1Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire
su diritti od obblighi che si fondano su fatti o atti giuridici comuni.
2Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Art. 42 c) rappresentanza comune
I litisconsorzi possono designare un rappresentante comune. In caso contrario, le
notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
Successione nel procedimento
Art. 43 a) a titolo universale
In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il
successore subentra alla parte nel procedimento.
Art. 44 b) a titolo particolare
1Se l’oggetto della causa è alienato durante il procedimento, l’acquirente può subentrare
nel procedimento al posto dell’alienante.
2La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia
solidalmente per le spese già maturate.
3Se non vi è alienazione dell’oggetto di causa, la sostituzione di parte può avvenire solo con il
consenso della controparte.
Art. 45 Chiamata in causa
1L’autorità giudicante può ordinare d’ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di
terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento.
2Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso
opponibile.
3L’intervento in causa è escluso.
Art. 46 Contenuto delle decisioni
1Ogni decisione dev’essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico.
2L’indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità
competente e il termine per interporlo.
3Se la decisione è interamente conforme alle domande delle parti, la motivazione può essere ridotta
all’essenziale.
Art. 47 Spese processuali
1L’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che
viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta
processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:
a) da 100 a 5’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
b) da 100 a 30’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.
2Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra
di loro.
3L’autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento
di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte
e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso.
4L’anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al
Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno
rinunciare in tutto o in parte ad esigere l’anticipo.
5Qualora l’istruzione del procedimento nell’interesse di un privato comporti spese considerevoli, la
relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.
6Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate
spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi
pecuniari.
Art. 48 Indennità ai testi e ai periti
Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria del
30 novembre 2010.
Art. 49 Spese ripetibili
1Le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità
alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare
una nota delle loro spese.
2Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio
giuridico non hanno diritto a un’indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure
particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.
3L’articolo 47 capoverso 2 si applica per analogia.
Ricusazione
Art. 50 a) motivi
Le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi:
a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di
un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una
persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore oppure
se convivono di fatto con uno di loro;
d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una
parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa
come membro dell’autorità inferiore;
e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta
amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
Art. 51 b) obbligo di comunicazione
La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata
comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro, indicandone le ragioni,
e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
Art. 52 c) domanda di ricusazione
1La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un’istanza
motivata all’autorità superiore o all’autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena
viene a conoscenza del motivo di ricusazione.
2La domanda viene comunicata all’interessato e alla controparte per le osservazioni.
Art. 53 d) decisione
1Se il motivo di ricusazione è contestato, decide l’autorità superiore o, trattandosi di un
membro di un’autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato.
2Se è ricusato l’intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale
amministrativo. Nel caso di ricusa di quest’ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l’intero
Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricusati.
3In caso di ricusa in blocco o della maggioranza dei loro membri, il Consiglio di Stato e il Tribunale
cantonale amministrativo possono statuire essi stessi su domande di ricusazione manifestamente
irricevibili o prive di qualsiasi fondamento.
4La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è emanata da un’autorità cantonale
di ultima istanza.
Art. 54 e) violazione delle norme sulla ricusazione
1Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se
una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di
ricusazione.
2Le misure probatorie non ripetibili possono nondimeno essere prese in considerazione dall’autorità
a cui compete la decisione.
3Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le
disposizioni sulla revisione.
Art. 55 Disciplina del procedimento
1Chiunque, durante il procedimento, offende le convenienze o turba l’andamento della
causa, è punito con l’ammonimento o con una multa disciplinare fino a 500 franchi. L’autorità può
inoltre ordinarne l’allontanamento.
2In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti
con una multa disciplinare fino a 500 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1’000 franchi.
3Il provvedimento disciplinare è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottato da
un’autorità cantonale d’ultima istanza.
Art. 56 Esecuzione delle decisioni
1L’autorità amministrativa esegue le proprie decisioni.
2L’esecuzione delle decisioni dell’autorità di ricorso è devoluta alla istanza che ha preso il
provvedimento impugnato.
3L’esecuzione forzata avviene:
a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889;
b) mediante esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato;
c) mediante coercizione diretta nei confronti dell’obbligato; a tale scopo può essere chiesto
l’intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria, della polizia cantonale.
4Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell’autorità.
5L’esecuzione d’ufficio e l’impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una
diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine.
6La decisione di esecuzione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.
Revisione
Art. 57 a) motivi
Contro le decisioni cresciute in giudicato di un’autorità di ricorso è dato il rimedio della
revisione:
a) se la parte dimostra che l’autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o
di determinate conclusioni;
b) se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza
sua colpa, nella precedente procedura;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a
pregiudizio dell’istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il
procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
d) se la parte prova che l’autorità ha violato le norme sulla ricusazione.
Art. 58 b) termine
1L’istanza di revisione dev’essere proposta all’autorità di ricorso entro 30 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall’intimazione della decisione.
2Dopo dieci anni dalla notifica della decisione, la revisione può essere richiesta soltanto in virtù
dell’articolo 57 lettera c).
Art. 59 c) forma e scambio di scritti
1L’istanza di revisione deve indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le
conclusioni nel caso di una nuova decisione del ricorso.
2Se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l’istanza è comunicata
alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.
3Il termine per la presentazione degli allegati di replica e di duplica è di 15 giorni, a decorrere
dall’intimazione dell’atto.
4Un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.
Art. 60 d) misure cautelari
Durante la procedura di revisione, il presidente dell’autorità adita o il giudice delegato
possono sospendere l’esecuzione della decisione impugnata o ordinare altre misure cautelari.
Art. 61 e) effetto
1Se l’autorità ammette l’istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia
nuovamente sul merito.
2L’annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata
dall’autorità inferiore a seguito del rinvio.
3Il giudizio di revisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità
cantonale d’ultima istanza.
Art. 62 Interpretazione, rettifica e correzione
1Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo
rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono applicabili per analogia.
3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da
un’autorità cantonale d’ultima istanza.
4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista,
che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.
Art. 63 Domanda di accertamento
1La domanda intesa ad accertare l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti od
obblighi può essere proposta all’autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un
interesse degno di protezione. In particolare, l’istanza può concernere l’accertamento della nullità di
un atto amministrativo.
2La decisione di accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.
3Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fondandosi legittimamente su una
decisione di accertamento.
Art. 64 Decisione per atti materiali
1Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’autorità competente
per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico e che toccano diritti od obblighi:
a) ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b) elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c) accerti l’illiceità di atti materiali.
2L’autorità si pronuncia mediante decisione formale, impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.
TITOLO III
Del ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo
Capitolo primo
Norme comuni
Art. 65 Legittimazione
1Ha diritto di ricorrere chi:
a) ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di
farlo, e;
b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, e
c) ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
2Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale
riconosce tale diritto.
Art. 66 Decisioni pregiudiziali e incidentali
1Le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza e le domande di ricusa sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere
impugnate ulteriormente.
2Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo
indipendente soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
b) l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo
di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
3Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni
pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in
quanto influiscano sul contenuto della stessa.
4Sono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
Art. 67 Denegata e ritardata giustizia
Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda indebitamente
l’emanazione di una decisione impugnabile.
Art. 68 Termine di ricorso
1Il ricorso dev’essere presentato per iscritto all’autorità di ricorso entro 30 giorni
dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
2Il termine per l’impugnazione delle misure provvisionali è di 15 giorni.
3Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
4Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni momento.
Art. 69 Motivi di ricorso
1Il ricorrente può far valere:
a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
c) l’inadeguatezza.
2La censura di inadeguatezza è ammissibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo nei casi
previsti dalla legge.
Art. 70 Contenuto e forma del ricorso
1Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l’autorità di ricorso, deve
contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o
del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come
mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove
domande.
Art. 71 Effetto sospensivo
Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non
dispongano altrimenti. In questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente
dell’autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.
Art. 72 Esame preliminare
L’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di dichiarare l’istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente
infondati.
Art. 73 Risposta
1Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità di ricorso
lo intima all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri
interessati ed assegna loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente
le conseguenze dell’inosservanza. Entro lo stesso termine, l’autorità inferiore deve produrre l’incarto
completo.
2La risposta dev’essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l’atto di ricorso.
3Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il diritto
alla risposta si estingue.
Art. 74 Effetto devolutivo del ricorso
1Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata
passa all’autorità di ricorso.
2L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del
ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta.
3Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata all’autorità di ricorso, e decide sulle
spese.
4L’autorità di ricorso esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto.
Art. 75 Replica e duplica
1L’autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per
la replica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza.
2L’autorità di ricorso intima la replica all’autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e
agli eventuali altri interessati e assegna loro un congruo termine per la duplica, comminando
contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza.
3Se la replica o la duplica non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa
prorogato, il relativo diritto si estingue.
4L’autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
Art. 76 Congiunzione, disgiunzione e sospensione delle cause
1Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una
sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle
altre.
2L’autorità di ricorso può ordinare la disgiunzione delle procedure in ogni momento, quando lo reputa
necessario e segnatamente quando la loro trattazione congiunta potrebbe complicarne lo
svolgimento.
Art. 77 Discussione finale
In caso di assunzione di prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale
o scritta.
Art. 78 Udienza d’istruzione
In ogni stadio del procedimento, l’autorità di ricorso può convocare le parti ad un’udienza
d’istruzione e ordinare un dibattimento.
Art. 79 Pubblicazione delle decisioni
1Le autorità di ricorso procedono alla pubblicazione delle loro decisioni cresciute in
giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
Capitolo secondo
Del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso
Art. 80 Competenza
Il ricorso al Consiglio di Stato è ammissibile contro:
a) le decisioni della autorità comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, se la legge non prevede
il ricorso ad altra autorità;
b) le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria dello Stato, delle istanze subordinate e di
commissioni speciali come pure di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, se la legge
non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altra autorità di ricorso.