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Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

Ticino · 342.110 · regulation

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Contents: 88 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Stabilimenti
  3. Art. 3 Destinazione
  4. Art. 4 Servizi interni
  5. Art. 5 Denominazioni
  6. Art. 6 Organizzazione e principi
  7. Art. 7 Ammissione e registrazione
  8. Art. 8 Incarcerazione di persone in esecuzione di pena
  9. Art. 9 Rilievi, perquisizioni e controlli
  10. Art. 10 Informazioni e colloquio d’entrata
  11. Art. 11 Informazioni da e alla famiglia
  12. Art. 12 di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)
  13. Art. 13 di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)
  14. Art. 14 di comunicazione in uscita
  15. Art. 15 Deposito e gestione di averi
  16. Art. 16 Abbigliamento e tenuta personale
  17. Art. 17 Animali
  18. Art. 18 Assegnazione della cella o della camera
  19. Art. 19 strutture carcerarie
  20. Art. 20 degli oggetti ricevuti
  21. Art. 21 Igiene e cura personale
  22. Art. 22 Pasti, regime alimentare
  23. Art. 23 Sciopero della fame
  24. Art. 24 Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti
  25. Art. 25 Tabacco
  26. Art. 26 Acquisti, spaccio
  27. Art. 27 Visita d’entrata e d’uscita
  28. Art. 28 Assistenza medica, visite specialistiche, dentista
  29. Art. 29 Luogo del trattamento
  30. Art. 30 Salute pubblica
  31. Art. 31 Costi sanitari e delle cure dentarie
  32. Art. 32 Assistenza sociale
  33. Art. 33 Piano di esecuzione della sanzione o della misura
  34. Art. 34 Assistenza religiosa e spirituale
  35. Art. 35 Collaborazioni con partner esterni
  36. Art. 36 Ordine e sicurezza
  37. Art. 37 Perquisizioni
  38. Art. 38 Controlli
  39. Art. 39 Fase di osservazione
  40. Art. 40 Regime ordinario
  41. Art. 41 Regime speciale
  42. Art. 42 Regime separato
  43. Art. 43 Progressione dell’esecuzione della pena
  44. Art. 44 Altri regimi e forme di esecuzione
  45. Art. 45 e dell’esecuzione per giorni separati
  46. Art. 46 Misure particolari
  47. Art. 47 Rapporti interni al carcere
  48. Art. 48 Principio
  49. Art. 49 Modalità e presupposti
  50. Art. 50 Accesso alle strutture carcerarie
  51. Art. 51 Autorità e commissioni di sorveglianza
  52. Art. 52 Difesa
  53. Art. 53 Corrispondenza
  54. Art. 54 Telefonate
  55. Art. 55 Pacchi
  56. Art. 56 Visite
  57. Art. 57 Altri contatti personali
  58. Art. 58 Sospensione o revoca
  59. Art. 59 Accesso alla rete informatica
  60. Art. 60 Attività
  61. Art. 61 Lavoro
  62. Art. 62 Formazione
  63. Art. 63 Esonero dalle attività lavorative e di formazione
  64. Art. 64 Retribuzione
  65. Art. 65 Partecipazione alle spese di esecuzione
  66. Art. 66 Passeggio
  67. Art. 67 Lavoro facoltativo durante il tempo libero
  68. Art. 68 Mezzi di informazione
  69. Art. 69 Attività culturali e ricreative, biblioteca
  70. Art. 70 Abbonamenti a giornali e riviste e TV
  71. Art. 71 e supporti dati
  72. Art. 72 Esercizi fisici e sport
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)
  75. Art. 75 accompagnamento)
  76. Art. 76 Congedo
  77. Art. 77 Permesso e accompagnamento
  78. Art. 78 Diritti
  79. Art. 79 Doveri
  80. Art. 80 Colloquio di Direzione
  81. Art. 81 Reclamo
  82. Art. 82 Petizione
  83. Art. 83 Infrazioni disciplinari
  84. Art. 84 Procedura disciplinare
  85. Art. 85 Sanzioni
  86. Art. 86 Trasferimento
  87. Art. 87 Scarcerazione
  88. Art. 88 Entrata in vigore

88 provisions

Art. 81 Reclamo

1La persona incarcerata gode del diritto di reclamo. 2Il reclamo, formalmente indicato come tale e debitamente motivato, è da indirizzare in busta chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall’atto contestati: a) alla Direzione, se rivolto contro l’operato di un membro del personale o contro altra persona incarcerata; b) alla Direzione dell’Ufficio di Patronato, se rivolto contro un operatore sociale; c) alla Divisione, se rivolto contro l’operato della Direzione; per le persone minorenni, alla Magistratura dei minorenni. 3La decisione è intimata all’interessato nella forma scritta. 4In casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione possono applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr. 100.–3.

Art. 82 Petizione

1Le persone incarcerate hanno il diritto di presentare, in nome proprio o collettivamente, richieste, proposte o lamentele su situazioni o fatti riguardanti il trattamento o la vita interna nelle strutture carcerarie. 2Le richieste, proposte o lamentele devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione, per i minorenni alla Magistratura dei minorenni, per il tramite della Direzione.

Art. 83 Infrazioni disciplinari

1Costituiscono un’infrazione disciplinare: a) l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione; b) il rifiuto d’ordine; c) il rifiuto di lavorare, la perturbazione del lavoro e ogni altra manifestazione di cattiva volontà e impegno sul lavoro e nella formazione, per le persone sottoposte a tali obblighi; d) i danni causati volontariamente o per negligenza grave alle attrezzature, installazioni o ogni altro bene appartenenti alle strutture carcerarie, al personale, ad altri carcerati o a terzi; e) gli atti di violenza fisica o verbale contro carcerati, il personale o terzi; f) il contatto vietato con altri carcerati o con persone estranee alle strutture carcerarie; g) la trasmissione di corrispondenza, d’informazioni o di qualsiasi oggetto o prodotto per conto di altri carcerati; h) lo sperpero di generi alimentari; i) l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi; j) l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati; k) il consumo di tabacchi da parte di persone minori di anni quattordici; l) l’inosservanza delle norme di condotta del congedo; m) la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare; n) il tentativo o gli atti preparatori per la commissione di un’infrazione disciplinare; o) ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure. 2L’azione penale rimane riservata. 3 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.

Art. 84 Procedura disciplinare

1Se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è soggetta ad una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione. 2Prima di procedere alla sanzione, la persona incarcerata è informata e sentita sui fatti a lei imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto. 3La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale. 4La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso, che deve essere presentato entro il termine di tre giorni, non ha effetto sospensivo4. 5Tutte le infrazioni disciplinari, nelle quali si configura un atto perseguibile penalmente, sono segnalate all’autorità competente. 6Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità competente.

Art. 85 Sanzioni

1Le sanzioni applicabili sono5: a) l’ammonizione scritta; b) la sospensione di benefici del regime di incarcerazione; c) la multa sino a fr. 200.–; d) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero; e) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni; f) l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni. 2Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento. 3La Direzione è competente per pronunciare le sanzioni disciplinari; in caso di ricusa, la competenza passa alla Divisione. 4...6 Capitolo XIII Trasferimento e scarcerazione

Art. 86 Trasferimento

La persona incarcerata può essere trasferita: a) tra le strutture carcerarie cantonali su decisione della Direzione: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in accordo con l’autorità competente; 2. per motivi di sicurezza o di ordine interno; b) in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente; 3. per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno; c) all’estero in caso di decisione dell’Ufficio federale di giustizia: 1. nell’ambito di una richiesta d’estradizione da parte di uno Stato estero; 2. nell’ambito della Convenzione o del Protocollo addizionale sul trasferimento dei condannati.

Art. 87 Scarcerazione

1Nessuno può essere scarcerato senza un regolare ordine scritto, datato e firmato dall’autorità competente. 2L’apposito supporto informatico viene aggiornato indicando: a) il giorno e l’ora della scarcerazione; b) il motivo della scarcerazione; c) l’autorità che ordina la scarcerazione. 4 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013. 5 Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013. 6 Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013. 3La conferma della scarcerazione viene trasmessa alle autorità interessate. Per le persone minorenni, è pure trasmessa al rappresentante legale. 4L’allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente il rimpatrio, sono di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa preposta. Capitolo XIV Entrata in vigore

Art. 88 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011. Esso abroga tutti i precedenti regolamenti delle strutture carcerarie. Pubblicato nel BU 2013, 22.

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