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Regolamento delle scuole comunali

Ticino · 411.110 · regulation

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Contents: 95 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento e denominazioni
  2. Art. 2 Controllo della frequenza
  3. Art. 3 Allievi obbligati alla frequenza
  4. Art. 4 Rinvio dell’obbligo di frequenza
  5. Art. 5 Frequenza di allievi disabili
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Partenza di allievi
  8. Art. 8 Assenze degli allievi
  9. Art. 9 Frequenza irregolare
  10. Art. 10 Sanzioni nei confronti degli allievi
  11. Art. 11 Sospensione di allievi
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chiusura della scuola
  14. Art. 14 Criteri per la formazione delle sezioni
  15. Art. 15 Procedura
  16. Art. 16 Sezioni soggette a contributo
  17. Art. 17
  18. Art. 20 Spesa per il materiale
  19. Art. 21
  20. Art. 21a Valutazione e percorso scolastico23
  21. Art. 22 Valutazione alla scuola dell’infanzia
  22. Art. 23
  23. Art. 24 Monitoraggio
  24. Art. 24a
  25. Art. 25 Escursioni e uscite didattiche
  26. Art. 29 Atto di nomina o di incarico
  27. Art. 30 Docente di appoggio
  28. Art. 31 Requisiti
  29. Art. 32 Orario e compiti
  30. Art. 33
  31. Art. 34 Assenza del titolare
  32. Art. 35 Frequenza
  33. Art. 36 Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia
  34. Art. 37
  35. Art. 38 Sorveglianza prima e dopo le lezioni
  36. Art. 39 Compiti di sorveglianza
  37. Art. 40 Istituzione di sezioni affidate al doppio docente
  38. Art. 41
  39. Art. 42 Mantenimento della nomina a tempo pieno
  40. Art. 43 Atto di nomina
  41. Art. 44 Abbinamenti
  42. Art. 45 Programmazione dell’attività scolastica
  43. Art. 46 Orario settimanale d’insegnamento
  44. Art. 47 eventuale modifica.56
  45. Art. 48
  46. Art. 49 Attività accessorie
  47. Art. 50 Applicazione delle norme sul doppio docente
  48. Art. 51 Ispettorati59
  49. Art. 52 Compiti degli ispettorati
  50. Art. 53 Collegio degli ispettori
  51. Art. 54 Conferenza cantonale dei direttori
  52. Art. 55
  53. Art. 56 Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali
  54. Art. 57 Piano dei servizi80
  55. Art. 58 Assunzione e retribuzione degli animatori
  56. Art. 59 Vigilanza
  57. Art. 60 Definizione
  58. Art. 61 Obiettivi
  59. Art. 62 Durata
  60. Art. 63
  61. Art. 64 Partecipazione dei docenti
  62. Art. 65 Frequenza degli allievi
  63. Art. 66 Dispensa degli allievi
  64. Art. 67 Programma
  65. Art. 68 Preparazione didattica
  66. Art. 69 Personale ausiliario e di servizio
  67. Art. 70 Norme assicurative
  68. Art. 71 Funzionamento
  69. Art. 72 Vigilanza
  70. Art. 73
  71. Art. 74 Requisiti del personale
  72. Art. 75 Definizione e funzione
  73. Art. 76 Scopi
  74. Art. 77 Collaborazione dei genitori
  75. Art. 78 Ripartizione regionale
  76. Art. 79 Organizzazione dei gruppi
  77. Art. 80 Collegio dei capigruppo
  78. Art. 81 Compiti del capogruppo
  79. Art. 82 Compiti del logopedista e dello psicomotricista
  80. Art. 83 Compiti del docente di sostegno pedagogico
  81. Art. 84
  82. Art. 85
  83. Art. 86
  84. Art. 87 Fabbisogno e organizzazione114
  85. Art. 92 Generalità
  86. Art. 93 Responsabilità e vigilanza118
  87. Art. 94 Documenti scolastici
  88. Art. 95 Documentazione122
  89. Art. 96 Spazi all’aperto
  90. Art. 97 Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi
  91. Art. 98 Albo della scuola
  92. Art. 99 Arredamento e materiale didattico
  93. Art. 100 Conservazione dei materiali
  94. Art. 101 Norma transitoria
  95. Art. 102 Entrata in vigore

95 provisions

Art. 84

…109

Art. 85

…110 Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti Art. 85a111 1Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato. 2Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. Onere di lavoro delle altre figure professionali Art. 85b112 Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.

Art. 86

…113 105 Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 106 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 107 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 108 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 109 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 110 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 111 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 112 Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67; precedenti modifiche: BU 2012, 277; BU 2014, 472; BU 2015, 279. 113 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

Art. 87 Fabbisogno e organizzazione114

1Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri: a) docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni; b) logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale; c) psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale. 2La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio. Art. 88-90 …116 Art. 91 ...117 Capitolo V Trasporti scolastici

Art. 92 Generalità

I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull’idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.

Art. 93 Responsabilità e vigilanza118

1La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto. 2Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto. Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 93a120 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola. 2Tale partecipazione finanziaria non può superare il 40% del valore dell’abbonamento a carico del Comune. TITOLO X Attestati scolastici

Art. 94 Documenti scolastici

1Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante: a) le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l’anno; b) l’assegnazione delle note, trasmessa alla fine dell’anno scolastico. 2I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettorato dietro versamento di una tassa di 50 franchi.

Art. 95 Documentazione122

1Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività 114 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 115 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 116 Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 117 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 118 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 119 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009, 310; BU 2012, 277. 120 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171. 121 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277. 122 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 123 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno. 2Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto. TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento

Art. 96 Spazi all’aperto

Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l’educazione fisica e le attività di movimento.

Art. 97 Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi

1Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le condizioni igieniche. 2Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati. 3La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.124 4Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.

Art. 98 Albo della scuola

All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.

Art. 99 Arredamento e materiale didattico

1I comuni mettono a disposizione l’arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto. 2…

Art. 100 Conservazione dei materiali

1I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell’arredamento. 2Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio. TITOLO XII Norme transitorie, abrogative e finali

Art. 101 Norma transitoria

Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni a causa della pandemia COVID-19, in deroga all’art. 23, il passaggio del ciclo non necessita del raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta comunque al docente.

Art. 102 Entrata in vigore

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 1996/97. Disposizione transitoria della modifica del 10 marzo 2021129 124 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 125 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 126 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 127 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 128 Art. reintrodotto dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 178; precedente modifica: BU 2012, 277. 129 Disposizione transitoria modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2021, 90. 1Nella fase di assunzione dei nuovi docenti di appoggio obbligatori, per ogni anno scolastico di transizione, il Consiglio di Stato decide mediante decreto esecutivo il numero di allievi per sezione di scuola dell’infanzia e di scuola elementare al di là del quale è obbligatoria l’assunzione di un docente di appoggio e la corrispondente diminuzione della riduzione lineare dei contributi di cui all’art. 79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990. 2Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti di scuola dell’infanzia di cui all’art. 39 cpv. 4 possono usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti se le direzioni di istituto sono in grado di organizzare la loro sostituzione momentanea, ritenuto che le stesse direzioni si adoperano per raggiungere lo scopo prefissato da questa norma. 3La disposizione di cui al capoverso 2 si applica fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso. Allegato Norme abrogative Sono abrogati i seguenti regolamenti: - regolamento per le scuole obbligatorie, del 24 luglio 1959 - regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975 - regolamento sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984 - regolamento sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984 - regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola elementare, del 19 aprile 1989 - regolamento dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno - RG n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente l’insegnamento delle attività creative - RG n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari Pubblicato nel BU 1996, 195.

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