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Legge sul notariato

Ticino · 952.100 · statute

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Contents: 115 provisions
  1. Art. 1 Funzioni del notaio
  2. Art. 2 Qualità di notaio
  3. Art. 3 Competenza territoriale
  4. Art. 4 Forma degli atti pubblici
  5. Art. 5 Doveri del notaio
  6. Art. 6 Informazione
  7. Art. 7 Segreto professionale
  8. Art. 8 Responsabilità
  9. Art. 9 Obbligatorietà dell’ufficio
  10. Art. 10 Pubblicità
  11. Art. 11 Imparzialità
  12. Art. 12 Diligenza
  13. Art. 13 Formazione continua
  14. Art. 14 Valori e atti
  15. Art. 15 Ordine dei notai
  16. Art. 16 I. Composizione
  17. Art. 17 II. Competenze vigilanza
  18. Art. 18 Commissione esaminatrice
  19. Art. 19 I. Composizione
  20. Art. 20 II. Competenze
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Requisiti per l’iscrizione nel registro dei notai
  23. Art. 23 Incompatibilità
  24. Art. 24 Tabellionato
  25. Art. 25 Casi di cessazione
  26. Art. 26 Revoca
  27. Art. 27 Istanza di riammissione
  28. Art. 28 Riammissione
  29. Art. 29 Pubblicazione
  30. Art. 30 Effetti della cessazione o sospensione
  31. Art. 31 Supplenza
  32. Art. 32 Sanzioni
  33. Art. 33 Assicurazione responsabilità civile e cauzione
  34. Art. 34 Pubblicazione degli atti pubblici
  35. Art. 35 Identità delle parti
  36. Art. 36 Comparente cieco, sordo o sordomuto
  37. Art. 37 Firma dell’atto
  38. Art. 38 Contenuto dell’atto
  39. Art. 39 a) in generale
  40. Art. 40 b) nei negozi immobiliari
  41. Art. 41 c) mancata presentazione della procura
  42. Art. 42 Locale notarile
  43. Art. 43 Lingua dell’atto
  44. Art. 44 Parte che non conosce la lingua dell’atto, altra lingua
  45. Art. 45 Annotazioni e postille non sottoscritte
  46. Art. 46 a) obblighi del notaio
  47. Art. 47 b) richiesta di iscrizione
  48. Art. 48 a) in generale
  49. Art. 49 b) In caso di asta pubblica
  50. Art. 50 c) In caso di atti riguardanti enti pubblici
  51. Art. 51 Obbligo di rifiutare il ministero
  52. Art. 52 Osservanza delle leggi
  53. Art. 53 Nullità dell’atto
  54. Art. 54 Conservazione
  55. Art. 55 a) rilasciate alle parti
  56. Art. 56 b) a terze persone
  57. Art. 57 Formalità degli atti
  58. Art. 58 Copia difforme dall’originale
  59. Art. 59 Rubriche
  60. Art. 60 Forma
  61. Art. 61 Ostensione dell’originale e rilascio di copie a terzi
  62. Art. 62 a) di persona domiciliata nel cantone
  63. Art. 63 b) di persona domiciliata all’estero
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Revoca del testamento mediante distruzione
  66. Art. 66 Controllo dei decessi
  67. Art. 67 Atti per brevetto
  68. Art. 68 Autentica di firma
  69. Art. 69 Certificazioni su documenti privati
  70. Art. 70 a) premesse
  71. Art. 71 b) collazione
  72. Art. 72 Verbali a distanza e certificazione elettronica
  73. Art. 73 Inventari giudiziali, divisioni e offerte di pagamento
  74. Art. 74 Dichiarazioni giurate
  75. Art. 75 Documenti pubblici
  76. Art. 76 Presentazione della cambiale
  77. Art. 77 Forma
  78. Art. 78 Conservazione delle copie
  79. Art. 79 Atti da insinuare
  80. Art. 80 a) in generale
  81. Art. 81 b) in caso di deficienze
  82. Art. 82 Rilascio di copie da parte dell’archivista
  83. Art. 83 Informazioni presso l’archivio
  84. Art. 84 Sorveglianza
  85. Art. 85 Archiviazione
  86. Art. 86 Proprietà dei rogiti
  87. Art. 87 Depositario
  88. Art. 88 Registro dei depositi del Tribunale
  89. Art. 89 Notifica della morte di un notaio
  90. Art. 90 Tariffa
  91. Art. 91 a) principio
  92. Art. 92 b) reclamo
  93. Art. 93 Surrogazione
  94. Art. 94 Ispettori notarili
  95. Art. 95 Apertura del procedimento
  96. Art. 96 Prove
  97. Art. 97 Misure disciplinari
  98. Art. 98 Commisurazione delle misure disciplinari
  99. Art. 99 Trasmissione d’ufficio
  100. Art. 100 Prescrizione
  101. Art. 101 Cancellazione delle misure disciplinari
  102. Art. 102 Rimedi giuridici
  103. Art. 103 Esercizio abusivo della professione
  104. Art. 104 Procedura
  105. Art. 105 Pubblicazione di decisioni
  106. Art. 106 Misure cautelari
  107. Art. 107 Notifica di procedimenti penali contro un notaio
  108. Art. 108 Autenticazione di firme da parte delle Cancellerie di tribunali
  109. Art. 109 a) fissazione
  110. Art. 110 b) incasso
  111. Art. 111 Disposizioni di esecuzione
  112. Art. 112 Norma transitoria
  113. Art. 113 Garanzia
  114. Art. 114 Norme abrogate
  115. Art. 115 Entrata in vigore

115 provisions

Art. 41 c) mancata presentazione della procura

1Su richiesta delle parti, il notaio può rogare l’istromento anche se fanno difetto i documenti di cui ai precedenti due articoli; dovrà tuttavia menzionarne la mancanza nell’atto. 2I documenti potranno poi essere direttamente trasmessi all’Ufficio dei registri competente a iscrivere il rapporto giuridico di cui trattasi, previa estrazione di una copia autentica che sarà riposta nell’atto.

Art. 42 Locale notarile

1Il notaio deve disporre nel luogo di residenza di un locale consono all’attività notarile e alla dignità della funzione. 2Di regola riceve gli atti pubblici nel proprio studio, nello studio di un altro notaio o negli uffici di una pubblica amministrazione.

Art. 43 Lingua dell’atto

1Gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana. 2I testamenti pubblici, i contratti successori e i vitalizi possono essere stesi anche in altra lingua, limitatamente all’indicazione di ultima volontà o della volontà contrattuale. 3Gli altri atti pubblici come pure i pubblici istromenti destinati a un Ufficio del Registro di commercio per il quale non fa stato la lingua italiana possono essere interamente stesi anche in altra lingua, purché il notaio, le parti e i testi la conoscano.

Art. 44 Parte che non conosce la lingua dell’atto, altra lingua

1Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata all’originale dell’istromento, quale inserto, una fedele e completa traduzione sottoscritta dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni e interpreti. 2Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse, altrimenti farà intervenire un interprete, che deve possedere i requisiti prescritti per i testimoni. 3In caso di discrepanza fa stato il testo in lingua italiana.

Art. 45 Annotazioni e postille non sottoscritte

Le annotazioni e le postille mancanti delle firme o che altrimenti contravvengono alle prescrizioni relative, si hanno per non fatte, e per non interlineate le parole mancanti dell’annotazione analoga. Atti da trascrivere nei pubblici registri

Art. 46 a) obblighi del notaio

Nel ricevere gli atti pubblici concernenti rapporti giuridici che devono essere iscritti nei registri, il notaio è in obbligo di verificare se sussistano le condizioni richieste per la loro iscrizione, descrivere l’oggetto in modo preciso e stendere le clausole conformemente alle prescrizioni regolanti la tenuta e il funzionamento del registro.

Art. 47 b) richiesta di iscrizione

Il notaio è presunto mandatario delle parti per le iscrizioni degli atti nei pubblici registri. Divieto di prestare il ministero

Art. 48 a) in generale

1Il notaio non può prestare il suo ministero: a) quando egli stesso, un suo ascendente o discendente, il suo coniuge, il suo partner registrato, fratello o sorella, zii o nipoti, generi, nuore o suoceri, cognati e cognate o convivente di fatto intervengono all’atto notarile in qualità di parte o di rappresentante; b) quando è parte dell’atto notarile una società in nome collettivo in accomandita di cui egli o una delle persone di cui alla lettera a), sia membro; c) quando è parte dell’atto notarile una persona giuridica di cui egli o una delle persone di cui alla lettera a) faccia parte come direttore o amministratore o di cui abbia la rappresentanza di fronte a terzi con firma individuale o collettiva; d) quando l’atto contiene qualche disposizione a suo favore o delle persone, società e enti menzionati alle lettere precedenti; sono eccettuati il mandato conferitogli per operazioni successive o la sua designazione quale esecutore testamentario; e) nei casi di esclusione previsti dal CC per il testamento pubblico. 2Il notaio non può inoltre allestire atti relativi alle assemblee generali di persone giuridiche, se egli prende parte al voto, o se vi interviene come rappresentante legale o contrattuale a nome di terzi. 3Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle legalizzazioni di firme, né alle dichiarazioni di conformità; tuttavia il notaio non può legalizzare la propria firma o quelle di un atto al quale egli ha aderito per iscritto.

Art. 49 b) In caso di asta pubblica

1In caso di asta pubblica, i motivi di esclusione menzionati al precedente articolo riguardano unicamente il rapporto fra il notaio e il proprietario del bene oggetto dell’asta. 2Inoltre egli non può essere aggiudicatario o rappresentante di questi nella vendita da lui rogata.

Art. 50 c) In caso di atti riguardanti enti pubblici

Se l’atto interessa un Comune, un’azienda comunale, un Patriziato o una Parrocchia, il fatto di essere membro delle rispettive amministrazioni impedisce al notaio di rogare.

Art. 51 Obbligo di rifiutare il ministero

Il notaio deve rifiutare il suo ministero quando: a) l’atto sia contrario alle leggi, ai buoni costumi ed all’ordine pubblico; b) l’atto sia simulato, cioè non destinato per concorde volontà delle parti a spiegare l’effetto legale che comporta, ma diretto a cagionare ingiusto e fraudolento danno allo Stato o a terzi; c) le circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre; d) appaia manifesta l’infermità o debolezza di mente di alcuno dei contraenti; se lo reputa necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità mentale di un comparente facendone menzione nell’atto; e) abbia ragionevole sospetto che la volontà di una parte sia stata determinata da coercizione; se lo reputa necessario, il notaio deve indagare quale sia la reale intenzione della parte prima di redigere l’atto di cui è richiesto; f) appaia manifesta la presenza di un contratto lesivo nei confronti di una delle parti.

Art. 52 Osservanza delle leggi

Il notaio deve vegliare che siano osservate e osservare egli stesso le leggi federali e cantonali.

Art. 53 Nullità dell’atto

Oltre i casi di nullità espressamente contemplati dalla presente legge o da altre leggi, sono nulli: a) gli atti fatti dal notaio prima del rilascio della dichiarazione di fedeltà e dell’adempimento delle altre formalità previste dall’articolo 22; b) gli atti fatti dal notaio che ha cessato l’esercizio o che ne è stato sospeso o che ne è impedito a norma dell’articolo 23, dopo che la cessazione, la sospensione o l’impedimento vennero resi pubblici nel Foglio ufficiale; c) gli atti compiuti in violazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 capoverso 1 lettera a) e 48 capoverso 1 lettere a)-c); d) gli atti compiuti in violazione dell’articolo 48 capoverso 1 lettera d), limitatamente alle disposizioni ivi indicate; e) gli atti compiuti in violazione dell’articolo 38 capoverso 1 lettere b) e c), quando dall’omissione sorga incertezza sull’identità delle persone.

Art. 54 Conservazione

Il regolamento prescrive le modalità di conservazione degli atti originali. Capitolo secondo Delle copie di prima e ulteriore edizione Copie di atti pubblici

Art. 55 a) rilasciate alle parti

1Il notaio in esercizio ha diritto di rilasciare copie degli atti rogati e di percepire gli emolumenti. 2Rilascia a ciascuna parte interessata una copia autentica (di prima edizione) degli istromenti e atti fra vivi, con l’indicazione della parte che la riceve; su richiesta il notaio può rilasciare un’unica copia autentica per piú parti o non rilasciarne. Se richiesto dalle parti, potrà rilasciare copie di ulteriore edizione, specificandolo. 3Sull’originale fa annotazione delle copie rilasciate. 4Nelle copie destinate al creditore di istromenti di obbligazione ipotecaria al portatore, si deve indicare se la copia è di prima o di altra edizione. Una copia di seconda o ulteriore edizione potrà essere rilasciata solo seguendo identica procedura come quella prevista dall’articolo 56.7 5Il regolamento disciplina l’allestimento di copie in forma elettronica.8

Art. 56 b) a terze persone

1Il notaio può rilasciare copia o estratto di atti notarili a terze persone, solo nel caso in cui la Commissione per il notariato su istanza del terzo o dell’autorità interessata, ne ordinasse l’estrazione dopo aver verificato la legittimità dei motivi della richiesta. 2In margine all’originale e nella dichiarazione di autenticità della copia, il notaio menzionerà la circostanza del rilascio della copia, indicando altresí la data dell’ordine del tribunale. 6 Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167. 7 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167. 8 Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167.

Art. 57 Formalità degli atti

Il regolamento disciplina le formalità degli atti notarili, le variazioni e l’allestimento delle copie.

Art. 58 Copia difforme dall’originale

Se la copia non è estratta secondo le norme relative, essa non ha carattere di autenticità.

Art. 59 Rubriche

Il notaio deve tenere separatamente le rubriche relative agli istromenti ed ai brevetti. Il regolamento determina le modalità. Capitolo terzo Delle disposizioni a causa di morte

Art. 60 Forma

La forma delle disposizioni a causa di morte e del vitalizio è retta dalle norme del CC e dalla LAC.

Art. 61 Ostensione dell’originale e rilascio di copie a terzi

Il notaio non può né ostendere l’originale, né rilasciare copie di testamento di persona vivente se non al testatore. Pubblicazione dei testamenti

Art. 62 a) di persona domiciliata nel cantone

Il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dell’aperta successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.

Art. 63 b) di persona domiciliata all’estero

1La pubblicazione di testamenti ricevuti o depositati presso un notaio ticinese da persone domiciliate all’estero al momento del loro decesso, può essere fatta dal notaio davanti alla pretore della propria residenza notarile; l’effetto materiale della pubblicazione è retto dalla legge che disciplina la successione. 2Se il testatore è cittadino ticinese, la pubblicazione avverrà davanti al Pretore competente del luogo di attinenza. 3Se il testatore è cittadino di un altro Cantone, il notaio trasmette il testamento all’autorità competente del luogo di attinenza. Richiesta di consegna dell’originale da parte di autorità confederata o estera

Art. 64

1Nel caso in cui l’autorità confederata od estera del luogo dell’aperta successione dovesse richiedere, d’ufficio o a istanza degli eredi, la consegna dell’originale del testamento, l’istanza dovrà essere rivolta alla Commissione per il notariato, la quale autorizzerà il notaio alla trasmissione, dopo avere accertata la competenza dell’autorità richiedente. 2Prima di spossessarsi dell’originale, il notaio ne estrae una copia conforme; della consegna è fatta menzione nella rubrica. 3Il notaio è tenuto, malgrado la consegna dell’originale, ad insinuare all’archivio notarile la copia del testamento.

Art. 65 Revoca del testamento mediante distruzione

1Su richiesta del testatore o dei contraenti, il notaio rimette loro l’originale del testamento pubblico o del contratto successorio, dopo formale revoca, in vista della sua materiale distruzione seduta stante, della quale il notaio farà debita constatazione tramite brevetto firmato anche dalle parti. Una copia autentica del brevetto verrà conservata in luogo dell’atto. 2Dell’avvenuta soppressione e revoca verrà fatta menzione nella finca delle osservazioni della rubrica.

Art. 66 Controllo dei decessi

1Il notaio veglia che le disposizioni a causa di morte rogate o depositate presso di lui, possano essere rese note all’autorità competente al momento dell’apertura della successione. 2Egli procede in particolare alla notifica della disposizione presso il registro centrale dei testamenti, se cosi richiesto dal disponente. Capitolo quarto Dei brevetti

Art. 67 Atti per brevetto

1Possono essere fatti per brevetto: a) le autenticazioni di firme e di sottoscrizioni, i verbali, gli inventari, le autenticazioni di copie o estratti di documenti non costituenti pubblico istromento, i processi verbali divisionali, le offerte di pagamento, le delazioni di giuramento, gli attestati di data certa; b) i documenti pubblici di cui all’articolo 347 CPC; c) in genere le dichiarazioni, attestazioni e constatazioni che vengono richieste al notaio, in quanto la legge non le riservi ad altra autorità; d) a richiesta di parte, tutti gli atti per i quali la legge non prevede le forme dell’atto pubblico. 2Il brevetto dev’essere interamente steso dal notaio o da persona di sua fiducia; deve portare la data ed è firmato, se del caso, dalle parti interessate, dal notaio e dagli eventuali testi e interprete, con le indicazioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettere a)-c).9 3Quando non deve essere prodotto a un pubblico ufficio, l’originale dell’atto, di regola, è consegnato alle parti. Le parti possono chiedere l’estrazione di altri esemplari conformi all’originale, di cui sarà fatta menzione nel testo.

Art. 68 Autentica di firma

1Il notaio certifica l’autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei soli casi: – in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrivente o che questi gli dichiari, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dall’articolo 38; – in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrivente, persona a lui conosciuta, che quest’ultimo ha apposto la firma o il segno.10 2Mancando nel testo la dichiarazione dell’autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo. 3Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.11

Art. 69 Certificazioni su documenti privati

Il notaio ha qualità per certificare su di un documento privato: – quando e da chi tale documento gli è stato esibito; – quando e da chi tale documento è stato firmato in sua presenza. Certificato di conformità

Art. 70 a) premesse

1Il notaio ha qualità per certificare conformi agli originali le copie di atti estratti, inserti e altri documenti presso di lui depositati, come pure di protocolli di autorità, di partite di libri commerciali o altri documenti esibitigli, a richiesta di chi vi ha legittimo interesse. 2Tali certificati di conformità valgono unicamente ad attestare l’identità delle copie con gli originali, ma non si estendono alla veridicità delle enunciazioni e all’autenticità delle sottoscrizioni apparenti negli originali stessi.

Art. 71 b) collazione

1Il notaio richiesto di simili attestazioni deve dichiarare espressamente di avere collazionato personalmente la copia confrontandola con l’originale, e indicare sommariamente lo stato di quest’ultimo e quale parte sia stata riprodotta (pagine, foglio, eccetera). 2Il regolamento disciplina la certificazione di atti in forma elettronica.12

Art. 72 Verbali a distanza e certificazione elettronica

I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità. 9 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167. 10 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167. 11 Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167. 12 Cpv. non ancora in vigore - BU 2015, 167. 13 Art. in vigore dal 1° febbraio 2025 - BU 2015, 147 e BU 2025, 44.

Art. 73 Inventari giudiziali, divisioni e offerte di pagamento

Il notaio stende gli inventari, gli atti concernenti divisioni e le offerte di pagamento a norma della procedura civile; può redigere verbali diretti a constatare la realtà di fatti materiali da lui accertati, salvo che la legge riservi tali constatazioni ad altre autorità.

Art. 74 Dichiarazioni giurate

L’autore di una dichiarazione scritta può confermarla dietro giuramento in presenza di un notaio dopo averla sottoscritta, quando le leggi estere o svizzere lo richiedano per rendere operante un atto; questi appone alla dichiarazione un’attestazione relativa alla sottoscrizione e al giuramento da parte del comparente.

Art. 75 Documenti pubblici

Il notaio effettua la notificazione di cui all’articolo 350 CPC e ne tiene la registrazione; l’originale dell’atto è depositato presso il notaio. Capitolo quinto Dei protesti cambiari

Art. 76 Presentazione della cambiale

1Al notaio spetta di levare i protesti cambiari a norma degli articoli 1034 e seguenti CO. Le interpellanze alle persone fisiche o a rappresentanti di quelle giuridiche contro le quali è levato il protesto devono essere fatte personalmente dal notaio. 2È vietato al notaio di servirsi di altre persone, o anche di limitarsi a muovere le interpellanze e ricevere le risposte a mezzo del telefono.

Art. 77 Forma

L’atto di protesto è dispensato dalle formalità degli atti pubblici, dall’iscrizione nelle rubriche e dall’insinuazione all’archivio.

Art. 78 Conservazione delle copie

1Ogni notaio deve conservare le copie dei protesti, disposte in ordine cronologico e numerate, firmandole e munendole del segno del tabellionato. 2Le copie possono essere trascritte in un apposito registro. TITOLO VI Dell’archivio notarile, delle insinuazioni allo stesso e della conservazione degli atti Capitolo primo Archivio notarile

Art. 79 Atti da insinuare

1Il notaio è tenuto ad insinuare all’archivio notarile del distretto della sua residenza principale, una copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del mese successivo a quello della ricevuta. 2Il testamento pubblico di persona vivente viene notificato all’archivio con un atto contenente la data, il numero di rubrica e l’indicazione trattarsi di testamento di persona vivente; la copia integrale viene insinuata soltanto dopo la morte del testatore e la lettura e pubblicazione del testamento. 3Della distruzione o della revoca del testamento sarà fatta semplice ed immediata notifica all’archivio. 4Queste disposizioni si applicano anche all’istromento di deposito di un testamento olografo, previsto dall’articolo 79 LAC. 5I contratti successori e di vitalizio, sono soggetti all’obbligo di insinuazione all’archivio fin dal momento della loro stipulazione. 6Qualora contratti contengano anche disposizioni di ultima volontà, dovrà essere insinuato all’archivio notarile solo un estratto di tali atti, indicando che le clausole omesse sono disposizioni di ultima volontà. Mancata o tardiva insinuazione

Art. 80 a) in generale

1L’istromento pubblico produce i suoi effetti legali anche in difetto di insinuazione all’archivio; tuttavia il notaio è passibile di una multa di 50 franchi per ogni atto non insinuato e per ogni mese di ritardo, da applicare dall’archivista, riservata facoltà di ricorso alla Commissione di disciplina notarile entro il termine di trenta giorni. 2Se il ritardo supera i tre mesi o in caso di ingiustificate recidive da parte del notaio, l’archivista fa rapporto alla Commissione di disciplina notarile.

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