1L’istruzione del ricorso e l’assunzione delle prove sono affidate dal Consiglio di Stato
ad un servizio ad esso direttamente subordinato. Il Consiglio di Stato stabilisce le eccezioni.
2Il ricorso non dev’essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza.
3Le udienze d’istruzione non sono pubbliche.
Art. 82 Astensione
Il Consigliere di Stato, contro il cui Dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella
decisione del Consiglio di Stato.
Art. 83 Decisione
1Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia
gli atti all’istanza inferiore per una nuova decisione.
2Il Consiglio di Stato può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.
3Se il Consiglio di Stato intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve
informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
Capitolo terzo
Del Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso
Art. 84 Competenza
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro:
a) le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili
davanti ad un’altra autorità di ricorso;
b) le decisioni di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge;
c) le decisioni di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge;
d) le decisioni del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge;
e) altre decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge.
Art. 85 Istruzione del ricorso
L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato.
Art. 86 Decisione
1Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide
nel merito.
2Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per
nuovo giudizio all’istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest’ultima non è entrata nel
merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.
3I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione.
4Il Tribunale cantonale amministrativo può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a
pregiudizio di una parte.
5Se il Tribunale cantonale amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio
di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
Art. 87 Esecutività
Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive.
Art. 88 Pubblicità
1Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni
segrete.
2Se vi è motivo di temere un pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se
l’interesse di un partecipante al procedimento lo giustifica, il Tribunale cantonale amministrativo può
ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.
Capitolo quarto
Della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo nell’ambito del pubblico impiego
Art. 89 In materia di assunzioni e di nomine
1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l’assunzione o la nomina di un
dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; di conseguenza l’assunzione o la
nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di nomina per una nuova decisione.
2Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.
3I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni
formali o sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori
legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.
4Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l’autorità competente ad assumere o
nominare un candidato escluso.
In materia disciplinare o in caso di scioglimento del rapporto d’impiego
Art. 90 a) potere d’esame
In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d’impiego o di mancata
conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina
liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata.
Art. 91 b) sentenza
1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la
disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso lo accerta nella propria sentenza.
2Secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la
relativa indennità sia che l’autorità competente non intenda più riassumere il funzionario o egli non
intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.
3Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un’altra misura disciplinare, la annulla
e può sostituirla con un provvedimento meno grave.
TITOLO IV
Del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica
Art. 92 Competenza
Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico,
inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall’atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un Comune o un
ente cantonale autonomo o un organismo indipendente incaricato di compiti di diritto pubblico
è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni
o di frazioni;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Art. 93 Petizione
La petizione dev’essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti
esemplari quante sono le parti, più una per il giudice, nella forma prevista dall’articolo 221 CPC.
Risposta
6 Art. modificato dalla L 24.2.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 96; precedente modifica: BU 2020,
319.
Art. 94
Al convenuto viene assegnato un congruo termine per la risposta, la quale deve essere
stesa nella forma prevista dall’articolo 222 CPC.
Art. 95 Replica e duplica
1La risposta viene notificata all’attore, che può presentare un allegato di replica entro un
termine di 15 giorni.
2In questo caso, la replica viene notificata al convenuto, che può presentare un allegato di duplica
entro un termine di 15 giorni.
3In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Tribunale cantonale amministrativo può prorogare i
termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.
4Il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
Art. 96 Udienza d’istruzione
In ogni stadio del procedimento, il Tribunale cantonale amministrativo può convocare le
parti a un’udienza d’istruzione e ordinare un dibattimento.
Art. 97 Potere d’esame
Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di
diritto e di adeguatezza.
TITOLO V
Azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
Art. 98 In generale
1Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che
non sono devolute al giudice devono essere proposte all’autorità amministrativa competente
secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 e le
altre leggi speciali.
2La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le
procedure dinanzi all’autorità amministrativa.
3Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il
termine di 30 giorni, al Tribunale di appello.
Art. 99 Ricorso
1Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga
altrimenti. In tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell’autorità di ricorso o al giudice
delegato la sospensione della decisione.
2Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.
3Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o
informazioni supplementari, valendosi se necessario dell’opera di magistrati della giurisdizione
penale e amministrativa. Alle parti dev’essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.
4Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
TITOLO VI
Del Gran Consiglio quale autorità di ricorso
Art. 100 Competenza e diritto applicabile
1Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge.
2Le norme generali di procedura previste dalla presente legge sono applicabili anche ai ricorsi al
Gran Consiglio, in quanto le leggi speciali non dispongano altrimenti.
Art. 101 Legittimazione
1Hanno diritto di ricorrere le persone e le autorità che:
a) hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o sono state private della
possibilità di farlo, e;
b) sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata, e;
c) hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
2Sono riservate le condizioni previste da altre leggi.
Art. 102 Termine di ricorso
1Il ricorso dev’essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza
di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
2Sono riservati i termini previsti da leggi speciali.
3Il ricorso per ritardata o denegata giustizia può essere interposto in ogni momento.
Art. 103 Motivi di ricorso
Il ricorrente può far valere:
a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
c) l’inadeguatezza.
Art. 104 Contenuto e forma del ricorso
1Il ricorso, in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il Gran Consiglio, deve
contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o
del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come
mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove
domande.
Art. 105 Effetto sospensivo
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria della Commissione
competente secondo l’articolo 108, adottata d’ufficio o ad istanza di parte.
Art. 106 Risposta
1Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, i servizi del Gran
Consiglio lo intimano all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad
eventuali altri interessati ed assegnano loro un congruo termine per la risposta, comminando
contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. Entro lo stesso termine, l’autorità inferiore
deve produrre l’incarto completo.
2La risposta dev’essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l’atto di ricorso.
3Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il diritto
alla risposta è perento.
Art. 107 Effetto devolutivo del ricorso
1Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata
passa al Gran Consiglio.
2L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del
ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta.
3Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata al Gran Consiglio, e decide sulle
spese.
4Il Gran Consiglio esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.
Art. 108 Istruzione del ricorso
1Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l’istruzione del ricorso e per
il rapporto.
2Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una sua delegazione.
Art. 109 Replica e duplica
1La risposta al ricorso viene intimata al ricorrente, che può presentare un allegato di
replica entro un termine di 15 giorni.
2In questo caso, la replica viene intimata all’autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti
e ad eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di duplica entro un termine di 15
giorni.
3In casi eccezionali e per giustificati motivi, la Commissione competente può prorogare i termini di
cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.
4Il termine per l’inoltro della replica e della duplica è pari al termine di ricorso se, in virtù di una legge
speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni.
5La Commissione competente può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
Art. 110 Decisione
1La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura dei servizi del Gran Consiglio ed è
accompagnata dal rapporto o dai rapporti commissionali. Il dispositivo della decisione è pubblicato
nel Foglio ufficiale.
2I servizi del Gran Consiglio, a richiesta delle parti, comunicano in seguito il verbale della seduta del
Gran Consiglio.
Art. 111 Impugnabilità della decisione
Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo nei casi previsti dalla legge.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 112 Modifica di altre leggi
La modifica del diritto vigente è disciplinata negli allegati I e II.
Art. 113 Norme transitorie
1La presente legge si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in
vigore.
2Alle procedure di ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua
entrata in vigore.
Art. 114 Disposizione abrogativa
Riservata la norma dell’articolo 113, la legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 è abrogata.
Art. 115 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.7
2L’entrata in vigore degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 2, 18 e 32 capoverso 4 viene
differita e sarà fissata successivamente.
Pubblicata nel BU 2013, 453.
7 Entrata in vigore: 1° marzo 2014 - BU 2013, 453.