Law

Legge sulla procedura amministrativa

Ticino · 165.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b519dd0d886ae02a2f20a81554a114de830f1a9dba092161cabcd551502c528a

Contents: 115 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 a) decisione
  3. Art. 3 b) parti
  4. Art. 4 a) divieto di modificazione
  5. Art. 5 b) esame d’ufficio
  6. Art. 6 c) trasmissione d’ufficio
  7. Art. 7 d) conflitti
  8. Art. 8 Pretese di risarcimento
  9. Art. 9 Questioni pregiudiziali
  10. Art. 10 a) forma
  11. Art. 11 b) recapito
  12. Art. 12 c) irricevibilità
  13. Art. 13 a) computo
  14. Art. 14 b) perentorietà e proroga
  15. Art. 15 c) restituzione in intero
  16. Art. 16 Ferie
  17. Art. 17 a) per scritto
  18. Art. 18 b) per via elettronica
  19. Art. 19 c) per via edittale
  20. Art. 20 d) notificazione difettosa
  21. Art. 21 Comparsa
  22. Art. 22 Conseguenze dell’omissione di atti processuali
  23. Art. 23 Conciliazione e transazione
  24. Art. 24 Sospensione della procedura
  25. Art. 25 a) principio
  26. Art. 26 b) cooperazione delle parti
  27. Art. 27 c) assunzione delle prove
  28. Art. 28 d) mezzi di prova
  29. Art. 29 e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito
  30. Art. 30 f) disposizioni completive
  31. Art. 31 Applicazione del diritto
  32. Art. 32 a) principio
  33. Art. 33 b) eccezioni
  34. Art. 34 a) principio
  35. Art. 35 b) modalità
  36. Art. 36 c) procedura speciale
  37. Art. 37 a) competenza
  38. Art. 38 b) risarcimento
  39. Art. 39 c) restituzione della garanzia
  40. Art. 40 a) necessario
  41. Art. 41 b) facoltativo
  42. Art. 42 c) rappresentanza comune
  43. Art. 43 a) a titolo universale
  44. Art. 44 b) a titolo particolare
  45. Art. 45 Chiamata in causa
  46. Art. 46 Contenuto delle decisioni
  47. Art. 47 Spese processuali
  48. Art. 48 Indennità ai testi e ai periti
  49. Art. 49 Spese ripetibili
  50. Art. 50 a) motivi
  51. Art. 51 b) obbligo di comunicazione
  52. Art. 52 c) domanda di ricusazione
  53. Art. 53 d) decisione
  54. Art. 54 e) violazione delle norme sulla ricusazione
  55. Art. 55 Disciplina del procedimento
  56. Art. 56 Esecuzione delle decisioni
  57. Art. 57 a) motivi
  58. Art. 58 b) termine
  59. Art. 59 c) forma e scambio di scritti
  60. Art. 60 d) misure cautelari
  61. Art. 61 e) effetto
  62. Art. 62 Interpretazione, rettifica e correzione
  63. Art. 63 Domanda di accertamento
  64. Art. 64 Decisione per atti materiali
  65. Art. 65 Legittimazione
  66. Art. 66 Decisioni pregiudiziali e incidentali
  67. Art. 67 Denegata e ritardata giustizia
  68. Art. 68 Termine di ricorso
  69. Art. 69 Motivi di ricorso
  70. Art. 70 Contenuto e forma del ricorso
  71. Art. 71 Effetto sospensivo
  72. Art. 72 Esame preliminare
  73. Art. 73 Risposta
  74. Art. 74 Effetto devolutivo del ricorso
  75. Art. 75 Replica e duplica
  76. Art. 76 Congiunzione, disgiunzione e sospensione delle cause
  77. Art. 77 Discussione finale
  78. Art. 78 Udienza d’istruzione
  79. Art. 79 Pubblicazione delle decisioni
  80. Art. 80 Competenza
  81. Art. 81 Istruzione del ricorso
  82. Art. 82 Astensione
  83. Art. 83 Decisione
  84. Art. 84 Competenza
  85. Art. 85 Istruzione del ricorso
  86. Art. 86 Decisione
  87. Art. 87 Esecutività
  88. Art. 88 Pubblicità
  89. Art. 89 In materia di assunzioni e di nomine
  90. Art. 90 a) potere d’esame
  91. Art. 91 b) sentenza
  92. Art. 92 Competenza
  93. Art. 93 Petizione
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Replica e duplica
  96. Art. 96 Udienza d’istruzione
  97. Art. 97 Potere d’esame
  98. Art. 98 In generale
  99. Art. 99 Ricorso
  100. Art. 100 Competenza e diritto applicabile
  101. Art. 101 Legittimazione
  102. Art. 102 Termine di ricorso
  103. Art. 103 Motivi di ricorso
  104. Art. 104 Contenuto e forma del ricorso
  105. Art. 105 Effetto sospensivo
  106. Art. 106 Risposta
  107. Art. 107 Effetto devolutivo del ricorso
  108. Art. 108 Istruzione del ricorso
  109. Art. 109 Replica e duplica
  110. Art. 110 Decisione
  111. Art. 111 Impugnabilità della decisione
  112. Art. 112 Modifica di altre leggi
  113. Art. 113 Norme transitorie
  114. Art. 114 Disposizione abrogativa
  115. Art. 115 Entrata in vigore

115 provisions

Art. 81 Istruzione del ricorso

1L’istruzione del ricorso e l’assunzione delle prove sono affidate dal Consiglio di Stato ad un servizio ad esso direttamente subordinato. Il Consiglio di Stato stabilisce le eccezioni. 2Il ricorso non dev’essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza. 3Le udienze d’istruzione non sono pubbliche.

Art. 82 Astensione

Il Consigliere di Stato, contro il cui Dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio di Stato.

Art. 83 Decisione

1Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all’istanza inferiore per una nuova decisione. 2Il Consiglio di Stato può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte. 3Se il Consiglio di Stato intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. Capitolo terzo Del Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso

Art. 84 Competenza

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro: a) le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un’altra autorità di ricorso; b) le decisioni di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge; c) le decisioni di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge; d) le decisioni del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge; e) altre decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge.

Art. 85 Istruzione del ricorso

L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato.

Art. 86 Decisione

1Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito. 2Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all’istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest’ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura. 3I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione. 4Il Tribunale cantonale amministrativo può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte. 5Se il Tribunale cantonale amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

Art. 87 Esecutività

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive.

Art. 88 Pubblicità

1Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete. 2Se vi è motivo di temere un pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se l’interesse di un partecipante al procedimento lo giustifica, il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse. Capitolo quarto Della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo nell’ambito del pubblico impiego

Art. 89 In materia di assunzioni e di nomine

1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l’assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; di conseguenza l’assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di nomina per una nuova decisione. 2Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo. 3I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali o sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine. 4Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l’autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso. In materia disciplinare o in caso di scioglimento del rapporto d’impiego

Art. 90 a) potere d’esame

In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d’impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata.

Art. 91 b) sentenza

1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso lo accerta nella propria sentenza. 2Secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia che l’autorità competente non intenda più riassumere il funzionario o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione. 3Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un’altra misura disciplinare, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave. TITOLO IV Del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica

Art. 92 Competenza

Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica: a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall’atto di concessione; b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un Comune o un ente cantonale autonomo o un organismo indipendente incaricato di compiti di diritto pubblico è parte; c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni; d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 93 Petizione

La petizione dev’essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il giudice, nella forma prevista dall’articolo 221 CPC. Risposta 6 Art. modificato dalla L 24.2.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 96; precedente modifica: BU 2020, 319.

Art. 94

Al convenuto viene assegnato un congruo termine per la risposta, la quale deve essere stesa nella forma prevista dall’articolo 222 CPC.

Art. 95 Replica e duplica

1La risposta viene notificata all’attore, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni. 2In questo caso, la replica viene notificata al convenuto, che può presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni. 3In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Tribunale cantonale amministrativo può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni. 4Il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Art. 96 Udienza d’istruzione

In ogni stadio del procedimento, il Tribunale cantonale amministrativo può convocare le parti a un’udienza d’istruzione e ordinare un dibattimento.

Art. 97 Potere d’esame

Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza. TITOLO V Azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

Art. 98 In generale

1Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all’autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 e le altre leggi speciali. 2La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all’autorità amministrativa. 3Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Tribunale di appello.

Art. 99 Ricorso

1Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti. In tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell’autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione. 2Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove. 3Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell’opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa. Alle parti dev’essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze. 4Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO VI Del Gran Consiglio quale autorità di ricorso

Art. 100 Competenza e diritto applicabile

1Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge. 2Le norme generali di procedura previste dalla presente legge sono applicabili anche ai ricorsi al Gran Consiglio, in quanto le leggi speciali non dispongano altrimenti.

Art. 101 Legittimazione

1Hanno diritto di ricorrere le persone e le autorità che: a) hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o sono state private della possibilità di farlo, e; b) sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata, e; c) hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa. 2Sono riservate le condizioni previste da altre leggi.

Art. 102 Termine di ricorso

1Il ricorso dev’essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. 2Sono riservati i termini previsti da leggi speciali. 3Il ricorso per ritardata o denegata giustizia può essere interposto in ogni momento.

Art. 103 Motivi di ricorso

Il ricorrente può far valere: a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento; b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; c) l’inadeguatezza.

Art. 104 Contenuto e forma del ricorso

1Il ricorso, in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il Gran Consiglio, deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 2Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.

Art. 105 Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria della Commissione competente secondo l’articolo 108, adottata d’ufficio o ad istanza di parte.

Art. 106 Risposta

1Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, i servizi del Gran Consiglio lo intimano all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegnano loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. Entro lo stesso termine, l’autorità inferiore deve produrre l’incarto completo. 2La risposta dev’essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l’atto di ricorso. 3Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta è perento.

Art. 107 Effetto devolutivo del ricorso

1Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa al Gran Consiglio. 2L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta. 3Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata al Gran Consiglio, e decide sulle spese. 4Il Gran Consiglio esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.

Art. 108 Istruzione del ricorso

1Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l’istruzione del ricorso e per il rapporto. 2Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una sua delegazione.

Art. 109 Replica e duplica

1La risposta al ricorso viene intimata al ricorrente, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni. 2In questo caso, la replica viene intimata all’autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e ad eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni. 3In casi eccezionali e per giustificati motivi, la Commissione competente può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni. 4Il termine per l’inoltro della replica e della duplica è pari al termine di ricorso se, in virtù di una legge speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni. 5La Commissione competente può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Art. 110 Decisione

1La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura dei servizi del Gran Consiglio ed è accompagnata dal rapporto o dai rapporti commissionali. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale. 2I servizi del Gran Consiglio, a richiesta delle parti, comunicano in seguito il verbale della seduta del Gran Consiglio.

Art. 111 Impugnabilità della decisione

Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge. TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 112 Modifica di altre leggi

La modifica del diritto vigente è disciplinata negli allegati I e II.

Art. 113 Norme transitorie

1La presente legge si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore. 2Alle procedure di ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua entrata in vigore.

Art. 114 Disposizione abrogativa

Riservata la norma dell’articolo 113, la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è abrogata.

Art. 115 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.7 2L’entrata in vigore degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 2, 18 e 32 capoverso 4 viene differita e sarà fissata successivamente. Pubblicata nel BU 2013, 453. 7 Entrata in vigore: 1° marzo 2014 - BU 2013, 453.

← Find another law