1Il notaio è un pubblico ufficiale incaricato di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali
la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica.
2Esercita inoltre le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
3Egli svolge la propria funzione in modo indipendente, sotto la vigilanza del Cantone.
4Per l’esercizio del notariato, occorre l’iscrizione nel registro dei notai, previo ottenimento del
certificato di capacità.
Art. 2 Qualità di notaio
La qualità di notaio è conferita dal Tribunale di appello.
Art. 3 Competenza territoriale
Gli atti pubblici stesi nel territorio del Cantone o riguardanti diritti reali relativi a fondi siti
nel Cantone, sono di esclusiva competenza di un notaio ammesso all’esercizio nel Cantone Ticino;
sono riservate le competenze del segretario comunale giusta l’articolo 19 della legge di applicazione
e complemento del Codice civile svizzero (LAC) e la relativa regolamentazione.
Art. 4 Forma degli atti pubblici
Tutti gli atti pubblici ricevuti da un notaio ticinese, soggiacciono alla presente legge
quanto alla forma e alla competenza.
TITOLO II
Doveri del notaio
Art. 5 Doveri del notaio
1Le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla
presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente.
2Egli deve vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto
realmente voluto.
Art. 6 Informazione
1Il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica dell’atto e
fornisce le necessarie spiegazioni.
2Rende nota la possibilità di notificare le disposizioni di ultima volontà al registro centrale dei
testamenti.
Art. 7 Segreto professionale
Il notaio è titolare del segreto professionale. Deve serbare il segreto su quanto è
pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio del suo ministero e nell’espletazione delle attività
connesse a quest’ultimo e sugli affari conclusi con il suo intervento.
Art. 8 Responsabilità
Il notaio, nell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità della
presente legge e del diritto civile e penale. Egli risponde civilmente anche dell’opera dei suoi
collaboratori.
Art. 9 Obbligatorietà dell’ufficio
Il notaio è tenuto a prestare il suo ufficio ogni qualvolta ne sia richiesto, riservati i casi di
esclusione.
Art. 10 Pubblicità
1Il notaio deve astenersi da qualsiasi pubblicità, salvo gli avvisi usuali destinati ad
informare il pubblico dell’apertura o del cambiamento di uno studio notarile, come pure di accordi di
collaborazione.
2Il regolamento determina le modalità di presentazione del notaio tramite siti informatici, e l’uso della
corrispondenza.
Art. 11 Imparzialità
1Il notaio deve salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti.
2Sono riservate le disposizioni in materia di ricusazione.
Art. 12 Diligenza
Il notaio deve usare la massima diligenza nell’espletare le proprie funzioni.
Art. 13 Formazione continua
Il notaio è tenuto ad assicurare in modo regolare la propria formazione professionale
nelle modalità stabilite dal regolamento.
Art. 14 Valori e atti
1Il notaio custodisce in modo separato dal proprio patrimonio le somme di denaro, le
carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento; restano
riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.
2Il notaio deve poter documentare in ogni momento i movimenti di fondi effettuati per conto terzi.
3Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all’avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto
l’onorario del notaio.
TITOLO III
Organizzazione
Art. 15 Ordine dei notai
1L’Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, del quale
fanno obbligatoriamente parte i notai iscritti nel registro cantonale.
2L’Ordine dei notai adotta uno statuto, nel quale definisce la propria organizzazione; lo statuto è
sottoposto alla Commissione per il notariato per l’approvazione.
3L’Ordine dei notai promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo
Stato, in particolare, per:
– discutere i problemi generali del notariato e dell’amministrazione;
– preparare atti legislativi nel settore;
– organizzare gli esami di notariato e la formazione di notai e praticanti;
– formulare le proposte di nomina dei notai nelle commissioni;
– emanare norme deontologiche;
– organizzare la formazione professionale dei suoi membri.
4Contro le decisioni e gli atti normativi dell’Ordine dei notai è dato ricorso alla Commissione per il
notariato nel termine di trenta giorni.
Commissione per il notariato
Art. 16 I. Composizione
1La Commissione per il notariato si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal
Tribunale di appello per il periodo di due anni:
– il presidente e il suo supplente sono nominati tra i giudici del Tribunale di appello;
– un membro e un supplente sono nominati tra i magistrati e gli ex magistrati non iscritti nel
registro cantonale dei notai;
– un membro e un supplente sono nominati tra i notai iscritti nel registro cantonale, su proposta
dell’Ordine dei notai.
2Il Tribunale di appello cura il segretariato.
Art. 17 II. Competenze vigilanza
1La Commissione per il notariato esercita la vigilanza sui notai e sugli archivi notarili; in
particolare:
a) allestisce e tiene costantemente a giorno il registro dei notai;
b) ammette agli esami di abilitazione;
c) decide le iscrizioni nel registro cantonale, revoca dalla funzione di notaio e procede alla
radiazione dal registro;
d) sospende a titolo cautelare i notai dall’esercizio della professione e adotta le altre misure
cautelari conformemente all’articolo 106;1
e) funge da autorità di vigilanza in materia di segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice
penale (CP);
f) emana le norme regolamentari e le istruzioni di sua competenza conformemente alla legge;
g) rilascia direttive in merito all’applicazione ed interpretazione della presente legge e delle
disposizioni di esecuzione;
h) segnala al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge, nell’esercizio
della loro professione;
i) approva lo Statuto dell’Ordine e funge da autorità di ricorso contro le disposizioni normative e
le decisioni emesse dagli organi dell’Ordine dei notai.
2Il presidente può decidere i casi non controversi di cui alle lettere a), b), e c); l’interessato può
domandare entro trenta giorni il riesame della decisione presidenziale alla Commissione per il
notariato.
Art. 18 Commissione esaminatrice
1La Commissione esaminatrice è competente per la tenuta degli esami.
2La Commissione per il notariato stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice e ne
designa i membri per un periodo di due anni.
3Per l’esame scritto e orale di ogni singolo candidato essa siede nella composizione di quattro
magistrati a tempo pieno, di cui almeno tre giudici ordinari del Tribunale di appello, e di tre notai.
Commissione di disciplina notarile
Art. 19 I. Composizione
1La Commissione di disciplina notarile esercita il potere disciplinare sui notai.
2Si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di uno o piú segretari cui può essere delegata
l’istruttoria, designati dalla Commissione per il notariato per un periodo di due anni tra i notai iscritti
nel registro cantonale.
3Per la ricusa valgono per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC); la
Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi con i
supplenti. Se è ricusata l’intera Commissione di disciplina notarile, la Commissione per il notariato
ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai.
4La Commissione di disciplina si organizza liberamente.
Art. 20 II. Competenze
1La commissione è competente a:
– giudicare tutte le violazioni alla presente legge, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile,
alle norme deontologiche e allo statuto;
– reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da
compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione
agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico;
– decidere i reclami circa le parcelle notarili, conformemente alla legge sulla tariffa notarile;
– segnalare al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge, nell’esercizio
della loro professione.
2La Commissione di disciplina notarile informa la Commissione per il notariato sulle segnalazioni
alle autorità penali a carico di notai.
TITOLO IV
Esercizio della professione e cauzione notarile
Capitolo primo
Qualità di notaio
Certificato di capacità
1 Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
Art. 21
1Per conseguire il certificato di capacità è necessario aver assolto la pratica notarile,
essere in possesso del certificato di capacità di avvocato e aver superato l’esame di abilitazione.
2Il regolamento stabilisce requisiti e modalità per l’ammissione alla pratica notarile, nonché per lo
svolgimento dell’esame di abilitazione.
Art. 22 Requisiti per l’iscrizione nel registro dei notai
1Il candidato in possesso del certificato di capacità, che intende esercitare il notariato,
deve presentare istanza di iscrizione nel registro dei notai alla Commissione per il notariato.
2Per essere iscritto, il candidato deve:
a) essere cittadino svizzero stabilmente domiciliato nel Cantone e avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali
contrari alla dignità della professione;
c) non trovarsi in stato di fallimento o d’insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni o in
fase di moratoria concordataria;
d) non trovarsi in uno stato di incompatibilità previsto dalla presente legge;
e) aver stipulato un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale e prestato una garanzia
sotto forma di cauzione; il regolamento fissa gli importi e le modalità di presentazione delle
garanzie;
f) aver impresso il segno del proprio tabellionato nell’apposito protocollo e avervi scritto il proprio
nome, cognome, paternità e luogo di origine;
g) aver rilasciato in seduta pubblica la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti
al presidente del Tribunale di appello o di chi ne fa le veci.
3La Commissione per il notariato, accertata l’esistenza dei requisiti che precedono, iscrive il
richiedente nel registro cantonale.
Art. 23 Incompatibilità
1La funzione di notaio è incompatibile:
a) con la carica di Consigliere di Stato e di magistrato a tempo pieno dell’ordine giudiziario;
b) con qualsiasi impiego o funzione - ad eccezione dei mandati - a carattere permanente o
duraturo stipendiato o retribuito dalla Confederazione, dai Cantoni, da un Comune, dalle loro
amministrazioni o aziende o da altro ente di diritto pubblico;
c) con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di
cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore e consulente finanziario, con
l’esercizio di un’attività commerciale non casuale, e comunque nei casi nei quali direttamente
o indirettamente può esserci collisione di interessi.
2Il notaio non può associarsi o interessare nelle sue funzioni persone che si trovano in stato di
incompatibilità con l’esercizio del notariato.
3Al notaio è permesso l’esercizio dell’avvocatura; può associarsi o lavorare in rapporto di impiego
dipendente esclusivamente con altro notaio o avvocato; eserciterà tuttavia la sua funzione sotto la
propria responsabilità personale.
4La Commissione per il notariato può esaminare d’ufficio e in ogni momento se ricorrono motivi di
incompatibilità.
Art. 24 Tabellionato
Il regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità di tenuta del tabellionato notarile.
Capitolo secondo
Cessazione del notariato
Art. 25 Casi di cessazione
Il notaio termina la sua funzione:
a) quando vi rinunci volontariamente, con dichiarazione scritta prodotta alla commissione per il
notariato;
b) quando venga colpito da interdizione o inabilitazione ai sensi del Codice civile (CC) o del CP;
c) quando sia dichiarato fallito o siano stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico,
nonché durante il periodo di moratoria per concordato;
d) quando abbia perduto la cittadinanza svizzera;
e) quando sia stato condannato per reati intenzionali contrari alla dignità della professione;
f) quando abbia trasferito il domicilio fuori del Cantone;
g) quando venga a trovarsi in stato di incompatibilità con l’esercizio del notariato;
h) quando sia stato oggetto di divieto definitivo di esercizio;
i) quando l’assicurazione sulla responsabilità civile professionale o la cauzione notarile risultino
estinte o ridotte;
j) in caso di reiterata inadempienza agli obblighi di formazione.
Art. 26 Revoca
1La Commissione per il notariato revoca dalla funzione il notaio contro il quale si verifica
un caso di cessazione (art. 25), se non vi è rinuncia volontaria, e procede alla radiazione dal
registro.2
2La Commissione per il notariato può inoltre revocare dalla funzione il notaio che per provata
infermità, debolezza di mente o sopraggiunta manifesta incapacità, non adempie convenientemente
ai doveri del suo ufficio e mette in pericolo gli interessi delle persone che fanno ricorso alla sua
opera.
3La revoca, in questo caso, non sarà pronunciata se non quando una formale ingiunzione di cessare
l’esercizio sia rimasta senza effetto.
4Il procedimento di radiazione avviene d’ufficio o su segnalazione. La commissione di disciplina
notarile, l’Ordine dei notai nonché gli Uffici di esecuzione e fallimenti segnalano alla Camera per il
notariato eventuali motivi di cessazione, impregiudicato l’obbligo di notifica da parte dell’interessato.
Valgono per analogia le norme procedurali previste in materia disciplinare.
Art. 27 Istanza di riammissione
Il notaio può presentare istanza presso la Commissione per il notariato per essere
riammesso nel registro, quando siano venuti meno i motivi che hanno determinato la cessazione,
salvo il caso di divieto definitivo.
Art. 28 Riammissione
Salvo i casi di cui all’articolo 25 lettere a), f), g), i), la riammissione può essere accordata
una sola volta. Essa non viene concessa se non alla condizione:
– che gli attestati di carenza di beni siano stati estinti;
– che la condanna sia stata eliminata dal casellario giudiziale, fatta salva la possibilità per la
Commissione per il notariato di concedere anche prima la riammissione;
– che siano nuovamente adempiute le condizioni di cui all’articolo 22, nonché quelle relative agli
obblighi di formazione professionale.
Art. 29 Pubblicazione
I decreti concernenti la facoltà di esercitare il notariato, devono essere pubblicati sul
Foglio ufficiale.
Art. 30 Effetti della cessazione o sospensione
1In caso di cessazione o sospensione, il notaio designa un collega, possibilmente del
medesimo distretto di residenza, per la conservazione dei rogiti e per l’espletamento degli atti in
sospeso. In caso di inadempienza entro un congruo termine, da fissarsi dalla Commissione per il
notariato, la stessa procederà direttamente.
2Il notaio deve consegnare il suo tabellionato alla Commissione per il notariato.
Art. 31 Supplenza
1In caso di temporaneo impedimento, segnatamente malattia, prolungata assenza, od
obblighi legali, il notaio dovrà farsi sostituire, per il compimento di tutti gli atti che gli incombono, da
altro notaio da lui designato, possibilmente nel distretto di sua residenza.
2Perdurando l’impedimento, e quando il notaio non abbia provveduto convenientemente a farsi
sostituire, la designazione del supplente, ad istanza di chi ha interesse o d’ufficio, verrà fatta dalla
Commissione per il notariato.
3Il notaio supplente ha il diritto agli onorari stabiliti dalla tariffa per gli atti e operazioni da lui compiuti;
egli deve fare menzione dell’incarico ricevuto in ogni atto che compie in tale sua qualità.
4Il regolamento ne stabilisce le modalità.
Art. 32 Sanzioni
1Il notaio che, dopo la cessazione o la sospensione, prosegue nell’esercizio, incorre in
una sanzione disciplinare, riservata l’azione penale.
2 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
3 Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
2Gli atti compiuti dopo la pubblicazione sul Foglio ufficiale della cessazione o della sospensione
sono nulli.
Capitolo terzo
Assicurazione responsabilità civile e cauzione notarile
Art. 33 Assicurazione responsabilità civile e cauzione
1A garanzia della responsabilità che può incorrere nell’esercizio del ministero e delle
attività ad esso connesse, il notaio è tenuto a concludere un’assicurazione sulla responsabilità civile
professionale, dell’importo minimo di un milione di franchi. Egli è tenuto a comunicare
immediatamente all’autorità di vigilanza qualsiasi modifica intervenuta nell’ambito della copertura
assicurativa.
2A garanzia della copertura delle imposte di bollo, il notaio è tenuto a prestare una cauzione a favore
dello Stato, dell’importo minimo di franchi 100’000.
3Il regolamento fissa le condizioni di copertura dell’assicurazione sulla responsabilità civile
professionale nonché le modalità e le condizioni della cauzione, come pure il relativo esercizio e
svincolo.
TITOLO V
Degli atti notarili
Capitolo primo
Principi generali
Art. 34 Pubblicazione degli atti pubblici
1Gli atti pubblici devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle
parti e, dove la legge lo richieda, dei testimoni e dell’interprete.
2La pubblicazione concerne l’intero testo dell’atto e degli inserti e avviene mediante lettura a chiara
e alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti; se le parti comparenti non
comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.
3Il genere di pubblicazione dev’essere menzionato nell’atto.
4I testimoni e l’interprete devono essere maggiorenni, conosciuti dal notaio, e avere l’esercizio dei
diritti civili.
5Per i testimoni e l’interprete fanno stato i motivi di esclusione previsti per il notaio all’articolo 48, sia
nei confronti delle parti che del notaio.4
6Per i testimoni che intervengono negli atti di disposizioni a causa di morte e di vitalizio, è riservata
la disciplina prevista dal CC.
Art. 35 Identità delle parti
1Il notaio deve indicare la generalità delle parti a lui note come previsto dall’articolo 38,
dichiarando di conoscerle, nel testo dell’atto.5
2L’identità delle persone non note deve essere certificata mediante la presentazione di un
documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nell’atto.
Art. 36 Comparente cieco, sordo o sordomuto
1Se un comparente è cieco, due testimoni dovranno espressamente attestare che il
cieco, dopo udita la lettura dell’atto, ha dichiarato loro e al notaio che l’atto riflette la sua precisa
volontà, firmando in sua vece.
2Se è completamente sordo, dovrà leggere e firmare egli stesso l’atto alla presenza dei testimoni e
del notaio.
3Il sordomuto potrà essere parte in un atto notarile solo quando, essendo capace di leggere e
scrivere, prima di apporvi la sua firma, scriva sul documento che lo ha letto e che vi contiene la
precisa sua volontà contrattuale.
4Tutte queste circostanze devono apparire da espresse menzioni nell’atto.
Art. 37 Firma dell’atto
1Tanto le parti quanto i testimoni, l’interprete e il notaio firmano l’atto originale.
4 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
5 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
2Le parti che dichiarano di non sapere o di non poter firmare l’atto appongono, quando ne siano in
grado, una croce od altro segno a mano. Il notaio fa menzione delle loro dichiarazioni e dei motivi
addotti come impedimento a firmare.
3Il regolamento disciplina le modalità di firma dell’atto e dei suoi inserti.
Art. 38 Contenuto dell’atto
1Il pubblico istromento deve contenere:
a) la data, che comprende l’indicazione del Comune, del giorno, mese e anno;
b) nome, cognome e qualifica del notaio, nonché l’indicazione della sua residenza notarile
nell’ambito della quale l’atto è rogato; in caso di omonimia, dovrà pure esser menzionata la
paternità o altro dato personale distintivo;
c) nome, cognome, data di nascita, l’indicazione delle parti sul loro stato civile, domicilio e
indirizzo, attinenza, nazionalità delle parti e degli eventuali testi e interpreti;
d) le persone giuridiche devono essere indicate con l’esatta denominazione iscritta a registro di
commercio e con la menzione della sede e del recapito;
e) le persone giuridiche non iscritte a registro saranno indicate con la denominazione
giuridicamente rilevante;
f) la chiara formulazione dei patti o delle disposizioni che ne formano l’oggetto;
g) il pubblico istromento termina con l’indicazione del luogo ove l’atto è pubblicato.
2A libera scelta delle parti e del notaio, il pubblico istromento può iniziare con le parole «Nel Nome
del Signore».
Intervento di un rappresentante
Art. 39 a) in generale
1Se nel pubblico istromento è stipulato un negozio a mezzo di un rappresentante o in
nome di una persona giuridica o di una società, nell’atto deve essere compiutamente indicato non
solo il rappresentato, ma anche il rappresentante; il notaio deve chiedere sia prodotta la prova del
rapporto di rappresentanza e ne farà menzione nell’atto.
2Analogamente si deve procedere, se taluno agisce in base a un potere di disposizione su
patrimonio altrui.
3Se per disposizione legale è necessaria, per la stipulazione di un negozio, una speciale
autorizzazione, anche questa deve essere prodotta per iscritto.
4I documenti concernenti la rappresentanza o un’autorizzazione devono essere autenticati, a meno
che non provengano da un pubblico ufficio, e devono essere allegati all’istromento come inserti.
Art. 40 b) nei negozi immobiliari
1Di regola, non dev’essere chiesta agli organi iscritti di società commerciali o di società
cooperative l’attestazione circa la formazione interna della volontà (estratti dei verbali di assemblee
generali o di sedute del Consiglio di amministrazione) per quel che concerne i negozi immobiliari.
2I procuratori devono produrre in ogni caso la prova dell’autorizzazione speciale giusta l’articolo 459
capoverso 2 CO, ai fini di poter alienare o vincolare proprietà fondiaria.
3I rappresentanti di associazioni, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico devono legittimare la
propria facoltà di rappresentanza mediante produzione delle risoluzioni degli organi competenti.