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Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

Ticino · 342.110 · regulation

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Contents: 88 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Stabilimenti
  3. Art. 3 Destinazione
  4. Art. 4 Servizi interni
  5. Art. 5 Denominazioni
  6. Art. 6 Organizzazione e principi
  7. Art. 7 Ammissione e registrazione
  8. Art. 8 Incarcerazione di persone in esecuzione di pena
  9. Art. 9 Rilievi, perquisizioni e controlli
  10. Art. 10 Informazioni e colloquio d’entrata
  11. Art. 11 Informazioni da e alla famiglia
  12. Art. 12 di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)
  13. Art. 13 di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)
  14. Art. 14 di comunicazione in uscita
  15. Art. 15 Deposito e gestione di averi
  16. Art. 16 Abbigliamento e tenuta personale
  17. Art. 17 Animali
  18. Art. 18 Assegnazione della cella o della camera
  19. Art. 19 strutture carcerarie
  20. Art. 20 degli oggetti ricevuti
  21. Art. 21 Igiene e cura personale
  22. Art. 22 Pasti, regime alimentare
  23. Art. 23 Sciopero della fame
  24. Art. 24 Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti
  25. Art. 25 Tabacco
  26. Art. 26 Acquisti, spaccio
  27. Art. 27 Visita d’entrata e d’uscita
  28. Art. 28 Assistenza medica, visite specialistiche, dentista
  29. Art. 29 Luogo del trattamento
  30. Art. 30 Salute pubblica
  31. Art. 31 Costi sanitari e delle cure dentarie
  32. Art. 32 Assistenza sociale
  33. Art. 33 Piano di esecuzione della sanzione o della misura
  34. Art. 34 Assistenza religiosa e spirituale
  35. Art. 35 Collaborazioni con partner esterni
  36. Art. 36 Ordine e sicurezza
  37. Art. 37 Perquisizioni
  38. Art. 38 Controlli
  39. Art. 39 Fase di osservazione
  40. Art. 40 Regime ordinario
  41. Art. 41 Regime speciale
  42. Art. 42 Regime separato
  43. Art. 43 Progressione dell’esecuzione della pena
  44. Art. 44 Altri regimi e forme di esecuzione
  45. Art. 45 e dell’esecuzione per giorni separati
  46. Art. 46 Misure particolari
  47. Art. 47 Rapporti interni al carcere
  48. Art. 48 Principio
  49. Art. 49 Modalità e presupposti
  50. Art. 50 Accesso alle strutture carcerarie
  51. Art. 51 Autorità e commissioni di sorveglianza
  52. Art. 52 Difesa
  53. Art. 53 Corrispondenza
  54. Art. 54 Telefonate
  55. Art. 55 Pacchi
  56. Art. 56 Visite
  57. Art. 57 Altri contatti personali
  58. Art. 58 Sospensione o revoca
  59. Art. 59 Accesso alla rete informatica
  60. Art. 60 Attività
  61. Art. 61 Lavoro
  62. Art. 62 Formazione
  63. Art. 63 Esonero dalle attività lavorative e di formazione
  64. Art. 64 Retribuzione
  65. Art. 65 Partecipazione alle spese di esecuzione
  66. Art. 66 Passeggio
  67. Art. 67 Lavoro facoltativo durante il tempo libero
  68. Art. 68 Mezzi di informazione
  69. Art. 69 Attività culturali e ricreative, biblioteca
  70. Art. 70 Abbonamenti a giornali e riviste e TV
  71. Art. 71 e supporti dati
  72. Art. 72 Esercizi fisici e sport
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)
  75. Art. 75 accompagnamento)
  76. Art. 76 Congedo
  77. Art. 77 Permesso e accompagnamento
  78. Art. 78 Diritti
  79. Art. 79 Doveri
  80. Art. 80 Colloquio di Direzione
  81. Art. 81 Reclamo
  82. Art. 82 Petizione
  83. Art. 83 Infrazioni disciplinari
  84. Art. 84 Procedura disciplinare
  85. Art. 85 Sanzioni
  86. Art. 86 Trasferimento
  87. Art. 87 Scarcerazione
  88. Art. 88 Entrata in vigore

88 provisions

Art. 41 Regime speciale

Su ordine dell’autorità competente, per motivi di inchiesta la persona incarcerata rimane in cella. Le è concesso il passeggio comune per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione.

Art. 42 Regime separato

1Su ordine dell’autorità competente per motivi di inchiesta o su ordine della Direzione per motivi di sicurezza, d’ordine interno o di trattamento individuale, la persona incarcerata rimane isolata in cella. Le è concesso il passeggio separato per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione. 2...1

Art. 43 Progressione dell’esecuzione della pena

1L’esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES. I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza. 2Abusi durante le fasi possono comportarne la sospensione, rispettivamente la regressione nelle fasi.

Art. 44 Altri regimi e forme di esecuzione

La semiprigionia, la pena per giorni, il lavoro esterno, l’alloggio esterno e gli arresti domiciliari sono disciplinati dalle disposizioni rilevanti del CPS, di leggi e di regolamenti di applicazione. Modifica del regime di semiprigionia

Art. 45 e dell’esecuzione per giorni separati

1La persona incarcerata può rinunciare alla semiprigionia, rispettivamente all’esecuzione per giorni separati, in ogni momento, con comunicazione scritta alla Direzione. L’autorità competente può revocare in qualsiasi momento tali regimi in caso di inosservanza delle condizioni stabilite. In entrambi i casi, l’autorità competente decide le modalità di espiazione del residuo della pena. 2Non esistono le «vacanze carcerarie». 3In caso di vacanze collettive fissate dal datore di lavoro, la persona incarcerata è sottoposta al regime ordinario. La persona collocata presso il Naravazz continua l’esecuzione della pena di principio presso lo Stampino.

Art. 46 Misure particolari

La Direzione può adottare misure volte a limitare il contatto tra categorie particolari di persone incarcerate. Capitolo IX Rapporti e contatti

Art. 47 Rapporti interni al carcere

1La persona incarcerata è rispettosa dei membri del personale, delle altre persone incarcerate e di tutti coloro che a diverso titolo intervengono nelle strutture carcerarie. 2La persona incarcerata rispetta le regole del vivere comune e la quiete collettiva. Contatti con l’esterno

Art. 48 Principio

1I contatti con l’esterno sono regolati dalla Direzione. Per le persone in detenzione preventiva, ciò avviene in accordo con l’autorità competente. 2Di regola, essi sono sorvegliati e/o controllati e/o sottoposti a censura e/o registrati.

Art. 49 Modalità e presupposti

1La persona incarcerata può mantenere i contatti con l’esterno. 2Essi consistono in contatti: a) epistolari; b) telefonici; c) in videoconferenza; d) via rete elettronica; e) personali: visite, visite con pranzo (di seguito «colloqui gastronomici»), incontri interni (di seguito «La Silva»), diritti e doveri di visita coi figli (di seguito «Pollicino»), eventi particolari. 3La possibilità di fruire dei contatti tiene conto del comportamento della persona incarcerata ed avviene a dipendenza del regime di esecuzione, della struttura di collocamento, delle possibilità logistiche e delle disposizioni emanate dalla Direzione. 1 Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1.1.2013. 4I contatti possono essere limitati o vietati dall’autorità competente per ragioni d’inchiesta o dalla Direzione per ragioni di sicurezza o di ordine interno o a protezione degli interessi propri della persona incarcerata o di terzi.

Art. 50 Accesso alle strutture carcerarie

1Tutte le persone che accedono alle strutture carcerarie si attengono alle disposizioni emanate dalla Direzione, segnatamente: a) devono essere autorizzate dalla Direzione, ad eccezione dei rappresentanti delle autorità giudiziarie e delle commissioni di sorveglianza; b) devono legittimarsi con documenti d’identità validi, che possono essere fotocopiati e archiviati; c) devono portare un abbigliamento adeguato e decoroso; d) devono depositare all’entrata gli oggetti non autorizzati, secondo le indicazioni del personale di custodia; e) devono comportarsi in modo adeguato e rispettoso; f) possono essere sottoposte in qualsiasi momento a un controllo sulla persona e delle cose; g) devono attenersi strettamente alle indicazioni del personale di custodia. 2La perquisizione o lo spoglio della persona possono essere effettuati quando tali misure si rivelassero necessarie e proporzionate. 3Tale controllo è effettuato da una persona dello stesso sesso in un locale adeguato.

Art. 51 Autorità e commissioni di sorveglianza

1I contatti sono garantiti e liberi con: a) le autorità penali competenti nell’esercizio delle loro funzioni; b) le autorità di esecuzione delle pene e delle misure; c) la Divisione e il Dipartimento; d) le commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle condizioni di detenzione; e) le rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine della persona incarcerata. 2Lettere indirizzate a queste autorità sono consegnate in busta chiusa e non sono sottoposte a censura. 3In particolare, la persona incarcerata può rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Il reclamo, motivato, deve essere presentato in forma scritta. La Commissione non ha competenze in materia giudiziaria.

Art. 52 Difesa

1Ad ogni persona incarcerata nell’ambito di una procedura penale o amministrativa, è garantito il diritto alla difesa o alla rappresentanza legale. 2I contatti con il difensore designato sono regolati dal CPP. 3I contatti col difensore o col rappresentante legale nell’ambito di una procedura sono di principio liberi e non limitati, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle strutture carcerarie. Essi possono essere sorvegliati, ma non ascoltati né sottoposti a censura.

Art. 53 Corrispondenza

1La corrispondenza in entrata e in uscita non è di principio limitata. 2Le lettere in uscita dalle strutture chiuse devono essere consegnate al personale di servizio in busta aperta. La Direzione può imporre questa regola anche per le strutture aperte. 3La corrispondenza può essere trattenuta dall’autorità competente per ragioni d’inchiesta o dalla Direzione per ragioni di sicurezza o di ordine interno o a protezione degli interessi propri della persona incarcerata o di terzi. In questo caso, l’interessato viene avvertito. 4Le spese per gli invii postali sono a carico della persona incarcerata.

Art. 54 Telefonate

1Le telefonate in entrata non sono ammesse. 2Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime speciale o separato sono possibili, se autorizzate dall’autorità competente, alle condizioni da questa fissate. 3Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime ordinario sono possibili. 4Per entrambe le categorie, fanno stato le disposizioni della Direzione. 5Le telefonate possono essere registrate. 6I costi delle telefonate sono a carico della persona incarcerata.

Art. 55 Pacchi

1La persona incarcerata può ricevere o inviare pacchi. 2I pacchi in entrata sono controllati e consegnati aperti. 3Una disposizione della Direzione regola la frequenza di ricezione dei pacchi e la merce, rispettivamente le quantità autorizzate. 4Qualora la merce non fosse conforme alle disposizioni, sarà ritornata al mittente, salvo che le spese risultino sproporzionate o motivi di igiene lo richiedano; in tal caso, sarà distrutta. La persona incarcerata è informata; le spese sono a suo carico.

Art. 56 Visite

1Alla persona incarcerata è permesso ricevere in visita, contemporaneamente, un massimo di tre persone maggiorenni. 2Chi intende rendere visita ad una persona incarcerata a regime speciale o separato deve presentare l’autorizzazione dell’autorità competente. 3Chi intende rendere visita ad una persona incarcerata a regime ordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. 4La Direzione può vietare le visite ritenute inopportune. I minorenni sono ammessi unicamente se accompagnati: a) da un genitore o da chi esercita l’autorità parentale; b) da altre persone maggiorenni, a condizione che esse presentino un’autorizzazione scritta e dichiarata autentica del genitore o di chi esercita l’autorità parentale. 5I minorenni sopra i quattordici anni possono essere ammessi da soli in visita ad un genitore incarcerato, a condizione che questi eserciti l’autorità parentale, rispettivamente se muniti di un’autorizzazione scritta e dichiarata autentica del genitore che esercita l’autorità parentale o di chi ne fa le veci. 6Salvo eccezioni consentite dalla Direzione: a) sono vietate visite fra persone incarcerate in strutture diverse; b) i visitatori non possono incontrare più di una persona incarcerata alla volta; c) un visitatore non può figurare su più elenchi visitatori. 7I giorni, gli orari, la sorveglianza e le modalità di visita sono regolati da disposizioni della Direzione. 8Il tempo di visita è conteggiato in ore piene (al massimo due ore consecutive alla Stampa e allo Stampino, un’ora alla Farera) e non può essere frazionato. 9Una disposizione della Direzione fissa il monte ore periodico massimo per ogni regime; esso si estingue con la fine di ogni periodo. 10La visita avviene negli appositi spazi, sotto il controllo del personale di custodia. 11È assolutamente vietato consegnare o ricevere dalla persona incarcerata qualsiasi cosa. Oggetti o merci destinati alla persona incarcerata devono essere depositati all’entrata; essi verranno consegnati alla persona incarcerata dopo i controlli. Una disposizione della Direzione regola il tipo di merce, la quantità e la frequenza di ricezione.

Art. 57 Altri contatti personali

Colloqui gastronomici, La Silva, Pollicino, eventi particolari sono disciplinati da disposizioni emanate dalla Direzione; si applicano inoltre per analogia le regole previste per le visite.

Art. 58 Sospensione o revoca

1In caso di abuso nell’esercizio di un contatto, la Direzione può sospendere o revocare un permesso già accordato, rispettivamente interrompere un contatto in corso. 2La Direzione si riserva di informare l’autorità competente.

Art. 59 Accesso alla rete informatica

1L’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete, sono vietati, salvo nei casi seguenti: a) le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione della Direzione possono effettuare delle videoconferenze tramite apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate; b) le persone autorizzate per motivi di formazione; c) le persone condannate collocate allo Stampino e al Naravazz possono utilizzare i propri apparecchi informatici per accedere alla rete, a proprie spese. La Direzione si riserva la facoltà di verificare l’utilizzazione adeguata. 2Altre eccezioni possono essere previste dalla Direzione. Capitolo X Attività

Art. 60 Attività

1Le strutture carcerarie, nel limite del possibile, offrono alle persone incarcerate possibilità di attività lavorative, formative, culturali, sportive o ricreative, tenendo conto delle caratteristiche e competenze individuali. 2Per le persone condannate, tali attività rientrano nel PES o nel PEM.

Art. 61 Lavoro

1Alla persona prevenuta maggiorenne incarcerata a regime speciale o ordinario può essere assegnata un’attività lavorativa, col suo accordo, fatte salve le esigenze d’inchiesta. 2La persona condannata è obbligata al lavoro. Essa è tenuta a svolgere il lavoro che le viene assegnato; se si sottrae a tale obbligo, è passibile di sanzioni. Il rispetto dell’obbligo di lavorare costituisce inoltre una delle condizioni per l’avanzamento del regime progressivo, rispettivamente per il suo mantenimento. 3Entrambe le categorie di persone possono procurarsi un’attività lavorativa propria da svolgere all’interno delle strutture, se ritenuta adeguata e compatibile con l’ordine e la sicurezza. I proventi sono versati sul conto deposito dell’interessato, dedotti eventuali costi vivi e la partecipazione alle spese di carcerazione. Si applicano per analogia le disposizioni sulla retribuzione del CPS e del Concordato latino. 4Il lavoro esterno (art. 77a CPS) e il lavoro in semiprigionia (art. 77b e 79 CPS) sono disciplinati con disposizioni separate. Si applicano inoltre le disposizioni rilevanti del REP, del presente regolamento e, per analogia, le disposizioni del CPS e del Concordato latino.

Art. 62 Formazione

1La persona prevenuta minorenne è tenuta a frequentare i corsi di formazione organizzati, con l’accordo dell’autorità competente. La formazione non è retribuita. 2La persona prevenuta maggiorenne può frequentare i corsi di formazione organizzati, fatte salve le esigenze dell’inchiesta. Per le donne incarcerate alla Farera, la partecipazione alle attività formative e culturali corrisponde all’obbligo del lavoro. 3La persona condannata può frequentare corsi di formazione generale o professionale organizzati all’interno delle strutture carcerarie. 4La Direzione può autorizzare formazioni con programmi individuali a distanza. 5Parte dei costi relativi alla formazione possono essere messi a carico della persona incarcerata. 6La Direzione può revocare l’autorizzazione alla formazione per motivi disciplinari, di sicurezza o di ordine interno o per mancanza di applicazione. 7La Direzione emana le disposizioni generali inerenti alla formazione.

Art. 63 Esonero dalle attività lavorative e di formazione

La Direzione può esonerare temporaneamente dal lavoro o dalla formazione la persona incarcerata: a) per motivi di salute sulla base di un certificato medico (da richiedere spontaneamente all’insorgere dell’inabilità); b) per motivi di sicurezza o di ordine interno; c) qualora tale provvedimento sia indicato in considerazione della situazione personale.

Art. 64 Retribuzione

1Per il lavoro prestato, viene corrisposta una retribuzione secondo le disposizioni del CPS e del Concordato latino. 2Per la partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento professionale in luogo del lavoro, viene corrisposta una congrua retribuzione. 3Alla persona condannata, cui non è possibile fornire un’attività lavorativa o formativa, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione minima. 4Alla persona inabile al lavoro o alla formazione per motivi di salute certificati dal medico delle strutture carcerarie, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione stabilita. 5La Direzione emana le disposizioni inerenti al calcolo delle indennità.

Art. 65 Partecipazione alle spese di esecuzione

1Le persone incarcerate partecipano alle spese di esecuzione: a) con una trattenuta sulla retribuzione giornaliera durante il regime ordinario; b) con una trattenuta sul salario durante il regime di lavoro esterno o il lavoro e alloggio esterni o gli arresti domiciliari; c) con un pagamento per la semiprigionia, di regola anticipato o rateale in caso di versamento di un acconto. 2Gli importi sono fissati secondo le norme del Concordato latino. 3Per le spese di cui alle lettere b) e c), la Direzione decide, a istanza della persona interessata, sulla riduzione o sull’esonero.

Art. 66 Passeggio

1Le persone incarcerate sono ammesse al passeggio per almeno un’ora al giorno a partire da quello successivo alla loro incarcerazione. 2Durata, condizioni e modalità generali del passeggio sono regolate da disposizioni della Direzione per le singole strutture ed applicate individualmente dal personale di custodia.

Art. 67 Lavoro facoltativo durante il tempo libero

Con l’autorizzazione della Direzione, la persona incarcerata può dedicarsi durante il tempo libero ad un’attività produttiva finalizzata al conseguimento di un guadagno; esso viene accreditato sul conto deposito.

Art. 68 Mezzi di informazione

1Durante la prima settimana di detenzione, alla persona prevenuta è escluso l’accesso ai mezzi di informazione. L’accesso può essere negato o ristretto in qualsiasi altro momento su decisione dell’autorità competente, rispettivamente della Direzione, per motivi di ordine interno.2 2Le persone minorenni hanno accesso ai programmi televisivi e radiofonici in modo regolamentato e limitato, secondo le disposizioni della Direzione, in accordo con l’autorità competente.

Art. 69 Attività culturali e ricreative, biblioteca

1La persona incarcerata è invitata a mantenere ed estendere le proprie competenze culturali, attraverso la partecipazione alle attività e manifestazioni ed usufruendo di opere prestate dalla biblioteca interna. 2La Direzione disciplina le modalità di fruizione delle attività culturali e ricreative e della biblioteca.

Art. 70 Abbonamenti a giornali e riviste e TV

1Alla persona incarcerata è concesso di abbonarsi a proprie spese a pubblicazioni in libero commercio in Svizzera. 2La Direzione emana le disposizioni inerenti alla ricezione di programmi televisivi e radiofonici; il canone degli apparecchi nelle celle e nelle camere è a carico delle persone incarcerate. È vietata l’installazione di antenne esterne. Apparecchiature proprie di intrattenimento

Art. 71 e supporti dati

La Direzione emana le disposizioni inerenti alle apparecchiature, in particolare le apparecchiature informatiche, i supporti e i lettori di dati (videocassette, CD, DVD, eccetera), rispettivamente ai contenuti autorizzati.

Art. 72 Esercizi fisici e sport

1La persona incarcerata è invitata a prendersi cura del proprio stato di salute anche attraverso la pratica di esercizi fisici, in cella o in camera, al passeggio o negli spazi previsti per questo scopo. La persona incarcerata è tenuta a portare un abbigliamento adeguato. 2La pratica di attività sportive presso le strutture aperte è disciplinata da disposizioni particolari. Tempo di lavoro e tempo libero presso lo Stampino e il Naravazz 2 Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 388.

Art. 73

1Gli orari di uscita ed entrata per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di formazione sono regolati da disposizioni della Direzione. Possono essere effettuati dei controlli di presenza sul posto di lavoro o di formazione. 2Il tempo libero presso lo Stampino e il Naravazz è trascorso in camera o negli spazi comuni secondo disposizioni interne. Salvo per attività organizzate con l’accordo della Direzione, è vietato uscire dal perimetro della struttura. Capitolo XI Autorizzazioni d’uscita

Art. 74 Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)

La persona incarcerata in regime di lavoro o formazione esterni o semiprigionia deve sempre essere munita della relativa decisione, la quale indica la durata, gli orari, il luogo, il datore di lavoro o la scuola, il mezzo di trasporto e le norme di condotta. Autorizzazione di uscita (congedo, permesso,

Art. 75 accompagnamento)

1La persona incarcerata può chiedere per tempo un’autorizzazione d’uscita secondo il CPS, il REP e le disposizioni del Concordato latino. 2L’uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza. 3Le spese per l’uscita sono interamente a carico della persona incarcerata, che deve preventivamente dimostrare di poterle assumere. 4Ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità di polizia; essa indica le condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro. 5Il tempo per uscite non effettuate o revocate dalla Direzione o non completamente sfruttate non può essere recuperato. 6Durante le uscite è vietato: a) recarsi all’estero o in enclavi; b) condurre veicoli a motore, salvo autorizzazione esplicita della Direzione; c) assumere bevande alcoliche, stupefacenti o medicamenti non prescritti (al rientro vengono effettuati i relativi controlli); d) recarsi in luoghi diversi da quelli indicati sull’autorizzazione d’uscita. 7Un’uscita già autorizzata può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, qualora una delle condizioni per la sua concessione non fosse più data. 8L’uscita può avvenire solo se la cella o la camera è in ordine e pulita.

Art. 76 Congedo

1Il primo congedo è concesso dall’autorità competente. I congedi successivi sono concessi dalla Direzione. 2Il congedo avviene di principio durante i fine settimana e i giorni festivi, ed è regolato dalle disposizioni emanate dalla Direzione.

Art. 77 Permesso e accompagnamento

La Direzione può concedere alla persona condannata un permesso straordinario di uscita, rispettivamente un accompagnamento ad opera di una persona di fiducia, limitatamente al tempo strettamente necessario, per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie, che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile, o per altri motivi eccezionali a giudizio della Direzione. Capitolo XII Diritti, doveri e misure disciplinari

Art. 78 Diritti

La persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati all’individuo ed al cittadino e protetti dalla legge, ad eccezione di: a) quelli espressamente esclusi o limitati dalla legge o dal presente regolamento; b) quelli il cui esercizio è incompatibile con lo stato di privazione della libertà.

Art. 79 Doveri

1La persona incarcerata osserva le norme del presente regolamento e delle leggi. 2È sottoposta alla disciplina della struttura e si conforma alle disposizioni e agli ordini impartiti dal personale. 3La persona incarcerata ha il dovere di prendere atto delle procedure amministrative, giudiziarie o disciplinari che la riguardano. Qualora in tali ambiti essa dovesse rifiutarsi di apporre la propria firma su un documento, questo porta l’osservazione con indicato il motivo del rifiuto e la firma del funzionario incaricato.

Art. 80 Colloquio di Direzione

La persona incarcerata può chiedere un colloquio di Direzione. La domanda scritta e motivata deve essere indirizzata alla Direzione, di regola per il tramite del personale di custodia.

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