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Regolamento sul sostegno alla cultura

Ticino · 440.110 · regulation

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Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento competente
  2. Art. 2 Istituti e programmi culturali
  3. Art. 3 Strumenti
  4. Art. 4 Tutela del patrimonio
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali
  7. Art. 7 Premi e borse per la creazione e produzione artistica
  8. Art. 8 italiane
  9. Art. 9 Accreditamento
  10. Art. 10 Richiesta di contributo
  11. Art. 11 Richiedenti e beneficiari
  12. Art. 12 Criteri di esclusione
  13. Art. 13 Entità del contributo
  14. Art. 14 Contributo
  15. Art. 15 Acquisto e commissione di opere d’arte
  16. Art. 16 Edifici e luoghi pubblici
  17. Art. 17 Organizzazione
  18. Art. 18 Compiti
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Compiti
  21. Art. 21 Sottocommissioni ed esperti
  22. Art. 22 Fattori positivi per la valutazione
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Costi non computabili
  25. Art. 25 Sostegno a progetti di mediazione
  26. Art. 26 Sostegno all’attività annuale
  27. Art. 27 Sostegno alle stagioni, rassegne e festival
  28. Art. 28 Sostegno alle produzioni
  29. Art. 29 Sostegno all’attività annuale
  30. Art. 30 Sostegno all’attività espositiva
  31. Art. 31 Sostegno alla creazione
  32. Art. 32 Acquisto di opere
  33. Art. 33 Sostegno alle rassegne e ai festival cinematografici
  34. Art. 34 Sostegno alla produzione
  35. Art. 35 Sostegno all’attività di divulgazione dell’arte cinematografica
  36. Art. 36 Sostegno ai lavori finali di diploma
  37. Art. 37 Sostegno all’attività annuale
  38. Art. 38 Sostegno ai festival culturali
  39. Art. 39 Sostegno alle riviste culturali
  40. Art. 40 Sostegno alle pubblicazioni
  41. Art. 41 Sostegno alle traduzioni
  42. Art. 42 Sostegno all’attività annuale
  43. Art. 43 Sostegno alle stagioni
  44. Art. 44 Sostegno alle rassegne
  45. Art. 45 Sostegno ai festival
  46. Art. 46 Sostegno alla creazione
  47. Art. 47 Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia
  48. Art. 48 Premio biennale
  49. Art. 49 Contributi alle imprese di proiezione
  50. Art. 50 Libertà di proiezione
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Commissioni consultive
  53. Art. 53 Definizione e categorie
  54. Art. 54 Riconoscimento
  55. Art. 55 Organizzazione
  56. Art. 56 Compiti
  57. Art. 57 Criteri di riconoscimento per le federazioni
  58. Art. 58 Federazioni riconosciute
  59. Art. 59 Compiti
  60. Art. 60 Richiesta di riconoscimento
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Richiesta di contributo indiretto e contratto di prestazione
  63. Art. 63 Ripartizione dei contributi
  64. Art. 64 Contributo alla formazione
  65. Art. 65 Contributo tariffe inclusive
  66. Art. 66 Contributo amministrativo
  67. Art. 67 Contributo ai Comuni
  68. Art. 68 Autorità competenti in materia di contributi
  69. Art. 69 Obbligo di informare e di collaborare
  70. Art. 70 Abrogazione
  71. Art. 71 Entrata in vigore

71 provisions

Art. 1 Dipartimento competente

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’applicazione della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (LCult) e del presente regolamento e può emanare delle direttive specifiche.

Art. 2 Istituti e programmi culturali

1Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono: a) l’Archivio di Stato; b) le Biblioteche cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese; c) il Centro di dialettologia e di etnografia; d) la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst; e) il Museo cantonale di Storia naturale; f) il Parco botanico delle Isole di Brissago. 2Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono: a) l’Orchestra della Svizzera italiana; b) il Locarno Film Festival; c) il Museo d’arte della Svizzera italiana Lugano; d) la Fondazione Monte Verità; e) la Fonoteca nazionale; f) la Bibliomedia Svizzera. 3Gli istituti e i programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall’articolo 12 capoverso 1 della legge. Capitolo secondo Salvaguardia e promozione della cultura e lingua italiane

Art. 3 Strumenti

1La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite: a) la realizzazione di un apposito programma quadriennale; b) il sostegno alle pubblicazioni; c) l’istituzione di premi e borse per la creazione e la produzione artistica. 2Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e considera tutti gli elementi di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge. 3Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del capitolo terzo. 4L’istituzione di premi e borse avviene conformemente all’articolo 7.

Art. 4 Tutela del patrimonio

Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a della legge avviene mediante il sostegno all’editoria, l’acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione, conservazione o restauro e di tutti gli interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto disposto dal programma quadriennale. Misure puntuali e programmi a termine 400.110

Art. 5

1La promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni o l’approvazione di appositi regolamenti interni da parte del Dipartimento nell’ambito del programma quadriennale. 2Ogni programma a termine è sottoposto alla responsabilità di una commissione scientifica indipendente.

Art. 6 Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali

1Il contributo ad attività, associazioni, manifestazioni, scambi culturali o progetti dedicati alla salvaguardia della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di regola pluriennali, o mediante decisioni puntuali nell’ambito del programma quadriennale. 2Una parte degli eventi di cui al capoverso 1, nei quali la rappresentanza dell’italianità e della cultura ticinese è particolarmente significativa, può essere sostenuta anche qualora si svolga al di fuori dei confini cantonali.

Art. 7 Premi e borse per la creazione e produzione artistica

1Il Dipartimento può bandire concorsi dotati di premi e borse concernenti la creazione artistica legati alla cultura e lingua italiane. 2La valutazione delle opere e la graduatoria sono delegate di volta in volta a una giuria indipendente designata dal Dipartimento. Gestione e ripartizione dell’Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della cultura e lingua

Art. 8 italiane

1L’Aiuto federale viene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipartimento. 2Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo ed è volto a sostenere prioritariamente i progetti previsti dal programma quadriennale. Esso è pure utilizzato per sostenere la creazione artistica, l’edizione e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 3, nonché i premi e le borse per la creazione e la produzione artistica di cui all’articolo 7. 3Il Dipartimento allestisce per il Consiglio di Stato e pubblica regolarmente i preventivi ed i resoconti annuali da presentare alle competenti istanze federali. Capitolo terzo Accreditamento e contributi ad attività, progetti, creazioni, produzioni e pubblicazioni culturali

Art. 9 Accreditamento

1Per accreditamento si intende il riconoscimento formale del Dipartimento di un’attività, un progetto, una creazione, produzione o pubblicazione in termini di valenza, accessibilità e partecipazione culturali. Esso è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali ed è a tempo determinato. 2Per l’accreditamento sono considerati di regola, laddove applicabili, i seguenti criteri: a) grado di qualità scientifica o artistica espresso; b) inserimento nel panorama culturale cantonale; c) sostenibilità e proporzionalità finanziaria; d) solidità e sostenibilità organizzativa; e) capacità di consolidarsi nel tempo. 3L’accreditamento è deciso dal Dipartimento sulla base di un preavviso espresso dalla Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.

Art. 10 Richiesta di contributo

1La richiesta di contributo è presentata tramite un formulario ufficiale durante la finestra d’inoltro stabilita dalla Divisione della cultura e degli studi universitari, completa di eventuali allegati richiesti e indirizzata alla Divisione indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di accreditamento. Ai fini della valutazione della pratica, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati. 3Tenuto conto del preavviso di cui all’articolo 9 capoverso 3, il Dipartimento decide sull’accreditamento e trasmette la richiesta all’autorità competente a decidere sul contributo per le sue incombenze. Quest’ultima comunica la decisione complessiva al richiedente motivandola. 440.110 4Per l’inoltro di richieste per le quali non sia disponibile un formulario ufficiale la Divisione prevede un iter separato.

Art. 11 Richiedenti e beneficiari

1Rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici, gli enti privati e gli operatori culturali aventi sede o domicilio in Ticino da almeno tre anni. 2Inoltre rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici o privati per le domande che: a) coinvolgono artisti, scrittori, registi, compositori, produttori o autori aventi sede o domicilio in Ticino da almeno tre anni; b) hanno un forte legame tematico con il Ticino; c) rivestono un’importanza per il Cantone. 3Di regola il richiedente del contributo per le attività e per i progetti culturali è l’organizzatore, quello del contributo per le creazioni è l’autore, quello per le produzioni culturali è il produttore e quello per le pubblicazioni è l’editore. 4Di regola i beneficiari dei contributi sono i richiedenti.

Art. 12 Criteri di esclusione

1È esclusa l’entrata in materia relativa a richieste inerenti ad attività di formazione e a residenze artistiche svolte in Ticino da residenti nel Cantone, ad eccezione di quanto prevede il capitolo nono. 2Una richiesta non è sostenibile se presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ha chiaro scopo pornografico, propagandistico, partitico o di proselitismo, o promuove in maniera diretta o indiretta atteggiamenti antisociali come la segregazione, la discriminazione o la violenza; b) riguarda attività che rientrano in un curriculum scolastico oppure in una formazione di base o continua, a eccezione di quanto specificato dall’articolo 36 e dall’articolo 40; c) riguarda principalmente infrastrutture, attrezzature o la gestione operativa di istituzioni culturali, archivi e collezioni.

Art. 13 Entità del contributo

1Il contributo è calcolato in base al fabbisogno riconosciuto ed è complessivo, indipendente dalle fonti di finanziamento di cui all’articolo 12 capoverso 1 della legge. 2Il fabbisogno riconosciuto è calcolato sulla base dei costi computabili, dedotte le entrate dirette e le sponsorizzazioni effettive e ipotizzabili, nonché gli aiuti pubblici o di soggetti privati di pubblica utilità ragionevolmente attivabili ed esigibili. 3Il contributo per le attività e i progetti ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili. 4Il contributo per le creazioni e produzioni culturali ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. 5Il contributo per le pubblicazioni ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili; alternativamente al contributo il sostegno alle pubblicazioni può avvenire attraverso l’acquisto di copie. 6Il contributo massimo è di 200'000 franchi; per importanti ragioni di politica culturale il Consiglio di Stato può eccezionalmente accordare contributi superiori. 7Per le richieste di carattere professionale, il lavoro volontario può essere riconosciuto per un massimo del 10 per cento dei costi computabili, quantificato a una tariffa oraria di 25 franchi. Capitolo quarto Sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali

Art. 14 Contributo

1Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni particolarmente meritevoli invitati a partecipare a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali può venir concesso un contributo alle spese di trasferta fino a un massimo di 5'000 franchi. 2Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni prescelti quali ospiti in atelier d’artisti al di fuori del Cantone, può venir concesso per tali attività un sostegno forfettario fino a un massimo di 3'000 franchi. 3Il sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali è concesso su preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo. Capitolo quinto Opere d’arte 400.110

Art. 15 Acquisto e commissione di opere d’arte

1Il Cantone dispone di una propria collezione di opere d’arte, denominata «collezione cantonale». Il Dipartimento può delegarne la cura, la catalogazione e la gestione al Museo d’arte della Svizzera italiana. 2L’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale avviene: a) da parte del Museo d’arte della Svizzera italiana e da parte della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, nei limiti del preventivo annuale; b) da parte della Divisione, su preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo, nei limiti del preventivo annuale. 3L’acquisto o la commissione di opere d’arte si indirizzerà di regola verso creazioni di artisti ticinesi o residenti in Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive. Sono prese in considerazione di regola le opere d’arte contemporanea eseguite negli ultimi cinquant’anni.

Art. 16 Edifici e luoghi pubblici

1Gli edifici e luoghi pubblici del Cantone prevedono un arredo di opere d’arte definito caso per caso. 2Le opere d’arte ivi collocate: a) sono create sulla base di un concorso destinato ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno tre anni; b) sono acquistate facendo capo ad un’apposita posta di preventivo dell’investimento; c) sono attinte dalla collezione cantonale. Capitolo sesto Conferenza cantonale della cultura

Art. 17 Organizzazione

1La Conferenza cantonale della cultura è composta, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti del Cantone, otto rappresentanti dei Comuni, due rappresentanti di enti privati attivi nel sostegno alla cultura e due rappresentanti di enti attivi nell’ambito della cultura indipendente. 2I membri sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; per il resto è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. 3La Conferenza è presieduta dal direttore del Dipartimento e si riunisce almeno due volte l’anno. 4L’attività della Conferenza è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il segretariato è assicurato dalla Divisione. 5Qualora la Conferenza decida di nominare un Comitato esecutivo, esso sarà rappresentativo delle quattro componenti di cui al capoverso 1.

Art. 18 Compiti

1La Conferenza segnatamente: a) partecipa alla discussione sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge e propone gli indirizzi della politica culturale ticinese mettendo in rete tra loro la politica culturale cantonale, quella delle città del Cantone, quella degli altri Comuni e quella dei privati attivi in questo settore; b) promuove misure per favorire un’offerta culturale diversificata e di qualità; c) promuove in particolare la cooperazione e il coordinamento tra attori dello stesso settore culturale; d) favorisce la presenza di attività culturali anche nelle zone periferiche del Cantone. 2Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli opportuni strumenti di analisi e di statistica in ambito culturale, in particolare dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino. 3Per i propri lavori essa può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, dei vari attori culturali e della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo. Capitolo settimo Commissione culturale consultiva Sezione 1 Organizzazione e funzionamento Organizzazione 440.110

Art. 19

1La Commissione culturale consultiva è composta da sette a nove membri nominati dal Consiglio di Stato tra persone di cultura e operatori culturali dei diversi settori. 2Per l’adempimento di compiti specifici alla Commissione possono essere associati esperti ausiliari. 3L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento, valido anche per le sottocommissioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e per gli esperti. Il segretariato è assicurato dalla Divisione. 4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Art. 20 Compiti

La Commissione ha i seguenti compiti: a) preavvisare la validità delle attività, dei progetti, delle creazioni e delle produzioni culturali nonché delle pubblicazioni ed esprimere un giudizio motivato ai fini del loro accreditamento all’indirizzo del Dipartimento; b) proporre nuove iniziative in materia di promozione culturale; c) partecipare alle consultazioni su questioni inerenti alla vita culturale del Cantone, in particolare sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge; d) fungere da giuria, se richiesto, segnatamente nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 2; e) segnalare al Dipartimento o alla Conferenza problematiche settoriali emergenti che meritano approfondimenti.

Art. 21 Sottocommissioni ed esperti

1Per i preavvisi di cui all’articolo 20 che richiedono competenze specifiche, la Commissione si avvale delle seguenti sottocommissioni permanenti: a) sottocommissione arti sceniche e performative; b) sottocommissione arti visive; c) sottocommissione cinema e audiovisivi; d) sottocommissione festival, associazioni e riviste; e) sottocommissione letteratura e pubblicazioni; f) sottocommissione musica. 2Le sottocommissioni sono presiedute da un membro della Commissione e sono composte da ulteriori due–cinque membri nominati dal Dipartimento. 3Le sottocommissioni presentano le loro proposte alla Commissione. 4Allo stesso scopo e per singoli oggetti la Commissione può far capo a esperti nei limiti del preventivo di spesa annuale. 5Gli oggetti inerenti a settori di specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso demandati per parere a detti servizi. 6Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Sezione 2 Disposizioni generali

Art. 22 Fattori positivi per la valutazione

Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza di uno o più dei fattori elencati è considerata positivamente: a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: spiccata originalità, coinvolgimento di professionisti, presenza di collaborazioni rilevanti; b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: unicità dell’offerta culturale, forte legame con tutto il territorio, misure a sostegno dell’accessibilità, visibilità nazionale e internazionale, promozione delle nuove leve; c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: carattere professionale del richiedente, cofinanziamento da parte di enti pubblici; d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela professionale, conformità delle retribuzioni alle indicazioni delle federazioni di categoria, equa rappresentanza di genere; e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: attività pregresse di comprovato apprezzamento, pianificazione strategica a medio e lungo termine, collaborazioni rilevanti rinnovate negli anni. Fattori negativi per la valutazione 400.110

Art. 23

Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza di uno o più dei fattori elencati è considerata negativamente: a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: scarsa coerenza nella proposta, marginale rilevanza della componente culturale; b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: offerta ridondante per il settore culturale, scarso legame con il territorio, scelte penalizzanti per l’accessibilità; c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: squilibrio economico, inappropriatezza del budget, scarsa qualità del finanziamento; d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela insufficiente, inadeguatezza delle retribuzioni, inadeguata rappresentanza di genere; e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: mancato rinnovo di collaborazioni rilevanti.

Art. 24 Costi non computabili

1Non sono computabili i costi già riconosciuti tramite altri sostegni cantonali diretti o indiretti per la medesima attività. 2Non sono computabili i costi legati a premi e concorsi.

Art. 25 Sostegno a progetti di mediazione

1Per l’entrata in materia sono considerate le richieste di mediazione con le seguenti caratteristiche: a) prevedono il coinvolgimento di figure professionali; b) rendono comprensibile l’offerta culturale; c) raggiungono un pubblico differenziato; d) favoriscono l’inclusione e la partecipazione. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste relative ad attività pedagogiche o di formazione. Sezione 3 Sottocommissione arti sceniche e performative

Art. 26 Sostegno all’attività annuale

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività di rappresentazione di spettacoli autoprodotti. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non professionale.

Art. 27 Sostegno alle stagioni, rassegne e festival

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone giuridiche. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste che non includano nella programmazione produzioni o attività realizzate da soggetti ticinesi diversi dall’organizzatore.

Art. 28 Sostegno alle produzioni

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un minimo di tre rappresentazioni sul territorio cantonale. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste non presentate dal produttore principale. Sezione 4 Sottocommissione arti visive

Art. 29 Sostegno all’attività annuale

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche: a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività; b) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti; c) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza scopo di lucro. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non professionale. 440.110 3Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base all’articolo 30.

Art. 30 Sostegno all’attività espositiva

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche: a) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti; b) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza scopo di lucro. 2Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base all’articolo 29.

Art. 31 Sostegno alla creazione

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono l’esposizione al pubblico presso una sede espositiva di comprovata rilevanza culturale.

Art. 32 Acquisto di opere

1L’acquisto di opere avviene di regola in occasione di mostre presso sedi riconosciute. 2È possibile al massimo un acquisto ogni cinque anni di opere dello stesso artista. 3È possibile l’acquisto di libri e cartelle d’artista a tiratura limitata. Sezione 5 Sottocommissione cinema e audiovisivi

Art. 33 Sostegno alle rassegne e ai festival cinematografici

1Per l’entrata in materia sono considerate richieste inoltrate per festival e rassegne che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato di accompagnamento e durante i quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore culturale. 2Inoltre le imprese di proiezione iscritte al registro pubblico di cui all’articolo 23 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale possono richiedere un contributo alle spese sostenute.

Art. 34 Sostegno alla produzione

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste concernenti: a) produzioni e coproduzioni di lungometraggi e cortometraggi di finzione o documentari; b) opere di animazione, serie o web series; c) podcast audio o video. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste inerenti produzioni: a) non professionali; b) in cui l’autore o il regista lavora per un diffusore a un tasso d’impiego superiore al 50 per cento. 3Per i prodotti audiovisivi possono essere erogati contributi per le spese derivanti dalla sottotitolazione, dall’audiodescrizione o di doppiaggio.

Art. 35 Sostegno all’attività di divulgazione dell’arte cinematografica

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche che hanno per scopo la diffusione dell’arte cinematografica e sono dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività.

Art. 36 Sostegno ai lavori finali di diploma

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste da parte di: a) scuole specializzate sul cinema con sede in Ticino, per il sostegno di lavori inerenti all’ottenimento del diploma finale; b) case di produzione con sede in Ticino, per il sostegno di lavori realizzati da studenti ticinesi o residenti nel Cantone da almeno tre anni finalizzati all’ottenimento del diploma finale presso scuole specializzate sul cinema. 2Il contributo massimo per richiesta è di 10'000 franchi. Sezione 6 400.110 Sottocommissione festival, associazioni e riviste

Art. 37 Sostegno all’attività annuale

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche con le seguenti caratteristiche: a) sono dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività culturali o nel campo delle scienze umane; b) hanno finalità culturali o nel campo delle scienze umane espresse negli statuti.

Art. 38 Sostegno ai festival culturali

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone giuridiche che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato scientifico o di accompagnamento. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste: a) di enti già sostenuti dal Cantone sulla base dell’articolo 2 capoverso 2; b) di enti autonomi di diritto pubblico di natura accademica o professionale; c) inerenti eventi che si svolgono fuori dal Cantone, a eccezione di quelli legati alla promozione della lingua italiana o inclusi in un programma di scambio culturale.

Art. 39 Sostegno alle riviste culturali

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche: a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività di pubblicazione; b) riguardano riviste di carattere storico, letterario, artistico o culturale; c) si avvalgono di un comitato scientifico. Sezione 7 Sottocommissione letteratura e pubblicazioni

Art. 40 Sostegno alle pubblicazioni

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un editore. 2È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) non presentano elementi di novità e il cui contenuto è già presente sul mercato librario svizzero; b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie, fatto salvo quanto previsto dal capoverso 3; c) riguardano cataloghi di mostre. 3È possibile l’entrata in materia per richieste di pubblicazione di lavori di dottorato di alta valutazione in una collana universitaria o di pari livello. 4Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.

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