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Legge sulla procedura amministrativa

Ticino · 165.100 · statute

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Contents: 115 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 a) decisione
  3. Art. 3 b) parti
  4. Art. 4 a) divieto di modificazione
  5. Art. 5 b) esame d’ufficio
  6. Art. 6 c) trasmissione d’ufficio
  7. Art. 7 d) conflitti
  8. Art. 8 Pretese di risarcimento
  9. Art. 9 Questioni pregiudiziali
  10. Art. 10 a) forma
  11. Art. 11 b) recapito
  12. Art. 12 c) irricevibilità
  13. Art. 13 a) computo
  14. Art. 14 b) perentorietà e proroga
  15. Art. 15 c) restituzione in intero
  16. Art. 16 Ferie
  17. Art. 17 a) per scritto
  18. Art. 18 b) per via elettronica
  19. Art. 19 c) per via edittale
  20. Art. 20 d) notificazione difettosa
  21. Art. 21 Comparsa
  22. Art. 22 Conseguenze dell’omissione di atti processuali
  23. Art. 23 Conciliazione e transazione
  24. Art. 24 Sospensione della procedura
  25. Art. 25 a) principio
  26. Art. 26 b) cooperazione delle parti
  27. Art. 27 c) assunzione delle prove
  28. Art. 28 d) mezzi di prova
  29. Art. 29 e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito
  30. Art. 30 f) disposizioni completive
  31. Art. 31 Applicazione del diritto
  32. Art. 32 a) principio
  33. Art. 33 b) eccezioni
  34. Art. 34 a) principio
  35. Art. 35 b) modalità
  36. Art. 36 c) procedura speciale
  37. Art. 37 a) competenza
  38. Art. 38 b) risarcimento
  39. Art. 39 c) restituzione della garanzia
  40. Art. 40 a) necessario
  41. Art. 41 b) facoltativo
  42. Art. 42 c) rappresentanza comune
  43. Art. 43 a) a titolo universale
  44. Art. 44 b) a titolo particolare
  45. Art. 45 Chiamata in causa
  46. Art. 46 Contenuto delle decisioni
  47. Art. 47 Spese processuali
  48. Art. 48 Indennità ai testi e ai periti
  49. Art. 49 Spese ripetibili
  50. Art. 50 a) motivi
  51. Art. 51 b) obbligo di comunicazione
  52. Art. 52 c) domanda di ricusazione
  53. Art. 53 d) decisione
  54. Art. 54 e) violazione delle norme sulla ricusazione
  55. Art. 55 Disciplina del procedimento
  56. Art. 56 Esecuzione delle decisioni
  57. Art. 57 a) motivi
  58. Art. 58 b) termine
  59. Art. 59 c) forma e scambio di scritti
  60. Art. 60 d) misure cautelari
  61. Art. 61 e) effetto
  62. Art. 62 Interpretazione, rettifica e correzione
  63. Art. 63 Domanda di accertamento
  64. Art. 64 Decisione per atti materiali
  65. Art. 65 Legittimazione
  66. Art. 66 Decisioni pregiudiziali e incidentali
  67. Art. 67 Denegata e ritardata giustizia
  68. Art. 68 Termine di ricorso
  69. Art. 69 Motivi di ricorso
  70. Art. 70 Contenuto e forma del ricorso
  71. Art. 71 Effetto sospensivo
  72. Art. 72 Esame preliminare
  73. Art. 73 Risposta
  74. Art. 74 Effetto devolutivo del ricorso
  75. Art. 75 Replica e duplica
  76. Art. 76 Congiunzione, disgiunzione e sospensione delle cause
  77. Art. 77 Discussione finale
  78. Art. 78 Udienza d’istruzione
  79. Art. 79 Pubblicazione delle decisioni
  80. Art. 80 Competenza
  81. Art. 81 Istruzione del ricorso
  82. Art. 82 Astensione
  83. Art. 83 Decisione
  84. Art. 84 Competenza
  85. Art. 85 Istruzione del ricorso
  86. Art. 86 Decisione
  87. Art. 87 Esecutività
  88. Art. 88 Pubblicità
  89. Art. 89 In materia di assunzioni e di nomine
  90. Art. 90 a) potere d’esame
  91. Art. 91 b) sentenza
  92. Art. 92 Competenza
  93. Art. 93 Petizione
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Replica e duplica
  96. Art. 96 Udienza d’istruzione
  97. Art. 97 Potere d’esame
  98. Art. 98 In generale
  99. Art. 99 Ricorso
  100. Art. 100 Competenza e diritto applicabile
  101. Art. 101 Legittimazione
  102. Art. 102 Termine di ricorso
  103. Art. 103 Motivi di ricorso
  104. Art. 104 Contenuto e forma del ricorso
  105. Art. 105 Effetto sospensivo
  106. Art. 106 Risposta
  107. Art. 107 Effetto devolutivo del ricorso
  108. Art. 108 Istruzione del ricorso
  109. Art. 109 Replica e duplica
  110. Art. 110 Decisione
  111. Art. 111 Impugnabilità della decisione
  112. Art. 112 Modifica di altre leggi
  113. Art. 113 Norme transitorie
  114. Art. 114 Disposizione abrogativa
  115. Art. 115 Entrata in vigore

115 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

1La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone. 2Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi. 3Le disposizioni del titolo II della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente esecutive. Definizioni

Art. 2 a) decisione

1Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico e concernenti: a) la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi; b) l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi; c) la reiezione o la dichiarazione d’inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi. 2Sono decisioni anche quelle in materia di esecuzione, le decisioni incidentali e pregiudiziali, le decisioni su opposizione e su reclamo, le decisioni su ricorso e le decisioni in materia di interpretazione, di rettifica e di revisione.

Art. 3 b) parti

1Sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. 2Salvo esplicita disposizione di legge, il denunciante non ha qualità di parte. Competenza in genere:

Art. 4 a) divieto di modificazione

La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti.

Art. 5 b) esame d’ufficio

Prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza.

Art. 6 c) trasmissione d’ufficio

1L’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente. 2I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all’autorità incompetente. 3Se la competenza è dubbia oppure se più autorità cantonali e federali sono adite contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede ad uno scambio di opinioni.

Art. 7 d) conflitti

1I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo sono decisi dal Gran Consiglio. 2Quelli fra autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste e autorità comunali o di enti pubblici analoghi, dal Consiglio di Stato. 3Quelli fra autorità amministrative cantonali e autorità di istituti cantonali autonomi o di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, dal Tribunale cantonale amministrativo. 4Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello.

Art. 8 Pretese di risarcimento

Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi, così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni e patenti pubbliche, sono devolute al giudice civile.

Art. 9 Questioni pregiudiziali

Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale, l’autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l’interessato al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per promuovere l’azione. TITOLO II Norme generali di procedura Istanze e ricorsi

Art. 10 a) forma

1Gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. 2Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti scritti.1 3Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via elettronica e può limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità.2

Art. 11 b) recapito

1Le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. 2Le parti possono anche indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. In questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti forniscano ulteriori indicazioni.3 3Le parti con domicilio o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 12 c) irricevibilità

1Istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili. 2Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento. Termini:

Art. 13 a) computo

1Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo. 2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese. 3Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. 1 Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1. 2 Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1. 3 Cpv. in vigore dal 1.1.2022 - BU 2013, 453 e BU 2021, 342. 4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. 5Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.

Art. 14 b) perentorietà e proroga

1I termini stabiliti dalla legge sono perentori. 2Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.

Art. 15 c) restituzione in intero

1I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. 2La domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento. 3L’autorità decide senza contraddittorio.

Art. 16 Ferie

1I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 2I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza. 3I capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali. 4Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali. Forma delle notificazioni

Art. 17 a) per scritto

1L’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato. 2Quando l’autorità lo ritiene opportuno o se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia cantonale o comunale. 3La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. 4La notificazione è pure considerata avvenuta: a) in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; b) in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto.

Art. 18 b) per via elettronica

1La notificazione di atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni devono essere munite di una firma elettronica riconosciuta. 2Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica.

Art. 19 c) per via edittale

1L’autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione nel Foglio ufficiale: a) alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; b) alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la parte, in violazione dell’articolo 11 capoverso 3, non abbia designato un recapito in Svizzera; c) in una causa con più di venti parti; d) in una causa nella quale le parti non possono essere determinate tutte senza oneri particolarmente eccessivi. 2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. 4 Art. in vigore dal 1.1.2022 - BU 2013, 453 e BU 2021, 342.

Art. 20 d) notificazione difettosa

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

Art. 21 Comparsa

1Le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato. Rimangono riservati i casi dove le parti sono tenute ad agire personalmente. 2Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico possono farsi rappresentare da un loro dipendente. 3La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile, attività parlamentare o altri motivi gravi. 4Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l’autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d’ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d’ufficio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011.

Art. 22 Conseguenze dell’omissione di atti processuali

1Se una parte non compare, l’autorità ripete la citazione con l’avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso. 2L’omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la sospensione del procedimento.

Art. 23 Conciliazione e transazione

1In ogni stadio del procedimento, l’autorità può far luogo ad un esperimento di conciliazione. 2D’intesa con le parti, l’autorità può anche sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto di una transazione. Questo accordo deve includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e deve indicare il modo di ripartizione delle spese. 3La transazione conclusa davanti all’autorità ha forza di decisione. 4Il Consiglio di Stato può definire per regolamento le materie dove la conciliazione è obbligatoria e ne stabilisce le modalità.

Art. 24 Sospensione della procedura

L’autorità, d’ufficio o su richiesta di parte, può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare allorquando la decisione da prendere dipende dall’esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante. Accertamento dei fatti e assunzione delle prove

Art. 25 a) principio

1L’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento. 2Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all’autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale. 3Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute, su richiesta e a titolo gratuito, a prestarsi assistenza, trasmettendo le informazioni e gli atti necessari, riservate le disposizioni speciali in materia di tutela del segreto e di protezione dei dati.

Art. 26 b) cooperazione delle parti

1Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti: a) in un procedimento da esse proposto; b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; c) in quanto un’altra legge speciale imponga loro obblighi più estesi di informazione o di rivelazione. 2L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contratti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati. 3L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a) e b) del primo capoverso, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Art. 27 c) assunzione delle prove

1L’autorità può affidare l’assunzione delle prove ad uno dei suoi membri, ad un suo dipendente o anche ad una persona ad essa estranea espressamente incaricata. 2Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove. Se l’assunzione rischia di pregiudicare interessi degni di protezione pubblici o privati, l’autorità prende i provvedimenti necessari a loro tutela. 3Se la prova dev’essere assunta fuori Cantone, si procede per rogatoria. Eccezionalmente, l’autorità può trasferirsi in un Cantone per esperire una prova o per assistervi, in quanto ciò sia compatibile con le leggi di quel Cantone. In questi casi, la prova può essere assunta in assenza delle parti.

Art. 28 d) mezzi di prova

1L’autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: a) documenti; b) informazioni delle parti; c) informazioni di terzi; d) sopralluoghi; e) perizie. 2Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti con i mezzi di prova di cui al capoverso 1, le autorità cantonali possono procedere, d’ufficio o su richiesta, all’audizione di testi.

Art. 29 e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito

L’autorità prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.

Art. 30 f) disposizioni completive

Per il rifiuto di cooperare delle parti, il rifiuto di cooperare dei terzi, l’esame testimoniale e l’allestimento dei verbali si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 163-164, 165-167, 169-176 e 235 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

Art. 31 Applicazione del diritto

L’autorità applica il diritto d’ufficio. Esame degli atti

Art. 32 a) principio

1Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l’autorità un aggravio eccessivo. 2Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l’autorità può trasmettere gli atti ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori. 3Per il rilascio di copie e la trasmissione degli atti, l’autorità può prelevare una tassa. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la tariffa. 4La consultazione degli atti gestiti unicamente su supporto elettronico avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.5

Art. 33 b) eccezioni

1Il diritto di esaminare gli atti può essere negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti. 2L’atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l’autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Diritto di essere sentito

Art. 34 a) principio

Le parti hanno il diritto di essere sentite.

Art. 35 b) modalità

1Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto. 2L’autorità sente le parti prima di adottare una decisione. 3Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare: a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente; b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo; 5 Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1. c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti; d) una misura d’esecuzione. 4L’autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza, vi è pericolo nell’indugio o se un’audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun’altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite.

Art. 36 c) procedura speciale

1Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare l’istanza o il progetto di decisione senza motivazione nel Foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione l’istanza o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito. 2Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni. Provvisionali:

Art. 37 a) competenza

1L’autorità amministrativa adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali. 2Per il Tribunale cantonale amministrativo la decisione è adottata dal presidente o dal giudice delegato. Per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente. 3La concessione delle misure provvisionali può essere subordinata alla prestazione di una garanzia. 4Le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive. Esse sono suscettibili di ricorso se la vertenza è impugnabile nel merito.

Art. 38 b) risarcimento

1Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisionale ne subisce un pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi degli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni. 2L’azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della provvisionale.

Art. 39 c) restituzione della garanzia

1Decaduta la misura provvisionale e ove sia stata prestata una garanzia, l’autorità giudicante assegna all’interessato un termine perentorio per proporre l’eventuale azione di risarcimento. 2Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita. Litisconsorzio

Art. 40 a) necessario

1Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con un unico effetto per tutte. 2Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti. Sono eccettuate le impugnazioni.

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