1La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante
decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e
comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale
che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone.
2Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi.
3Le disposizioni del titolo II della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti
amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente
esecutive.
Definizioni
Art. 2 a) decisione
1Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico
e concernenti:
a) la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
b) l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
c) la reiezione o la dichiarazione d’inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla
modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.
2Sono decisioni anche quelle in materia di esecuzione, le decisioni incidentali e pregiudiziali, le
decisioni su opposizione e su reclamo, le decisioni su ricorso e le decisioni in materia di
interpretazione, di rettifica e di revisione.
Art. 3 b) parti
1Sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le
altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
2Salvo esplicita disposizione di legge, il denunciante non ha qualità di parte.
Competenza in genere:
Art. 4 a) divieto di modificazione
La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere
fondata né modificata per accordo delle parti.
Art. 5 b) esame d’ufficio
Prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la
propria competenza.
Art. 6 c) trasmissione d’ufficio
1L’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente, sia essa
cantonale o federale, e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente.
2I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all’autorità incompetente.
3Se la competenza è dubbia oppure se più autorità cantonali e federali sono adite
contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede ad uno scambio di opinioni.
Art. 7 d) conflitti
1I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo
sono decisi dal Gran Consiglio.
2Quelli fra autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste e autorità comunali o
di enti pubblici analoghi, dal Consiglio di Stato.
3Quelli fra autorità amministrative cantonali e autorità di istituti cantonali autonomi o di organismi
incaricati di compiti di diritto pubblico, dal Tribunale cantonale amministrativo.
4Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello.
Art. 8 Pretese di risarcimento
Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico,
contro i funzionari e gli impiegati degli stessi, così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni
e patenti pubbliche, sono devolute al giudice civile.
Art. 9 Questioni pregiudiziali
Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale, l’autorità amministrativa giudicante può
sospendere il proprio giudizio e rinviare l’interessato al competente foro giudiziario assegnandogli,
ove occorra, un termine per promuovere l’azione.
TITOLO II
Norme generali di procedura
Istanze e ricorsi
Art. 10 a) forma
1Gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro
patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o
a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
2Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica. In questo caso, la parte o il
suo rappresentante devono munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente
l’insieme degli atti scritti.1
3Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via
elettronica e può limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità.2
Art. 11 b) recapito
1Le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare
all’autorità il loro domicilio o la loro sede.
2Le parti possono anche indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte
loro per via elettronica. In questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti forniscano
ulteriori indicazioni.3
3Le parti con domicilio o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non
ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono avvenire mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale.
Art. 12 c) irricevibilità
1Istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o
sconvenienti vengono rinviati all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
2Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
Termini:
Art. 13 a) computo
1Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento
decorre a partire dal giorno successivo.
2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui
comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto
mese.
3Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto
come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
1 Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1.
2 Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1.
3 Cpv. in vigore dal 1.1.2022 - BU 2013, 453 e BU 2021, 342.
4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna
alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
5Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato
tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in
favore dell’autorità.
Art. 14 b) perentorietà e proroga
1I termini stabiliti dalla legge sono perentori.
2Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev’essere
presentata prima della scadenza.
Art. 15 c) restituzione in intero
1I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il
suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui
non ha colpa.
2La domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata all’autorità competente
entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
3L’autorità decide senza contraddittorio.
Art. 16 Ferie
1I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.
3I capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali.
4Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
Forma delle notificazioni
Art. 17 a) per scritto
1L’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale
semplice o raccomandato.
2Quando l’autorità lo ritiene opportuno o se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la
notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia
cantonale o comunale.
3La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure
da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16
anni.
4La notificazione è pure considerata avvenuta:
a) in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il
settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
b) in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la
consegna e il latore ne attesta il rifiuto.
Art. 18 b) per via elettronica
1La notificazione di atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono.
Le decisioni devono essere munite di una firma elettronica riconosciuta.
2Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica.
Art. 19 c) per via edittale
1L’autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione nel Foglio ufficiale:
a) alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
b) alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la parte,
in violazione dell’articolo 11 capoverso 3, non abbia designato un recapito in Svizzera;
c) in una causa con più di venti parti;
d) in una causa nella quale le parti non possono essere determinate tutte senza oneri
particolarmente eccessivi.
2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
4 Art. in vigore dal 1.1.2022 - BU 2013, 453 e BU 2021, 342.
Art. 20 d) notificazione difettosa
Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
Art. 21 Comparsa
1Le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente
mandato. Rimangono riservati i casi dove le parti sono tenute ad agire personalmente.
2Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico possono farsi rappresentare
da un loro dipendente.
3La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile,
attività parlamentare o altri motivi gravi.
4Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l’autorità
giudicante deve designarle un patrocinatore d’ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina
della difesa d’ufficio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 15
marzo 2011.
Art. 22 Conseguenze dell’omissione di atti processuali
1Se una parte non compare, l’autorità ripete la citazione con l’avvertenza che, nel caso
di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso.
2L’omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la
sospensione del procedimento.
Art. 23 Conciliazione e transazione
1In ogni stadio del procedimento, l’autorità può far luogo ad un esperimento di
conciliazione.
2D’intesa con le parti, l’autorità può anche sospendere il procedimento per permettere loro di
mettersi d’accordo sul contenuto di una transazione. Questo accordo deve includere una clausola
secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e deve indicare il modo di ripartizione
delle spese.
3La transazione conclusa davanti all’autorità ha forza di decisione.
4Il Consiglio di Stato può definire per regolamento le materie dove la conciliazione è obbligatoria e
ne stabilisce le modalità.
Art. 24 Sospensione della procedura
L’autorità, d’ufficio o su richiesta di parte, può sospendere la procedura per giustificati
motivi, in particolare allorquando la decisione da prendere dipende dall’esito di un altro
procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante.
Accertamento dei fatti e assunzione delle prove
Art. 25 a) principio
1L’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova
delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento.
2Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all’autorità amministrativa di ogni grado deve
essere tenuto verbale.
3Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute, su richiesta e a titolo gratuito, a prestarsi
assistenza, trasmettendo le informazioni e gli atti necessari, riservate le disposizioni speciali in
materia di tutela del segreto e di protezione dei dati.
Art. 26 b) cooperazione delle parti
1Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:
a) in un procedimento da esse proposto;
b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c) in quanto un’altra legge speciale imponga loro obblighi più estesi di informazione o di
rivelazione.
2L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contratti
tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera
secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
3L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle
lettere a) e b) del primo capoverso, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e
ragionevolmente esigibile.
Art. 27 c) assunzione delle prove
1L’autorità può affidare l’assunzione delle prove ad uno dei suoi membri, ad un suo
dipendente o anche ad una persona ad essa estranea espressamente incaricata.
2Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove. Se l’assunzione rischia di
pregiudicare interessi degni di protezione pubblici o privati, l’autorità prende i provvedimenti
necessari a loro tutela.
3Se la prova dev’essere assunta fuori Cantone, si procede per rogatoria. Eccezionalmente, l’autorità
può trasferirsi in un Cantone per esperire una prova o per assistervi, in quanto ciò sia compatibile
con le leggi di quel Cantone. In questi casi, la prova può essere assunta in assenza delle parti.
Art. 28 d) mezzi di prova
1L’autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a) documenti;
b) informazioni delle parti;
c) informazioni di terzi;
d) sopralluoghi;
e) perizie.
2Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti con i mezzi di prova di cui al capoverso 1, le
autorità cantonali possono procedere, d’ufficio o su richiesta, all’audizione di testi.
Art. 29 e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito
L’autorità prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se
l’interesse all’accertamento della verità prevale.
Art. 30 f) disposizioni completive
Per il rifiuto di cooperare delle parti, il rifiuto di cooperare dei terzi, l’esame testimoniale
e l’allestimento dei verbali si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 163-164, 165-167,
169-176 e 235 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).
Art. 31 Applicazione del diritto
L’autorità applica il diritto d’ufficio.
Esame degli atti
Art. 32 a) principio
1Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene
inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l’autorità un aggravio eccessivo.
2Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l’autorità può trasmettere gli atti
ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.
3Per il rilascio di copie e la trasmissione degli atti, l’autorità può prelevare una tassa. Il Consiglio di
Stato ne stabilisce la tariffa.
4La consultazione degli atti gestiti unicamente su supporto elettronico avviene secondo le modalità
stabilite dal Consiglio di Stato.5
Art. 33 b) eccezioni
1Il diritto di esaminare gli atti può essere negato soltanto a protezione di legittimi interessi
pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti.
2L’atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se
l’autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la
possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.
Diritto di essere sentito
Art. 34 a) principio
Le parti hanno il diritto di essere sentite.
Art. 35 b) modalità
1Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.
2L’autorità sente le parti prima di adottare una decisione.
3Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare:
a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo;
5 Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1.
c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d) una misura d’esecuzione.
4L’autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza,
vi è pericolo nell’indugio o se un’audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione,
sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun’altra disposizione conferisca alle parti
il diritto di essere preliminarmente sentite.
Art. 36 c) procedura speciale
1Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la
determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può
pubblicare l’istanza o il progetto di decisione senza motivazione nel Foglio ufficiale e depositare
contemporaneamente per pubblica consultazione l’istanza o il progetto di decisione motivato,
indicando il luogo di deposito.
2Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.
Provvisionali:
Art. 37 a) competenza
1L’autorità amministrativa adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune misure
provvisionali.
2Per il Tribunale cantonale amministrativo la decisione è adottata dal presidente o dal giudice
delegato. Per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente.
3La concessione delle misure provvisionali può essere subordinata alla prestazione di una garanzia.
4Le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive. Esse sono suscettibili di ricorso se la
vertenza è impugnabile nel merito.
Art. 38 b) risarcimento
1Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisionale ne subisce un
pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi
degli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni.
2L’azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della
provvisionale.
Art. 39 c) restituzione della garanzia
1Decaduta la misura provvisionale e ove sia stata prestata una garanzia, l’autorità
giudicante assegna all’interessato un termine perentorio per proporre l’eventuale azione di
risarcimento.
2Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita.
Litisconsorzio
Art. 40 a) necessario
1Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un
rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con un unico effetto per tutte.
2Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti. Sono
eccettuate le impugnazioni.