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Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

Ticino · 342.110 · regulation

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Contents: 88 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Stabilimenti
  3. Art. 3 Destinazione
  4. Art. 4 Servizi interni
  5. Art. 5 Denominazioni
  6. Art. 6 Organizzazione e principi
  7. Art. 7 Ammissione e registrazione
  8. Art. 8 Incarcerazione di persone in esecuzione di pena
  9. Art. 9 Rilievi, perquisizioni e controlli
  10. Art. 10 Informazioni e colloquio d’entrata
  11. Art. 11 Informazioni da e alla famiglia
  12. Art. 12 di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)
  13. Art. 13 di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)
  14. Art. 14 di comunicazione in uscita
  15. Art. 15 Deposito e gestione di averi
  16. Art. 16 Abbigliamento e tenuta personale
  17. Art. 17 Animali
  18. Art. 18 Assegnazione della cella o della camera
  19. Art. 19 strutture carcerarie
  20. Art. 20 degli oggetti ricevuti
  21. Art. 21 Igiene e cura personale
  22. Art. 22 Pasti, regime alimentare
  23. Art. 23 Sciopero della fame
  24. Art. 24 Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti
  25. Art. 25 Tabacco
  26. Art. 26 Acquisti, spaccio
  27. Art. 27 Visita d’entrata e d’uscita
  28. Art. 28 Assistenza medica, visite specialistiche, dentista
  29. Art. 29 Luogo del trattamento
  30. Art. 30 Salute pubblica
  31. Art. 31 Costi sanitari e delle cure dentarie
  32. Art. 32 Assistenza sociale
  33. Art. 33 Piano di esecuzione della sanzione o della misura
  34. Art. 34 Assistenza religiosa e spirituale
  35. Art. 35 Collaborazioni con partner esterni
  36. Art. 36 Ordine e sicurezza
  37. Art. 37 Perquisizioni
  38. Art. 38 Controlli
  39. Art. 39 Fase di osservazione
  40. Art. 40 Regime ordinario
  41. Art. 41 Regime speciale
  42. Art. 42 Regime separato
  43. Art. 43 Progressione dell’esecuzione della pena
  44. Art. 44 Altri regimi e forme di esecuzione
  45. Art. 45 e dell’esecuzione per giorni separati
  46. Art. 46 Misure particolari
  47. Art. 47 Rapporti interni al carcere
  48. Art. 48 Principio
  49. Art. 49 Modalità e presupposti
  50. Art. 50 Accesso alle strutture carcerarie
  51. Art. 51 Autorità e commissioni di sorveglianza
  52. Art. 52 Difesa
  53. Art. 53 Corrispondenza
  54. Art. 54 Telefonate
  55. Art. 55 Pacchi
  56. Art. 56 Visite
  57. Art. 57 Altri contatti personali
  58. Art. 58 Sospensione o revoca
  59. Art. 59 Accesso alla rete informatica
  60. Art. 60 Attività
  61. Art. 61 Lavoro
  62. Art. 62 Formazione
  63. Art. 63 Esonero dalle attività lavorative e di formazione
  64. Art. 64 Retribuzione
  65. Art. 65 Partecipazione alle spese di esecuzione
  66. Art. 66 Passeggio
  67. Art. 67 Lavoro facoltativo durante il tempo libero
  68. Art. 68 Mezzi di informazione
  69. Art. 69 Attività culturali e ricreative, biblioteca
  70. Art. 70 Abbonamenti a giornali e riviste e TV
  71. Art. 71 e supporti dati
  72. Art. 72 Esercizi fisici e sport
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)
  75. Art. 75 accompagnamento)
  76. Art. 76 Congedo
  77. Art. 77 Permesso e accompagnamento
  78. Art. 78 Diritti
  79. Art. 79 Doveri
  80. Art. 80 Colloquio di Direzione
  81. Art. 81 Reclamo
  82. Art. 82 Petizione
  83. Art. 83 Infrazioni disciplinari
  84. Art. 84 Procedura disciplinare
  85. Art. 85 Sanzioni
  86. Art. 86 Trasferimento
  87. Art. 87 Scarcerazione
  88. Art. 88 Entrata in vigore

88 provisions

Art. 1 Scopo

1Il presente regolamento fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ove necessario, la Direzione emana le disposizioni di dettaglio. 2Esso si applica a tutte le persone private di libertà collocate nelle strutture carcerarie. Il regolamento è valido anche per i minorenni, riservate le disposizioni emanate dall’autorità competente.

Art. 2 Stabilimenti

Le strutture carcerarie si compongono di: – La Farera, carcere giudiziario, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro; – La Stampa, carcere penale, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro; – Lo Stampino, sezione aperta del carcere penale, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro; – Naravazz, carcere aperto, sito nel comune di Taverne-Torricella.

Art. 3 Destinazione

1La Farera è destinata all’incarcerazione di: a) persone maggiorenni poste in detenzione preventiva su ordine dell’autorità competente cantonale, federale o di altro cantone; b) persone minorenni su ordine dell’autorità competente, secondo le disposizioni a loro riservate, incarcerate nel comparto a loro destinato; c) persone poste in detenzione su ordine dell’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito di una richiesta d’estradizione da parte di uno Stato estero; d) persone detenute in attesa di trasferimento presso altri stabilimenti di detenzione o di esecuzione di misura o di carcerazione amministrativa; e) persone condannate di sesso femminile e poste in esecuzione di una pena di corta durata. 2Nelle celle di rigore della Farera sono scontate le sanzioni disciplinari inflitte alle persone incarcerate nelle strutture carcerarie o, previa autorizzazione dell’autorità competente, alle persone condannate a una misura o anticipazione di misura giusta l’art. 60 del Codice penale svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino. 3La Stampa è destinata all’incarcerazione di: a) persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento; b) persone maggiorenni poste in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento; c) persone di principio destinate alla Farera incluse nelle categorie a), c), d) del cpv. 1, le quali possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa su decisione della Direzione. 4La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse. 5Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte. 6Essi sono destinati all’incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati. 7L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.

Art. 4 Servizi interni

La Direzione emana, per le singole strutture, le disposizioni di dettaglio regolanti il funzionamento dei servizi interni (cucina, lavanderia, infermeria, spaccio, pulizia, eccetera).

Art. 5 Denominazioni

1Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni: – persona condannata: persona maggiorenne posta in esecuzione di pena o di misura o di internamento e persona maggiorenne posta in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento; – Concordato latino: Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini; – CPP: Codice di procedura penale svizzero; – CPS: Codice penale svizzero; – Dipartimento: Dipartimento delle istituzioni; – Direzione: Direzione delle strutture carcerarie; – Divisione: Divisione della giustizia; – Medico: medico incaricato delle strutture carcerarie; – PES: piano di esecuzione della sanzione; – PEM: piano di esecuzione della misura; – REP: Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti. 2Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.

Art. 6 Organizzazione e principi

1Le strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione. 2Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è subordinata alla Divisione. 3La Direzione promuove, coordina e gestisce l’organizzazione e le attività delle strutture ed è competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento. 4La Direzione vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate avvenga: a) nelle condizioni materiali e morali di rispetto della dignità umana; b) nel rispetto dell’art. 75 CPS e del CPP; c) in conformità al presente regolamento. 5La Direzione può fare intervenire altre autorità per garantire il rispetto del regolamento. 6Il regolamento deve essere applicato con imparzialità. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. 7La Direzione, per quanto concerne le persone minorenni, agisce di concerto con l’autorità competente. Capitolo II Incarcerazione

Art. 7 Ammissione e registrazione

1Nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido dell’autorità competente. 2La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato, al quale fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale. 3Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono: a) i dati sull’identità della persona incarcerata; per i minorenni l’identità del rappresentante legale; b) il motivo dell’incarcerazione; c) l’autorità che ha ordinato l’incarcerazione; d) la data e l’ora dell’incarcerazione; e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento; f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale; g) il termine di fine pena, se già noto.

Art. 8 Incarcerazione di persone in esecuzione di pena

1Per le persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di libertà, si applicano le disposizioni di questo regolamento nella misura in cui sono rilevanti. 2Esse devono: a) produrre la convocazione; b) produrre un documento di legittimazione valido; c) produrre l’eventuale licenza di condurre; d) presentarsi in condizioni di salute idonee alla carcerazione; e) produrre eventuali certificati medici attestanti un handicap, uno stato di salute problematico o la necessità di assumere medicinali particolari o di osservare un regime alimentare particolare; f) in caso di semiprigionia, la ricevuta postale o bancaria attestante l’avvenuto pagamento del saldo o di un acconto delle spese d’esecuzione.

Art. 9 Rilievi, perquisizioni e controlli

1All’incarcerazione, la persona viene sottoposta alle perquisizioni e controlli, rispettivamente, su ordine dell’autorità competente, ai rilievi fotografici, dattiloscopici e del DNA o ad altri rilievi. 2La persona incarcerata deve fare una doccia.

Art. 10 Informazioni e colloquio d’entrata

1La persona incarcerata è accolta dal personale di sorveglianza, che le fornisce le prime informazioni utili per la sua permanenza nelle strutture carcerarie. 2Di principio entro sette giorni dal suo arrivo, la persona incarcerata ha un colloquio con un operatore sociale del servizio competente, che le consegna una copia del regolamento, possibilmente in una lingua a lei nota, e la informa sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che reggono la privazione di libertà. Il colloquio ha inoltre lo scopo di conoscerne la personalità, le attitudini, problematiche e bisogni.

Art. 11 Informazioni da e alla famiglia

1La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale, dell’avvenuta incarcerazione. 2Il personale designato delle strutture carcerarie prende contatto con i familiari, rispettivamente con il rappresentante legale, quando avvenimenti importanti concernenti la persona incarcerata dovessero richiederlo. 3La persona incarcerata deve essere informata subito di eventi gravi sopravvenuti ad un parente prossimo. 4Per le persone incarcerate in detenzione preventiva, il personale designato delle strutture carcerarie trasmette le informazioni summenzionate di concerto con l’autorità competente. Capitolo III Oggetti e beni personali Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

Art. 12 di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)

1Gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza. 2Gli altri effetti ed averi sono ritirati e custoditi presso le strutture carcerarie. 3Il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal funzionario e dall’interessato, che ne riceve copia. 4Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco. 5Il denaro viene depositato sull’apposito conto. 6I medicamenti vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito. 7Apparecchiature di comunicazione sono vietate. 8La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso. Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

Art. 13 di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)

1Salvo eccezioni per motivi di sicurezza, in camera sono autorizzati gli effetti personali necessari e gli apparecchi elettronici e di comunicazione, compatibilmente con lo spazio a disposizione e le possibilità di utilizzazione nel rispetto delle norme e della quiete. 2Se del caso, il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal funzionario e dall’interessato che ne riceve copia. 3Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco. 4La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso, compreso il denaro non depositato volontariamente sull’apposito conto. 5I medicamenti devono essere spontaneamente annunciati; se del caso, vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito. Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

Art. 14 di comunicazione in uscita

1In caso di uscita per trasferimento, gli averi seguono la persona tramite gli addetti al trasporto, rispettivamente vengono accreditati sul conto dell’istituto di destinazione. Gli effetti e oggetti personali di prima necessità seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. Il bagaglio ingombrante viene spedito a spese della persona trasferita. La persona trasferita firma le relative ricevute. 2In caso di uscita per scarcerazione, gli averi vengono di regola consegnati in contanti alla persona liberata. Restano riservate le indicazioni dell’autorità di tutela o di assistenza riabilitativa. Gli effetti e oggetti personali le vengono riconsegnati immediatamente. La persona scarcerata firma le relative ricevute. 3In caso di uscita per scarcerazione con rimpatrio, gli averi vengono consegnati in contanti agli addetti al trasporto. Gli effetti e oggetti personali fino a concorrenza di 20 chilogrammi seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. La persona in uscita deve occuparsi anticipatamente di organizzare la spedizione del bagaglio eccedente o ingombrante. Le spese sono a suo carico. La persona scarcerata firma le relative ricevute. 4In caso di morte, gli averi e gli effetti della persona incarcerata sono a disposizione degli eredi legittimi. Qualora non fossero reclamati entro cinque anni, questi saranno posti in vendita, rispettivamente distrutti, mentre il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo sociale. 5In caso di evasione, gli averi e gli effetti della persona incarcerata restano bloccati fino alla prescrizione della pena. Se non rivendicati entro questo termine, questi saranno posti in vendita, rispettivamente distrutti. Il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo sociale. Resta riservata la distruzione degli effetti per motivi di igiene; in questo caso, ciò viene menzionato nell’inventario.

Art. 15 Deposito e gestione di averi

1Per ogni persona incarcerata, viene aperto un conto di deposito, alimentato dal denaro in possesso all’entrata, dal denaro che riceve dall’esterno durante la carcerazione e dalla retribuzione pagata dall’amministrazione delle strutture carcerarie per il lavoro prestato, rispettivamente da terzi in caso di lavoro proprio. 2La retribuzione viene gestita conformemente alle disposizioni del Concordato latino, attualmente come segue: a) 65% disponibile, segnatamente per gli scopi enumerati nelle disposizioni del Concordato latino; b) 20% riservata per gli scopi definiti esaustivamente dalle disposizioni del Concordato latino; c) 15% bloccata per la liberazione. 3Le somme in possesso all’entrata e ricevute dall’esterno alimentano la porzione disponibile. Il deposito di denaro da familiari, parenti e conoscenti identificati è accettato solo limitatamente ai bisogni della carcerazione (igiene personale, abbigliamento, telefono, spese postali, spesa interna). Somme eccedenti non sono accettate. Le decisioni sulla gestione del conto deposito sono di competenza della Direzione. Il limite massimo di spesa mensile è fissato dalla Direzione. 4Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata non può essere in possesso di denaro. Le eventuali somme di denaro rinvenute vengono sequestrate, accreditate sulla parte bloccata del conto di deposito e restituite al momento della scarcerazione. 5In caso di lavoro esterno, il salario deve essere versato direttamente dal datore di lavoro all’amministrazione delle strutture carcerarie. La gestione del conto di deposito è di competenza della Direzione, secondo un piano finanziario elaborato con l’operatore sociale. 6In caso di semiprigionia, il salario è incassato dalla persona incarcerata. 7Le strutture carcerarie non concedono crediti.

Art. 16 Abbigliamento e tenuta personale

1Le persone incarcerate indossano i propri abiti civili, che devono essere puliti e in buone condizioni. L’abbigliamento deve sempre essere adeguato alle circostanze. Stemmi, emblemi, simboli o altro non devono essere esibiti in modo ostentato. 2All’entrata, gli abiti della persona incarcerata vengono controllati e, se del caso, lavati; la persona riceve, per il tempo necessario, una tenuta fornita dalle strutture carcerarie. 3Alla persona incarcerata sprovvista di abbigliamento e mezzi, le strutture carcerarie forniscono il necessario.

Art. 17 Animali

Il possesso di animali non è autorizzato. Capitolo IV Cella o camera

Art. 18 Assegnazione della cella o della camera

1Alla persona incarcerata viene assegnata una cella o una camera dal funzionario incaricato, con il quale verifica lo stato, l’inventario delle attrezzature, delle suppellettili e della biancheria in dotazione. 2L’inventario è sottoscritto dalle parti e riporta le osservazioni del caso. 3Presso lo Stampino e il Naravazz, la persona incarcerata riceve una chiave della camera, da consegnare alla ricezione ogni volta in cui lascia la struttura. La camera va sempre lasciata chiusa, pulita e in ordine. Celle, camere, locali e oggetti delle

Art. 19 strutture carcerarie

1Le celle e le camere delle strutture carcerarie possono essere singole o a più posti. Esse sono ammobiliate. Qualsiasi modifica nell’arredamento è vietata, salvo autorizzazione espressa della Direzione. 2La persona incarcerata provvede giornalmente all’ordine e alla pulizia degli spazi abitativi a lei assegnati (cella o camera). 3Essa deve avere cura dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli oggetti delle strutture carcerarie. 4Presso il Naravazz, ogni persona incarcerata deve contribuire alle pulizie degli spazi comuni. 5La persona incarcerata è responsabile di ogni danno causato intenzionalmente o per negligenza. Il risarcimento del danno provocato è dovuto indipendentemente da eventuali provvedimenti penali o disciplinari. Riconsegna della cella o della camera o

Art. 20 degli oggetti ricevuti

La cella o la camera e gli oggetti ricevuti devono essere riconsegnati puliti e in ordine; lo stato della cella viene riportato sul foglio dell’inventario e firmato dalla persona incarcerata e dal personale incaricato. Capitolo V Igiene, alimentazione, sostanze

Art. 21 Igiene e cura personale

La persona incarcerata ha cura di sé stessa, della sua igiene e pulizia personale quotidiana, così come dei propri effetti.

Art. 22 Pasti, regime alimentare

1Alla persona incarcerata è garantita un’alimentazione sana, sufficiente e adeguata. 2È assolutamente vietato lo sperpero di alimenti. 3La persona incarcerata riceve e consuma in cella o in un locale comune i pasti forniti dalle strutture carcerarie, a seconda dell’organizzazione vigente e degli orari stabiliti dall’ordine del giorno. E’ vietato cucinare in cella o in camera. 4Alla persona incarcerata collocata allo Stampino, rispettivamente al Naravazz, non è permesso consumare i pasti in camera. 5Regimi alimentari speciali sono forniti su prescrizione medica. 6Le strutture carcerarie tengono conto nella misura del possibile di comprovate convinzioni religiose, culturali e filosofiche. 7Il Naravazz fornisce la colazione giornalmente, di regola il pranzo e la cena solo durante i fine settimana e i giorni festivi ufficiali. La persona incarcerata collabora nella preparazione e distribuzione dei pasti e nel riassetto di cucina e refettorio. La persona incarcerata presso il Naravazz provvede autonomamente a eventuali regimi alimentari speciali.

Art. 23 Sciopero della fame

In caso di sciopero della fame dichiarato, la Direzione informa il Servizio medico e vengono presi i provvedimenti del caso.

Art. 24 Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti

L’introduzione, la fabbricazione, la detenzione, il commercio o il consumo, così come qualsiasi atto preparatorio, di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti ai sensi della Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, così come di medicinali non prescritti, sono vietati.

Art. 25 Tabacco

1La Direzione determina i locali nei quali è vietato fumare. 2Alle persone minori di anni quattordici è vietato il consumo di tabacchi.

Art. 26 Acquisti, spaccio

1A condizione che la persona incarcerata disponga dei mezzi finanziari, beni di prima necessità, generi alimentari o tabacchi possono essere acquistati allo spaccio di rivendita, secondo le disposizioni della Direzione. L’utile conseguito viene accreditato al Fondo sociale gestito dalla relativa commissione. 2Alle persone minori di sedici anni è vietato l’acquisto di tabacchi. 3In accordo con il responsabile dello spaccio, possono essere acquistati altri generi di merce, per uso proprio all’interno della struttura. Non sono autorizzati acquisti di alcun genere per corrispondenza. 4La persona incarcerata collocata allo Stampino, che non beneficia del regime di congedi, può effettuare acquisti allo spaccio per il tramite del personale di custodia, con pagamento in contanti alla consegna della merce. Capitolo VI Salute

Art. 27 Visita d’entrata e d’uscita

1Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata è sottoposta a visita medica generale nella settimana che segue la sua entrata. 2Tutte le persone incarcerate, che soffrono di problemi di salute o che sono sottoposte ad un trattamento medico, sono tenute a segnalarlo al momento dell’incarcerazione, eventualmente presentando il relativo certificato medico. Sono visitate dal personale competente del Servizio medico nel più breve termine. 3Ferite visibili o segni derivanti da possibili maltrattamenti sono segnalati dalla Direzione all’autorità competente. 4Su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene effettuata una visita medica d’uscita.

Art. 28 Assistenza medica, visite specialistiche, dentista

1L’assistenza medica, medico-dentaria e psichiatrica sono garantite dai medici designati dalle strutture carcerarie. 2Visite mediche specialistiche sono possibili solo su decisione dei rispettivi medici designati. 3Il detenuto in cura deve seguire scrupolosamente il trattamento prescrittogli; in caso di contestazioni, decide il Medico cantonale. 4In casi eccezionali, su richiesta della persona incarcerata, con l’autorizzazione del medico e della Direzione, sono ammessi visite ed interventi del medico di fiducia. 5La persona incarcerata presso il Naravazz è di regola seguita dal proprio medico, a condizione che sia assoggettata all’obbligo assicurativo. Tutte le spese, comprese quelle ospedaliere, sono a suo carico. Negli altri casi, intervengono i medici designati dalle strutture carcerarie. 6I medici designati dalle strutture carcerarie allestiscono i preavvisi richiesti dall’autorità competente. 7Il medico responsabile del servizio preavvisa l’istanza di interruzione dell’esecuzione della pena.

Art. 29 Luogo del trattamento

1Di regola, il detenuto viene curato presso le strutture carcerarie. Il medico può ordinare il collocamento in una struttura ospedaliera qualora il trattamento lo esiga. Il ricovero avviene secondo le disposizioni della Direzione, rispettivamente dell’autorità competente. 2L’autorità decide se il periodo di degenza è computato sull’esecuzione della pena.

Art. 30 Salute pubblica

1I medici di riferimento assicurano la supervisione di tutto quanto è attinente alla salute e all’igiene delle persone presenti nelle strutture carcerarie, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, la sussistenza, la distribuzione di medicamenti, l’ambiente e la prevenzione di malattie trasmissibili. 2I provvedimenti ritenuti necessari dai medici vengono adottati con l’accordo della Direzione. In caso di estrema urgenza, il medico ordina le misure necessarie.

Art. 31 Costi sanitari e delle cure dentarie

1I costi derivanti dalle cure mediche e stazionarie sono coperti secondo le disposizioni della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie. L’amministrazione delle strutture carcerarie interviene unicamente in modo sussidiario, per quanto non coperto dalla legge. 2Qualora il detenuto abbia intenzionalmente o per negligenza grave causato tali costi, essi possono essere messi a suo carico. 3I costi relativi ad eventuali visite e interventi del medico di fiducia sono a carico della persona incarcerata. 4Le spese derivanti da cure dentarie dei prevenuti sono interamente a loro carico. 5Le spese derivanti da cure dentarie dei condannati sono regolate dalle norme del Concordato latino. 6Le cure dentarie urgenti sono garantite. Capitolo VII Servizi

Art. 32 Assistenza sociale

1L’assistenza sociale individuale è garantita dall’Ufficio di Patronato, rispettivamente dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria. 2Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento. 3Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e materiale della persona incarcerata. 4In modo particolare mantengono i necessari rapporti con: a) autorità penali competenti e Polizia; b) autorità civili; c) enti e servizi a carattere sociale; d) familiari e persone prossime. 5Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti. 6Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto col consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente. 7Ad eccezione del primo colloquio, la persona incarcerata formula per iscritto le richieste di appuntamento all’operatore sociale.

Art. 33 Piano di esecuzione della sanzione o della misura

1Per ogni persona condannata che deve scontare una pena o un residuo di pena, viene elaborato un piano individualizzato di esecuzione; se la pena o il residuo di pena sono uguali o inferiori a sei mesi, viene elaborato un piano semplificato di preparazione alla liberazione. 2Il piano viene elaborato dall’operatore sociale con la partecipazione attiva della persona condannata. Esso viene presentato e discusso in una riunione apposita tra i servizi interessati. Il PES, rispettivamente il PEM, viene firmato dalla persona condannata, dall’operatore sociale, dalla Direzione, e sottoposto all’approvazione della Divisione. 3Il PES e il PEM, una volta approvati dalla Divisione, sono trasmessi al Giudice dell’applicazione della pena per il suo incarto.

Art. 34 Assistenza religiosa e spirituale

1Ogni persona incarcerata ha il diritto di praticare liberamente la propria convinzione religiosa, compatibilmente con l’ordinamento interno. 2La persona incarcerata può usufruire dell’assistenza spirituale da parte dei rappresentanti religiosi designati dalle strutture carcerarie. Per le persone prevenute, ciò ha luogo previo avviso all’autorità competente. 3Attività di proselitismo non sono ammesse.

Art. 35 Collaborazioni con partner esterni

Le strutture carcerarie possono avvalersi della collaborazione di partner esterni, nell’ottica di accompagnare e sostenere le persone incarcerate, segnatamente per mantenere e favorire i legami familiari, in particolare con i figli. Capitolo VIII Regime

Art. 36 Ordine e sicurezza

1L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, della vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle strutture carcerarie. 2La vita interna è regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.

Art. 37 Perquisizioni

1La persona incarcerata, come pure i suoi oggetti e averi, la cella o camera, ed i locali comuni, possono essere perquisiti in qualsiasi momento. La cella o camera può essere perquisita anche in sua assenza. 2La perquisizione corporale è eseguita da un membro del personale dello stesso sesso. 3Qualora, a giudizio del personale incaricato, si rendesse necessaria la perquisizione corporale approfondita, la stessa è eseguita da un medico o da un membro del personale addetto all’infermeria. 4Oggetti o averi non consoni possono essere requisiti e, se del caso, trasmessi all’autorità competente. La Direzione decide in merito alla destinazione degli oggetti o averi. La persona incarcerata viene informata.

Art. 38 Controlli

1La persona incarcerata può essere sottoposta in qualsiasi momento ai controlli per appurare l’uso di stupefacenti, medicamenti o alcol. Un rifiuto di sottoporsi a tali controlli viene considerato come una positività alla sostanza più pesante. 2Qualora le analisi risultassero positive, le relative spese sono a carico della persona incarcerata.

Art. 39 Fase di osservazione

1Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione; dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne. 2La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.

Art. 40 Regime ordinario

1Qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano, la persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario, secondo le disposizioni interne. Per le persone in detenzione preventiva, ciò ha luogo previo accordo dell’autorità competente. 2In regime ordinario, il lavoro e le attività sono trascorsi in comune ed in locali designati. Nel restante tempo, la persona incarcerata rimane in cella.

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