Viene considerata come tardiva insinuazione della copia all’archivio, il fatto che il notaio,
invitato dall’archivista a rimediare a qualche deficienza della copia prodotta, ritarda senza giustificato
motivo oltre i 15 giorni a riparare la deficienza.
Art. 82 Rilascio di copie da parte dell’archivista
1L’archivista non può rilasciare copia di istromenti insinuati all’archivio ed appartenenti
al rogito di notai in esercizio o dei quali essi sono depositari, senza un’autorizzazione della
Commissione per il notariato, che l’accorda soltanto quando sia constatata l’impossibilità di ottenere
la copia dal notaio rogato o depositario.
2Può rilasciare copia o estratti di istromenti i cui originali si trovano in deposito presso l’archivio a
coloro che giustificano un legittimo interesse a ottenerli. Lo Stato percepisce gli onorari stabiliti dalla
tariffa per le copie di ulteriore edizione.
Art. 83 Informazioni presso l’archivio
L’archivista è tenuto a fornire notizie a chi giustifichi un legittimo interesse nei confronti
di un notaio non piú in esercizio, per sapere dove possa ottenere la copia di un determinato
istromento.
Art. 84 Sorveglianza
Gli archivisti notarili sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità di nomina che applica le
sanzioni disciplinari previste dalla LORD.
Art. 85 Archiviazione
Il regolamento stabilisce le modalità di archiviazione, compresa l’archiviazione in forma
elettronica.
Capitolo secondo
Conservazione dei rogiti dei notai che cessano dall’esercizio
Art. 86 Proprietà dei rogiti
1Le rubriche, gli atti originali ricevuti dal notaio e gli allegati relativi, sono di sua proprietà.
Il notaio deve assicurarne il deposito e la conservazione con la massima cura e non è autorizzato
per nessuna ragione a spossessarsene.
2I rogiti e le rubriche sono dichiarati esclusi dal fallimento e dal pignoramento e sono inalienabili.
3Restano riservati gli obblighi di archiviazione derivanti da altre leggi.
Art. 87 Depositario
1In caso di morte del notaio, i suoi eredi e, in caso di cessazione dell’esercizio del
notariato, il notaio stesso, designeranno un altro notaio, il quale riceve gli atti in custodia, cura il
rilascio delle copie e il compimento degli obblighi inerenti.
2Quando non avvenga la designazione del depositario, malgrado una diffida a farla entro quindici
giorni, la Commissione per il notariato la fa direttamente, oppure ordina il deposito dei rogiti presso
l’Archivio di Stato.
Art. 88 Registro dei depositi del Tribunale
1Del deposito dei rogiti viene tenuto apposito registro presso la Commissione per il
notariato.
2Di ogni trapasso di rogiti e di ogni designazione di notaio supplente o depositario viene data
pubblica notizia mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale a cura della Commissione per il
notariato.
Art. 89 Notifica della morte di un notaio
Gli eredi di un notaio defunto e gli ufficiali dello stato civile del luogo di decesso sono
tenuti a notificare prontamente alla Commissione per il notariato la morte del notaio.
TITOLO VII
14 Art. non ancora in vigore - BU 2015, 167.
Onorari e spese del notaio
Art. 90 Tariffa
Il limite massimo dell’onorario e delle spese che spettano al notaio è stabilito dalla tariffa.
Onorari e spese superiori alla tariffa
Art. 91 a) principio
Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese superiori a quelle
realmente sopportate, è obbligato alla retrocessione e va soggetto a una sanzione disciplinare.
Art. 92 b) reclamo
1Contro gli onorari e le spese richieste dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile è
dato reclamo entro 30 giorni dalla notificazione alla Commissione di disciplina notarile.
2La procedura di reclamo è gratuita. Non si assegnano ripetibili.
3Con l’approvazione data dalla Commissione di disciplina notarile, la parcella acquista forza
esecutiva, ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento. La
Commissione di disciplina notariale verifica in ogni caso che gli onorari e le spese non siano
manifestamente iniqui.
Art. 93 Surrogazione
1Il notaio è surrogato nei diritti dello Stato verso le parti debitrici per le tasse e spese da
lui anticipate.
2Le parti sono debitrici solidali nei suoi confronti per il pagamento degli onorari e il rimborso delle
tasse e delle spese concernenti l’atto notarile compiuto.
3Il notaio, prima di ricevere un atto, può chiedere alle parti un deposito della somma
approssimativamente occorrente al pagamento degli onorari delle tasse e delle spese effettive
dipendenti dall’atto stesso.
TITOLO VIII
Disciplina del notariato
Art. 94 Ispettori notarili
1Per la vigilanza sui notai la Commissione di disciplina notarile si avvale di ispettori
notarili, designati fra i membri dell’Ordine dei notai dalla Commissione per il notariato, che ne fissa
il numero.
2Le ispezioni hanno per scopo di verificare la corretta applicazione delle norme regolanti l’attività
notarile; gli ispettori trasmettono i loro rapporti alla Commissione di disciplina notarile.
3Valgono i motivi di esclusione previsti dal CPC, con facoltà del notaio interessato di sollevare altri
motivi importanti, quali segreti professionali, segreti di affari o potenziali conflitti di interesse; la
cognizione dei motivi in materia spetta alla Commissione per il notariato.
4Viene prelevata una tassa per l’ispezione, tra i 200 e i 2’000 franchi, a carico del notaio interessato.
5La Commissione per il notariato emana il regolamento sulle ispezioni notarili e fissa la tassa per
l’ispezione, provvedendo all’incasso.
6L’attività degli ispettori è sottoposta alla vigilanza della Commissione per il notariato; le violazioni
commesse dagli ispettori notarili ai propri doveri d’ufficio sono punite con le sanzioni disciplinari
dell’ammonimento, della multa fino a 20’000 franchi o della destituzione; le sanzioni possono essere
cumulate.
Art. 95 Apertura del procedimento
1Il procedimento disciplinare è avviato dalla Commissione di disciplina, su segnalazione
degli ispettori notarili, di terzi, di autorità, dell’Ordine dei notai o su domanda del notaio stesso.
2Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte
nel procedimento.
3Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le
spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.
Art. 96 Prove
La Commissione di disciplina su richiesta o d’ufficio può ordinare la produzione di incarti
o di documenti e sentire testimoni.
Art. 97 Misure disciplinari
1La Commissione di disciplina notarile può infliggere le seguenti misure disciplinari:
– l’avvertimento;
– l’ammonimento;
– la multa sino a 20’000 franchi;
– la sospensione dall’esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio
ufficiale.
2La multa può essere cumulata con la sospensione dall’esercizio del notariato o con il divieto
definitivo di esercitare.
3Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione alla Commissione per il notariato, che
la iscrive in un apposito registro; è facoltà della Commissione di disciplina di ordinare la
pubblicazione delle sue decisioni sul Foglio ufficiale.
Art. 98 Commisurazione delle misure disciplinari
1Nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza
del fatto, l’intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle
mancanze e in genere il comportamento del notaio.
2Il notaio può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o
rinunci all’iscrizione.
3La procedura disciplinare di regola decade; può essere aperta o continuata se vi è un interesse
preminente all’accertamento della violazione.
Art. 99 Trasmissione d’ufficio
Le decisioni della Commissione di disciplina notarile sono trasmesse all’Ordine dei notai.
Art. 100 Prescrizione
1L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui la Commissione di
disciplina notarile è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità.
3L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
4Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo
previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.
Art. 101 Cancellazione delle misure disciplinari
1L’avvertimento, l’ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo
essere stati pronunciati.
2La sospensione dall’esercizio del notariato è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua
validità.
TITOLO IX
Rimedi giuridici
Art. 102 Rimedi giuridici
1Contro le decisioni della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice
e della Commissione di disciplina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine
di trenta giorni.
2I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dell’autorità
di ricorso.
TITOLO X
Disposizione penale
Art. 103 Esercizio abusivo della professione
Chi senza adempiere i requisiti della presente legge, oppure abusando della qualifica di
notaio, esercita la professione di notaio, oppure avvalendosi del titolo di notaio o in altro modo
suscita l’impressione presso terzi di essere autorizzato all’esercizio della professione di notaio nel
Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100’000 franchi.
TITOLO XI
Disposizioni varie
Art. 104 Procedura
Alle procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge di procedura per le
cause amministrative.
Art. 105 Pubblicazione di decisioni
L’iscrizione nel registro cantonale, la rinuncia all’iscrizione e la radiazione dei notai sono
pubblicate sul Foglio ufficiale.
Art. 106 Misure cautelari
1Se un notaio è oggetto di apertura di un procedimento penale, oppure se contro di lui è
pendente un procedimento di radiazione dal registro cantonale, o ancora in pendenza delle azioni
di accertamento, la Commissione per il notariato può sospenderlo a titolo cautelare dall’esercizio
della professione, in attesa della decisione definitiva.
2La Commissione per il notariato può adottare anche altre misure cautelari per la tutela degli
interessi dei clienti.
3Per tutto il periodo di sospensione il notaio deve consegnare il tabellionato e designare un notaio
per la conservazione dei suoi rogiti.
4La decisione di sospensione provvisionale dev’essere comunicata agli ufficiali dei registri; essa va
pubblicata sul Foglio ufficiale se le circostanze lo esigono.
Art. 107 Notifica di procedimenti penali contro un notaio
1Le autorità e i funzionari notificano senza indugio alla Commissione di disciplina le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione e delle norme
deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
2Il procuratore pubblico notifica alla Commissione per il notariato, entro tre mesi dall’apertura
dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale contro un notaio eccetto i casi senza rilevanza
per la funzione; essa trasmette inoltre alla commissione un esemplare della decisione o della
sentenza.
Art. 108 Autenticazione di firme da parte delle Cancellerie di tribunali
1Le Cancellerie del Tribunale di appello e delle Preture possono dichiarare l’autenticità
delle firme e dei sigilli dei notai ai fini delle legalizzazioni consolari.
2Per tali dichiarazioni è percepita una tassa analoga a quella applicata dalla Cancelleria dello Stato
per le postille.
Tasse
Art. 109 a) fissazione
1La tassa per le decisioni della Commissione per il notariato, della Commissione
esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5’000 franchi.
2Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.
Art. 110 b) incasso
Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.
Art. 111 Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine dei notai, emana le
disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare:
– le norme che disciplinano la pratica notarile;
– le indennità ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice e
della Commissione di disciplina e degli ispettori notarili;
– la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 109).15
2La Commissione per il notariato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine dei notai, emana le norme
per la tenuta del registro cantonale dei notai e dell’elenco dei praticanti, compresa la procedura di
iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, il
regolamento sulle ispezioni notarili e il regolamento della Commissione di disciplina.
3L’Ordine dei notai può emanare norme deontologiche, che valgono quali regole professionali; esse
sono sottoposte al Consiglio di Stato per l’approvazione.
TITOLO XII
Disposizioni transitorie e finali
15 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
Art. 112 Norma transitoria
I procedimenti disciplinari pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge sono
deferiti alle autorità previste dalla stessa.
Art. 113 Garanzia
I notai devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di assicurazione sulla
responsabilità civile professionale e di garanzia entro un anno dall’entrata in vigore della legge (art.
33).
Art. 114 Norme abrogate
La legge del 23 febbraio 1983 sul notariato è abrogata.
Art. 115 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l’approvazione
dell’autorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.17
Pubblicata nel BU 2015, 147.
16 Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 167.
17 Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 147.