Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’applicazione della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (LCult) e del presente
regolamento e può emanare delle direttive specifiche.
Art. 2 Istituti e programmi culturali
1Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono:
a) l’Archivio di Stato;
b) le Biblioteche cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese;
c) il Centro di dialettologia e di etnografia;
d) la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst;
e) il Museo cantonale di Storia naturale;
f) il Parco botanico delle Isole di Brissago.
2Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono:
a) l’Orchestra della Svizzera italiana;
b) il Locarno Film Festival;
c) il Museo d’arte della Svizzera italiana Lugano;
d) la Fondazione Monte Verità;
e) la Fonoteca nazionale;
f) la Bibliomedia Svizzera.
3Gli istituti e i programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la
gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di
importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono
fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall’articolo 12 capoverso 1 della legge.
Capitolo secondo
Salvaguardia e promozione della cultura e lingua italiane
Art. 3 Strumenti
1La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite:
a) la realizzazione di un apposito programma quadriennale;
b) il sostegno alle pubblicazioni;
c) l’istituzione di premi e borse per la creazione e la produzione artistica.
2Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e
considera tutti gli elementi di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge.
3Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del capitolo terzo.
4L’istituzione di premi e borse avviene conformemente all’articolo 7.
Art. 4 Tutela del patrimonio
Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e
immateriale della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a della legge avviene
mediante il sostegno all’editoria, l’acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione,
conservazione o restauro e di tutti gli interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto
disposto dal programma quadriennale.
Misure puntuali e programmi a termine
400.110
Art. 5
1La promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione
che valorizzino l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone di cui all’articolo 9
capoverso 2 lettera b della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni o
l’approvazione di appositi regolamenti interni da parte del Dipartimento nell’ambito del programma
quadriennale.
2Ogni programma a termine è sottoposto alla responsabilità di una commissione scientifica
indipendente.
Art. 6 Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali
1Il contributo ad attività, associazioni, manifestazioni, scambi culturali o progetti dedicati
alla salvaguardia della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge
avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di regola pluriennali, o mediante decisioni
puntuali nell’ambito del programma quadriennale.
2Una parte degli eventi di cui al capoverso 1, nei quali la rappresentanza dell’italianità e della cultura
ticinese è particolarmente significativa, può essere sostenuta anche qualora si svolga al di fuori dei
confini cantonali.
Art. 7 Premi e borse per la creazione e produzione artistica
1Il Dipartimento può bandire concorsi dotati di premi e borse concernenti la creazione
artistica legati alla cultura e lingua italiane.
2La valutazione delle opere e la graduatoria sono delegate di volta in volta a una giuria indipendente
designata dal Dipartimento.
Gestione e ripartizione dell’Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della cultura e lingua
Art. 8 italiane
1L’Aiuto federale viene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipartimento.
2Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo ed è volto a sostenere
prioritariamente i progetti previsti dal programma quadriennale. Esso è pure utilizzato per sostenere
la creazione artistica, l’edizione e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 3, nonché
i premi e le borse per la creazione e la produzione artistica di cui all’articolo 7.
3Il Dipartimento allestisce per il Consiglio di Stato e pubblica regolarmente i preventivi ed i resoconti
annuali da presentare alle competenti istanze federali.
Capitolo terzo
Accreditamento e contributi ad attività, progetti, creazioni, produzioni e pubblicazioni
culturali
Art. 9 Accreditamento
1Per accreditamento si intende il riconoscimento formale del Dipartimento di un’attività,
un progetto, una creazione, produzione o pubblicazione in termini di valenza, accessibilità e
partecipazione culturali. Esso è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o
indiretto cantonali ed è a tempo determinato.
2Per l’accreditamento sono considerati di regola, laddove applicabili, i seguenti criteri:
a) grado di qualità scientifica o artistica espresso;
b) inserimento nel panorama culturale cantonale;
c) sostenibilità e proporzionalità finanziaria;
d) solidità e sostenibilità organizzativa;
e) capacità di consolidarsi nel tempo.
3L’accreditamento è deciso dal Dipartimento sulla base di un preavviso espresso dalla Commissione
culturale consultiva di cui al capitolo settimo.
Art. 10 Richiesta di contributo
1La richiesta di contributo è presentata tramite un formulario ufficiale durante la finestra
d’inoltro stabilita dalla Divisione della cultura e degli studi universitari, completa di eventuali allegati
richiesti e indirizzata alla Divisione indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di accreditamento. Ai fini della valutazione della pratica, l’Ufficio può richiedere allegati
supplementari da trasmettersi entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso di cui all’articolo 9 capoverso 3, il Dipartimento decide sull’accreditamento e trasmette la richiesta all’autorità competente a decidere sul contributo per le sue
incombenze. Quest’ultima comunica la decisione complessiva al richiedente motivandola.
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4Per l’inoltro di richieste per le quali non sia disponibile un formulario ufficiale la Divisione prevede
un iter separato.
Art. 11 Richiedenti e beneficiari
1Rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici, gli enti privati e gli operatori
culturali aventi sede o domicilio in Ticino da almeno tre anni.
2Inoltre rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici o privati per le domande che:
a) coinvolgono artisti, scrittori, registi, compositori, produttori o autori aventi sede o domicilio in
Ticino da almeno tre anni;
b) hanno un forte legame tematico con il Ticino;
c) rivestono un’importanza per il Cantone.
3Di regola il richiedente del contributo per le attività e per i progetti culturali è l’organizzatore, quello
del contributo per le creazioni è l’autore, quello per le produzioni culturali è il produttore e quello per
le pubblicazioni è l’editore.
4Di regola i beneficiari dei contributi sono i richiedenti.
Art. 12 Criteri di esclusione
1È esclusa l’entrata in materia relativa a richieste inerenti ad attività di formazione e a
residenze artistiche svolte in Ticino da residenti nel Cantone, ad eccezione di quanto prevede il
capitolo nono.
2Una richiesta non è sostenibile se presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ha chiaro scopo pornografico, propagandistico, partitico o di proselitismo, o promuove in
maniera diretta o indiretta atteggiamenti antisociali come la segregazione, la discriminazione o
la violenza;
b) riguarda attività che rientrano in un curriculum scolastico oppure in una formazione di base o
continua, a eccezione di quanto specificato dall’articolo 36 e dall’articolo 40;
c) riguarda principalmente infrastrutture, attrezzature o la gestione operativa di istituzioni culturali,
archivi e collezioni.
Art. 13 Entità del contributo
1Il contributo è calcolato in base al fabbisogno riconosciuto ed è complessivo,
indipendente dalle fonti di finanziamento di cui all’articolo 12 capoverso 1 della legge.
2Il fabbisogno riconosciuto è calcolato sulla base dei costi computabili, dedotte le entrate dirette e
le sponsorizzazioni effettive e ipotizzabili, nonché gli aiuti pubblici o di soggetti privati di pubblica
utilità ragionevolmente attivabili ed esigibili.
3Il contributo per le attività e i progetti ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili.
4Il contributo per le creazioni e produzioni culturali ammonta al massimo al 50 per cento dei costi
computabili.
5Il contributo per le pubblicazioni ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili;
alternativamente al contributo il sostegno alle pubblicazioni può avvenire attraverso l’acquisto di
copie.
6Il contributo massimo è di 200'000 franchi; per importanti ragioni di politica culturale il Consiglio di
Stato può eccezionalmente accordare contributi superiori.
7Per le richieste di carattere professionale, il lavoro volontario può essere riconosciuto per un
massimo del 10 per cento dei costi computabili, quantificato a una tariffa oraria di 25 franchi.
Capitolo quarto
Sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali
Art. 14 Contributo
1Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni particolarmente meritevoli invitati a
partecipare a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali può venir concesso un
contributo alle spese di trasferta fino a un massimo di 5'000 franchi.
2Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni prescelti quali ospiti in atelier d’artisti al di fuori del
Cantone, può venir concesso per tali attività un sostegno forfettario fino a un massimo di 3'000
franchi.
3Il sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali è concesso su
preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.
Capitolo quinto
Opere d’arte
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Art. 15 Acquisto e commissione di opere d’arte
1Il Cantone dispone di una propria collezione di opere d’arte, denominata «collezione
cantonale». Il Dipartimento può delegarne la cura, la catalogazione e la gestione al Museo d’arte
della Svizzera italiana.
2L’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale avviene:
a) da parte del Museo d’arte della Svizzera italiana e da parte della Pinacoteca cantonale Giovanni
Züst, nei limiti del preventivo annuale;
b) da parte della Divisione, su preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo
settimo, nei limiti del preventivo annuale.
3L’acquisto o la commissione di opere d’arte si indirizzerà di regola verso creazioni di artisti ticinesi
o residenti in Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a
documentare organicamente le varie correnti artistiche attive. Sono prese in considerazione di
regola le opere d’arte contemporanea eseguite negli ultimi cinquant’anni.
Art. 16 Edifici e luoghi pubblici
1Gli edifici e luoghi pubblici del Cantone prevedono un arredo di opere d’arte definito
caso per caso.
2Le opere d’arte ivi collocate:
a) sono create sulla base di un concorso destinato ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno
tre anni;
b) sono acquistate facendo capo ad un’apposita posta di preventivo dell’investimento;
c) sono attinte dalla collezione cantonale.
Capitolo sesto
Conferenza cantonale della cultura
Art. 17 Organizzazione
1La Conferenza cantonale della cultura è composta, oltre che dal presidente, da quattro
rappresentanti del Cantone, otto rappresentanti dei Comuni, due rappresentanti di enti privati attivi
nel sostegno alla cultura e due rappresentanti di enti attivi nell’ambito della cultura indipendente.
2I membri sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; per il resto è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
3La Conferenza è presieduta dal direttore del Dipartimento e si riunisce almeno due volte l’anno.
4L’attività della Conferenza è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il
segretariato è assicurato dalla Divisione.
5Qualora la Conferenza decida di nominare un Comitato esecutivo, esso sarà rappresentativo delle
quattro componenti di cui al capoverso 1.
Art. 18 Compiti
1La Conferenza segnatamente:
a) partecipa alla discussione sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della
legge e propone gli indirizzi della politica culturale ticinese mettendo in rete tra loro la politica
culturale cantonale, quella delle città del Cantone, quella degli altri Comuni e quella dei privati
attivi in questo settore;
b) promuove misure per favorire un’offerta culturale diversificata e di qualità;
c) promuove in particolare la cooperazione e il coordinamento tra attori dello stesso settore
culturale;
d) favorisce la presenza di attività culturali anche nelle zone periferiche del Cantone.
2Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli opportuni strumenti di analisi e di statistica in
ambito culturale, in particolare dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino.
3Per i propri lavori essa può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, dei vari attori culturali e
della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.
Capitolo settimo
Commissione culturale consultiva
Sezione 1
Organizzazione e funzionamento
Organizzazione
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Art. 19
1La Commissione culturale consultiva è composta da sette a nove membri nominati dal
Consiglio di Stato tra persone di cultura e operatori culturali dei diversi settori.
2Per l’adempimento di compiti specifici alla Commissione possono essere associati esperti ausiliari.
3L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento, valido
anche per le sottocommissioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e per gli esperti. Il segretariato è
assicurato dalla Divisione.
4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Art. 20 Compiti
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) preavvisare la validità delle attività, dei progetti, delle creazioni e delle produzioni culturali
nonché delle pubblicazioni ed esprimere un giudizio motivato ai fini del loro accreditamento
all’indirizzo del Dipartimento;
b) proporre nuove iniziative in materia di promozione culturale;
c) partecipare alle consultazioni su questioni inerenti alla vita culturale del Cantone, in particolare
sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge;
d) fungere da giuria, se richiesto, segnatamente nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 2;
e) segnalare al Dipartimento o alla Conferenza problematiche settoriali emergenti che meritano
approfondimenti.
Art. 21 Sottocommissioni ed esperti
1Per i preavvisi di cui all’articolo 20 che richiedono competenze specifiche, la
Commissione si avvale delle seguenti sottocommissioni permanenti:
a) sottocommissione arti sceniche e performative;
b) sottocommissione arti visive;
c) sottocommissione cinema e audiovisivi;
d) sottocommissione festival, associazioni e riviste;
e) sottocommissione letteratura e pubblicazioni;
f) sottocommissione musica.
2Le sottocommissioni sono presiedute da un membro della Commissione e sono composte da
ulteriori due–cinque membri nominati dal Dipartimento.
3Le sottocommissioni presentano le loro proposte alla Commissione.
4Allo stesso scopo e per singoli oggetti la Commissione può far capo a esperti nei limiti del
preventivo di spesa annuale.
5Gli oggetti inerenti a settori di specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso
demandati per parere a detti servizi.
6Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Sezione 2
Disposizioni generali
Art. 22 Fattori positivi per la valutazione
Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza
di uno o più dei fattori elencati è considerata positivamente:
a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: spiccata originalità, coinvolgimento di
professionisti, presenza di collaborazioni rilevanti;
b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: unicità dell’offerta culturale, forte legame
con tutto il territorio, misure a sostegno dell’accessibilità, visibilità nazionale e internazionale,
promozione delle nuove leve;
c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: carattere professionale del richiedente,
cofinanziamento da parte di enti pubblici;
d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela professionale, conformità delle
retribuzioni alle indicazioni delle federazioni di categoria, equa rappresentanza di genere;
e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: attività pregresse di comprovato apprezzamento,
pianificazione strategica a medio e lungo termine, collaborazioni rilevanti rinnovate negli anni.
Fattori negativi per la valutazione
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Art. 23
Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza
di uno o più dei fattori elencati è considerata negativamente:
a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: scarsa coerenza nella proposta, marginale
rilevanza della componente culturale;
b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: offerta ridondante per il settore culturale,
scarso legame con il territorio, scelte penalizzanti per l’accessibilità;
c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: squilibrio economico, inappropriatezza del
budget, scarsa qualità del finanziamento;
d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela insufficiente, inadeguatezza
delle retribuzioni, inadeguata rappresentanza di genere;
e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: mancato rinnovo di collaborazioni rilevanti.
Art. 24 Costi non computabili
1Non sono computabili i costi già riconosciuti tramite altri sostegni cantonali diretti o
indiretti per la medesima attività.
2Non sono computabili i costi legati a premi e concorsi.
Art. 25 Sostegno a progetti di mediazione
1Per l’entrata in materia sono considerate le richieste di mediazione con le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono il coinvolgimento di figure professionali;
b) rendono comprensibile l’offerta culturale;
c) raggiungono un pubblico differenziato;
d) favoriscono l’inclusione e la partecipazione.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste relative ad attività pedagogiche o di formazione.
Sezione 3
Sottocommissione arti sceniche e performative
Art. 26 Sostegno all’attività annuale
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche
dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di
attività di rappresentazione di spettacoli autoprodotti.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non
professionale.
Art. 27 Sostegno alle stagioni, rassegne e festival
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone
giuridiche.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che non includano nella programmazione produzioni o
attività realizzate da soggetti ticinesi diversi dall’organizzatore.
Art. 28 Sostegno alle produzioni
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un
minimo di tre rappresentazioni sul territorio cantonale.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste non presentate dal produttore principale.
Sezione 4
Sottocommissione arti visive
Art. 29 Sostegno all’attività annuale
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di
assicurare lo svolgimento continuativo di attività;
b) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti;
c) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza
scopo di lucro.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non
professionale.
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3Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso
beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base
all’articolo 30.
Art. 30 Sostegno all’attività espositiva
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti;
b) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza
scopo di lucro.
2Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso
beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base
all’articolo 29.
Art. 31 Sostegno alla creazione
Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono
l’esposizione al pubblico presso una sede espositiva di comprovata rilevanza culturale.
Art. 32 Acquisto di opere
1L’acquisto di opere avviene di regola in occasione di mostre presso sedi riconosciute.
2È possibile al massimo un acquisto ogni cinque anni di opere dello stesso artista.
3È possibile l’acquisto di libri e cartelle d’artista a tiratura limitata.
Sezione 5
Sottocommissione cinema e audiovisivi
Art. 33 Sostegno alle rassegne e ai festival cinematografici
1Per l’entrata in materia sono considerate richieste inoltrate per festival e rassegne che
si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato di accompagnamento e durante i quali si
proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore culturale.
2Inoltre le imprese di proiezione iscritte al registro pubblico di cui all’articolo 23 della legge federale
sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per
proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale possono richiedere un contributo alle
spese sostenute.
Art. 34 Sostegno alla produzione
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste concernenti:
a) produzioni e coproduzioni di lungometraggi e cortometraggi di finzione o documentari;
b) opere di animazione, serie o web series;
c) podcast audio o video.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste inerenti produzioni:
a) non professionali;
b) in cui l’autore o il regista lavora per un diffusore a un tasso d’impiego superiore al 50 per cento.
3Per i prodotti audiovisivi possono essere erogati contributi per le spese derivanti dalla
sottotitolazione, dall’audiodescrizione o di doppiaggio.
Art. 35 Sostegno all’attività di divulgazione dell’arte cinematografica
Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche che
hanno per scopo la diffusione dell’arte cinematografica e sono dotate di una struttura organizzativa
stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività.
Art. 36 Sostegno ai lavori finali di diploma
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste da parte di:
a) scuole specializzate sul cinema con sede in Ticino, per il sostegno di lavori inerenti
all’ottenimento del diploma finale;
b) case di produzione con sede in Ticino, per il sostegno di lavori realizzati da studenti ticinesi o
residenti nel Cantone da almeno tre anni finalizzati all’ottenimento del diploma finale presso
scuole specializzate sul cinema.
2Il contributo massimo per richiesta è di 10'000 franchi.
Sezione 6
400.110
Sottocommissione festival, associazioni e riviste
Art. 37 Sostegno all’attività annuale
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche con
le seguenti caratteristiche:
a) sono dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento
continuativo di attività culturali o nel campo delle scienze umane;
b) hanno finalità culturali o nel campo delle scienze umane espresse negli statuti.
Art. 38 Sostegno ai festival culturali
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone
giuridiche che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato scientifico o di
accompagnamento.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste:
a) di enti già sostenuti dal Cantone sulla base dell’articolo 2 capoverso 2;
b) di enti autonomi di diritto pubblico di natura accademica o professionale;
c) inerenti eventi che si svolgono fuori dal Cantone, a eccezione di quelli legati alla promozione
della lingua italiana o inclusi in un programma di scambio culturale.
Art. 39 Sostegno alle riviste culturali
Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di
assicurare lo svolgimento continuativo di attività di pubblicazione;
b) riguardano riviste di carattere storico, letterario, artistico o culturale;
c) si avvalgono di un comitato scientifico.
Sezione 7
Sottocommissione letteratura e pubblicazioni
Art. 40 Sostegno alle pubblicazioni
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un
editore.
2È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) non presentano elementi di novità e il cui contenuto è già presente sul mercato librario svizzero;
b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie, fatto salvo quanto previsto dal capoverso
3;
c) riguardano cataloghi di mostre.
3È possibile l’entrata in materia per richieste di pubblicazione di lavori di dottorato di alta valutazione
in una collana universitaria o di pari livello.
4Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.