1Il presente regolamento fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del
Cantone Ticino. Ove necessario, la Direzione emana le disposizioni di dettaglio.
2Esso si applica a tutte le persone private di libertà collocate nelle strutture carcerarie. Il
regolamento è valido anche per i minorenni, riservate le disposizioni emanate dall’autorità
competente.
Art. 2 Stabilimenti
Le strutture carcerarie si compongono di:
– La Farera, carcere giudiziario, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro;
– La Stampa, carcere penale, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro;
– Lo Stampino, sezione aperta del carcere penale, sito sul piano della Stampa nel comune di
Cadro;
– Naravazz, carcere aperto, sito nel comune di Taverne-Torricella.
Art. 3 Destinazione
1La Farera è destinata all’incarcerazione di:
a) persone maggiorenni poste in detenzione preventiva su ordine dell’autorità competente
cantonale, federale o di altro cantone;
b) persone minorenni su ordine dell’autorità competente, secondo le disposizioni a loro riservate,
incarcerate nel comparto a loro destinato;
c) persone poste in detenzione su ordine dell’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito di una
richiesta d’estradizione da parte di uno Stato estero;
d) persone detenute in attesa di trasferimento presso altri stabilimenti di detenzione o di
esecuzione di misura o di carcerazione amministrativa;
e) persone condannate di sesso femminile e poste in esecuzione di una pena di corta durata.
2Nelle celle di rigore della Farera sono scontate le sanzioni disciplinari inflitte alle persone
incarcerate nelle strutture carcerarie o, previa autorizzazione dell’autorità competente, alle
persone condannate a una misura o anticipazione di misura giusta l’art. 60 del Codice penale
svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino.
3La Stampa è destinata all’incarcerazione di:
a) persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento;
b) persone maggiorenni poste in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;
c) persone di principio destinate alla Farera incluse nelle categorie a), c), d) del cpv. 1, le quali
possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa su decisione della Direzione.
4La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse.
5Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte.
6Essi sono destinati all’incarcerazione di:
a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno;
b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;
c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni;
d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è
da attendersi che commettano nuovi reati.
7L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.
Art. 4 Servizi interni
La Direzione emana, per le singole strutture, le disposizioni di dettaglio regolanti il
funzionamento dei servizi interni (cucina, lavanderia, infermeria, spaccio, pulizia, eccetera).
Art. 5 Denominazioni
1Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni:
– persona condannata: persona maggiorenne posta in esecuzione di pena o di misura o di
internamento e persona maggiorenne posta in esecuzione anticipata di pena o di misura o di
internamento;
– Concordato latino: Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure
concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini;
– CPP: Codice di procedura penale svizzero;
– CPS: Codice penale svizzero;
– Dipartimento: Dipartimento delle istituzioni;
– Direzione: Direzione delle strutture carcerarie;
– Divisione: Divisione della giustizia;
– Medico: medico incaricato delle strutture carcerarie;
– PES: piano di esecuzione della sanzione;
– PEM: piano di esecuzione della misura;
– REP: Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.
2Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.
Art. 6 Organizzazione e principi
1Le strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione.
2Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è subordinata alla Divisione.
3La Direzione promuove, coordina e gestisce l’organizzazione e le attività delle strutture ed è
competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento.
4La Direzione vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate
avvenga:
a) nelle condizioni materiali e morali di rispetto della dignità umana;
b) nel rispetto dell’art. 75 CPS e del CPP;
c) in conformità al presente regolamento.
5La Direzione può fare intervenire altre autorità per garantire il rispetto del regolamento.
6Il regolamento deve essere applicato con imparzialità. Nessuno può essere discriminato, in
particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione
sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o di menomazioni
fisiche, mentali o psichiche.
7La Direzione, per quanto concerne le persone minorenni, agisce di concerto con l’autorità
competente.
Capitolo II
Incarcerazione
Art. 7 Ammissione e registrazione
1Nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido dell’autorità
competente.
2La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato, al quale fornisce ogni informazione
utile alla costituzione del fascicolo individuale.
3Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono:
a) i dati sull’identità della persona incarcerata; per i minorenni l’identità del rappresentante
legale;
b) il motivo dell’incarcerazione;
c) l’autorità che ha ordinato l’incarcerazione;
d) la data e l’ora dell’incarcerazione;
e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;
f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale;
g) il termine di fine pena, se già noto.
Art. 8 Incarcerazione di persone in esecuzione di pena
1Per le persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di
libertà, si applicano le disposizioni di questo regolamento nella misura in cui sono rilevanti.
2Esse devono:
a) produrre la convocazione;
b) produrre un documento di legittimazione valido;
c) produrre l’eventuale licenza di condurre;
d) presentarsi in condizioni di salute idonee alla carcerazione;
e) produrre eventuali certificati medici attestanti un handicap, uno stato di salute problematico o
la necessità di assumere medicinali particolari o di osservare un regime alimentare
particolare;
f) in caso di semiprigionia, la ricevuta postale o bancaria attestante l’avvenuto pagamento del
saldo o di un acconto delle spese d’esecuzione.
Art. 9 Rilievi, perquisizioni e controlli
1All’incarcerazione, la persona viene sottoposta alle perquisizioni e controlli,
rispettivamente, su ordine dell’autorità competente, ai rilievi fotografici, dattiloscopici e del DNA o
ad altri rilievi.
2La persona incarcerata deve fare una doccia.
Art. 10 Informazioni e colloquio d’entrata
1La persona incarcerata è accolta dal personale di sorveglianza, che le fornisce le
prime informazioni utili per la sua permanenza nelle strutture carcerarie.
2Di principio entro sette giorni dal suo arrivo, la persona incarcerata ha un colloquio con un
operatore sociale del servizio competente, che le consegna una copia del regolamento,
possibilmente in una lingua a lei nota, e la informa sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole
che reggono la privazione di libertà. Il colloquio ha inoltre lo scopo di conoscerne la personalità, le
attitudini, problematiche e bisogni.
Art. 11 Informazioni da e alla famiglia
1La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il
rappresentante legale, dell’avvenuta incarcerazione.
2Il personale designato delle strutture carcerarie prende contatto con i familiari, rispettivamente
con il rappresentante legale, quando avvenimenti importanti concernenti la persona incarcerata
dovessero richiederlo.
3La persona incarcerata deve essere informata subito di eventi gravi sopravvenuti ad un parente
prossimo.
4Per le persone incarcerate in detenzione preventiva, il personale designato delle strutture
carcerarie trasmette le informazioni summenzionate di concerto con l’autorità competente.
Capitolo III
Oggetti e beni personali
Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi
Art. 12 di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)
1Gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la
cura e l’igiene rimangono a disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di
sicurezza.
2Gli altri effetti ed averi sono ritirati e custoditi presso le strutture carcerarie.
3Il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato
dal funzionario e dall’interessato, che ne riceve copia.
4Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
5Il denaro viene depositato sull’apposito conto.
6I medicamenti vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.
7Apparecchiature di comunicazione sono vietate.
8La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso.
Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi
Art. 13 di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)
1Salvo eccezioni per motivi di sicurezza, in camera sono autorizzati gli effetti personali
necessari e gli apparecchi elettronici e di comunicazione, compatibilmente con lo spazio a
disposizione e le possibilità di utilizzazione nel rispetto delle norme e della quiete.
2Se del caso, il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati;
l’inventario è firmato dal funzionario e dall’interessato che ne riceve copia.
3Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.
4La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso, compreso il denaro
non depositato volontariamente sull’apposito conto.
5I medicamenti devono essere spontaneamente annunciati; se del caso, vengono ritirati e
consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.
Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi
Art. 14 di comunicazione in uscita
1In caso di uscita per trasferimento, gli averi seguono la persona tramite gli addetti al
trasporto, rispettivamente vengono accreditati sul conto dell’istituto di destinazione. Gli effetti e
oggetti personali di prima necessità seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. Il bagaglio
ingombrante viene spedito a spese della persona trasferita. La persona trasferita firma le relative
ricevute.
2In caso di uscita per scarcerazione, gli averi vengono di regola consegnati in contanti alla
persona liberata. Restano riservate le indicazioni dell’autorità di tutela o di assistenza riabilitativa.
Gli effetti e oggetti personali le vengono riconsegnati immediatamente. La persona scarcerata
firma le relative ricevute.
3In caso di uscita per scarcerazione con rimpatrio, gli averi vengono consegnati in contanti agli
addetti al trasporto. Gli effetti e oggetti personali fino a concorrenza di 20 chilogrammi seguono la
persona tramite gli addetti al trasporto. La persona in uscita deve occuparsi anticipatamente di
organizzare la spedizione del bagaglio eccedente o ingombrante. Le spese sono a suo carico. La
persona scarcerata firma le relative ricevute.
4In caso di morte, gli averi e gli effetti della persona incarcerata sono a disposizione degli eredi
legittimi. Qualora non fossero reclamati entro cinque anni, questi saranno posti in vendita,
rispettivamente distrutti, mentre il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo
sociale.
5In caso di evasione, gli averi e gli effetti della persona incarcerata restano bloccati fino alla
prescrizione della pena. Se non rivendicati entro questo termine, questi saranno posti in vendita,
rispettivamente distrutti. Il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo
sociale. Resta riservata la distruzione degli effetti per motivi di igiene; in questo caso, ciò viene
menzionato nell’inventario.
Art. 15 Deposito e gestione di averi
1Per ogni persona incarcerata, viene aperto un conto di deposito, alimentato dal denaro
in possesso all’entrata, dal denaro che riceve dall’esterno durante la carcerazione e dalla
retribuzione pagata dall’amministrazione delle strutture carcerarie per il lavoro prestato,
rispettivamente da terzi in caso di lavoro proprio.
2La retribuzione viene gestita conformemente alle disposizioni del Concordato latino, attualmente
come segue:
a) 65% disponibile, segnatamente per gli scopi enumerati nelle disposizioni del Concordato
latino;
b) 20% riservata per gli scopi definiti esaustivamente dalle disposizioni del Concordato latino;
c) 15% bloccata per la liberazione.
3Le somme in possesso all’entrata e ricevute dall’esterno alimentano la porzione disponibile. Il
deposito di denaro da familiari, parenti e conoscenti identificati è accettato solo limitatamente ai
bisogni della carcerazione (igiene personale, abbigliamento, telefono, spese postali, spesa
interna). Somme eccedenti non sono accettate.
Le decisioni sulla gestione del conto deposito sono di competenza della Direzione. Il limite
massimo di spesa mensile è fissato dalla Direzione.
4Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata non può essere in possesso di denaro. Le
eventuali somme di denaro rinvenute vengono sequestrate, accreditate sulla parte bloccata del
conto di deposito e restituite al momento della scarcerazione.
5In caso di lavoro esterno, il salario deve essere versato direttamente dal datore di lavoro
all’amministrazione delle strutture carcerarie. La gestione del conto di deposito è di competenza
della Direzione, secondo un piano finanziario elaborato con l’operatore sociale.
6In caso di semiprigionia, il salario è incassato dalla persona incarcerata.
7Le strutture carcerarie non concedono crediti.
Art. 16 Abbigliamento e tenuta personale
1Le persone incarcerate indossano i propri abiti civili, che devono essere puliti e in
buone condizioni. L’abbigliamento deve sempre essere adeguato alle circostanze. Stemmi,
emblemi, simboli o altro non devono essere esibiti in modo ostentato.
2All’entrata, gli abiti della persona incarcerata vengono controllati e, se del caso, lavati; la persona
riceve, per il tempo necessario, una tenuta fornita dalle strutture carcerarie.
3Alla persona incarcerata sprovvista di abbigliamento e mezzi, le strutture carcerarie forniscono il
necessario.
Art. 17 Animali
Il possesso di animali non è autorizzato.
Capitolo IV
Cella o camera
Art. 18 Assegnazione della cella o della camera
1Alla persona incarcerata viene assegnata una cella o una camera dal funzionario
incaricato, con il quale verifica lo stato, l’inventario delle attrezzature, delle suppellettili e della
biancheria in dotazione.
2L’inventario è sottoscritto dalle parti e riporta le osservazioni del caso.
3Presso lo Stampino e il Naravazz, la persona incarcerata riceve una chiave della camera, da
consegnare alla ricezione ogni volta in cui lascia la struttura. La camera va sempre lasciata
chiusa, pulita e in ordine.
Celle, camere, locali e oggetti delle
Art. 19 strutture carcerarie
1Le celle e le camere delle strutture carcerarie possono essere singole o a più posti.
Esse sono ammobiliate. Qualsiasi modifica nell’arredamento è vietata, salvo autorizzazione
espressa della Direzione.
2La persona incarcerata provvede giornalmente all’ordine e alla pulizia degli spazi abitativi a lei
assegnati (cella o camera).
3Essa deve avere cura dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli oggetti delle strutture
carcerarie.
4Presso il Naravazz, ogni persona incarcerata deve contribuire alle pulizie degli spazi comuni.
5La persona incarcerata è responsabile di ogni danno causato intenzionalmente o per negligenza.
Il risarcimento del danno provocato è dovuto indipendentemente da eventuali provvedimenti penali
o disciplinari.
Riconsegna della cella o della camera o
Art. 20 degli oggetti ricevuti
La cella o la camera e gli oggetti ricevuti devono essere riconsegnati puliti e in ordine;
lo stato della cella viene riportato sul foglio dell’inventario e firmato dalla persona incarcerata e dal
personale incaricato.
Capitolo V
Igiene, alimentazione, sostanze
Art. 21 Igiene e cura personale
La persona incarcerata ha cura di sé stessa, della sua igiene e pulizia personale
quotidiana, così come dei propri effetti.
Art. 22 Pasti, regime alimentare
1Alla persona incarcerata è garantita un’alimentazione sana, sufficiente e adeguata.
2È assolutamente vietato lo sperpero di alimenti.
3La persona incarcerata riceve e consuma in cella o in un locale comune i pasti forniti dalle
strutture carcerarie, a seconda dell’organizzazione vigente e degli orari stabiliti dall’ordine del
giorno. E’ vietato cucinare in cella o in camera.
4Alla persona incarcerata collocata allo Stampino, rispettivamente al Naravazz, non è permesso
consumare i pasti in camera.
5Regimi alimentari speciali sono forniti su prescrizione medica.
6Le strutture carcerarie tengono conto nella misura del possibile di comprovate convinzioni
religiose, culturali e filosofiche.
7Il Naravazz fornisce la colazione giornalmente, di regola il pranzo e la cena solo durante i fine
settimana e i giorni festivi ufficiali. La persona incarcerata collabora nella preparazione e
distribuzione dei pasti e nel riassetto di cucina e refettorio. La persona incarcerata presso il
Naravazz provvede autonomamente a eventuali regimi alimentari speciali.
Art. 23 Sciopero della fame
In caso di sciopero della fame dichiarato, la Direzione informa il Servizio medico e
vengono presi i provvedimenti del caso.
Art. 24 Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti
L’introduzione, la fabbricazione, la detenzione, il commercio o il consumo, così come
qualsiasi atto preparatorio, di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti ai sensi della Legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, così come di medicinali
non prescritti, sono vietati.
Art. 25 Tabacco
1La Direzione determina i locali nei quali è vietato fumare.
2Alle persone minori di anni quattordici è vietato il consumo di tabacchi.
Art. 26 Acquisti, spaccio
1A condizione che la persona incarcerata disponga dei mezzi finanziari, beni di prima
necessità, generi alimentari o tabacchi possono essere acquistati allo spaccio di rivendita,
secondo le disposizioni della Direzione. L’utile conseguito viene accreditato al Fondo sociale
gestito dalla relativa commissione.
2Alle persone minori di sedici anni è vietato l’acquisto di tabacchi.
3In accordo con il responsabile dello spaccio, possono essere acquistati altri generi di merce, per
uso proprio all’interno della struttura. Non sono autorizzati acquisti di alcun genere per
corrispondenza.
4La persona incarcerata collocata allo Stampino, che non beneficia del regime di congedi, può
effettuare acquisti allo spaccio per il tramite del personale di custodia, con pagamento in contanti
alla consegna della merce.
Capitolo VI
Salute
Art. 27 Visita d’entrata e d’uscita
1Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata è sottoposta a visita medica
generale nella settimana che segue la sua entrata.
2Tutte le persone incarcerate, che soffrono di problemi di salute o che sono sottoposte ad un
trattamento medico, sono tenute a segnalarlo al momento dell’incarcerazione, eventualmente
presentando il relativo certificato medico. Sono visitate dal personale competente del Servizio
medico nel più breve termine.
3Ferite visibili o segni derivanti da possibili maltrattamenti sono segnalati dalla Direzione
all’autorità competente.
4Su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene effettuata una visita
medica d’uscita.
1L’assistenza medica, medico-dentaria e psichiatrica sono garantite dai medici
designati dalle strutture carcerarie.
2Visite mediche specialistiche sono possibili solo su decisione dei rispettivi medici designati.
3Il detenuto in cura deve seguire scrupolosamente il trattamento prescrittogli; in caso di
contestazioni, decide il Medico cantonale.
4In casi eccezionali, su richiesta della persona incarcerata, con l’autorizzazione del medico e della
Direzione, sono ammessi visite ed interventi del medico di fiducia.
5La persona incarcerata presso il Naravazz è di regola seguita dal proprio medico, a condizione
che sia assoggettata all’obbligo assicurativo. Tutte le spese, comprese quelle ospedaliere, sono a
suo carico. Negli altri casi, intervengono i medici designati dalle strutture carcerarie.
6I medici designati dalle strutture carcerarie allestiscono i preavvisi richiesti dall’autorità
competente.
7Il medico responsabile del servizio preavvisa l’istanza di interruzione dell’esecuzione della pena.
Art. 29 Luogo del trattamento
1Di regola, il detenuto viene curato presso le strutture carcerarie. Il medico può
ordinare il collocamento in una struttura ospedaliera qualora il trattamento lo esiga. Il ricovero
avviene secondo le disposizioni della Direzione, rispettivamente dell’autorità competente.
2L’autorità decide se il periodo di degenza è computato sull’esecuzione della pena.
Art. 30 Salute pubblica
1I medici di riferimento assicurano la supervisione di tutto quanto è attinente alla salute
e all’igiene delle persone presenti nelle strutture carcerarie, segnatamente per quanto riguarda le
condizioni di vita e di lavoro, la sussistenza, la distribuzione di medicamenti, l’ambiente e la
prevenzione di malattie trasmissibili.
2I provvedimenti ritenuti necessari dai medici vengono adottati con l’accordo della Direzione. In
caso di estrema urgenza, il medico ordina le misure necessarie.
Art. 31 Costi sanitari e delle cure dentarie
1I costi derivanti dalle cure mediche e stazionarie sono coperti secondo le disposizioni
della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie. L’amministrazione delle
strutture carcerarie interviene unicamente in modo sussidiario, per quanto non coperto dalla legge.
2Qualora il detenuto abbia intenzionalmente o per negligenza grave causato tali costi, essi
possono essere messi a suo carico.
3I costi relativi ad eventuali visite e interventi del medico di fiducia sono a carico della persona
incarcerata.
4Le spese derivanti da cure dentarie dei prevenuti sono interamente a loro carico.
5Le spese derivanti da cure dentarie dei condannati sono regolate dalle norme del Concordato
latino.
6Le cure dentarie urgenti sono garantite.
Capitolo VII
Servizi
Art. 32 Assistenza sociale
1L’assistenza sociale individuale è garantita dall’Ufficio di Patronato, rispettivamente
dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria.
2Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento.
3Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e
materiale della persona incarcerata.
4In modo particolare mantengono i necessari rapporti con:
a) autorità penali competenti e Polizia;
b) autorità civili;
c) enti e servizi a carattere sociale;
d) familiari e persone prossime.
5Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti.
6Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni.
Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto col
consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente.
7Ad eccezione del primo colloquio, la persona incarcerata formula per iscritto le richieste di
appuntamento all’operatore sociale.
Art. 33 Piano di esecuzione della sanzione o della misura
1Per ogni persona condannata che deve scontare una pena o un residuo di pena,
viene elaborato un piano individualizzato di esecuzione; se la pena o il residuo di pena sono uguali
o inferiori a sei mesi, viene elaborato un piano semplificato di preparazione alla liberazione.
2Il piano viene elaborato dall’operatore sociale con la partecipazione attiva della persona
condannata. Esso viene presentato e discusso in una riunione apposita tra i servizi interessati. Il
PES, rispettivamente il PEM, viene firmato dalla persona condannata, dall’operatore sociale, dalla
Direzione, e sottoposto all’approvazione della Divisione.
3Il PES e il PEM, una volta approvati dalla Divisione, sono trasmessi al Giudice dell’applicazione
della pena per il suo incarto.
Art. 34 Assistenza religiosa e spirituale
1Ogni persona incarcerata ha il diritto di praticare liberamente la propria convinzione
religiosa, compatibilmente con l’ordinamento interno.
2La persona incarcerata può usufruire dell’assistenza spirituale da parte dei rappresentanti
religiosi designati dalle strutture carcerarie. Per le persone prevenute, ciò ha luogo previo avviso
all’autorità competente.
3Attività di proselitismo non sono ammesse.
Art. 35 Collaborazioni con partner esterni
Le strutture carcerarie possono avvalersi della collaborazione di partner esterni,
nell’ottica di accompagnare e sostenere le persone incarcerate, segnatamente per mantenere e
favorire i legami familiari, in particolare con i figli.
Capitolo VIII
Regime
Art. 36 Ordine e sicurezza
1L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, della
vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle strutture carcerarie.
2La vita interna è regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.
Art. 37 Perquisizioni
1La persona incarcerata, come pure i suoi oggetti e averi, la cella o camera, ed i locali
comuni, possono essere perquisiti in qualsiasi momento. La cella o camera può essere perquisita
anche in sua assenza.
2La perquisizione corporale è eseguita da un membro del personale dello stesso sesso.
3Qualora, a giudizio del personale incaricato, si rendesse necessaria la perquisizione corporale
approfondita, la stessa è eseguita da un medico o da un membro del personale addetto
all’infermeria.
4Oggetti o averi non consoni possono essere requisiti e, se del caso, trasmessi all’autorità
competente. La Direzione decide in merito alla destinazione degli oggetti o averi. La persona
incarcerata viene informata.
Art. 38 Controlli
1La persona incarcerata può essere sottoposta in qualsiasi momento ai controlli per
appurare l’uso di stupefacenti, medicamenti o alcol. Un rifiuto di sottoporsi a tali controlli viene
considerato come una positività alla sostanza più pesante.
2Qualora le analisi risultassero positive, le relative spese sono a carico della persona incarcerata.
Art. 39 Fase di osservazione
1Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione;
dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne.
2La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.
Art. 40 Regime ordinario
1Qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano, la persona incarcerata viene
ammessa al regime ordinario, secondo le disposizioni interne. Per le persone in detenzione
preventiva, ciò ha luogo previo accordo dell’autorità competente.
2In regime ordinario, il lavoro e le attività sono trascorsi in comune ed in locali designati. Nel
restante tempo, la persona incarcerata rimane in cella.