Art. 84
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Ticino · 411.110 · regulation
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…110 Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti Art. 85a111 1Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato. 2Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. Onere di lavoro delle altre figure professionali Art. 85b112 Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.
…113 105 Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 106 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 107 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 108 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 109 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 110 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 111 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 112 Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67; precedenti modifiche: BU 2012, 277; BU 2014, 472; BU 2015, 279. 113 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
1Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri: a) docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni; b) logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale; c) psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale. 2La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio. Art. 88-90 …116 Art. 91 ...117 Capitolo V Trasporti scolastici
I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull’idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
1La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto. 2Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto. Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 93a120 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola. 2Tale partecipazione finanziaria non può superare il 40% del valore dell’abbonamento a carico del Comune. TITOLO X Attestati scolastici
1Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante: a) le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l’anno; b) l’assegnazione delle note, trasmessa alla fine dell’anno scolastico. 2I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettorato dietro versamento di una tassa di 50 franchi.
1Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività 114 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 115 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 116 Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 117 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 118 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 119 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009, 310; BU 2012, 277. 120 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171. 121 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277. 122 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 123 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno. 2Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto. TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento
Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l’educazione fisica e le attività di movimento.
1Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le condizioni igieniche. 2Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati. 3La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.124 4Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.
All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.
1I comuni mettono a disposizione l’arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto. 2…
1I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell’arredamento. 2Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio. TITOLO XII Norme transitorie, abrogative e finali
Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza delle lezioni a causa della pandemia COVID-19, in deroga all’art. 23, il passaggio del ciclo non necessita del raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta comunque al docente.
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 1996/97. Disposizione transitoria della modifica del 10 marzo 2021129 124 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 125 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 126 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 127 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 128 Art. reintrodotto dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 178; precedente modifica: BU 2012, 277. 129 Disposizione transitoria modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2021, 90. 1Nella fase di assunzione dei nuovi docenti di appoggio obbligatori, per ogni anno scolastico di transizione, il Consiglio di Stato decide mediante decreto esecutivo il numero di allievi per sezione di scuola dell’infanzia e di scuola elementare al di là del quale è obbligatoria l’assunzione di un docente di appoggio e la corrispondente diminuzione della riduzione lineare dei contributi di cui all’art. 79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990. 2Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti di scuola dell’infanzia di cui all’art. 39 cpv. 4 possono usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti se le direzioni di istituto sono in grado di organizzare la loro sostituzione momentanea, ritenuto che le stesse direzioni si adoperano per raggiungere lo scopo prefissato da questa norma. 3La disposizione di cui al capoverso 2 si applica fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso. Allegato Norme abrogative Sono abrogati i seguenti regolamenti: - regolamento per le scuole obbligatorie, del 24 luglio 1959 - regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975 - regolamento sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984 - regolamento sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984 - regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola elementare, del 19 aprile 1989 - regolamento dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno - RG n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente l’insegnamento delle attività creative - RG n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari Pubblicato nel BU 1996, 195.