1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è
competente per l’applicazione della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7
febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.
2Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni:
a) comune, inteso anche per consorzio;
b) Municipio, inteso anche per Delegazione scolastica consortile;
c) genitore, inteso ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;3
d) ispettore, ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell’infanzia che per la
scuola elementare.
TITOLO II
Frequenza scolastica
Art. 2 Controllo della frequenza
Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell’età prescritta
frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola
privata.
Art. 3 Allievi obbligati alla frequenza
Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune,
indipendentemente dal loro statuto.
Art. 4 Rinvio dell’obbligo di frequenza
1L’inizio dell’obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di
ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte dei genitori nell’interesse
superiore del bambino e con il sostegno del docente del primo anno facoltativo di scuola
dell’infanzia.
2Se l’allievo non ha frequentato il primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia, la richiesta di rinvio
dell’obbligo di frequenza dei genitori, secondo quanto previsto dal cpv. 1, deve essere sostenuta
dalla direzione di istituto.
3La decisione sul rinvio dell’obbligo di frequenza spetta all’ispettorato.
Art. 5 Frequenza di allievi disabili
Per favorire l’inserimento e la frequenza di allievi disabili in sezioni di scuola dell’infanzia
e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato
mediante personale qualificato.
Frequenza di allievi in scuole di altri comuni
1 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003,
372 e 422.
2 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
3 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
4 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
Art. 6
1La richiesta di frequenza della scuola dell’infanzia o della scuola elementare in altri
Comuni presentata dai genitori dell’allievo è indirizzata al Municipio per iscritto e adeguatamente
motivata.
2La quota stabilita dal Dipartimento per i comuni di residenza di allievi autorizzati a frequentare la
scuola dell’infanzia o la scuola elementare in altri comuni, prevista dall’art. 47 cpv. 4 della legge,
comprende le spese dirette causate dall’attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi
del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.
3Le disposizioni particolari in applicazione dell’art. 48 cpv. 3 della legge sono emanate dal
Dipartimento.
Art. 7 Partenza di allievi
1La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio
e all’ispettorato.
2La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell’allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche
del luogo di destinazione.
Art. 8 Assenze degli allievi
1Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine
familiare o per malattia.
2Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione
di istituto.
3Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente
alle direttive del medico cantonale.
Art. 9 Frequenza irregolare
1In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i
genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.
2Per gli allievi non astretti all’obbligo scolastico il Municipio può revocare l’ammissione, su richiesta
della direzione di istituto.
3Negli altri casi il Municipio, nell’ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un
ammonimento o una multa.
4Accertata l’impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il
Municipio avverte l’autorità di protezione, informando l’ispettorato.
Art. 10 Sanzioni nei confronti degli allievi
1In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle
norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci,
informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l’ispettorato.10
2È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.
3Sono in particolare vietati:
a) sanzioni lesive direttamente o indirettamente dell’integrità fisica e morale dell’allievo quali
punizioni corporali, giudizi di valore o simili;
b) la sospensione dalla ricreazione o dalle attività didattiche;
c) l’allontanamento anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l’attività didattica;
d) l’esecuzione di compiti supplementari attinenti all’insegnamento da eseguire a domicilio.
Art. 11 Sospensione di allievi
L’eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento
disciplinare, spetta all’ispettorato.
5 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
6 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
7 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000,
206; BU 2012, 277.
8 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
9 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
10 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
11 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi
Art. 12
1Gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private parificate possono
iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.13
2Per gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private non parificate, la classe
d’iscrizione è subordinata all’esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d’arrivo.
La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso
scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori.14
3Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono
iscritti in una classe che tiene conto dell’età e della formazione scolastica precedente.
4Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da
scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
Art. 13 Chiusura della scuola
1Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal
Municipio:
a) in caso di pericolo;
b) in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni;
c) per motivi sanitari, su proposta del medico delegato;
d) per altri gravi motivi, con il consenso dell’ispettorato.15
2Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.
TITOLO III
Ordinamento scolastico
Art. 14 Criteri per la formazione delle sezioni
1La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia degli istituti scolastici avviene
secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo
13 allievi.
2La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti
criteri:
a) per le sezioni monoclassi minimo 13, massimo 25 allievi;
b) per le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.
3Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.
Art. 15 Procedura
1Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento,
tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l’ordinamento per l’anno scolastico successivo e le
previsioni a più lungo termine.
2Se l’ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la
formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al
Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene
sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.
Art. 16 Sezioni soggette a contributo
1Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle
sezioni soggette a contributo per l’anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie
osservazioni nel termine di 15 giorni.
2Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando
per quanto possibile le osservazioni del Municipio.
Criteri per l’assegnazione delle sezioni
12 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
13 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
14 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
15 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
16 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2015, 279.
17 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.
18 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015,
Art. 17
Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l’assegnazione delle sezioni ai docenti
dell’istituto da parte del direttore.
Art. 18 ...20
TITOLO IV
Organizzazione dell’insegnamento
Capitolo I
Materiale scolastico
Elenco del materiale
Art. 1921 La Sezione delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti:
a) l’elenco del materiale che i comuni devono fornire all’istituto, alle sezioni e agli allievi;
b) il materiale che deve restare di proprietà degli allievi.
Art. 20 Spesa per il materiale
1Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.
2Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso
inservibile.
Art. 21
…22
Capitolo II
Art. 21a Valutazione e percorso scolastico23
…24
Art. 22 Valutazione alla scuola dell’infanzia
1Alla scuola dell’infanzia si procede a una valutazione per l’apprendimento, attuata
prevalentemente attraverso l’osservazione continuata dell’evoluzione del bambino e la descrizione
del profilo delle competenze che l’allievo sta sviluppando.
2Alla fine della scuola dell’infanzia il docente redige il profilo delle competenze dell’allievo, strumento
utile anche per il passaggio alla scuola elementare; non sono previste valutazioni sommative.
3Il profilo dell’allievo è trasmesso alla famiglia; la comunicazione ai genitori è di tipo descrittivo.
Valutazione alla scuola elementare
Art. 22a26 1Alla scuola elementare si procede a una valutazione per l’apprendimento durante l’anno
scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note.
2Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso
dei mezzi punti.
3La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non
hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero
la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle
competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico.
Variazione dei tempi di percorrenza
19 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.
20 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001,
369.
22 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
23 Titolo modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
24 Art. abrogato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
25 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
26 Art. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88.
Art. 23
1A dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell’allievo, se
necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con dei progetti specifici, tra i quali possono
trovar posto eccezionalmente anche il rallentamento o l’accelerazione del percorso scolastico.
2Il rallentamento del percorso scolastico può avvenire nell’ambito della scuola dell’infanzia, se si
ritiene indispensabile la permanenza del bambino per un ulteriore anno in quest’ordine di scuola, o
alla fine di ogni anno di scuola elementare.
3L’accelerazione del percorso scolastico (salto di una classe), se si ritiene indispensabile il
passaggio anticipato alla classe successiva, può essere decisa solo se a scuola sono riconosciuti
evidenti bisogni di ordine pedagogico e didattico. Le classi I e V elementare devono essere in ogni
caso frequentate.
4La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare. Prima di decidere egli:
a) alla scuola dell’infanzia sente il parere degli altri operatori scolastici coinvolti;
b) al termine delle classi intracicliche della scuola elementare deve ottenere la convalida da parte
della direzione di istituto e discuterne preventivamente con i genitori;
c) al termine della II e della V elementare deve discuterne preventivamente con i genitori.
5La decisione sull’accelerazione del percorso scolastico spetta all’ispettorato, sentiti la direzione di
istituto, il docente titolare e gli altri operatori scolastici coinvolti.
6Contro la decisione di cui al cpv. 4 è dato ricorso all’ispettorato giusta l’art. 96 cpv. 2 della legge
della scuola del 1° febbraio 1990. Contro la decisione di cui al cpv. 5 è dato ricorso al Consiglio di
Stato giusta l’art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
7Il collegio degli ispettori definisce le procedure per la messa a punto dei progetti di cui al cpv. 1 e
per giungere alle decisioni di cui ai cpv. 4 e 5.
Art. 24 Monitoraggio
Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze
previste dai Piani di Studio.
Art. 24a
…29
Capitolo III
Disposizioni varie
Accoglienza
Art. 24b30 1I docenti titolari della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe di scuola elementare
organizzano un incontro con i nuovi allievi della sezione loro affidata e i loro genitori prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
2Tutti i docenti titolari organizzano entro la fine di ottobre un incontro con i genitori degli allievi della
loro classe, in forma plenaria o per gruppi.
Art. 25 Escursioni e uscite didattiche
1Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni
e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione.31
2Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni.
Art. 26 ...32
Sottoscrizioni, vendite, collette
Art. 2733 È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi
autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento.
TITOLO V
Docenti
27 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
28 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
29 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
30 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
31 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
32 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
33 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Capitolo I
Assunzione dei docenti
Procedura di concorso
Art. 2834 1La pubblicazione dei concorsi per l’assunzione dei docenti comunali è coordinata dalla
Sezione delle scuole comunali.
2La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dalla Sezione delle
scuole comunali.
Art. 29 Atto di nomina o di incarico
1L’atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all’interessato
con copia all’ispettorato.35
2Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al
campo delle attività scolastiche.
Capitolo II
Docente di appoggio36
Art. 30 Docente di appoggio
1Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio
che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia. Tuttavia, qualora il numero
di allievi della sezione fosse superiore a 20, vi è l’obbligo di assunzione per almeno metà tempo e
per tutta la durata dell’anno scolastico.
2Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che
coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare. Tuttavia, vi è l’obbligo di
assunzione qualora il numero di allievi fosse superiore a 22 per le monoclassi o a 20 per le biclassi,
come pure nelle sezioni triclassi, quadriclassi e pentaclassi.
3L’assunzione del docente di appoggio nei casi non obbligatori deve essere autorizzata dal
Dipartimento e l’onere del docente di appoggio deve essere compreso tra 10 e 16/32 dell’orario
settimanale d’insegnamento.
4Nei casi obbligatori, un’eventuale rinuncia totale o parziale all’assunzione del docente di appoggio
deve essere autorizzata dal Dipartimento. L’istanza di rinuncia, presentata in forma scritta dal
Municipio su proposta della direzione di istituto, deve comprovare che alla rinuncia non si
oppongono ragioni di ordine pedagogico.
5L’attività del docente di appoggio può svolgersi al massimo in due sedi e può essere
complementare a quella di docente titolare a metà tempo; è pure ammesso iI cumulo con altri
incarichi d’insegnamento, quali il docente di lingua e integrazione o il docente di materie speciali,
fino al raggiungimento del tempo pieno.
6I Municipi possono delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio obbligatori
mediante una convenzione pluriennale; la richiesta deve essere inoltrata alla Sezione delle scuole
comunali entro il mese di settembre dell’anno scolastico precedente. In questi casi il Cantone
fatturerà ai Comuni la quota parte secondo quanto stabilito dal decreto esecutivo sul contributo
cantonale per sezione di scuola comunale.
Art. 31 Requisiti
I requisiti per l’assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.
Art. 32 Orario e compiti
L’orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all’ispettorato.
Responsabilità
34 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2003, 372; BU 2015, 279.
35 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
36 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
37 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90; precedenti modifiche: BU 2015,
279, 355 e 453; BU 2017, 463.
38 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
Art. 33
I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta
la responsabilità generale dell’insegnamento.
Art. 34 Assenza del titolare
In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la
conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall’art. 13 della legge.
TITOLO VI
Orari scolastici
Art. 35 Frequenza
Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al
Dipartimento per l’emanazione.
Art. 36 Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia
Nelle scuole dell’infanzia l’attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell’autorità
di nomina, tra le 11.30 e le 12.00.
Art. 37
…40
Art. 38 Sorveglianza prima e dopo le lezioni
La direzione di istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza
maggiore, giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito
dopo la fine dell’attività scolastica.
Art. 39 Compiti di sorveglianza
1…42
2La direzione di istituto ha la facoltà di elaborare un piano di sorveglianza delle ricreazioni che dovrà
permettere la vigilanza su tutto il sedime adibito alla ricreazione per garantire la necessaria
sicurezza di tutti gli allievi. In assenza di un piano di sorveglianza ogni docente è responsabile della
sorveglianza della propria sezione durante la ricreazione.43
3Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad
altre persone, se non in casi di urgenza.
4I docenti di scuola dell’infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche
responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30
minuti, di regola tra le ore 11.00 e le ore 14.00. Per la loro momentanea sostituzione, se non è
disponibile personale docente, le direzioni possono affidare la gestione ad altro personale in
possesso di requisiti di idoneità secondo le direttive del Collegio degli ispettori che prevedono la
partecipazione obbligatoria a una specifica formazione.44
TITOLO VII
Doppio docente
Art. 40 Istituzione di sezioni affidate al doppio docente
1Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di
scuola dell’infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.
2La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all’ispettorato.
Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo
39 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
40 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
41 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
42 Cpv. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
43 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
44 Cpv. modificato dal R 22.5.2024; in vigore dal 1.8.2024 - BU 2024, 135; precedente modifica: BU 2021,
90.
45 Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001,
Art. 41
1I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà
tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo.46
2Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustifichino, il Municipio può concedere una deroga
al termine sopra indicato.
3Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l’ispettorato.47
Suddivisione eccezionale del tempo di lavoro per docenti contitolari
Art. 41a48 1Per comprovate ragioni può essere autorizzata in via eccezionale, una diversa
suddivisione del tempo di lavoro tra due docenti contitolari.
2La concessione di una diversa suddivisione del tempo di lavoro non deve pregiudicare in alcun
modo l’allestimento dell’ordinamento scolastico né creare impedimento nella ripartizione dell’orario
settimanale e nemmeno arrecare disagi all’insegnamento.
3Le richieste devono essere presentate annualmente all’ispettorato tramite la direzione d’istituto
entro il 31 dicembre.
4La decisione spetta all’ispettorato, su preavviso della direzione e sentita l’autorità di nomina.
5La direzione di istituto ha facoltà di proporre all’ispettorato la revoca dell’autorizzazione qualora la
diversa suddivisione del tempo di lavoro risulti negativa.
Art. 42 Mantenimento della nomina a tempo pieno
1L’autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo
a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d’impiego.
2Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all’onere di lavoro a tempo pieno
sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente.49
3La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l’interruzione del congedo a metà tempo
qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa.50
Art. 43 Atto di nomina
La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante
un nuovo atto di nomina.