1Su richiesta delle parti, il notaio può rogare l’istromento anche se fanno difetto i
documenti di cui ai precedenti due articoli; dovrà tuttavia menzionarne la mancanza nell’atto.
2I documenti potranno poi essere direttamente trasmessi all’Ufficio dei registri competente a
iscrivere il rapporto giuridico di cui trattasi, previa estrazione di una copia autentica che sarà riposta
nell’atto.
Art. 42 Locale notarile
1Il notaio deve disporre nel luogo di residenza di un locale consono all’attività notarile e
alla dignità della funzione.
2Di regola riceve gli atti pubblici nel proprio studio, nello studio di un altro notaio o negli uffici di una
pubblica amministrazione.
Art. 43 Lingua dell’atto
1Gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in
lingua italiana.
2I testamenti pubblici, i contratti successori e i vitalizi possono essere stesi anche in altra lingua,
limitatamente all’indicazione di ultima volontà o della volontà contrattuale.
3Gli altri atti pubblici come pure i pubblici istromenti destinati a un Ufficio del Registro di commercio
per il quale non fa stato la lingua italiana possono essere interamente stesi anche in altra lingua,
purché il notaio, le parti e i testi la conoscano.
Art. 44 Parte che non conosce la lingua dell’atto, altra lingua
1Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o altra
lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata all’originale dell’istromento, quale inserto, una
fedele e completa traduzione sottoscritta dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni e interpreti.
2Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle
parti o di una di esse, altrimenti farà intervenire un interprete, che deve possedere i requisiti prescritti
per i testimoni.
3In caso di discrepanza fa stato il testo in lingua italiana.
Art. 45 Annotazioni e postille non sottoscritte
Le annotazioni e le postille mancanti delle firme o che altrimenti contravvengono alle
prescrizioni relative, si hanno per non fatte, e per non interlineate le parole mancanti
dell’annotazione analoga.
Atti da trascrivere nei pubblici registri
Art. 46 a) obblighi del notaio
Nel ricevere gli atti pubblici concernenti rapporti giuridici che devono essere iscritti nei
registri, il notaio è in obbligo di verificare se sussistano le condizioni richieste per la loro iscrizione,
descrivere l’oggetto in modo preciso e stendere le clausole conformemente alle prescrizioni
regolanti la tenuta e il funzionamento del registro.
Art. 47 b) richiesta di iscrizione
Il notaio è presunto mandatario delle parti per le iscrizioni degli atti nei pubblici registri.
Divieto di prestare il ministero
Art. 48 a) in generale
1Il notaio non può prestare il suo ministero:
a) quando egli stesso, un suo ascendente o discendente, il suo coniuge, il suo partner registrato,
fratello o sorella, zii o nipoti, generi, nuore o suoceri, cognati e cognate o convivente di fatto
intervengono all’atto notarile in qualità di parte o di rappresentante;
b) quando è parte dell’atto notarile una società in nome collettivo in accomandita di cui egli o una
delle persone di cui alla lettera a), sia membro;
c) quando è parte dell’atto notarile una persona giuridica di cui egli o una delle persone di cui alla
lettera a) faccia parte come direttore o amministratore o di cui abbia la rappresentanza di fronte
a terzi con firma individuale o collettiva;
d) quando l’atto contiene qualche disposizione a suo favore o delle persone, società e enti
menzionati alle lettere precedenti; sono eccettuati il mandato conferitogli per operazioni
successive o la sua designazione quale esecutore testamentario;
e) nei casi di esclusione previsti dal CC per il testamento pubblico.
2Il notaio non può inoltre allestire atti relativi alle assemblee generali di persone giuridiche, se egli
prende parte al voto, o se vi interviene come rappresentante legale o contrattuale a nome di terzi.
3Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle legalizzazioni di firme, né alle
dichiarazioni di conformità; tuttavia il notaio non può legalizzare la propria firma o quelle di un atto
al quale egli ha aderito per iscritto.
Art. 49 b) In caso di asta pubblica
1In caso di asta pubblica, i motivi di esclusione menzionati al precedente articolo
riguardano unicamente il rapporto fra il notaio e il proprietario del bene oggetto dell’asta.
2Inoltre egli non può essere aggiudicatario o rappresentante di questi nella vendita da lui rogata.
Art. 50 c) In caso di atti riguardanti enti pubblici
Se l’atto interessa un Comune, un’azienda comunale, un Patriziato o una Parrocchia, il
fatto di essere membro delle rispettive amministrazioni impedisce al notaio di rogare.
Art. 51 Obbligo di rifiutare il ministero
Il notaio deve rifiutare il suo ministero quando:
a) l’atto sia contrario alle leggi, ai buoni costumi ed all’ordine pubblico;
b) l’atto sia simulato, cioè non destinato per concorde volontà delle parti a spiegare l’effetto legale
che comporta, ma diretto a cagionare ingiusto e fraudolento danno allo Stato o a terzi;
c) le circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle
persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre;
d) appaia manifesta l’infermità o debolezza di mente di alcuno dei contraenti; se lo reputa
necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità mentale di un
comparente facendone menzione nell’atto;
e) abbia ragionevole sospetto che la volontà di una parte sia stata determinata da coercizione; se
lo reputa necessario, il notaio deve indagare quale sia la reale intenzione della parte prima di
redigere l’atto di cui è richiesto;
f) appaia manifesta la presenza di un contratto lesivo nei confronti di una delle parti.
Art. 52 Osservanza delle leggi
Il notaio deve vegliare che siano osservate e osservare egli stesso le leggi federali e
cantonali.
Art. 53 Nullità dell’atto
Oltre i casi di nullità espressamente contemplati dalla presente legge o da altre leggi,
sono nulli:
a) gli atti fatti dal notaio prima del rilascio della dichiarazione di fedeltà e dell’adempimento delle
altre formalità previste dall’articolo 22;
b) gli atti fatti dal notaio che ha cessato l’esercizio o che ne è stato sospeso o che ne è impedito
a norma dell’articolo 23, dopo che la cessazione, la sospensione o l’impedimento vennero resi
pubblici nel Foglio ufficiale;
c) gli atti compiuti in violazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 capoverso 1 lettera a) e 48
capoverso 1 lettere a)-c);
d) gli atti compiuti in violazione dell’articolo 48 capoverso 1 lettera d), limitatamente alle
disposizioni ivi indicate;
e) gli atti compiuti in violazione dell’articolo 38 capoverso 1 lettere b) e c), quando dall’omissione
sorga incertezza sull’identità delle persone.
Art. 54 Conservazione
Il regolamento prescrive le modalità di conservazione degli atti originali.
Capitolo secondo
Delle copie di prima e ulteriore edizione
Copie di atti pubblici
Art. 55 a) rilasciate alle parti
1Il notaio in esercizio ha diritto di rilasciare copie degli atti rogati e di percepire gli
emolumenti.
2Rilascia a ciascuna parte interessata una copia autentica (di prima edizione) degli istromenti e atti
fra vivi, con l’indicazione della parte che la riceve; su richiesta il notaio può rilasciare un’unica copia
autentica per piú parti o non rilasciarne. Se richiesto dalle parti, potrà rilasciare copie di ulteriore
edizione, specificandolo.
3Sull’originale fa annotazione delle copie rilasciate.
4Nelle copie destinate al creditore di istromenti di obbligazione ipotecaria al portatore, si deve
indicare se la copia è di prima o di altra edizione. Una copia di seconda o ulteriore edizione potrà
essere rilasciata solo seguendo identica procedura come quella prevista dall’articolo 56.7
5Il regolamento disciplina l’allestimento di copie in forma elettronica.8
Art. 56 b) a terze persone
1Il notaio può rilasciare copia o estratto di atti notarili a terze persone, solo nel caso in
cui la Commissione per il notariato su istanza del terzo o dell’autorità interessata, ne ordinasse
l’estrazione dopo aver verificato la legittimità dei motivi della richiesta.
2In margine all’originale e nella dichiarazione di autenticità della copia, il notaio menzionerà la
circostanza del rilascio della copia, indicando altresí la data dell’ordine del tribunale.
6 Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
7 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
8 Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
Art. 57 Formalità degli atti
Il regolamento disciplina le formalità degli atti notarili, le variazioni e l’allestimento delle
copie.
Art. 58 Copia difforme dall’originale
Se la copia non è estratta secondo le norme relative, essa non ha carattere di autenticità.
Art. 59 Rubriche
Il notaio deve tenere separatamente le rubriche relative agli istromenti ed ai brevetti. Il
regolamento determina le modalità.
Capitolo terzo
Delle disposizioni a causa di morte
Art. 60 Forma
La forma delle disposizioni a causa di morte e del vitalizio è retta dalle norme del CC e
dalla LAC.
Art. 61 Ostensione dell’originale e rilascio di copie a terzi
Il notaio non può né ostendere l’originale, né rilasciare copie di testamento di persona
vivente se non al testatore.
Pubblicazione dei testamenti
Art. 62 a) di persona domiciliata nel cantone
Il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte
del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dell’aperta
successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.
Art. 63 b) di persona domiciliata all’estero
1La pubblicazione di testamenti ricevuti o depositati presso un notaio ticinese da persone
domiciliate all’estero al momento del loro decesso, può essere fatta dal notaio davanti alla pretore
della propria residenza notarile; l’effetto materiale della pubblicazione è retto dalla legge che
disciplina la successione.
2Se il testatore è cittadino ticinese, la pubblicazione avverrà davanti al Pretore competente del luogo
di attinenza.
3Se il testatore è cittadino di un altro Cantone, il notaio trasmette il testamento all’autorità
competente del luogo di attinenza.
Richiesta di consegna dell’originale da parte di autorità confederata o estera
Art. 64
1Nel caso in cui l’autorità confederata od estera del luogo dell’aperta successione
dovesse richiedere, d’ufficio o a istanza degli eredi, la consegna dell’originale del testamento,
l’istanza dovrà essere rivolta alla Commissione per il notariato, la quale autorizzerà il notaio alla
trasmissione, dopo avere accertata la competenza dell’autorità richiedente.
2Prima di spossessarsi dell’originale, il notaio ne estrae una copia conforme; della consegna è fatta
menzione nella rubrica.
3Il notaio è tenuto, malgrado la consegna dell’originale, ad insinuare all’archivio notarile la copia del
testamento.
Art. 65 Revoca del testamento mediante distruzione
1Su richiesta del testatore o dei contraenti, il notaio rimette loro l’originale del testamento
pubblico o del contratto successorio, dopo formale revoca, in vista della sua materiale distruzione
seduta stante, della quale il notaio farà debita constatazione tramite brevetto firmato anche dalle
parti. Una copia autentica del brevetto verrà conservata in luogo dell’atto.
2Dell’avvenuta soppressione e revoca verrà fatta menzione nella finca delle osservazioni della
rubrica.
Art. 66 Controllo dei decessi
1Il notaio veglia che le disposizioni a causa di morte rogate o depositate presso di lui,
possano essere rese note all’autorità competente al momento dell’apertura della successione.
2Egli procede in particolare alla notifica della disposizione presso il registro centrale dei testamenti,
se cosi richiesto dal disponente.
Capitolo quarto
Dei brevetti
Art. 67 Atti per brevetto
1Possono essere fatti per brevetto:
a) le autenticazioni di firme e di sottoscrizioni, i verbali, gli inventari, le autenticazioni di copie o
estratti di documenti non costituenti pubblico istromento, i processi verbali divisionali, le offerte
di pagamento, le delazioni di giuramento, gli attestati di data certa;
b) i documenti pubblici di cui all’articolo 347 CPC;
c) in genere le dichiarazioni, attestazioni e constatazioni che vengono richieste al notaio, in quanto
la legge non le riservi ad altra autorità;
d) a richiesta di parte, tutti gli atti per i quali la legge non prevede le forme dell’atto pubblico.
2Il brevetto dev’essere interamente steso dal notaio o da persona di sua fiducia; deve portare la
data ed è firmato, se del caso, dalle parti interessate, dal notaio e dagli eventuali testi e interprete,
con le indicazioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettere a)-c).9
3Quando non deve essere prodotto a un pubblico ufficio, l’originale dell’atto, di regola, è consegnato
alle parti. Le parti possono chiedere l’estrazione di altri esemplari conformi all’originale, di cui sarà
fatta menzione nel testo.
Art. 68 Autentica di firma
1Il notaio certifica l’autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei
soli casi:
– in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrivente o che
questi gli dichiari, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui
stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità
certificata nel modo prescritto dall’articolo 38;
– in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrivente, persona a lui
conosciuta, che quest’ultimo ha apposto la firma o il segno.10
2Mancando nel testo la dichiarazione dell’autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo.
3Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.11
Art. 69 Certificazioni su documenti privati
Il notaio ha qualità per certificare su di un documento privato:
– quando e da chi tale documento gli è stato esibito;
– quando e da chi tale documento è stato firmato in sua presenza.
Certificato di conformità
Art. 70 a) premesse
1Il notaio ha qualità per certificare conformi agli originali le copie di atti estratti, inserti e
altri documenti presso di lui depositati, come pure di protocolli di autorità, di partite di libri
commerciali o altri documenti esibitigli, a richiesta di chi vi ha legittimo interesse.
2Tali certificati di conformità valgono unicamente ad attestare l’identità delle copie con gli originali,
ma non si estendono alla veridicità delle enunciazioni e all’autenticità delle sottoscrizioni apparenti
negli originali stessi.
Art. 71 b) collazione
1Il notaio richiesto di simili attestazioni deve dichiarare espressamente di avere
collazionato personalmente la copia confrontandola con l’originale, e indicare sommariamente lo
stato di quest’ultimo e quale parte sia stata riprodotta (pagine, foglio, eccetera).
2Il regolamento disciplina la certificazione di atti in forma elettronica.12
Art. 72 Verbali a distanza e certificazione elettronica
I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere
validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità.
9 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
10 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
11 Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
12 Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
13 Art. in vigore dal 1° febbraio 2025 - BU 2015, 147 e BU 2025, 44.
Art. 73 Inventari giudiziali, divisioni e offerte di pagamento
Il notaio stende gli inventari, gli atti concernenti divisioni e le offerte di pagamento a
norma della procedura civile; può redigere verbali diretti a constatare la realtà di fatti materiali da lui
accertati, salvo che la legge riservi tali constatazioni ad altre autorità.
Art. 74 Dichiarazioni giurate
L’autore di una dichiarazione scritta può confermarla dietro giuramento in presenza di un
notaio dopo averla sottoscritta, quando le leggi estere o svizzere lo richiedano per rendere operante
un atto; questi appone alla dichiarazione un’attestazione relativa alla sottoscrizione e al giuramento
da parte del comparente.
Art. 75 Documenti pubblici
Il notaio effettua la notificazione di cui all’articolo 350 CPC e ne tiene la registrazione;
l’originale dell’atto è depositato presso il notaio.
Capitolo quinto
Dei protesti cambiari
Art. 76 Presentazione della cambiale
1Al notaio spetta di levare i protesti cambiari a norma degli articoli 1034 e seguenti CO.
Le interpellanze alle persone fisiche o a rappresentanti di quelle giuridiche contro le quali è levato il
protesto devono essere fatte personalmente dal notaio.
2È vietato al notaio di servirsi di altre persone, o anche di limitarsi a muovere le interpellanze e
ricevere le risposte a mezzo del telefono.
Art. 77 Forma
L’atto di protesto è dispensato dalle formalità degli atti pubblici, dall’iscrizione nelle
rubriche e dall’insinuazione all’archivio.
Art. 78 Conservazione delle copie
1Ogni notaio deve conservare le copie dei protesti, disposte in ordine cronologico e
numerate, firmandole e munendole del segno del tabellionato.
2Le copie possono essere trascritte in un apposito registro.
TITOLO VI
Dell’archivio notarile, delle insinuazioni allo stesso e della conservazione degli atti
Capitolo primo
Archivio notarile
Art. 79 Atti da insinuare
1Il notaio è tenuto ad insinuare all’archivio notarile del distretto della sua residenza
principale, una copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del
mese successivo a quello della ricevuta.
2Il testamento pubblico di persona vivente viene notificato all’archivio con un atto contenente la data,
il numero di rubrica e l’indicazione trattarsi di testamento di persona vivente; la copia integrale viene
insinuata soltanto dopo la morte del testatore e la lettura e pubblicazione del testamento.
3Della distruzione o della revoca del testamento sarà fatta semplice ed immediata notifica
all’archivio.
4Queste disposizioni si applicano anche all’istromento di deposito di un testamento olografo,
previsto dall’articolo 79 LAC.
5I contratti successori e di vitalizio, sono soggetti all’obbligo di insinuazione all’archivio fin dal
momento della loro stipulazione.
6Qualora contratti contengano anche disposizioni di ultima volontà, dovrà essere insinuato
all’archivio notarile solo un estratto di tali atti, indicando che le clausole omesse sono disposizioni di
ultima volontà.
Mancata o tardiva insinuazione
Art. 80 a) in generale
1L’istromento pubblico produce i suoi effetti legali anche in difetto di insinuazione
all’archivio; tuttavia il notaio è passibile di una multa di 50 franchi per ogni atto non insinuato e per
ogni mese di ritardo, da applicare dall’archivista, riservata facoltà di ricorso alla Commissione di
disciplina notarile entro il termine di trenta giorni.
2Se il ritardo supera i tre mesi o in caso di ingiustificate recidive da parte del notaio, l’archivista fa
rapporto alla Commissione di disciplina notarile.