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Legge sulla procedura amministrativa

Ticino · 165.100 · statute

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Contents: 115 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 a) decisione
  3. Art. 3 b) parti
  4. Art. 4 a) divieto di modificazione
  5. Art. 5 b) esame d’ufficio
  6. Art. 6 c) trasmissione d’ufficio
  7. Art. 7 d) conflitti
  8. Art. 8 Pretese di risarcimento
  9. Art. 9 Questioni pregiudiziali
  10. Art. 10 a) forma
  11. Art. 11 b) recapito
  12. Art. 12 c) irricevibilità
  13. Art. 13 a) computo
  14. Art. 14 b) perentorietà e proroga
  15. Art. 15 c) restituzione in intero
  16. Art. 16 Ferie
  17. Art. 17 a) per scritto
  18. Art. 18 b) per via elettronica
  19. Art. 19 c) per via edittale
  20. Art. 20 d) notificazione difettosa
  21. Art. 21 Comparsa
  22. Art. 22 Conseguenze dell’omissione di atti processuali
  23. Art. 23 Conciliazione e transazione
  24. Art. 24 Sospensione della procedura
  25. Art. 25 a) principio
  26. Art. 26 b) cooperazione delle parti
  27. Art. 27 c) assunzione delle prove
  28. Art. 28 d) mezzi di prova
  29. Art. 29 e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito
  30. Art. 30 f) disposizioni completive
  31. Art. 31 Applicazione del diritto
  32. Art. 32 a) principio
  33. Art. 33 b) eccezioni
  34. Art. 34 a) principio
  35. Art. 35 b) modalità
  36. Art. 36 c) procedura speciale
  37. Art. 37 a) competenza
  38. Art. 38 b) risarcimento
  39. Art. 39 c) restituzione della garanzia
  40. Art. 40 a) necessario
  41. Art. 41 b) facoltativo
  42. Art. 42 c) rappresentanza comune
  43. Art. 43 a) a titolo universale
  44. Art. 44 b) a titolo particolare
  45. Art. 45 Chiamata in causa
  46. Art. 46 Contenuto delle decisioni
  47. Art. 47 Spese processuali
  48. Art. 48 Indennità ai testi e ai periti
  49. Art. 49 Spese ripetibili
  50. Art. 50 a) motivi
  51. Art. 51 b) obbligo di comunicazione
  52. Art. 52 c) domanda di ricusazione
  53. Art. 53 d) decisione
  54. Art. 54 e) violazione delle norme sulla ricusazione
  55. Art. 55 Disciplina del procedimento
  56. Art. 56 Esecuzione delle decisioni
  57. Art. 57 a) motivi
  58. Art. 58 b) termine
  59. Art. 59 c) forma e scambio di scritti
  60. Art. 60 d) misure cautelari
  61. Art. 61 e) effetto
  62. Art. 62 Interpretazione, rettifica e correzione
  63. Art. 63 Domanda di accertamento
  64. Art. 64 Decisione per atti materiali
  65. Art. 65 Legittimazione
  66. Art. 66 Decisioni pregiudiziali e incidentali
  67. Art. 67 Denegata e ritardata giustizia
  68. Art. 68 Termine di ricorso
  69. Art. 69 Motivi di ricorso
  70. Art. 70 Contenuto e forma del ricorso
  71. Art. 71 Effetto sospensivo
  72. Art. 72 Esame preliminare
  73. Art. 73 Risposta
  74. Art. 74 Effetto devolutivo del ricorso
  75. Art. 75 Replica e duplica
  76. Art. 76 Congiunzione, disgiunzione e sospensione delle cause
  77. Art. 77 Discussione finale
  78. Art. 78 Udienza d’istruzione
  79. Art. 79 Pubblicazione delle decisioni
  80. Art. 80 Competenza
  81. Art. 81 Istruzione del ricorso
  82. Art. 82 Astensione
  83. Art. 83 Decisione
  84. Art. 84 Competenza
  85. Art. 85 Istruzione del ricorso
  86. Art. 86 Decisione
  87. Art. 87 Esecutività
  88. Art. 88 Pubblicità
  89. Art. 89 In materia di assunzioni e di nomine
  90. Art. 90 a) potere d’esame
  91. Art. 91 b) sentenza
  92. Art. 92 Competenza
  93. Art. 93 Petizione
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Replica e duplica
  96. Art. 96 Udienza d’istruzione
  97. Art. 97 Potere d’esame
  98. Art. 98 In generale
  99. Art. 99 Ricorso
  100. Art. 100 Competenza e diritto applicabile
  101. Art. 101 Legittimazione
  102. Art. 102 Termine di ricorso
  103. Art. 103 Motivi di ricorso
  104. Art. 104 Contenuto e forma del ricorso
  105. Art. 105 Effetto sospensivo
  106. Art. 106 Risposta
  107. Art. 107 Effetto devolutivo del ricorso
  108. Art. 108 Istruzione del ricorso
  109. Art. 109 Replica e duplica
  110. Art. 110 Decisione
  111. Art. 111 Impugnabilità della decisione
  112. Art. 112 Modifica di altre leggi
  113. Art. 113 Norme transitorie
  114. Art. 114 Disposizione abrogativa
  115. Art. 115 Entrata in vigore

115 provisions

Art. 41 b) facoltativo

1Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti od obblighi che si fondano su fatti o atti giuridici comuni. 2Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

Art. 42 c) rappresentanza comune

I litisconsorzi possono designare un rappresentante comune. In caso contrario, le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro. Successione nel procedimento

Art. 43 a) a titolo universale

In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel procedimento.

Art. 44 b) a titolo particolare

1Se l’oggetto della causa è alienato durante il procedimento, l’acquirente può subentrare nel procedimento al posto dell’alienante. 2La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese già maturate. 3Se non vi è alienazione dell’oggetto di causa, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.

Art. 45 Chiamata in causa

1L’autorità giudicante può ordinare d’ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento. 2Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile. 3L’intervento in causa è escluso.

Art. 46 Contenuto delle decisioni

1Ogni decisione dev’essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico. 2L’indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo. 3Se la decisione è interamente conforme alle domande delle parti, la motivazione può essere ridotta all’essenziale.

Art. 47 Spese processuali

1L’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia: a) da 100 a 5’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario; b) da 100 a 30’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario. 2Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro. 3L’autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso. 4L’anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l’anticipo. 5Qualora l’istruzione del procedimento nell’interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo. 6Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

Art. 48 Indennità ai testi e ai periti

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Art. 49 Spese ripetibili

1Le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare una nota delle loro spese. 2Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un’indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari. 3L’articolo 47 capoverso 2 si applica per analogia. Ricusazione

Art. 50 a) motivi

Le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi: a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto; b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro; d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore; e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

Art. 51 b) obbligo di comunicazione

La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro, indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.

Art. 52 c) domanda di ricusazione

1La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un’istanza motivata all’autorità superiore o all’autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. 2La domanda viene comunicata all’interessato e alla controparte per le osservazioni.

Art. 53 d) decisione

1Se il motivo di ricusazione è contestato, decide l’autorità superiore o, trattandosi di un membro di un’autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato. 2Se è ricusato l’intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso di ricusa di quest’ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l’intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricusati. 3In caso di ricusa in blocco o della maggioranza dei loro membri, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo possono statuire essi stessi su domande di ricusazione manifestamente irricevibili o prive di qualsiasi fondamento. 4La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è emanata da un’autorità cantonale di ultima istanza.

Art. 54 e) violazione delle norme sulla ricusazione

1Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione. 2Le misure probatorie non ripetibili possono nondimeno essere prese in considerazione dall’autorità a cui compete la decisione. 3Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Art. 55 Disciplina del procedimento

1Chiunque, durante il procedimento, offende le convenienze o turba l’andamento della causa, è punito con l’ammonimento o con una multa disciplinare fino a 500 franchi. L’autorità può inoltre ordinarne l’allontanamento. 2In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare fino a 500 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1’000 franchi. 3Il provvedimento disciplinare è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottato da un’autorità cantonale d’ultima istanza.

Art. 56 Esecuzione delle decisioni

1L’autorità amministrativa esegue le proprie decisioni. 2L’esecuzione delle decisioni dell’autorità di ricorso è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato. 3L’esecuzione forzata avviene: a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889; b) mediante esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato; c) mediante coercizione diretta nei confronti dell’obbligato; a tale scopo può essere chiesto l’intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria, della polizia cantonale. 4Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell’autorità. 5L’esecuzione d’ufficio e l’impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine. 6La decisione di esecuzione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto. Revisione

Art. 57 a) motivi

Contro le decisioni cresciute in giudicato di un’autorità di ricorso è dato il rimedio della revisione: a) se la parte dimostra che l’autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni; b) se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura; c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo; d) se la parte prova che l’autorità ha violato le norme sulla ricusazione.

Art. 58 b) termine

1L’istanza di revisione dev’essere proposta all’autorità di ricorso entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall’intimazione della decisione. 2Dopo dieci anni dalla notifica della decisione, la revisione può essere richiesta soltanto in virtù dell’articolo 57 lettera c).

Art. 59 c) forma e scambio di scritti

1L’istanza di revisione deve indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso di una nuova decisione del ricorso. 2Se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l’istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta. 3Il termine per la presentazione degli allegati di replica e di duplica è di 15 giorni, a decorrere dall’intimazione dell’atto. 4Un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 60 d) misure cautelari

Durante la procedura di revisione, il presidente dell’autorità adita o il giudice delegato possono sospendere l’esecuzione della decisione impugnata o ordinare altre misure cautelari.

Art. 61 e) effetto

1Se l’autorità ammette l’istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito. 2L’annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata dall’autorità inferiore a seguito del rinvio. 3Il giudizio di revisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima istanza.

Art. 62 Interpretazione, rettifica e correzione

1Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate. 2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono applicabili per analogia. 3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima istanza. 4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.

Art. 63 Domanda di accertamento

1La domanda intesa ad accertare l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti od obblighi può essere proposta all’autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione. In particolare, l’istanza può concernere l’accertamento della nullità di un atto amministrativo. 2La decisione di accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto. 3Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fondandosi legittimamente su una decisione di accertamento.

Art. 64 Decisione per atti materiali

1Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico e che toccano diritti od obblighi: a) ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; b) elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; c) accerti l’illiceità di atti materiali. 2L’autorità si pronuncia mediante decisione formale, impugnabile con i rimedi ordinari di diritto. TITOLO III Del ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo Capitolo primo Norme comuni

Art. 65 Legittimazione

1Ha diritto di ricorrere chi: a) ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, e; b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, e c) ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa. 2Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.

Art. 66 Decisioni pregiudiziali e incidentali

1Le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza e le domande di ricusa sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente. 2Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o b) l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. 3Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. 4Sono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 67 Denegata e ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda indebitamente l’emanazione di una decisione impugnabile.

Art. 68 Termine di ricorso

1Il ricorso dev’essere presentato per iscritto all’autorità di ricorso entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. 2Il termine per l’impugnazione delle misure provvisionali è di 15 giorni. 3Sono riservati i termini previsti da altre leggi. 4Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni momento.

Art. 69 Motivi di ricorso

1Il ricorrente può far valere: a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento; b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; c) l’inadeguatezza. 2La censura di inadeguatezza è ammissibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Art. 70 Contenuto e forma del ricorso

1Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l’autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 2Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.

Art. 71 Effetto sospensivo

Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.

Art. 72 Esame preliminare

L’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l’istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati.

Art. 73 Risposta

1Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità di ricorso lo intima all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegna loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. Entro lo stesso termine, l’autorità inferiore deve produrre l’incarto completo. 2La risposta dev’essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l’atto di ricorso. 3Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta si estingue.

Art. 74 Effetto devolutivo del ricorso

1Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all’autorità di ricorso. 2L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta. 3Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata all’autorità di ricorso, e decide sulle spese. 4L’autorità di ricorso esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto.

Art. 75 Replica e duplica

1L’autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per la replica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. 2L’autorità di ricorso intima la replica all’autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e agli eventuali altri interessati e assegna loro un congruo termine per la duplica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. 3Se la replica o la duplica non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il relativo diritto si estingue. 4L’autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Art. 76 Congiunzione, disgiunzione e sospensione delle cause

1Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. 2L’autorità di ricorso può ordinare la disgiunzione delle procedure in ogni momento, quando lo reputa necessario e segnatamente quando la loro trattazione congiunta potrebbe complicarne lo svolgimento.

Art. 77 Discussione finale

In caso di assunzione di prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta.

Art. 78 Udienza d’istruzione

In ogni stadio del procedimento, l’autorità di ricorso può convocare le parti ad un’udienza d’istruzione e ordinare un dibattimento.

Art. 79 Pubblicazione delle decisioni

1Le autorità di ricorso procedono alla pubblicazione delle loro decisioni cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità. Capitolo secondo Del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso

Art. 80 Competenza

Il ricorso al Consiglio di Stato è ammissibile contro: a) le decisioni della autorità comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, se la legge non prevede il ricorso ad altra autorità; b) le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria dello Stato, delle istanze subordinate e di commissioni speciali come pure di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altra autorità di ricorso.

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