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Regolamento delle scuole comunali

Ticino · 411.110 · regulation

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Contents: 95 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento e denominazioni
  2. Art. 2 Controllo della frequenza
  3. Art. 3 Allievi obbligati alla frequenza
  4. Art. 4 Rinvio dell’obbligo di frequenza
  5. Art. 5 Frequenza di allievi disabili
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Partenza di allievi
  8. Art. 8 Assenze degli allievi
  9. Art. 9 Frequenza irregolare
  10. Art. 10 Sanzioni nei confronti degli allievi
  11. Art. 11 Sospensione di allievi
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chiusura della scuola
  14. Art. 14 Criteri per la formazione delle sezioni
  15. Art. 15 Procedura
  16. Art. 16 Sezioni soggette a contributo
  17. Art. 17
  18. Art. 20 Spesa per il materiale
  19. Art. 21
  20. Art. 21a Valutazione e percorso scolastico23
  21. Art. 22 Valutazione alla scuola dell’infanzia
  22. Art. 23
  23. Art. 24 Monitoraggio
  24. Art. 24a
  25. Art. 25 Escursioni e uscite didattiche
  26. Art. 29 Atto di nomina o di incarico
  27. Art. 30 Docente di appoggio
  28. Art. 31 Requisiti
  29. Art. 32 Orario e compiti
  30. Art. 33
  31. Art. 34 Assenza del titolare
  32. Art. 35 Frequenza
  33. Art. 36 Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia
  34. Art. 37
  35. Art. 38 Sorveglianza prima e dopo le lezioni
  36. Art. 39 Compiti di sorveglianza
  37. Art. 40 Istituzione di sezioni affidate al doppio docente
  38. Art. 41
  39. Art. 42 Mantenimento della nomina a tempo pieno
  40. Art. 43 Atto di nomina
  41. Art. 44 Abbinamenti
  42. Art. 45 Programmazione dell’attività scolastica
  43. Art. 46 Orario settimanale d’insegnamento
  44. Art. 47 eventuale modifica.56
  45. Art. 48
  46. Art. 49 Attività accessorie
  47. Art. 50 Applicazione delle norme sul doppio docente
  48. Art. 51 Ispettorati59
  49. Art. 52 Compiti degli ispettorati
  50. Art. 53 Collegio degli ispettori
  51. Art. 54 Conferenza cantonale dei direttori
  52. Art. 55
  53. Art. 56 Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali
  54. Art. 57 Piano dei servizi80
  55. Art. 58 Assunzione e retribuzione degli animatori
  56. Art. 59 Vigilanza
  57. Art. 60 Definizione
  58. Art. 61 Obiettivi
  59. Art. 62 Durata
  60. Art. 63
  61. Art. 64 Partecipazione dei docenti
  62. Art. 65 Frequenza degli allievi
  63. Art. 66 Dispensa degli allievi
  64. Art. 67 Programma
  65. Art. 68 Preparazione didattica
  66. Art. 69 Personale ausiliario e di servizio
  67. Art. 70 Norme assicurative
  68. Art. 71 Funzionamento
  69. Art. 72 Vigilanza
  70. Art. 73
  71. Art. 74 Requisiti del personale
  72. Art. 75 Definizione e funzione
  73. Art. 76 Scopi
  74. Art. 77 Collaborazione dei genitori
  75. Art. 78 Ripartizione regionale
  76. Art. 79 Organizzazione dei gruppi
  77. Art. 80 Collegio dei capigruppo
  78. Art. 81 Compiti del capogruppo
  79. Art. 82 Compiti del logopedista e dello psicomotricista
  80. Art. 83 Compiti del docente di sostegno pedagogico
  81. Art. 84
  82. Art. 85
  83. Art. 86
  84. Art. 87 Fabbisogno e organizzazione114
  85. Art. 92 Generalità
  86. Art. 93 Responsabilità e vigilanza118
  87. Art. 94 Documenti scolastici
  88. Art. 95 Documentazione122
  89. Art. 96 Spazi all’aperto
  90. Art. 97 Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi
  91. Art. 98 Albo della scuola
  92. Art. 99 Arredamento e materiale didattico
  93. Art. 100 Conservazione dei materiali
  94. Art. 101 Norma transitoria
  95. Art. 102 Entrata in vigore

95 provisions

Art. 44 Abbinamenti

Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto; essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.

Art. 45 Programmazione dell’attività scolastica

1I due docenti contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini. 2…52 3Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla direzione di istituto.53

Art. 46 Orario settimanale d’insegnamento

1Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell’orario settimanale d’insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un’equa distribuzione degli oneri d’insegnamento.54 2In casi particolari e motivati l’ispettorato può autorizzare modalità diverse.55 46 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 47 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 48 Art. introdotto dal R 22.4.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 132. 49 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 50 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 51 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 52 Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 53 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 54 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003, 372. 55 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 3L’orario settimanale d’insegnamento è inviato all’ispettorato prima dell’inizio dell’anno e dopo ogni

Art. 47 eventuale modifica.56

…57

Art. 48

…58

Art. 49 Attività accessorie

Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare impedimento nella ripartizione dell’orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo l’insegnamento.

Art. 50 Applicazione delle norme sul doppio docente

Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo. TITOLO VIII Promovimento, coordinamento, vigilanza

Art. 51 Ispettorati59

Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno alla Sezione delle scuole comunali. Organizzazione degli ispettorati Art. 51a61 1Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti. 2L’ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell’ispettorato, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con la Sezione delle scuole comunali, gli altri ispettorati, altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni. 3Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione degli esperti di materia della scuola dell’obbligo.62 Esperti di materia a) designazione Art. 51b63 1Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia, con attività nelle scuole comunali, rispettivamente nelle scuole medie, nonché un coordinatore per ogni gruppo o area disciplinare. 2Gli esperti di materia devono possedere un master o una formazione accademica disciplinare specifica, o in via eccezionale un bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla. 3La Divisione della scuola stabilisce i comprensori delle scuole dell’obbligo assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono scuole medie, scuole comunali e scuole private parificate. 4Se docenti cantonali, gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta, l’assegnazione della sede di servizio viene definita dalla Divisione della scuola. Lo stesso avviene per gli esperti che non sono docenti cantonali. b) funzioni e compiti 56 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 57 Art. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277. 58 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 59 Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 60 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 61 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 62 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35. 63 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35; precedente modifica: BU 2015, Art. 51c64 1Le funzioni e gli ambiti di competenza degli esperti di materia della scuola dell'obbligo sono: a) coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS), della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici; b) valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca didattica disciplinare; c) curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del PdS e dell'insegnamento; d) promuovere iniziative utili all’armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici; e) favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua. 2Nello svolgere le loro funzioni gli esperti di materia: a) si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione del ruolo di promotori dell'innovazione; b) offrono aiuto e consulenza didattica agli ispettorati, alle direzioni di istituto e ai docenti, e/o li affiancano nello sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di tipo sperimentale; c) d’intesa con gli ispettorati e le direzioni possono promuovere incontri con i docenti, assicurando lo scambio di riflessioni, informazioni, esperienze e materiali; d) possono essere chiamati ad esprimere un parere nel quadro di contestazioni in materia di valutazione; e) redigono, quando richiesto dalla Sezione, dall’ispettorato o dalla direzione di istituto, pareri su docenti incaricati o nominati; f) mantengono contatti regolari con gli altri esperti della stessa materia e di altre materie; g) partecipano a gruppi di lavoro; h) redigono un rapporto trimestrale sulle attività svolte all’indirizzo della Divisione e delle Sezioni dell’insegnamento. 3In aggiunta ai compiti di cui al cpv. 2, per le scuole comunali: a) gli esperti delle materie speciali visitano i docenti in autonomia e partecipano alle valutazioni dei docenti attivi nelle scuole comunali su richiesta delle direzioni d’istituto o degli ispettorati scolastici; b) gli esperti delle altre materie, d’intesa con ispettorati e direzioni, promuovono incontri e visite con i docenti nelle sedi e nelle sezioni/classi, per assicurare riflessioni, scambio e informazioni. Solo su richiesta di direzioni e ispettorati compiono visite valutative. 4Gli esperti di scienze dell’educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni degli esperti di materia ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale. Collegio degli esperti e gruppi disciplinari Art. 51d65 1Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti. 2Il collegio è diretto per un quadriennio, d’intesa con le Sezioni dell’insegnamento, da un presidente designato dal collegio tra i membri del gruppo di coordinamento di cui all’art. 51e. 3Il collegio degli esperti tratta le questioni legate all’insegnamento nella scuola obbligatoria e quelle connesse alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) cura i criteri di coordinamento tra le varie discipline e tra i vari cicli di studio; b) formula o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento disciplinare nella scuola dell’obbligo; c) contribuisce attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori, per le scuole comunali d’intesa con il Collegio degli ispettori e in collaborazione con la Conferenza dei direttori didattici. 4Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari. La Divisione della scuola stabilisce la lista dei gruppi disciplinari, aggregando anche più materie in un’unica area disciplinare. 5I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina sul piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Divisione e/o dalle Sezioni dell’insegnamento. Coordinatori di disciplina e gruppo di coordinamento 64 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35. 65 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35. Art. 51e66 1Ogni gruppo o area disciplinare è gestito da un coordinatore che ha i seguenti compiti specifici: a) coordinare il gruppo disciplinare; b) partecipare agli incontri tra i diversi coordinatori di disciplina; c) fornire, di regola in accordo con il proprio gruppo disciplinare, delle consulenze alla Divisione della scuola e alle Sezioni dell’insegnamento su tematiche attinenti alla didattica della propria disciplina. 2I coordinatori si riuniscono nel gruppo di coordinamento, che ha il mandato di: a) riunirsi regolarmente in presenza di rappresentanti della Divisione della scuola e/o delle Sezioni dell’insegnamento; b) fungere da interlocutore per la Divisione della scuola e per le Sezioni nell’ambito dei compiti assegnati agli esperti; c) essere promotore attivo delle funzioni e dei compiti degli esperti; d) contribuire attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori; e) collaborare con il presidente nella gestione e nell’organizzazione del collegio degli esperti, assicurando il segretariato. 3La presidenza del gruppo di coordinamento è assunta per il quadriennio da uno dei coordinatori, su designazione del collegio degli esperti. Il presidente ha i seguenti compiti: a) pianificare e coordinare le iniziative del coordinamento degli esperti e del collegio degli esperti; b) fungere da tramite tra la Divisione della scuola, le Sezioni, il gruppo di coordinamento e il collegio degli esperti.

Art. 52 Compiti degli ispettorati

1Gli ambiti di competenza degli ispettorati sono lo sviluppo, l’innovazione, il monitoraggio, la consulenza e la vigilanza del sistema delle scuole comunali. 2In generale gli ispettorati: a) pianificano e implementano la formazione continua del personale scolastico nel rispettivo circondario, che risponda ai bisogni identificati nel territorio, basando le proposte su principi di evidenza scientifica; b) promuovono e garantiscono le condizioni quadro, affinché ogni docente possa sperimentare gli aspetti innovativi che la formazione permette di focalizzare; c) organizzano, sostengono e partecipano all’implementazione di pratiche didattiche innovative e alla creazione di contesti di accoglienza e di sostegno degli allievi coerenti con la politica scolastica in vigore; d) monitorano in autonomia con ispettore e ispettori aggiunti le attività degli Istituti scolastici dei rispettivi circondari attraverso visite negli istituti e incontri con dirigenti, docenti e operatori; impartiscono se necessario gli opportuni correttivi informando se del caso Dipartimento e Municipio; e) svolgono attività di consulenza pedagogica, didattica e in materia di politica scolastica a direzioni di istituto e autorità comunali; f) svolgono inoltre altri compiti assegnati loro da leggi, regolamenti e direttive; g) vigilano con ispettore e ispettore aggiunto sulla corretta applicazione di leggi, regolamenti e direttive da parte delle direzioni di istituto e delle autorità di nomina e sulla qualità degli Istituti scolastici; intervengono d’autorità nel caso di inadempienze rilevate; eseguono l’analisi della qualità degli istituti scolastici comunali. 3In caso di lamentele o controversie sull’insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli ispettorati sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso, informano il Dipartimento e il Municipio. 4Gli ispettorati hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.

Art. 53 Collegio degli ispettori

1Gli ispettori e gli ispettori aggiunti si riuniscono regolarmente in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali.69 2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori: 66 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35. 67 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015, 68 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 69 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124. a) garantisce un costante monitoraggio e promuove l’adattamento del funzionamento della scuola; b) istituisce gruppi d’innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone esterne, con il compito di affrontare dossier o temi specifici; c) definisce le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli istituti scolastici; d) elabora direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti; e) mantiene contatti con l’istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione di suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni; f) elabora le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione;70 g) definisce le modalità per l’analisi della qualità degli istituti scolastici comunali.71

Art. 54 Conferenza cantonale dei direttori

1I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l’autorizzazione a partecipare alle sedute della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente. 2La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell’attuazione di iniziative pedagogiche.

Art. 55

…73 Commissione di circondario a) composizione Art. 55a74 1È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, ispettori aggiunti, capigruppo e direttori degli istituti comunali.75 b) compiti 2I compiti della commissione sono in particolare i seguenti: a) promuovere, coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale; b) favorire iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad altre istanze; c) definire le modalità di collaborazione per migliorare l’assistenza dei docenti e degli operatori del Servizio di sostegno; d) proporre, preavvisare all’intenzione della Sezione delle scuole comunali o programmare attività specifiche di formazione e di aggiornamento.76 c) presidenza e frequenza delle riunioni 3La commissione, presieduta dall’ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.

Art. 56 Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali

1Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti di materie speciali (gestione della classe); a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni.77 2L’assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali può essere richiesta dall’ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito.78 3Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell’istituto a disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono temporaneamente affidati gli allievi. 4Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto.79 70 Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124. 71 Lett. introdotta dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124. 72 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 73 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 74 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277. 75 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124. 76 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 77 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189. 78 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 79 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189. TITOLO IX Servizi scolastici Capitolo I Doposcuola e scuola dell’infanzia a orario prolungato

Art. 57 Piano dei servizi80

Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all’ispettorato.

Art. 58 Assunzione e retribuzione degli animatori

1Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessario in ogni caso il certificato di sanità. 2Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia a orario prolungato i docenti di scuola dell’infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia. 3Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.

Art. 59 Vigilanza

La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato compete alla direzione di istituto. Capitolo II Scuola fuori sede

Art. 60 Definizione

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali.

Art. 61 Obiettivi

I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi: a) favorire il processo di socializzazione degli allievi; b) favorire la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti; c) applicare concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria; d) conoscere un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, naturalistiche, nonché le realizzazioni dell’uomo; e) incrementare nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.

Art. 62 Durata

1I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana. 2Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse.

Art. 63

…85

Art. 64 Partecipazione dei docenti

1Su richiesta scritta dell’interessato, il Municipio può dispensare per motivi di forza maggiore il docente titolare dalla scuola fuori sede. 2Per i docenti contitolari il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.

Art. 65 Frequenza degli allievi

La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria. 80 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 81 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 82 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 83 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 84 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 85 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 86 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedente modifica: BU 2012,

Art. 66 Dispensa degli allievi

Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l’allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un’altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare. Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 66a88 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi per i costi di vitto e alloggio che non supera 13 franchi al giorno. 2Per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.

Art. 67 Programma

1Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all’ispettorato, corredato delle seguenti informazioni: a) descrizione dello stabile e dei luoghi; b) organizzazione giornaliera; c) durata del soggiorno e date; d) classi interessate; e) modalità di soccorso e di pronto intervento. 2Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta.

Art. 68 Preparazione didattica

1Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell’organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede. 2Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi. 3Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.

Art. 69 Personale ausiliario e di servizio

Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una persona idonea.

Art. 70 Norme assicurative

Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa disposizione sia ossequiata. Capitolo III Refezioni scolastiche

Art. 71 Funzionamento

Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento.

Art. 72 Vigilanza

1La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le disposizioni sugli esercizi pubblici. 2Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli. Frequenza degli allievi 87 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 88 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171. 89 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 90 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277. 91 Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

Art. 73

1Gli allievi dell’anno facoltativo della scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione se vi sono iscritti. 2Gli allievi del primo e secondo anno obbligatorio di scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione; eventuali dispense, presentate per iscritto dai detentori dell’autorità parentale, sono accordate dalla direzione di istituto per ragioni mediche comprovate da un progetto di accoglienza individualizzato e/o per ragioni educative avallate dall’ispettorato. 3Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare regolarmente alla mensa se vi sono iscritti. 4La richiesta di dispensa di cui al capoverso 2 deve essere motivata e deve essere proposta dai genitori e/o dal docente alla direzione di istituto per iscritto; contro una decisione negativa è dato reclamo giusta l’art. 97a della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e contro la decisione su reclamo è dato ricorso giusta l’art. 92 della stessa legge. Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 73a94 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi di scuola dell’infanzia con refezione e degli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione e elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno. 2Per gli allievi di scuola dell’infanzia con refezione tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi per pasto. 3Per gli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione ed elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno tale partecipazione finanziaria non supera 5 franchi, rispettivamente 6.50 franchi per pasto.

Art. 74 Requisiti del personale

1Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: a) buone attitudini educative e relazionali; b) buone condizioni di salute, accertate periodicamente; c) disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento. 2La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all’ispettorato. Capitolo IV Servizio di sostegno pedagogico

Art. 75 Definizione e funzione

1Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un’istituzione interna alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare. 2L’attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.96

Art. 76 Scopi

1Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica. 2Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi. Situazioni particolari Art. 76a97 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali. 2Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto. 93 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015, 94 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171. 95 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 96 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 97 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 3Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali. 4Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.

Art. 77 Collaborazione dei genitori

1Scuola e famiglia collaborano nell’adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà del bambino. 2L’ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da un’adeguata informazione dei genitori. 3In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l’ispettorato decide sulle misure da adottare.98

Art. 78 Ripartizione regionale

Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.

Art. 79 Organizzazione dei gruppi

Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.

Art. 80 Collegio dei capigruppo

1I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali.101 2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo: a) elabora le direttive concernenti l’impostazione del Servizio e le sottopone agli organi competenti; b) stabilisce le modalità comuni di intervento degli operatori; c) promuove approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio; d) promuove l’aggiornamento degli operatori;102 e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola media.103

Art. 81 Compiti del capogruppo

1Il capogruppo collabora con l’ispettore di riferimento. 2Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni. 3In particolare: a) ha la responsabilità generale sull’attività diagnostica, sull’ammissione e sulla dimissione degli allievi; b) assiste i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull’attività dei membri del gruppo mediante visite e colloqui personali; c) organizza seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo; d) su richiesta, dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni di istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio; e) esegue prove di maturità; f) prende a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari; g) cura le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le situazioni che esulano dalle competenze del Servizio; h) esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali. 98 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 99 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 100 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279. 101 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001, 367. 102 Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367. 103 Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277. 104 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277. 4I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative cantonali.

Art. 82 Compiti del logopedista e dello psicomotricista

1Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio. 2In particolare: a) esaminano gli allievi segnalati; b) allestiscono i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’intervento e ne assumono l’attuazione; c) mantengono regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate; d) sottopongono al capogruppo proposte sull’assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno pedagogico, per la parte relativa ai loro interventi; e) …;105 f) sono responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al termine dell’obbligo scolastico;106 g) partecipano alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette dalle istanze competenti.

Art. 83 Compiti del docente di sostegno pedagogico

1Il docente di sostegno pedagogico svolge un’attività di sostegno indiretto agli allievi a livello di istituto e per il tramite del docente titolare.107 2Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare.108 3In particolare: a) collabora con i docenti titolari nell’interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca di soluzioni pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei progetti pedagogici e nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio; b) conserva la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato il primo anno di scuola media; c) partecipa alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse dalle istanze competenti.

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