1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un
traduttore professionista e presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) favoriscono la diffusione di tematiche d’interesse culturale per il Ticino;
b) prevedono la traduzione in altre lingue di testi di autori ticinesi o residenti in Ticino da almeno
tre anni.
2È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) riguardano traduzioni già disponibili nel mercato librario;
b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie.
3Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.
Sezione 8
Sottocommissione musica
Art. 42 Sostegno all’attività annuale
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche
dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di
attività di rappresentazione di un repertorio proprio e originale.
440.110
2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non
professionale.
Art. 43 Sostegno alle stagioni
1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività
concertistica di almeno dieci appuntamenti in Ticino coerente per ambito di genere.
2È esclusa l’entrata in materia per richieste in cui gli organizzatori sono coinvolti anche come artisti.
Art. 44 Sostegno alle rassegne
Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività
concertistica di almeno quattro appuntamenti in Ticino coerente per stile, tema, genere od organico
musicale.
Art. 45 Sostegno ai festival
Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività
concertistica di almeno tre giornate in Ticino con un minimo di due concerti al giorno.
Art. 46 Sostegno alla creazione
Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono una distribuzione;
b) coinvolgono almeno un ente professionale;
c) concernono un repertorio nuovo e inedito di artisti con pregresse pubblicazioni o concerti.
Capitolo ottavo
Fondo cantonale per la cinematografia e contributi
Art. 47 Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia
1Il Fondo cantonale per la cinematografia di cui agli articoli 34 e 35 della legge
sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso:
a) 60 per cento dell’importo quale aiuto alla creazione e diffusione di prodotti audiovisivi;
b) 40 per cento dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione.
2Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al capoverso 1 lettera a non raggiunga
250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla
parte di cui al capoverso 1 lettera b per decisione della Divisione.
Art. 48 Premio biennale
1Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese di cui all’articolo 10a capoverso 2
della legge ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica
in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le istituzioni del settore a livello federale e cantonale.
2Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.
Art. 49 Contributi alle imprese di proiezione
1Nei limiti dei crediti stanziati annualmente è decisa l’assegnazione dei contributi di cui
all’articolo 10a capoverso 3 della legge:
a) per i casi di cui alla lettera a, una volta ogni tre anni per beneficiario, a concorso della copertura
dell’eventuale disavanzo computabile fino a un massimo di 50'000 franchi;
b) per i casi di cui alla lettera b, per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e
attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30 per cento
delle spese effettive computabili;
c) per i casi di cui alla lettera c, considerate la rilevanza territoriale e l’offerta esistente, per un
massimo del 30 per cento delle spese effettive computabili;
d) per i casi di cui alla lettera d, per quanto previsto dall’articolo 33 capoverso 2.
2Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici.
Art. 50 Libertà di proiezione
I responsabili di imprese di proiezione devono rispettare la legislazione federale in
materia.
Istanze
400.110
Art. 51
Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura
cinematografica e la promozione dell’offerta, devono essere presentate alla Divisione ed essere
debitamente documentate.
Art. 52 Commissioni consultive
1La Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo è competente a rilasciare
i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 1 della legge.
2Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 3 della legge la Divisione può
avvalersi della consulenza di esperti.
Capitolo nono
Promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
Sezione 1
Enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale extrascolastica a indirizzo non
professionale
Art. 53 Definizione e categorie
1Gli enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale non professionale sono
persone giuridiche che offrono insegnamento musicale non professionalizzante esterno al percorso
scolastico.
2L’insegnamento musicale degli enti formatori a beneficio degli allievi residenti in Ticino di età
inferiore a 25 anni (di seguito allievi computabili) può essere oggetto di sussidio secondo tre diverse
categorie, sulla base del percorso e della modalità didattica prevalente:
a) formazione individuale;
b) formazione bandistica;
c) formazione corale.
Art. 54 Riconoscimento
1Il riconoscimento del Dipartimento è obbligatorio per gli enti formatori che intendono
beneficiare del sussidio alla formazione individuale oppure richiedono il sostegno diretto previsto
all’articolo 10 lettera h della legge.
2Il riconoscimento è possibile quando essi:
a) hanno una personalità giuridica propria e utilizzano una sede idonea alle loro attività;
b) hanno da almeno due anni un minimo di 100 allievi computabili;
c) offrono l’insegnamento impartito da docenti qualificati;
d) offrono un volume di attività annuale per allievo della durata minima di: 17 ore effettive di lezione
per la formazione individuale; 37 ore effettive comprensive di lezioni pratiche e teoriche per la
formazione bandistica di base; 51 ore effettive di lezione per la formazione corale;
e) erogano salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti
di scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore;
f) prevedono per un’ora effettiva di lezione una tariffa a carico degli allievi computabili non
superiore al 150 per cento della retribuzione lorda oraria dei docenti;
g) hanno un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale.
3Il riconoscimento è a tempo determinato; il Dipartimento verifica periodicamente le condizioni per
il suo mantenimento.
Sezione 2
Commissione per la formazione musicale extrascolastica
Art. 55 Organizzazione
1La Commissione per la formazione musicale extrascolastica è composta da sette
membri nominati dal Dipartimento, di cui uno esperto in promozione dei talenti musicali, secondo la
seguente ripartizione:
a) un esperto di educazione musicale scolastica in rappresentanza del Cantone;
b) un rappresentante della Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi;
c) un rappresentante della Federazione Bandistica Ticinese;
d) un rappresentante della Federazione Ticino Cori;
e) un rappresentante dei docenti di musica degli enti formatori;
f) un rappresentante dell’Associazione dei Comuni Ticinesi;
g) un rappresentante della Conferenza Cantonale dei Genitori o dell’Ufficio del sostegno a enti e
attività per le famiglie e i giovani.
440.110
2Per l’adempimento di compiti specifici della Commissione possono essere associati esperti
ausiliari.
3L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il
segretariato è assicurato dalla Divisione.
4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Art. 56 Compiti
1La Commissione ha i seguenti compiti:
a) preavvisare la validità delle attività e dei progetti in ambito di formazione musicale
extrascolastica a indirizzo del Dipartimento;
b) preavvisare la validità dell’offerta formativa degli enti formatori a indirizzo del Dipartimento;
c) partecipare alle riflessioni del Dipartimento volte a definire criteri e buone pratiche inerenti al
proprio settore;
d) monitorare l’attività delle federazioni di cui all’articolo 58 e degli enti formatori beneficiari di
sostegno ai sensi dell’articolo 10 lettera h della legge;
e) segnalare al Dipartimento problematiche settoriali che meritano approfondimenti.
2Allo scopo di assolvere il compito di cui al capoverso 1 lettera d, il rappresentante del Cantone può
effettuare dei sopralluoghi periodici presso gli enti formatori beneficiari di sostegno.
Sezione 3
Federazioni
Art. 57 Criteri di riconoscimento per le federazioni
Le federazioni riconosciute sono enti appartenenti al rispettivo sistema nazionale con
funzione di associazione mantello per la specifica realtà ticinese.
Art. 58 Federazioni riconosciute
Le federazioni riconosciute sono:
a) per la formazione individuale, la Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi;
b) per la formazione bandistica, la Federazione Bandistica Ticinese;
c) per la formazione corale, la Federazione Ticino Cori.
Art. 59 Compiti
1I compiti principali delle federazioni riconosciute sono:
a) fungere da intermediarie tra gli enti formatori e il Dipartimento;
b) fornire i dati relativi alle attività degli enti formatori federati secondo le modalità stabilite dal
Dipartimento tramite direttive;
c) supervisionare le attività degli enti formatori rappresentati e verificare l’applicazione delle
disposizioni inerenti alla promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non
professionale.
2I dati forniti dalle federazioni per gli scopi previsti dalla legge e dal regolamento saranno elaborati
ai fini di tali norme da parte dell’Ufficio del sostegno alla cultura. Tutti i dati saranno conservati in
un’apposita banca dati denominata BDscuolemusica per la durata necessaria agli scopi e
successivamente per dieci anni.
Sezione 4
Procedure di richiesta
Art. 60 Richiesta di riconoscimento
1La richiesta di riconoscimento è presentata da un ente formatore tramite un formulario
ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale
extrascolastica.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di riconoscimento. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi
entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul riconoscimento
e comunica la decisione al richiedente motivandola.
Richiesta di contributo diretto e contratto di prestazione
400.110
Art. 61
1La richiesta di contributo diretto è presentata da un ente formatore riconosciuto dal
Dipartimento tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla
Commissione per la formazione musicale extrascolastica.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di richiesta di contributo diretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari
da trasmettersi entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo
diretto e stipula un contratto di prestazione con il beneficiario o gli comunica la decisione
motivandola.
Art. 62 Richiesta di contributo indiretto e contratto di prestazione
1La richiesta di contributo indiretto è presentata alla Divisione da una federazione
riconosciuta e aggrega le attività di diversi enti formatori all’interno di un unico piano di
finanziamento. La documentazione viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale
extrascolastica per un preavviso.
2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla
procedura di richiesta di contributo indiretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari
da trasmettersi entro i termini indicati.
3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo alla
federazione riconosciuta e stipula con essa un contratto di prestazione o le comunica la decisione
motivandola.
Sezione 5
Contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
Art. 63 Ripartizione dei contributi
1I contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
sono annualmente ripartiti secondo le seguenti categorie:
a) un contributo destinato a garantire l’accessibilità e la qualità della formazione (contributo alla
formazione);
b) un contributo destinato alla differenziazione delle tariffe per le famiglie a basso reddito
(contributo tariffe inclusive);
c) un contributo destinato all’espletamento di oneri amministrativi (contributo amministrativo).
2Essi sono erogabili a copertura di attività per le quali non è realizzato un utile.
3Per enti formatori riconosciuti con oltre 500 allievi il contributo può essere calcolato in maniera
forfettaria.
4I contributi di cui al capoverso 1 sono erogati dal Fondo Swisslos.
Art. 64 Contributo alla formazione
1È calcolato a seconda della categoria di formazione di cui all’articolo 53 capoverso 2
sulla base di una quantificazione standardizzata che include le seguenti voci:
a) personale docente;
b) salari amministrativi;
c) salari di direzione;
d) oneri sociali;
e) riduzione tariffale per le famiglie.
2È erogato a copertura dei costi giustificati fino a un massimo del 40 per cento per le voci al
capoverso 1 lettere a, b, c, d; in maniera forfettaria per la lettera e.
3Per ogni allievo computabile sono annualmente riconoscibili un massimo di 17 ore effettive di
formazione individuale.
4È definito un massimo dei costi riconoscibili annualmente per allievo computabile.
5Per la formazione individuale prevede degli incentivi a sostegno della qualità dell’insegnamento.
6Sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento:
a) le quantificazioni standardizzate di cui al capoverso 1;
b) le modalità di giustificazione dei costi di cui al capoverso 2;
c) il massimo dei costi riconoscibili per allievo di cui al capoverso 4;
d) gli incentivi a sostegno della qualità di cui al capoverso 5.
Art. 65 Contributo tariffe inclusive
1È calcolato su base forfettaria.
440.110
2È riservato a coprire i costi relativi agli allievi computabili i quali o per i quali le famiglie già
beneficiano di specifici sussidi da parte del Cantone e che beneficiano di una tariffa ridotta.
3È erogato all’ente formatore a copertura della tariffa annuale a carico della famiglia per un allievo
computabile, fino a un massimo del 90 per cento.
4Il Dipartimento stabilisce tramite direttive la quantificazione forfettaria di cui al capoverso 1 e i
sussidi di cui al capoverso 2.
Art. 66 Contributo amministrativo
1È riservato alle federazioni che effettuano una richiesta di contributo indiretto.
2È calcolato sulla base del lavoro amministrativo di cui la federazione si fa carico per:
a) fornire i dati degli enti formatori federati;
b) controllare l’attività degli enti formatori federati;
c) ridistribuire i contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale
agli enti formatori secondo le indicazioni concordate con il Dipartimento;
d) erogare servizi a beneficio degli enti formatori federati.
3È erogato a copertura dei costi riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento.
Art. 67 Contributo ai Comuni
1Il contributo ai Comuni che sussidiano le famiglie degli allievi degli enti formatori
riconosciuti è erogato dal Fondo Swisslos.
2Esso è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 25 anni.
Capitolo decimo
Competenze decisionali e obblighi dei beneficiari di contributo
Art. 68 Autorità competenti in materia di contributi
1Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue:
a) al capo ufficio fino a 10'000 franchi;
b) al capo divisione/capo sezione e al capo ufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a
30'000 franchi;
c) al direttore del Dipartimento e al capo ufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a
100'000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la
decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate
è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 69 Obbligo di informare e di collaborare
1I beneficiari di contributo sono tenuti a esplicitare convenientemente in tutte le loro forme
di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.
2Essi sono pure tenuti ad informare la Divisione su eventuali mutamenti di tutte le condizioni presenti
al momento della richiesta.
3Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si
inserisca al meglio nella politica culturale e di formazione musicale extrascolastica ticinese.
4Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono i dati
statistici richiesti alla Divisione entro i termini stabiliti.
Capitolo undicesimo
Disposizioni finali
Art. 70 Abrogazione
Sono abrogati:
a) il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013;
b) il regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010.
Art. 71 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 254.