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Regolamento sul sostegno alla cultura

Ticino · 440.110 · regulation

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Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento competente
  2. Art. 2 Istituti e programmi culturali
  3. Art. 3 Strumenti
  4. Art. 4 Tutela del patrimonio
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali
  7. Art. 7 Premi e borse per la creazione e produzione artistica
  8. Art. 8 italiane
  9. Art. 9 Accreditamento
  10. Art. 10 Richiesta di contributo
  11. Art. 11 Richiedenti e beneficiari
  12. Art. 12 Criteri di esclusione
  13. Art. 13 Entità del contributo
  14. Art. 14 Contributo
  15. Art. 15 Acquisto e commissione di opere d’arte
  16. Art. 16 Edifici e luoghi pubblici
  17. Art. 17 Organizzazione
  18. Art. 18 Compiti
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Compiti
  21. Art. 21 Sottocommissioni ed esperti
  22. Art. 22 Fattori positivi per la valutazione
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Costi non computabili
  25. Art. 25 Sostegno a progetti di mediazione
  26. Art. 26 Sostegno all’attività annuale
  27. Art. 27 Sostegno alle stagioni, rassegne e festival
  28. Art. 28 Sostegno alle produzioni
  29. Art. 29 Sostegno all’attività annuale
  30. Art. 30 Sostegno all’attività espositiva
  31. Art. 31 Sostegno alla creazione
  32. Art. 32 Acquisto di opere
  33. Art. 33 Sostegno alle rassegne e ai festival cinematografici
  34. Art. 34 Sostegno alla produzione
  35. Art. 35 Sostegno all’attività di divulgazione dell’arte cinematografica
  36. Art. 36 Sostegno ai lavori finali di diploma
  37. Art. 37 Sostegno all’attività annuale
  38. Art. 38 Sostegno ai festival culturali
  39. Art. 39 Sostegno alle riviste culturali
  40. Art. 40 Sostegno alle pubblicazioni
  41. Art. 41 Sostegno alle traduzioni
  42. Art. 42 Sostegno all’attività annuale
  43. Art. 43 Sostegno alle stagioni
  44. Art. 44 Sostegno alle rassegne
  45. Art. 45 Sostegno ai festival
  46. Art. 46 Sostegno alla creazione
  47. Art. 47 Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia
  48. Art. 48 Premio biennale
  49. Art. 49 Contributi alle imprese di proiezione
  50. Art. 50 Libertà di proiezione
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Commissioni consultive
  53. Art. 53 Definizione e categorie
  54. Art. 54 Riconoscimento
  55. Art. 55 Organizzazione
  56. Art. 56 Compiti
  57. Art. 57 Criteri di riconoscimento per le federazioni
  58. Art. 58 Federazioni riconosciute
  59. Art. 59 Compiti
  60. Art. 60 Richiesta di riconoscimento
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Richiesta di contributo indiretto e contratto di prestazione
  63. Art. 63 Ripartizione dei contributi
  64. Art. 64 Contributo alla formazione
  65. Art. 65 Contributo tariffe inclusive
  66. Art. 66 Contributo amministrativo
  67. Art. 67 Contributo ai Comuni
  68. Art. 68 Autorità competenti in materia di contributi
  69. Art. 69 Obbligo di informare e di collaborare
  70. Art. 70 Abrogazione
  71. Art. 71 Entrata in vigore

71 provisions

Art. 41 Sostegno alle traduzioni

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un traduttore professionista e presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) favoriscono la diffusione di tematiche d’interesse culturale per il Ticino; b) prevedono la traduzione in altre lingue di testi di autori ticinesi o residenti in Ticino da almeno tre anni. 2È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) riguardano traduzioni già disponibili nel mercato librario; b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie. 3Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita. Sezione 8 Sottocommissione musica

Art. 42 Sostegno all’attività annuale

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività di rappresentazione di un repertorio proprio e originale. 440.110 2È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non professionale.

Art. 43 Sostegno alle stagioni

1Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività concertistica di almeno dieci appuntamenti in Ticino coerente per ambito di genere. 2È esclusa l’entrata in materia per richieste in cui gli organizzatori sono coinvolti anche come artisti.

Art. 44 Sostegno alle rassegne

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività concertistica di almeno quattro appuntamenti in Ticino coerente per stile, tema, genere od organico musicale.

Art. 45 Sostegno ai festival

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività concertistica di almeno tre giornate in Ticino con un minimo di due concerti al giorno.

Art. 46 Sostegno alla creazione

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche: a) prevedono una distribuzione; b) coinvolgono almeno un ente professionale; c) concernono un repertorio nuovo e inedito di artisti con pregresse pubblicazioni o concerti. Capitolo ottavo Fondo cantonale per la cinematografia e contributi

Art. 47 Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia

1Il Fondo cantonale per la cinematografia di cui agli articoli 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso: a) 60 per cento dell’importo quale aiuto alla creazione e diffusione di prodotti audiovisivi; b) 40 per cento dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione. 2Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al capoverso 1 lettera a non raggiunga 250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla parte di cui al capoverso 1 lettera b per decisione della Divisione.

Art. 48 Premio biennale

1Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese di cui all’articolo 10a capoverso 2 della legge ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le istituzioni del settore a livello federale e cantonale. 2Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.

Art. 49 Contributi alle imprese di proiezione

1Nei limiti dei crediti stanziati annualmente è decisa l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 10a capoverso 3 della legge: a) per i casi di cui alla lettera a, una volta ogni tre anni per beneficiario, a concorso della copertura dell’eventuale disavanzo computabile fino a un massimo di 50'000 franchi; b) per i casi di cui alla lettera b, per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30 per cento delle spese effettive computabili; c) per i casi di cui alla lettera c, considerate la rilevanza territoriale e l’offerta esistente, per un massimo del 30 per cento delle spese effettive computabili; d) per i casi di cui alla lettera d, per quanto previsto dall’articolo 33 capoverso 2. 2Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici.

Art. 50 Libertà di proiezione

I responsabili di imprese di proiezione devono rispettare la legislazione federale in materia. Istanze 400.110

Art. 51

Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura cinematografica e la promozione dell’offerta, devono essere presentate alla Divisione ed essere debitamente documentate.

Art. 52 Commissioni consultive

1La Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo è competente a rilasciare i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 1 della legge. 2Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 3 della legge la Divisione può avvalersi della consulenza di esperti. Capitolo nono Promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale Sezione 1 Enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale

Art. 53 Definizione e categorie

1Gli enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale non professionale sono persone giuridiche che offrono insegnamento musicale non professionalizzante esterno al percorso scolastico. 2L’insegnamento musicale degli enti formatori a beneficio degli allievi residenti in Ticino di età inferiore a 25 anni (di seguito allievi computabili) può essere oggetto di sussidio secondo tre diverse categorie, sulla base del percorso e della modalità didattica prevalente: a) formazione individuale; b) formazione bandistica; c) formazione corale.

Art. 54 Riconoscimento

1Il riconoscimento del Dipartimento è obbligatorio per gli enti formatori che intendono beneficiare del sussidio alla formazione individuale oppure richiedono il sostegno diretto previsto all’articolo 10 lettera h della legge. 2Il riconoscimento è possibile quando essi: a) hanno una personalità giuridica propria e utilizzano una sede idonea alle loro attività; b) hanno da almeno due anni un minimo di 100 allievi computabili; c) offrono l’insegnamento impartito da docenti qualificati; d) offrono un volume di attività annuale per allievo della durata minima di: 17 ore effettive di lezione per la formazione individuale; 37 ore effettive comprensive di lezioni pratiche e teoriche per la formazione bandistica di base; 51 ore effettive di lezione per la formazione corale; e) erogano salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti di scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore; f) prevedono per un’ora effettiva di lezione una tariffa a carico degli allievi computabili non superiore al 150 per cento della retribuzione lorda oraria dei docenti; g) hanno un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale. 3Il riconoscimento è a tempo determinato; il Dipartimento verifica periodicamente le condizioni per il suo mantenimento. Sezione 2 Commissione per la formazione musicale extrascolastica

Art. 55 Organizzazione

1La Commissione per la formazione musicale extrascolastica è composta da sette membri nominati dal Dipartimento, di cui uno esperto in promozione dei talenti musicali, secondo la seguente ripartizione: a) un esperto di educazione musicale scolastica in rappresentanza del Cantone; b) un rappresentante della Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi; c) un rappresentante della Federazione Bandistica Ticinese; d) un rappresentante della Federazione Ticino Cori; e) un rappresentante dei docenti di musica degli enti formatori; f) un rappresentante dell’Associazione dei Comuni Ticinesi; g) un rappresentante della Conferenza Cantonale dei Genitori o dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. 440.110 2Per l’adempimento di compiti specifici della Commissione possono essere associati esperti ausiliari. 3L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il segretariato è assicurato dalla Divisione. 4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Art. 56 Compiti

1La Commissione ha i seguenti compiti: a) preavvisare la validità delle attività e dei progetti in ambito di formazione musicale extrascolastica a indirizzo del Dipartimento; b) preavvisare la validità dell’offerta formativa degli enti formatori a indirizzo del Dipartimento; c) partecipare alle riflessioni del Dipartimento volte a definire criteri e buone pratiche inerenti al proprio settore; d) monitorare l’attività delle federazioni di cui all’articolo 58 e degli enti formatori beneficiari di sostegno ai sensi dell’articolo 10 lettera h della legge; e) segnalare al Dipartimento problematiche settoriali che meritano approfondimenti. 2Allo scopo di assolvere il compito di cui al capoverso 1 lettera d, il rappresentante del Cantone può effettuare dei sopralluoghi periodici presso gli enti formatori beneficiari di sostegno. Sezione 3 Federazioni

Art. 57 Criteri di riconoscimento per le federazioni

Le federazioni riconosciute sono enti appartenenti al rispettivo sistema nazionale con funzione di associazione mantello per la specifica realtà ticinese.

Art. 58 Federazioni riconosciute

Le federazioni riconosciute sono: a) per la formazione individuale, la Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi; b) per la formazione bandistica, la Federazione Bandistica Ticinese; c) per la formazione corale, la Federazione Ticino Cori.

Art. 59 Compiti

1I compiti principali delle federazioni riconosciute sono: a) fungere da intermediarie tra gli enti formatori e il Dipartimento; b) fornire i dati relativi alle attività degli enti formatori federati secondo le modalità stabilite dal Dipartimento tramite direttive; c) supervisionare le attività degli enti formatori rappresentati e verificare l’applicazione delle disposizioni inerenti alla promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale. 2I dati forniti dalle federazioni per gli scopi previsti dalla legge e dal regolamento saranno elaborati ai fini di tali norme da parte dell’Ufficio del sostegno alla cultura. Tutti i dati saranno conservati in un’apposita banca dati denominata BDscuolemusica per la durata necessaria agli scopi e successivamente per dieci anni. Sezione 4 Procedure di richiesta

Art. 60 Richiesta di riconoscimento

1La richiesta di riconoscimento è presentata da un ente formatore tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale extrascolastica. 2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di riconoscimento. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati. 3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul riconoscimento e comunica la decisione al richiedente motivandola. Richiesta di contributo diretto e contratto di prestazione 400.110

Art. 61

1La richiesta di contributo diretto è presentata da un ente formatore riconosciuto dal Dipartimento tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale extrascolastica. 2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di richiesta di contributo diretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati. 3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo diretto e stipula un contratto di prestazione con il beneficiario o gli comunica la decisione motivandola.

Art. 62 Richiesta di contributo indiretto e contratto di prestazione

1La richiesta di contributo indiretto è presentata alla Divisione da una federazione riconosciuta e aggrega le attività di diversi enti formatori all’interno di un unico piano di finanziamento. La documentazione viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale extrascolastica per un preavviso. 2L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di richiesta di contributo indiretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati. 3Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo alla federazione riconosciuta e stipula con essa un contratto di prestazione o le comunica la decisione motivandola. Sezione 5 Contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale

Art. 63 Ripartizione dei contributi

1I contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale sono annualmente ripartiti secondo le seguenti categorie: a) un contributo destinato a garantire l’accessibilità e la qualità della formazione (contributo alla formazione); b) un contributo destinato alla differenziazione delle tariffe per le famiglie a basso reddito (contributo tariffe inclusive); c) un contributo destinato all’espletamento di oneri amministrativi (contributo amministrativo). 2Essi sono erogabili a copertura di attività per le quali non è realizzato un utile. 3Per enti formatori riconosciuti con oltre 500 allievi il contributo può essere calcolato in maniera forfettaria. 4I contributi di cui al capoverso 1 sono erogati dal Fondo Swisslos.

Art. 64 Contributo alla formazione

1È calcolato a seconda della categoria di formazione di cui all’articolo 53 capoverso 2 sulla base di una quantificazione standardizzata che include le seguenti voci: a) personale docente; b) salari amministrativi; c) salari di direzione; d) oneri sociali; e) riduzione tariffale per le famiglie. 2È erogato a copertura dei costi giustificati fino a un massimo del 40 per cento per le voci al capoverso 1 lettere a, b, c, d; in maniera forfettaria per la lettera e. 3Per ogni allievo computabile sono annualmente riconoscibili un massimo di 17 ore effettive di formazione individuale. 4È definito un massimo dei costi riconoscibili annualmente per allievo computabile. 5Per la formazione individuale prevede degli incentivi a sostegno della qualità dell’insegnamento. 6Sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento: a) le quantificazioni standardizzate di cui al capoverso 1; b) le modalità di giustificazione dei costi di cui al capoverso 2; c) il massimo dei costi riconoscibili per allievo di cui al capoverso 4; d) gli incentivi a sostegno della qualità di cui al capoverso 5.

Art. 65 Contributo tariffe inclusive

1È calcolato su base forfettaria. 440.110 2È riservato a coprire i costi relativi agli allievi computabili i quali o per i quali le famiglie già beneficiano di specifici sussidi da parte del Cantone e che beneficiano di una tariffa ridotta. 3È erogato all’ente formatore a copertura della tariffa annuale a carico della famiglia per un allievo computabile, fino a un massimo del 90 per cento. 4Il Dipartimento stabilisce tramite direttive la quantificazione forfettaria di cui al capoverso 1 e i sussidi di cui al capoverso 2.

Art. 66 Contributo amministrativo

1È riservato alle federazioni che effettuano una richiesta di contributo indiretto. 2È calcolato sulla base del lavoro amministrativo di cui la federazione si fa carico per: a) fornire i dati degli enti formatori federati; b) controllare l’attività degli enti formatori federati; c) ridistribuire i contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale agli enti formatori secondo le indicazioni concordate con il Dipartimento; d) erogare servizi a beneficio degli enti formatori federati. 3È erogato a copertura dei costi riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento.

Art. 67 Contributo ai Comuni

1Il contributo ai Comuni che sussidiano le famiglie degli allievi degli enti formatori riconosciuti è erogato dal Fondo Swisslos. 2Esso è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 25 anni. Capitolo decimo Competenze decisionali e obblighi dei beneficiari di contributo

Art. 68 Autorità competenti in materia di contributi

1Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue: a) al capo ufficio fino a 10'000 franchi; b) al capo divisione/capo sezione e al capo ufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi; c) al direttore del Dipartimento e al capo ufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi; d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi. 2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 69 Obbligo di informare e di collaborare

1I beneficiari di contributo sono tenuti a esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento. 2Essi sono pure tenuti ad informare la Divisione su eventuali mutamenti di tutte le condizioni presenti al momento della richiesta. 3Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale e di formazione musicale extrascolastica ticinese. 4Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono i dati statistici richiesti alla Divisione entro i termini stabiliti. Capitolo undicesimo Disposizioni finali

Art. 70 Abrogazione

Sono abrogati: a) il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013; b) il regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010.

Art. 71 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2026. Pubblicato nel BU 2026, 254.

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