1La persona incarcerata gode del diritto di reclamo.
2Il reclamo, formalmente indicato come tale e debitamente motivato, è da indirizzare in busta
chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall’atto contestati:
a) alla Direzione, se rivolto contro l’operato di un membro del personale o contro altra persona
incarcerata;
b) alla Direzione dell’Ufficio di Patronato, se rivolto contro un operatore sociale;
c) alla Divisione, se rivolto contro l’operato della Direzione; per le persone minorenni, alla
Magistratura dei minorenni.
3La decisione è intimata all’interessato nella forma scritta.
4In casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione possono
applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr. 100.–3.
Art. 82 Petizione
1Le persone incarcerate hanno il diritto di presentare, in nome proprio o
collettivamente, richieste, proposte o lamentele su situazioni o fatti riguardanti il trattamento o la
vita interna nelle strutture carcerarie.
2Le richieste, proposte o lamentele devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione, per
i minorenni alla Magistratura dei minorenni, per il tramite della Direzione.
Art. 83 Infrazioni disciplinari
1Costituiscono un’infrazione disciplinare:
a) l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione;
b) il rifiuto d’ordine;
c) il rifiuto di lavorare, la perturbazione del lavoro e ogni altra manifestazione di cattiva volontà e
impegno sul lavoro e nella formazione, per le persone sottoposte a tali obblighi;
d) i danni causati volontariamente o per negligenza grave alle attrezzature, installazioni o ogni
altro bene appartenenti alle strutture carcerarie, al personale, ad altri carcerati o a terzi;
e) gli atti di violenza fisica o verbale contro carcerati, il personale o terzi;
f) il contatto vietato con altri carcerati o con persone estranee alle strutture carcerarie;
g) la trasmissione di corrispondenza, d’informazioni o di qualsiasi oggetto o prodotto per conto di
altri carcerati;
h) lo sperpero di generi alimentari;
i) l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come
armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non
permessi;
j) l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche,
sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o
qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati;
k) il consumo di tabacchi da parte di persone minori di anni quattordici;
l) l’inosservanza delle norme di condotta del congedo;
m) la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare;
n) il tentativo o gli atti preparatori per la commissione di un’infrazione disciplinare;
o) ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri
disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
2L’azione penale rimane riservata.
3 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
Art. 84 Procedura disciplinare
1Se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette
un’infrazione disciplinare, è soggetta ad una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità
dell’infrazione.
2Prima di procedere alla sanzione, la persona incarcerata è informata e sentita sui fatti a lei
imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto.
3La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della
persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.
È riservata la sanzione penale.
4La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il
ricorso, che deve essere presentato entro il termine di tre giorni, non ha effetto sospensivo4.
5Tutte le infrazioni disciplinari, nelle quali si configura un atto perseguibile penalmente, sono
segnalate all’autorità competente.
6Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate
all’autorità competente.
Art. 85 Sanzioni
1Le sanzioni applicabili sono5:
a) l’ammonizione scritta;
b) la sospensione di benefici del regime di incarcerazione;
c) la multa sino a fr. 200.–;
d) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero;
e) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni;
f) l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni.
2Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il
quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.
3La Direzione è competente per pronunciare le sanzioni disciplinari; in caso di ricusa, la
competenza passa alla Divisione.
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Capitolo XIII
Trasferimento e scarcerazione
Art. 86 Trasferimento
La persona incarcerata può essere trasferita:
a) tra le strutture carcerarie cantonali su decisione della Direzione:
1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in accordo con l’autorità competente;
2. per motivi di sicurezza o di ordine interno;
b) in un altro Cantone:
1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità
competente;
2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente;
3. per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità competente;
4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno;
c) all’estero in caso di decisione dell’Ufficio federale di giustizia:
1. nell’ambito di una richiesta d’estradizione da parte di uno Stato estero;
2. nell’ambito della Convenzione o del Protocollo addizionale sul trasferimento dei
condannati.
Art. 87 Scarcerazione
1Nessuno può essere scarcerato senza un regolare ordine scritto, datato e firmato
dall’autorità competente.
2L’apposito supporto informatico viene aggiornato indicando:
a) il giorno e l’ora della scarcerazione;
b) il motivo della scarcerazione;
c) l’autorità che ordina la scarcerazione.
4 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
5 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
6 Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.
3La conferma della scarcerazione viene trasmessa alle autorità interessate. Per le persone
minorenni, è pure trasmessa al rappresentante legale.
4L’allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente il rimpatrio, sono di esclusiva competenza
dell’autorità amministrativa preposta.
Capitolo XIV
Entrata in vigore
Art. 88 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.
Esso abroga tutti i precedenti regolamenti delle strutture carcerarie.
Pubblicato nel BU 2013, 22.