Ispettori notarili

1Per la vigilanza sui notai la Commissione di disciplina notarile si avvale di ispettori notarili, designati fra i membri dell’Ordine dei notai dalla Commissione per il notariato, che ne fissa il numero. 2Le ispezioni hanno per scopo di verificare la corretta applicazione delle norme regolanti l’attività notarile; gli ispettori trasmettono i loro rapporti alla Commissione di disciplina notarile. 3Valgono i motivi di esclusione previsti dal CPC, con facoltà del notaio interessato di sollevare altri motivi importanti, quali segreti professionali, segreti di affari o potenziali conflitti di interesse; la cognizione dei motivi in materia spetta alla Commissione per il notariato. 4Viene prelevata una tassa per l’ispezione, tra i 200 e i 2’000 franchi, a carico del notaio interessato. 5La Commissione per il notariato emana il regolamento sulle ispezioni notarili e fissa la tassa per l’ispezione, provvedendo all’incasso. 6L’attività degli ispettori è sottoposta alla vigilanza della Commissione per il notariato; le violazioni commesse dagli ispettori notarili ai propri doveri d’ufficio sono punite con le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della multa fino a 20’000 franchi o della destituzione; le sanzioni possono essere cumulate.

Art. 95 Apertura del procedimento

1Il procedimento disciplinare è avviato dalla Commissione di disciplina, su segnalazione degli ispettori notarili, di terzi, di autorità, dell’Ordine dei notai o su domanda del notaio stesso. 2Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte nel procedimento. 3Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.

Art. 96 Prove

La Commissione di disciplina su richiesta o d’ufficio può ordinare la produzione di incarti o di documenti e sentire testimoni.

Art. 97 Misure disciplinari

1La Commissione di disciplina notarile può infliggere le seguenti misure disciplinari: – l’avvertimento; – l’ammonimento; – la multa sino a 20’000 franchi; – la sospensione dall’esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. 2La multa può essere cumulata con la sospensione dall’esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare. 3Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione alla Commissione per il notariato, che la iscrive in un apposito registro; è facoltà della Commissione di disciplina di ordinare la pubblicazione delle sue decisioni sul Foglio ufficiale.

Art. 98 Commisurazione delle misure disciplinari

1Nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l’intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. 2Il notaio può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci all’iscrizione. 3La procedura disciplinare di regola decade; può essere aperta o continuata se vi è un interesse preminente all’accertamento della violazione.

Art. 99 Trasmissione d’ufficio

Le decisioni della Commissione di disciplina notarile sono trasmesse all’Ordine dei notai.

Art. 100 Prescrizione

1L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui la Commissione di disciplina notarile è venuta a conoscenza dei fatti contestati. 2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità. 3L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. 4Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.

Art. 101 Cancellazione delle misure disciplinari

1L’avvertimento, l’ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati. 2La sospensione dall’esercizio del notariato è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità. TITOLO IX Rimedi giuridici

Art. 102 Rimedi giuridici

1Contro le decisioni della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di trenta giorni. 2I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dell’autorità di ricorso. TITOLO X Disposizione penale

Art. 103 Esercizio abusivo della professione

Chi senza adempiere i requisiti della presente legge, oppure abusando della qualifica di notaio, esercita la professione di notaio, oppure avvalendosi del titolo di notaio o in altro modo suscita l’impressione presso terzi di essere autorizzato all’esercizio della professione di notaio nel Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100’000 franchi. TITOLO XI Disposizioni varie

Art. 104 Procedura

Alle procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 105 Pubblicazione di decisioni

L’iscrizione nel registro cantonale, la rinuncia all’iscrizione e la radiazione dei notai sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

Art. 106 Misure cautelari

1Se un notaio è oggetto di apertura di un procedimento penale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento di radiazione dal registro cantonale, o ancora in pendenza delle azioni di accertamento, la Commissione per il notariato può sospenderlo a titolo cautelare dall’esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva. 2La Commissione per il notariato può adottare anche altre misure cautelari per la tutela degli interessi dei clienti. 3Per tutto il periodo di sospensione il notaio deve consegnare il tabellionato e designare un notaio per la conservazione dei suoi rogiti. 4La decisione di sospensione provvisionale dev’essere comunicata agli ufficiali dei registri; essa va pubblicata sul Foglio ufficiale se le circostanze lo esigono.

Art. 107 Notifica di procedimenti penali contro un notaio

1Le autorità e i funzionari notificano senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione e delle norme deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 2Il procuratore pubblico notifica alla Commissione per il notariato, entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale contro un notaio eccetto i casi senza rilevanza per la funzione; essa trasmette inoltre alla commissione un esemplare della decisione o della sentenza.

Art. 108 Autenticazione di firme da parte delle Cancellerie di tribunali

1Le Cancellerie del Tribunale di appello e delle Preture possono dichiarare l’autenticità delle firme e dei sigilli dei notai ai fini delle legalizzazioni consolari. 2Per tali dichiarazioni è percepita una tassa analoga a quella applicata dalla Cancelleria dello Stato per le postille. Tasse

Art. 109 a) fissazione

1La tassa per le decisioni della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5’000 franchi. 2Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.

Art. 110 b) incasso

Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.

Art. 111 Disposizioni di esecuzione

1Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine dei notai, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare: – le norme che disciplinano la pratica notarile; – le indennità ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina e degli ispettori notarili; – la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 109).15 2La Commissione per il notariato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine dei notai, emana le norme per la tenuta del registro cantonale dei notai e dell’elenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, il regolamento sulle ispezioni notarili e il regolamento della Commissione di disciplina. 3L’Ordine dei notai può emanare norme deontologiche, che valgono quali regole professionali; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l’approvazione. TITOLO XII Disposizioni transitorie e finali 15 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.

Art. 112 Norma transitoria

I procedimenti disciplinari pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge sono deferiti alle autorità previste dalla stessa.

Art. 113 Garanzia

I notai devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di assicurazione sulla responsabilità civile professionale e di garanzia entro un anno dall’entrata in vigore della legge (art. 33).

Art. 114 Norme abrogate

La legge del 23 febbraio 1983 sul notariato è abrogata.

Art. 115 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l’approvazione dell’autorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.17 Pubblicata nel BU 2015, 147. 16 Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167. 17 Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 147.

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